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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 5411/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in TE P.IVA_1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71, presso lo studio dell'avv. Amedeo Rosboch
, che la rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attrice;
contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Torino, Via Bertolotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Emanuela De Sabato
, che lo rappresenta e difende per delega in Email_2
atti; convenuto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via preliminare: respingere in quanto infondata l'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. in via principale: accertare l'inadempimento contrattuale e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto da er le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto, accogliere la TE presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie vi incluse le domande riconvenzionali, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente assolta la conchiudente per
i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge”;
Convenuto: “… in via preliminare respingere l'opposizione avversaria per decorrenza del termine sia di prescrizione che di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 482/2021 del 19 gennaio
2021 - R.G. 479/2021, emesso dal Tribunale di Torino – dott. Francesco Moroni contro
[...]
e in favore di con condanna TE Controparte_1 della al pagamento in favore del della somma di € TE P_
17.921,00, oltre interessi di mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del d.lgs. 231/2002 e spese legali di procedura ivi liquidate;
in via principale accertare l'infondatezza delle accuse da parte di nei confronti di TE
, essendo questa sempre stata adempiente alle proprie Controparte_1 obbligazioni contrattuali e per l'effetto respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le causali di cui in narrativa, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 482/2021 del 19 gennaio 2021 - R.G.
479/2021, emesso dal Tribunale di Torino – dott. Francesco Moroni contro
[...]
e in favore di , con condanna della TE Controparte_1 [...] al pagamento in favore del della somma di € 17.921,00, TE P_
oltre interessi di mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del d.lgs. 231/2002 e spese legali di procedura ivi liquidate;
in via subordinata accertare l'infondatezza delle accuse da parte di nei confronti di TE
, essendo questa sempre stata adempiente alle proprie Controparte_1
2 obbligazioni contrattuali e conseguentemente condannare in ogni caso
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in TE favore del della somma di € 17.921,00, oltre interessi di Controparte_1 mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del
d.lgs. 231/2002; in via istruttoria dichiararsi la tardività del documento avversario 3bis allegato alla terza memoria
(questione sulla quale la Giudice si è riservata la decisione in sentenza nell'ordinanza del 23 marzo 2023), ammettersi i capitoli di prova per testi in prova diretta e contraria respinti con precedente ordinanza e la consulenza tecnica d'ufficio chiesta nella seconda memoria istruttoria del 20 giugno 2022, tutte istanze ribadite in udienza, in ogni caso porre a carico di controparte le spese del presente giudizio oltre CPA, IVA come per legge e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 482/2021, con il quale il
Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare al TE [...]
la somma di € 17.921,00 (oltre interessi, € 40,00 a titolo di risarcimento Controparte_1
danni forfettario ex art. 6 c. 2 Dlgs 231/2002 e spese della procedura), a saldo delle seguenti fatture emesse dalla n bonis: P_
- fattura n. 39 del 18/05/2015 di € 40.000,00, recante la descrizione “costruzione di n. 2 gruppi di movimentazione paratie torre 'TI ER'” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 1), rimasta insoluta per la quota di € 7.000,00 (come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio,
p. 3);
- fattura n. 61 del 31/07/2016 di € 7.421,00, recante la descrizione “montaggio della copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 2), rimasta insoluta per la quota di € 5.421,00 (come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3);
- fattura n. 82 del 30/09/2016 di € 2.750,00, recante la descrizione “montaggio della copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 3), rimasta insoluta
(come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3);
- fattura n. 94 del 31/10/2016 di € 2.750,00, recante la descrizione “montaggio della
3 copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 4), rimasta insoluta
(come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3).
La si è opposta all'ingiunzione sollevando eccezione di TE
inadempimento ex art. 1460 Cc, sostenendo:
- con riguardo ai lavori eseguiti sulla TI ER (a cui si riferisce la fattura n. 39 del
18/05/2015), che la non avrebbe adempiuto “in modo puntuale” alla propria P_ obbligazione, “ritardando la consegna dei ribaltabili richiesti” (cfr. cit. p. 3) e non provvedendo,
“a fronte dei difetti evidenziati su uno specifico ribaltabile”, “all'eliminazione delle problematiche emerse” (cfr. cit. p. 4); infatti, l'intervento della el 31/05/2016, nella P_ persona di , “non ha comportato la risoluzione dei problemi per cui era ON stato richiesto, dal momento che, a distanza di un anno, il difetto continuava ad esserci!” (cfr. cit. p. 5; doc. 3 fasc. att.);
- con riguardo ai lavori eseguiti sulla AT ER (a cui si riferiscono le restanti fatture azionate in via monitoria), che la non avrebbe provveduto “a fornire la P_ documentazione richiesta dalla e necessaria per procedere con l'esecuzione TE delle opere”, circostanza che avrebbe provocato “ritardi nell'esecuzione”; inoltre, l'opera presentava “un problema di disallineamento nel tetto” (cfr. cit. p. 6).
Da ultimo, la ha contestato il valore probatorio delle fatture TE
prodotte in monitorio, osservando come le fatture non costituiscano prova dell'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione, spettando al creditore-opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa a cui le fatture si riferiscono.
Si è costituito il giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, in relazione ai vizi delle opere contestati dall'attrice, il Controparte_1
ha preliminarmente sollevato, ex art. 1667 Cc, eccezione di decadenza e di prescrizione,
[...] osservando di non aver ricevuto, prima dell'odierno giudizio, “mai alcuna segnalazione di aver svolto in maniera inadeguata le proprie prestazioni” (cfr. comp. risp. p. 3) -nonostante l'art.
9.1 di entrambi i contratti prevedesse la necessità che i difetti delle opere venissero denunciati per iscritto (con riferimento all'TI ER, cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 6 e, con riferimento alla AT ER, cfr. doc. 14 fasc. conv. p. 6)-, sicché controparte sarebbe
“ampliamente decaduta dalla denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni con il che non li può far valere in via di eccezione e in ogni caso si è ampiamente prescritto il
4 termine biennale dalla consegna per poterli eccepire” (cfr. comp. risp. p. 5).
Nel merito, il ha negato gli inadempimenti Controparte_1
contestati.
Con riguardo ai lavori eseguiti sulla TI ER, il convenuto ha sostenuto:
- che il ritardo nella consegna sarebbe imputabile alla stessa TE
Par in ragione della presenza di errori “nei disegni costruttivi forniti da tali da richiedere “una lunga serie di aggiornamenti e nuovi disegni” (cfr. comp. risp., p. 7; doc. 9, 10 fasc. conv.); in ogni caso, la “ ha comunque rispettato il dettato contrattuale”, avendo posticipato la P_ consegna dell'opera solo “di una decina di giorni rispetto alla data convenuta”, “approfittando della proroga” prevista all'art.
3.2 del contratto di appalto (cfr. comp. risp. p. 9; doc. 8 fasc. conv. p. 2);
- che i problemi riscontrati sul ribaltabile “non avevano nulla a che vedere con la realizzazione dei ribaltabili ad opera della ma erano da ricondurre al montaggio P_
effettuato in sede e non di competenza di (cfr. comp. risp., p. 9). P_
Con riguardo ai lavori eseguiti sulla AT ER, il convenuto ha sostenuto:
- che il problema del disallineamento del tetto sarebbe riconducibile al
“malfunzionamento di uno dei quattro motori”, causato da “componenti inadeguate procurate Par da (cfr. comp. risp. p. 12-13);
- che nessun ritardo sarebbe derivato dall'omesso invio della documentazione richiesta -
a cui, peraltro, veva adempiuto (cfr. doc. 16 fasc. conv.), tanto che le “tempistiche P_ di consegna del bene… avvennero nel pieno rispetto degli accordi” (cfr. comp. risp. p. 14).
All'esito della prima udienza del 3/11/2021, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza ex art. 648 Cpc avanzata dalla parte convenuta opposta e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza
3/01/2022).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e mediante l'escussione di quattro testimoni e, con ordinanza in data 27/09/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (volte ad ottenere l'ammissione dei capitoli di prova
5 dichiarati inammissibili con ordinanza del 23/03/2023 e l'espletamento della consulenza tecnica), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
Quanto al doc. 3 bis di parte attrice (cfr. doc. 3 bis fasc. att.), come richiesto da parte convenuta, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato prodotto solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 Cpc e non in prova contraria.
3. Nel merito, in punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla convenuta opposta (che fa valere il credito) provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato pagamento), mentre spetta all'attore opponente (debitore) dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. Su 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore ingiunto (attore opponente) può opporsi al pagamento sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460 Cc;
anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2010, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
In materia di appalto, al principio inadimpleti non est adimplendum si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc, che prevede che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal committente -convenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo- anche se l'azione di garanzia è prescritta
“purché le difformità e vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dallo scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
La possibilità di opporre al pagamento le difformità e i vizi dell'opera non è, dunque, soggetta a prescrizione, ma è preclusa laddove il committente non abbia denunziato i difetti nei tempi previsti dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc (cfr. Cass.
6 24400/2015). L'onere della prova della denunzia e della sua tempestività incombe sul committente;
il riconoscimento dei vizi esonera il committente dall'onere della denunzia.
Tali principi di diritto sono stati a più riprese affermati dalla Corte di Cassazione che ha precisanto che “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668,1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2,
20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. 7041/2023 e, in senso conforme, da ultimo, Cass. 19979/2024 e
Cass. 13506/2024).
4. Nel caso di specie, la committente si è opposta alla TE
richiesta di pagamento del contestando il valore Controparte_1 probatorio delle fatture prodotte in sede di ricorso monitorio, osservando che la fattura “non può assurgere a prova del contratto” (cfr. cit. p. 7), e sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cc.
4.1. Con riguardo alla contestazione concernente la documentazione prodotta in sede monitoria, è sufficiente osservare che la si è limitata a rilevare TE
l'insufficienza probatoria delle fatture, senza tuttavia contestare specificamente la sussistenza dei rapporti contrattuali con la né l'esecuzione, da parte di quest'ultima, dei lavori P_
esposti nelle fatture azionate (relativi alla TI ER e alla AT ER).
Peraltro, il ha prodotto, nel presente giudizio, ai fini Controparte_1
7 della prova del titolo:
- il contratto di appalto, stipulato in data 27/03/2015, avente ad oggetto “la realizzazione di numero due gruppi di movimentazioni paratie…necessarie all'ultimazione del coronamento superiore della Torre 'TI ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 8 fasc. conv.);
- il contratto di appalto, stipulato in data 8/04/2016, avente ad oggetto “la realizzazione del sistema di automazione per la copertura mobile del tetto della Torre 'AT ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 14 fasc. conv); documenti rispetto ai quali parte attrice nulla ha dedotto/contestato.
4.2. Quanto all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cc, il Tribunale ritiene:
- che la non abbia assolto all'onere di provare la TE
tempestività della denunzia degli asseriti difetti;
- che il abbia assolto all'onere di provare l'esatto Controparte_1
adempimento delle proprie obbligazioni nascenti da ambedue i contratti di appalto.
4.2.1. In relazione al contratto di appalto del 27/03/2015 (cfr. doc. 8 fasc. conv.) -avente ad oggetto la “realizzazione di numero due gruppi di movimentazioni paratie…necessarie all'ultimazione del coronamento superiore della Torre 'TI ER' sita in Mosca
(Russia)”-, il primo inadempimento contestato dall'attrice concerne l'asserito ritardo nella consegna dell'opera.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 9, 9 bis, 9 ter, 10, 10 bis fasc. conv.; doc. 1 fasc. att.) emerge che il ritardo nella consegna è stato causato da modifiche del progetto e dei disegni esecutivi, forniti, ai sensi dell'art.
2.1 del contratto (cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 2), dalla medesima Si osserva, peraltro, che il collaudo - TE avvenuto in data 11/05/2015 (cfr. doc. 11, 11 bis fasc. conv.) e non, come previsto dall'art. 3 del contratto, in data 30/04/2015- risulta stato effettuato nel rispetto del termine di quindici giorni previsto quale proroga “per eventuali imprevisti, previamente comunicati e giustificati dall'appaltatore” ex art.
3.2. del contratto (cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 2), comunicazione avvenuta con mail del 7/04/2015 (cfr. doc. 10, 10 bis fasc. conv.) e del 29/04/2015 (cfr. doc. 1 fasc. att.); tale circostanza è stata confermata altresì dal teste TI
(amministratore delegato e poi liquidatore della in bonis) che ha affermato che “fino P_
a fine aprile c'erano state delle modifiche al progetto da parte della ” e che “con TE
alcune lettere abbiamo segnalato le problematiche e indicato che la data 30/04/2015 non poteva essere rispettata”, aggiungendo altresì che il ritardo non era stato mai contestato dalla
8 committente (cfr. testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023); TI
Il secondo inadempimento contestato dall'attrice concerne la presenza di difetti su uno dei due ribaltabili della TI ER.
Ritiene il Tribunale che tale eccezione sia preclusa, non avendo l'attrice dimostrato di aver tempestivamente denunziato i difetti (nei tempi previsti dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc), né è stato dimostrato un riconoscimento dei vizi da parte del committente. In particolare:
- non è stato prodotto alcun documento di denunzia, nonostante il contratto prevedesse che le contestazioni sulle difformità dovessero essere fatte per iscritto (cfr. art.
9.1. del contratto, doc. 8 fasc. conv. p. 6);
- dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria svolta è emerso che i difetti concernenti il ribaltabile della TI ER sono stati denunciati un anno dopo la consegna dell'opera
(cfr. testimonianza di all'udienza del 22/03/2023 e doc. 2 fasc. att.) e la ON
non ha fornito la prova che la scoperta dei suddetti vizi sia TE
avvenuta in data posteriore a quella di consegna, sicché non può ritenersi rispettato il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 Cc.
Peraltro, le risultanze istruttorie sono concordi nell'individuare la causa dei difetti del ribaltabile nella non corretta esecuzione delle operazioni di montaggio, non di competenza della quale, diversamente, era tenuta ad eseguire il preassemblaggio dell'opera CP_2 presso lo stabilimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 4. 1 lett. a) e c) del contratto di appalto- e difatti eseguite da una società diversa, come confermato dal teste NE
(coordinatore dell'ufficio tecnico di all'udienza del 22/03/2023 (cfr. TE
testimonianza , verbale udienza del 22/03/2024); in particolare, concordano in NE
tal senso le testimonianze rese dal teste (dipendente della e ON P_ addetto al “premontaggio di uno dei due ribaltabili”) all'udienza del 22/03/2023 (cfr. testimonianza , verbale udienza del 22/03/2023) e dal teste ON _1
(amministratore delegato e poi liquidatore della secondo il quale si
[...] P_ trattava di “difetti legati al montaggio del dispositivo…non eseguito dalla , con la P_ precisazione che la committente “non ci ha mai chiesto di rimediare alla problematica” (cfr. testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023), nonché dal teste TI
(direttore tecnico della , che ha affermato che Testimone_3 TE
“si trattava di problemi tecnici legati al montaggio” e che “c'erano stati dei problemi di
9 funzionamento che però furono risolti direttamente dai tecnici della (cfr. testimonianza P_
, verbale udienza del 28/06/2023). Testimone_3
4.2.2. In relazione al contratto di appalto del 8/04/2016 -avente ad oggetto “la realizzazione del sistema di automazione per la copertura mobile del tetto della Torre
'AT ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 14 fasc. conv)-, il primo inadempimento contestato dall'attrice concerne il mancato invio della documentazione tecnica richiesta e necessaria.
Al riguardo, è provato sia dalla documentazione in atti (cfr. doc. 16, 16 bis, 19, 19 bis,
20, 20 bis fasc. conv.) sia dalle testimonianze rese dai testi (cfr. TI
testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023), (cfr. TI NE
testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023) e (cfr. NE Testimone_3
testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023), che la ha Testimone_3 P_ adempiuto alle richieste della concernenti l'invio della TE
documentazione tecnica relativa al progetto (cfr. doc. 4 fasc. att.) e che, ad ogni modo, nessun ritardo in ordine all'esecuzione delle opere ne è derivato.
Il secondo inadempimento contestato dall'attrice concerne il disallineamento del tetto.
Anche in questo caso non risulta prodotto alcun documento di denunzia -nonostante il contratto prevedesse che le contestazioni sulle difformità dovessero essere fatte per iscritto
(cfr. art.
9.1. del contratto, doc. 14 fasc. conv. p. 6)- e, comunque, l'istruttoria svolta ha escluso qualsivoglia responsabilità della in ordine al disallineamento del tetto. In P_ particolare, è emerso che il problema risulta riconducibile al malfunzionamento di “uno dei quattro motori di traslazione” (cfr. doc. 5 fasc. att.), motori acquistati dalla
[...] come confermato dal teste (“i motori del tettuccio della TE NE
AT ER li avevamo acquistati noi dalla società ABB, dietro specifica di che ci P_ aveva detto cosa comprare” - cfr. testimonianza , verbale udienza 22/03/2023), NE dal teste (“avevamo sostituito uno dei 4 motori forniti dalla ON TE che era rimasto bloccato”, “il problema era del motore e abbiamo detto alla di TE mandare il motore in assistenza. Quando è tornato dall'assistenza abbiamo rimesso il motore
e il problema si è risolto” - cfr. testimonianza , verbale udienza del ON
22/03/2023), dal teste (“il tecnico fece diverse prove ed accertò TI Per_1
che effettivamente il problema era del motore la cui fornitura era stata fatta dalla . TE
Inviai una mail alla dicendo che era necessario sostituire il motore;
tale aspetto era TE
10 di competenza della ” - cfr. testimonianza verbale udienza del TE TI
28/06/2023), mentre il teste , pur affermando che “il problema era quello di Testimone_3
un motore che non funzionava perfettamente. I motori come gli altri componenti erano forniti da , ha comunque riconosciuto che “i problemi sulla AT ER furono risolti P_ dalla (cfr. testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023). P_ Testimone_3
4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice-opponente e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00), nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 919,00;
per la fase introduttiva € 777,00;
per la fase istruttoria € 1.680,00;
per la fase decisionale € 1.701,00;
per complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 482/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
condanna la a rimborsare al TE Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per P_
compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 24/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 5411/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in TE P.IVA_1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 71, presso lo studio dell'avv. Amedeo Rosboch
, che la rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attrice;
contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Torino, Via Bertolotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Emanuela De Sabato
, che lo rappresenta e difende per delega in Email_2
atti; convenuto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via preliminare: respingere in quanto infondata l'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. in via principale: accertare l'inadempimento contrattuale e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto da er le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto, accogliere la TE presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie vi incluse le domande riconvenzionali, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente assolta la conchiudente per
i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge”;
Convenuto: “… in via preliminare respingere l'opposizione avversaria per decorrenza del termine sia di prescrizione che di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 482/2021 del 19 gennaio
2021 - R.G. 479/2021, emesso dal Tribunale di Torino – dott. Francesco Moroni contro
[...]
e in favore di con condanna TE Controparte_1 della al pagamento in favore del della somma di € TE P_
17.921,00, oltre interessi di mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del d.lgs. 231/2002 e spese legali di procedura ivi liquidate;
in via principale accertare l'infondatezza delle accuse da parte di nei confronti di TE
, essendo questa sempre stata adempiente alle proprie Controparte_1 obbligazioni contrattuali e per l'effetto respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le causali di cui in narrativa, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 482/2021 del 19 gennaio 2021 - R.G.
479/2021, emesso dal Tribunale di Torino – dott. Francesco Moroni contro
[...]
e in favore di , con condanna della TE Controparte_1 [...] al pagamento in favore del della somma di € 17.921,00, TE P_
oltre interessi di mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del d.lgs. 231/2002 e spese legali di procedura ivi liquidate;
in via subordinata accertare l'infondatezza delle accuse da parte di nei confronti di TE
, essendo questa sempre stata adempiente alle proprie Controparte_1
2 obbligazioni contrattuali e conseguentemente condannare in ogni caso
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in TE favore del della somma di € 17.921,00, oltre interessi di Controparte_1 mora, la somma di euro 40,00 quale risarcimento danni forfettario previsto dall'art. 6 co. 2 del
d.lgs. 231/2002; in via istruttoria dichiararsi la tardività del documento avversario 3bis allegato alla terza memoria
(questione sulla quale la Giudice si è riservata la decisione in sentenza nell'ordinanza del 23 marzo 2023), ammettersi i capitoli di prova per testi in prova diretta e contraria respinti con precedente ordinanza e la consulenza tecnica d'ufficio chiesta nella seconda memoria istruttoria del 20 giugno 2022, tutte istanze ribadite in udienza, in ogni caso porre a carico di controparte le spese del presente giudizio oltre CPA, IVA come per legge e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 482/2021, con il quale il
Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare al TE [...]
la somma di € 17.921,00 (oltre interessi, € 40,00 a titolo di risarcimento Controparte_1
danni forfettario ex art. 6 c. 2 Dlgs 231/2002 e spese della procedura), a saldo delle seguenti fatture emesse dalla n bonis: P_
- fattura n. 39 del 18/05/2015 di € 40.000,00, recante la descrizione “costruzione di n. 2 gruppi di movimentazione paratie torre 'TI ER'” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 1), rimasta insoluta per la quota di € 7.000,00 (come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio,
p. 3);
- fattura n. 61 del 31/07/2016 di € 7.421,00, recante la descrizione “montaggio della copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 2), rimasta insoluta per la quota di € 5.421,00 (come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3);
- fattura n. 82 del 30/09/2016 di € 2.750,00, recante la descrizione “montaggio della copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 3), rimasta insoluta
(come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3);
- fattura n. 94 del 31/10/2016 di € 2.750,00, recante la descrizione “montaggio della
3 copertura della AT ER di Mosca” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio, p. 4), rimasta insoluta
(come da prospetto di cui al doc. 5 fasc. monitorio, p. 3).
La si è opposta all'ingiunzione sollevando eccezione di TE
inadempimento ex art. 1460 Cc, sostenendo:
- con riguardo ai lavori eseguiti sulla TI ER (a cui si riferisce la fattura n. 39 del
18/05/2015), che la non avrebbe adempiuto “in modo puntuale” alla propria P_ obbligazione, “ritardando la consegna dei ribaltabili richiesti” (cfr. cit. p. 3) e non provvedendo,
“a fronte dei difetti evidenziati su uno specifico ribaltabile”, “all'eliminazione delle problematiche emerse” (cfr. cit. p. 4); infatti, l'intervento della el 31/05/2016, nella P_ persona di , “non ha comportato la risoluzione dei problemi per cui era ON stato richiesto, dal momento che, a distanza di un anno, il difetto continuava ad esserci!” (cfr. cit. p. 5; doc. 3 fasc. att.);
- con riguardo ai lavori eseguiti sulla AT ER (a cui si riferiscono le restanti fatture azionate in via monitoria), che la non avrebbe provveduto “a fornire la P_ documentazione richiesta dalla e necessaria per procedere con l'esecuzione TE delle opere”, circostanza che avrebbe provocato “ritardi nell'esecuzione”; inoltre, l'opera presentava “un problema di disallineamento nel tetto” (cfr. cit. p. 6).
Da ultimo, la ha contestato il valore probatorio delle fatture TE
prodotte in monitorio, osservando come le fatture non costituiscano prova dell'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione, spettando al creditore-opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa a cui le fatture si riferiscono.
Si è costituito il giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, in relazione ai vizi delle opere contestati dall'attrice, il Controparte_1
ha preliminarmente sollevato, ex art. 1667 Cc, eccezione di decadenza e di prescrizione,
[...] osservando di non aver ricevuto, prima dell'odierno giudizio, “mai alcuna segnalazione di aver svolto in maniera inadeguata le proprie prestazioni” (cfr. comp. risp. p. 3) -nonostante l'art.
9.1 di entrambi i contratti prevedesse la necessità che i difetti delle opere venissero denunciati per iscritto (con riferimento all'TI ER, cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 6 e, con riferimento alla AT ER, cfr. doc. 14 fasc. conv. p. 6)-, sicché controparte sarebbe
“ampliamente decaduta dalla denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni con il che non li può far valere in via di eccezione e in ogni caso si è ampiamente prescritto il
4 termine biennale dalla consegna per poterli eccepire” (cfr. comp. risp. p. 5).
Nel merito, il ha negato gli inadempimenti Controparte_1
contestati.
Con riguardo ai lavori eseguiti sulla TI ER, il convenuto ha sostenuto:
- che il ritardo nella consegna sarebbe imputabile alla stessa TE
Par in ragione della presenza di errori “nei disegni costruttivi forniti da tali da richiedere “una lunga serie di aggiornamenti e nuovi disegni” (cfr. comp. risp., p. 7; doc. 9, 10 fasc. conv.); in ogni caso, la “ ha comunque rispettato il dettato contrattuale”, avendo posticipato la P_ consegna dell'opera solo “di una decina di giorni rispetto alla data convenuta”, “approfittando della proroga” prevista all'art.
3.2 del contratto di appalto (cfr. comp. risp. p. 9; doc. 8 fasc. conv. p. 2);
- che i problemi riscontrati sul ribaltabile “non avevano nulla a che vedere con la realizzazione dei ribaltabili ad opera della ma erano da ricondurre al montaggio P_
effettuato in sede e non di competenza di (cfr. comp. risp., p. 9). P_
Con riguardo ai lavori eseguiti sulla AT ER, il convenuto ha sostenuto:
- che il problema del disallineamento del tetto sarebbe riconducibile al
“malfunzionamento di uno dei quattro motori”, causato da “componenti inadeguate procurate Par da (cfr. comp. risp. p. 12-13);
- che nessun ritardo sarebbe derivato dall'omesso invio della documentazione richiesta -
a cui, peraltro, veva adempiuto (cfr. doc. 16 fasc. conv.), tanto che le “tempistiche P_ di consegna del bene… avvennero nel pieno rispetto degli accordi” (cfr. comp. risp. p. 14).
All'esito della prima udienza del 3/11/2021, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza ex art. 648 Cpc avanzata dalla parte convenuta opposta e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza
3/01/2022).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e mediante l'escussione di quattro testimoni e, con ordinanza in data 27/09/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (volte ad ottenere l'ammissione dei capitoli di prova
5 dichiarati inammissibili con ordinanza del 23/03/2023 e l'espletamento della consulenza tecnica), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
Quanto al doc. 3 bis di parte attrice (cfr. doc. 3 bis fasc. att.), come richiesto da parte convenuta, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato prodotto solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 Cpc e non in prova contraria.
3. Nel merito, in punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla convenuta opposta (che fa valere il credito) provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato pagamento), mentre spetta all'attore opponente (debitore) dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. Su 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore ingiunto (attore opponente) può opporsi al pagamento sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460 Cc;
anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2010, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
In materia di appalto, al principio inadimpleti non est adimplendum si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc, che prevede che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal committente -convenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo- anche se l'azione di garanzia è prescritta
“purché le difformità e vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dallo scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
La possibilità di opporre al pagamento le difformità e i vizi dell'opera non è, dunque, soggetta a prescrizione, ma è preclusa laddove il committente non abbia denunziato i difetti nei tempi previsti dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc (cfr. Cass.
6 24400/2015). L'onere della prova della denunzia e della sua tempestività incombe sul committente;
il riconoscimento dei vizi esonera il committente dall'onere della denunzia.
Tali principi di diritto sono stati a più riprese affermati dalla Corte di Cassazione che ha precisanto che “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668,1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2,
20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. 7041/2023 e, in senso conforme, da ultimo, Cass. 19979/2024 e
Cass. 13506/2024).
4. Nel caso di specie, la committente si è opposta alla TE
richiesta di pagamento del contestando il valore Controparte_1 probatorio delle fatture prodotte in sede di ricorso monitorio, osservando che la fattura “non può assurgere a prova del contratto” (cfr. cit. p. 7), e sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cc.
4.1. Con riguardo alla contestazione concernente la documentazione prodotta in sede monitoria, è sufficiente osservare che la si è limitata a rilevare TE
l'insufficienza probatoria delle fatture, senza tuttavia contestare specificamente la sussistenza dei rapporti contrattuali con la né l'esecuzione, da parte di quest'ultima, dei lavori P_
esposti nelle fatture azionate (relativi alla TI ER e alla AT ER).
Peraltro, il ha prodotto, nel presente giudizio, ai fini Controparte_1
7 della prova del titolo:
- il contratto di appalto, stipulato in data 27/03/2015, avente ad oggetto “la realizzazione di numero due gruppi di movimentazioni paratie…necessarie all'ultimazione del coronamento superiore della Torre 'TI ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 8 fasc. conv.);
- il contratto di appalto, stipulato in data 8/04/2016, avente ad oggetto “la realizzazione del sistema di automazione per la copertura mobile del tetto della Torre 'AT ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 14 fasc. conv); documenti rispetto ai quali parte attrice nulla ha dedotto/contestato.
4.2. Quanto all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cc, il Tribunale ritiene:
- che la non abbia assolto all'onere di provare la TE
tempestività della denunzia degli asseriti difetti;
- che il abbia assolto all'onere di provare l'esatto Controparte_1
adempimento delle proprie obbligazioni nascenti da ambedue i contratti di appalto.
4.2.1. In relazione al contratto di appalto del 27/03/2015 (cfr. doc. 8 fasc. conv.) -avente ad oggetto la “realizzazione di numero due gruppi di movimentazioni paratie…necessarie all'ultimazione del coronamento superiore della Torre 'TI ER' sita in Mosca
(Russia)”-, il primo inadempimento contestato dall'attrice concerne l'asserito ritardo nella consegna dell'opera.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 9, 9 bis, 9 ter, 10, 10 bis fasc. conv.; doc. 1 fasc. att.) emerge che il ritardo nella consegna è stato causato da modifiche del progetto e dei disegni esecutivi, forniti, ai sensi dell'art.
2.1 del contratto (cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 2), dalla medesima Si osserva, peraltro, che il collaudo - TE avvenuto in data 11/05/2015 (cfr. doc. 11, 11 bis fasc. conv.) e non, come previsto dall'art. 3 del contratto, in data 30/04/2015- risulta stato effettuato nel rispetto del termine di quindici giorni previsto quale proroga “per eventuali imprevisti, previamente comunicati e giustificati dall'appaltatore” ex art.
3.2. del contratto (cfr. doc. 8 fasc. conv. p. 2), comunicazione avvenuta con mail del 7/04/2015 (cfr. doc. 10, 10 bis fasc. conv.) e del 29/04/2015 (cfr. doc. 1 fasc. att.); tale circostanza è stata confermata altresì dal teste TI
(amministratore delegato e poi liquidatore della in bonis) che ha affermato che “fino P_
a fine aprile c'erano state delle modifiche al progetto da parte della ” e che “con TE
alcune lettere abbiamo segnalato le problematiche e indicato che la data 30/04/2015 non poteva essere rispettata”, aggiungendo altresì che il ritardo non era stato mai contestato dalla
8 committente (cfr. testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023); TI
Il secondo inadempimento contestato dall'attrice concerne la presenza di difetti su uno dei due ribaltabili della TI ER.
Ritiene il Tribunale che tale eccezione sia preclusa, non avendo l'attrice dimostrato di aver tempestivamente denunziato i difetti (nei tempi previsti dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 Cc), né è stato dimostrato un riconoscimento dei vizi da parte del committente. In particolare:
- non è stato prodotto alcun documento di denunzia, nonostante il contratto prevedesse che le contestazioni sulle difformità dovessero essere fatte per iscritto (cfr. art.
9.1. del contratto, doc. 8 fasc. conv. p. 6);
- dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria svolta è emerso che i difetti concernenti il ribaltabile della TI ER sono stati denunciati un anno dopo la consegna dell'opera
(cfr. testimonianza di all'udienza del 22/03/2023 e doc. 2 fasc. att.) e la ON
non ha fornito la prova che la scoperta dei suddetti vizi sia TE
avvenuta in data posteriore a quella di consegna, sicché non può ritenersi rispettato il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 Cc.
Peraltro, le risultanze istruttorie sono concordi nell'individuare la causa dei difetti del ribaltabile nella non corretta esecuzione delle operazioni di montaggio, non di competenza della quale, diversamente, era tenuta ad eseguire il preassemblaggio dell'opera CP_2 presso lo stabilimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 4. 1 lett. a) e c) del contratto di appalto- e difatti eseguite da una società diversa, come confermato dal teste NE
(coordinatore dell'ufficio tecnico di all'udienza del 22/03/2023 (cfr. TE
testimonianza , verbale udienza del 22/03/2024); in particolare, concordano in NE
tal senso le testimonianze rese dal teste (dipendente della e ON P_ addetto al “premontaggio di uno dei due ribaltabili”) all'udienza del 22/03/2023 (cfr. testimonianza , verbale udienza del 22/03/2023) e dal teste ON _1
(amministratore delegato e poi liquidatore della secondo il quale si
[...] P_ trattava di “difetti legati al montaggio del dispositivo…non eseguito dalla , con la P_ precisazione che la committente “non ci ha mai chiesto di rimediare alla problematica” (cfr. testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023), nonché dal teste TI
(direttore tecnico della , che ha affermato che Testimone_3 TE
“si trattava di problemi tecnici legati al montaggio” e che “c'erano stati dei problemi di
9 funzionamento che però furono risolti direttamente dai tecnici della (cfr. testimonianza P_
, verbale udienza del 28/06/2023). Testimone_3
4.2.2. In relazione al contratto di appalto del 8/04/2016 -avente ad oggetto “la realizzazione del sistema di automazione per la copertura mobile del tetto della Torre
'AT ER' sita in Mosca (Russia)” (cfr. doc. 14 fasc. conv)-, il primo inadempimento contestato dall'attrice concerne il mancato invio della documentazione tecnica richiesta e necessaria.
Al riguardo, è provato sia dalla documentazione in atti (cfr. doc. 16, 16 bis, 19, 19 bis,
20, 20 bis fasc. conv.) sia dalle testimonianze rese dai testi (cfr. TI
testimonianza di verbale udienza del 28/06/2023), (cfr. TI NE
testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023) e (cfr. NE Testimone_3
testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023), che la ha Testimone_3 P_ adempiuto alle richieste della concernenti l'invio della TE
documentazione tecnica relativa al progetto (cfr. doc. 4 fasc. att.) e che, ad ogni modo, nessun ritardo in ordine all'esecuzione delle opere ne è derivato.
Il secondo inadempimento contestato dall'attrice concerne il disallineamento del tetto.
Anche in questo caso non risulta prodotto alcun documento di denunzia -nonostante il contratto prevedesse che le contestazioni sulle difformità dovessero essere fatte per iscritto
(cfr. art.
9.1. del contratto, doc. 14 fasc. conv. p. 6)- e, comunque, l'istruttoria svolta ha escluso qualsivoglia responsabilità della in ordine al disallineamento del tetto. In P_ particolare, è emerso che il problema risulta riconducibile al malfunzionamento di “uno dei quattro motori di traslazione” (cfr. doc. 5 fasc. att.), motori acquistati dalla
[...] come confermato dal teste (“i motori del tettuccio della TE NE
AT ER li avevamo acquistati noi dalla società ABB, dietro specifica di che ci P_ aveva detto cosa comprare” - cfr. testimonianza , verbale udienza 22/03/2023), NE dal teste (“avevamo sostituito uno dei 4 motori forniti dalla ON TE che era rimasto bloccato”, “il problema era del motore e abbiamo detto alla di TE mandare il motore in assistenza. Quando è tornato dall'assistenza abbiamo rimesso il motore
e il problema si è risolto” - cfr. testimonianza , verbale udienza del ON
22/03/2023), dal teste (“il tecnico fece diverse prove ed accertò TI Per_1
che effettivamente il problema era del motore la cui fornitura era stata fatta dalla . TE
Inviai una mail alla dicendo che era necessario sostituire il motore;
tale aspetto era TE
10 di competenza della ” - cfr. testimonianza verbale udienza del TE TI
28/06/2023), mentre il teste , pur affermando che “il problema era quello di Testimone_3
un motore che non funzionava perfettamente. I motori come gli altri componenti erano forniti da , ha comunque riconosciuto che “i problemi sulla AT ER furono risolti P_ dalla (cfr. testimonianza , verbale udienza del 28/06/2023). P_ Testimone_3
4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice-opponente e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00), nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 919,00;
per la fase introduttiva € 777,00;
per la fase istruttoria € 1.680,00;
per la fase decisionale € 1.701,00;
per complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 482/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
condanna la a rimborsare al TE Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per P_
compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 24/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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