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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, all'udienza del 10.12.2025, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresenta p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Roberto Ionta e
NZ TR
- appellante -
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa
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-appellata-
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza 10.12.2025 la parte appellata concludeva come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Cassino depositato il 21.1.2019 la chiedeva la condanna della al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 1.976,40, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti chimici effettuata nel mese di aprile 2017, producendo la fattura n. 543 del 30.4.2017, il documento di trasporto n.1015 del 28.4.2017 e la richiesta pagamento a mezzo raccomandata a/r del 16.11.2018.
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la citava in Parte_1 giudizio la chiedendo la revoca del d.i. n. 400/19 Controparte_1 del Giudice di Pace di Cassino con cui le era stato ingiunto il pagamento di €
1.976,40, nonché la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati con l'azione monitoria.
A sostegno dell'opposizione deduceva “l'inammissibilità del D.I. opposto per inesistenza ed infondatezza del credito per mancanza di prova e dei requisiti ex artt. 633 e ss. c.p.c.”, contestando l'idoneità della documentazione fornita alla concessione del d.i. per mancanza della prova del contratto concluso dalle parti.
Contestava, altresì, “l'inesistenza ed infondatezza nel merito della pretesa creditizia”, affermando la non debenza dell'importo ingiunto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Con sentenza n. 803/2021, il Giudice di Pace di Cassino rigettava l'opposizione, confermava il d.i. n. 400/2019 e respingeva la domanda di risarcimento danni formulata dall'opponente, con condanna della alla rifusione delle Parte_1 spese del giudizio monitorio in favore dell'opposta.
Con atto di citazione notificato il 26.5.2021, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 803/2021 del Giudice di Pace di Cassino, emessa il
14.4.2021 e depositata il 16.4.2021, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2019, emesso dal Giudice di Pace di
Cassino, deducendo la nullità della sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errata motivazione.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, SOSPENDERE l'esecutività e l'efficacia della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., sia perché è evidente il c.d. “periculm in mora” che perché è palese il c. d. “fumus boni juris” e, - e, nel merito, 1) ANNULLARE e/o REVOCARE,
o comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n.
400/2019 opposto in quanto emesso per inesistenza della pretesa creditoria, totalmente infondata e soprattutto non provata, sia in fatto che in diritto;
2)
DICHIARARE che la nulla doveva e, per l'effetto, 4) CONDANNARE Parte_1
l'appellata al pagamento di €. 1'000,00 in via equitativa a favore dell'appellante, a titolo di ristoro per la difesa del proprio buon nome e decoro aziendale di fronte alla
Giustizia della stessa In denegata ipotesi, si chiede di compensare le spese di lite
2 tra le parti, per entrambe le fasi del processo. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio, incluse le spese forfettarie ed esenti, per entrambi i gradi del giudizio, oltre Iva e Cpa e accessori di Legge. Salvis Juribus.. In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale della titolare della società appellata, nonché prova per testi, indicando il Sig. e con riserva di indicare gli Controparte_2 altri in concedendo termine, anche all'e-sito delle avverse difese. Con richiesta di deferire il giuramento decisorio dell'appellata nonché con salvezza di altri mezzi istruttori”.
Si costituiva in giudizio la uninominale eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese della fase monitoria, del giudizio di primo e di secondo grado.
La causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025.
2. In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello, atteso che l'atto di citazione è stato notificato in data 26.5.2021, entro il termine di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza, avvenuto in data 16.4.2021 (cfr. art. 325
c.p.c.).
3. Sempre in via preliminare, vista la reiterata richiesta di ammissione delle istanze istruttorie contenuta nelle note autorizzate depositate dall'appellante in data 2.7.2024, a conferma ed integrazione dell'ordinanza del 16.2.2022, se ne dichiara l'inammissibilità per i seguenti motivi.
L'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale deve essere respinta per inammissibilità, in quanto integra un nuovo mezzo istruttorio non consentito in sede di gravame, ai sensi del disposto del terzo comma dell'articolo 345 c.p.c. invero, tale prova né rientra tra i mezzi istruttori che l'odierno appellante non ha potuto dedurre nel giudizio di primo grado a causa di un impedimento non imputabile alla stessa, né è stato ingiustificatamente rigettato dal giudice di primo grado.
Anche l'istanza di rinnovazione dell'escussione del testimone è Controparte_2 inammissibile, dal momento che il mezzo istruttorio in questione era stato ritualmente ammesso dal giudice di prime cure (cfr. verbale d'udienza del
09.6.2020), ma l'odierna appellante vi ha espressamente rinunciato nel corso
3 dell'udienza del 11.11.2020, dove, escusso un teste per ciascuna parte, quest'ultima ha formalmente e univocamente dichiarato di rinunciare ai rimanenti testi dedotti, chiedendo conseguentemente il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Parimenti inammissibile è la richiesta di deferimento del giuramento decisorio dell'appellata. Per un verso, il giuramento decisorio è stato deferito dal procuratore della parte appellante, il quale, tuttavia, risulta sprovvisto di mandato speciale conferitogli specificamente per l'esercizio di tale facoltà.
Dall'esame della procura alle liti depositata, rilasciata per la sola proposizione del gravame, si evince l'assenza di un'espressa autorizzazione negoziale in tal senso.
Per altro verso, il giuramento è stato genericamente richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello ("Con richiesta di deferire il giuramento decisorio dell'appellata"), non essendo stato articolato in articoli separati, chiari e specifici, come perentoriamente imposto dal secondo comma dell'art. 233 c.p.c.
4. Nel merito, si ritiene che il motivo di appello fondato sull'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, del principio dell'onere della prova sia fondato per i seguenti motivi.
Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
20073/2004; Cass. n. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto (Cass.
n. 2421/2006; Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
4 É onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516/2010), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371/2003). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(Cass. n. 20597/2022; Cass. n. 9439/2022; Cass. n. 15417/2016; Cass. n.
3727/2012; Cass. n. 5356/2009).
Orbene, nel caso in esame, il Giudice di Pace ha affermato che: “nel merito, come detto, dall'istruttoria espletata gli assunti di parte attrice-opponente non hanno trovato concrete conferme nemmeno indiziarie, mentre l'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, mediante produzione documentale. Dell'intera ricostruzione degli avvenimenti fatta dalla parte opponente, agli atti non vi è nessuna prova documentale”.
La valutazione del corredo probatorio acquisito agli atti del fascicolo d'ufficio è risultata immune da vizi logico-giuridici, in quanto la parte opposta ha adempiuto integralmente al proprio onere probatorio primario, fornendo la piena dimostrazione del titolo costitutivo della pretesa creditoria azionata, mentre l'opponente, di contro, non ha fornito la prova rigorosa dei fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi del credito, la cui dimostrazione ricadeva esclusivamente ai sensi del menzionato art. 2697 c.c.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della produzione nel giudizio monitorio della fattura n. 543 del 30.4.2017 e del documento di trasporto n. 1015 del 28.4.2017, la società opponente si è limitata a contestare in modo generico ed incompleto la non debenza dell'importo ingiunto, sul presupposto che “ogni altra eventuale patita tra le parti è già stata saldata, anche in contanti”, deducendo di aver sempre contestato la richiesta di pagamento.
5 In particolare, la difesa dell'opponente si è concentrata sul valore probatorio dei documenti posti a fondamento del ricorso monitorio. Tuttavia, i fatti su cui il convenuto deve prendere posizione nella comparsa di risposta sono i «fatti principali», vale a dire i fatti costitutivi del diritto e, a tal fine, non è sufficiente la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico (Cass. 27 agosto 2020, n. 17889).
Ulteriormente, non può essere ritenuto equivalente alla contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio, richiamo che, ancorché contenuto nell'atto di citazione in opposizione, è del tutto inconferente venendo in rilievo l'onere della prova solo in presenza di una specifica contestazione. Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione non può essere incentrata solo sui documenti (fatture ed altri atti e documenti) che hanno portato all'emissione del monitorio, ma oggetto di specifica contestazione deve essere il rapporto sottostante all'emissione delle fatture e dei singoli atti negoziali;
ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal fatto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione ed il giudice deve quindi valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Trib. Piacenza, 9.10.2020; cfr. Trib. Savona, 19.6.2021).
Come visto, il principio generale che regge il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è quello in virtù del quale il giudice è investito della cognizione non solo della fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto, ma anche dell'intero rapporto obbligatorio sottostante, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta regola del riparto dell'onere della prova.
È dunque pacifico che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo compete, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata (attore in senso sostanziale); al contempo, la parte opponente che contesta la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero
6 degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Posto, invero, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, esso deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (v. Cass. 22528/2006). Pertanto,
l'opponente è tenuto in tale atto a prendere posizione sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della domanda, sicché, una volta che l'attore sostanziale abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dalla parte, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione.
La mancata o generica contestazione, invero, esenta l'altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall'onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di relevatio ab onere probandi.
Nel caso di specie, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha puntualmente allegato il fatto costitutivo del credito azionato, individuandolo nella fornitura di merci eseguiti nell'interesse della CP_3
A fronte di tale prospettazione, l'opponente ha contestato nell'atto di citazione il valore probatorio dei documenti allegati al ricorso monitorio, senza confutare specificamente l'an e il quantum della pretesa azionata dalla controparte, limitandosi a dedurre di aver saldato “ogni eventuale partita”.
Tuttavia, ove, come nel caso di specie, il fatto allegato dall'attore (in senso sostanziale) sia comune alle parti, nel senso che ricada nella sfera di conoscibilità di entrambe, e sia un fatto complesso suscettibile di essere descritto e, pertanto, dedotto in modo specifico ed articolato, la controparte è tenuta ad una contestazione altrettanto specifica che si propone inevitabilmente come una
“
contro
-verità processuale”.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che l'odierna appellata, oltre alla fattura n.
543/2017, emessa per la fornitura di “acqua ossigenata 130 vol sfs kg.
1.150,000” e di “acido acetico 80 sfs kg. 1.080,000” di cui al “ns. doc. (DDTVE)
n.:1015 28/04/2017 Ns. doc. (ORDCL) n.:1755 26/04/2017”, ha depositato il d.d.t. controfirmato n. 1015 del 28.4.2017 ivi richiamato (all. n. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
7 In proposito, rappresenta ius receptum il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando quando tale rapporto non sia contestato tra le parti (Cass. n.
299/2016; Cass. n. 13651/2006). In altri termini, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass. n. 23499/2004;
Cass. n. 17371/2003).
A ciò si aggiunge che il documento di trasporto prodotto dalla Controparte_1 privo delle firme del mittente e del ricevente, siglato dal solo vettore, costituisce scrittura proveniente dal terzo, la quale può assumere significato indiziario (cfr.
31974/2019; Cass. n. 11105/2001).
Sul punto, si osserva che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, di cui trattasi, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna.
Ne consegue che il d.d.t. n. 1015 del 28.4.2017, sebbene privo di efficacia di prova piena in quanto sottoscritto da terzi, può essere legittimamente valutato ai fini della decisione (Cass. Civ., n. 24208/2010 “Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca”). Ritiene, invero, la Corte di cassazione che il documento di trasporto abbia valenza di prova atipica con efficacia, sul piano probatorio, di mero indizio che può assurgere a prova piena del fatto in esso documentato qualora le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova
(Cass. n. 11105/2001 “I documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono
8 offrire solo elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - di integrare il fondamento della decisione”).
Il quadro probatorio già acquisito agli atti (fattura, documento di trasporto e contegno processuale della parte opponente) è stato integrato e perfezionato dall'originaria opposta mediante la tempestiva produzione in giudizio dell'estratto autentico dalle scritture contabili obbligatorie. In particolare, è stato depositato l'estratto del Libro Giornale di cui all'art. 2214 c.c., relativo al mese di aprile
2017, dal quale si evince la regolare annotazione della fattura n. 543/2017, sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla valenza probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori la
Corte di cassazione ha precisato che “Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro
l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (Cass. n. 532/2023).
Oltre a ciò, si ritiene che la parte opposta abbia provato la fornitura della merce di cui alla fattura n. 543 del 30.4.2017 tramite l'escussione del teste Tes_1
della cui attendibilità non può dubitarsi alla luce della convergenza dei
[...] fatti esposti con la documentazione in atti e dell'assenza di incongruenze nelle dichiarazioni rese. In particolare, in predetto teste ha confermato la sussistenza e la protratta esecuzione di un rapporto commerciale continuativo tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di specifiche sostanze chimiche, tra cui la merce di cui alla fattura n. 543 del 30.04.2017, riguardante la fornitura di ipoclorito di sodio, acido acetico, acqua ossigenata, le modalità di pagamento e il luogo di consegna delle stesse.
In particolare, la teste all'udienza del 11.11.2020, in risposta al capitolo Tes_1
n. 6 di parte opposta (“Vero è che, il giorno 28.04.2017”) ha dichiarato “Si è vero la merce contrassegnata nella fattura n ° 543 del 30.04.2017 riguardava ipoclorito di sodio, acido acetico, ed acqua ossigenata” e, alla domanda a chiarimento, “come fa a saperlo?”, ha risposto “preciso che all'epoca dei fatti lavoravo alla CP_1 quale responsabile della logistica e quindi curavo il carico dei prodotti”.
[...]
9 Irrilevante ai fini della decisione è, invece, la testimonianza resa all'udienza del
11.11.2020 dal teste della , il quale non ha fornito Parte_1 Testimone_2 alcun dettaglio idoneo a rappresentare una diversa ricostruzione dei fatti.
Gli elementi sin qui offerti, complessivamente considerati appaiono in grado di costituire una valida prova del rapporto contrattuale, delle prestazioni eseguite e del relativo ammontare.
Inoltre, si evidenzia che l'odierna appellata ha fornito una prova rigorosa della sussistenza e della protratta esecuzione di un rapporto commerciale continuativo tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di specifiche sostanze chimiche
(segnatamente: ipoclorito di sodio, acido acetico e acqua ossigenata) (cfr. fatture e relativi documenti di trasporto allegati n. 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'opposta; testimonianza di “Si è vero la fornisce i Tes_3 CP_1 propri prodotti chimici alla “Si è vero la acquista dalla Parte_1 Pt_1
acido acetico, acqua ossigenata, e ipoclorito di sodio”). Inoltre, è CP_1 stata dimostrata la modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, che avveniva regolarmente tramite assegni bancari (cfr. all. n. 6 del fascicolo di primo grado dell'opposta; testimonianza del teste : "Si è vero la modalità di Tes_1 pagamento da sempre adottata dall'opponente era l'emissione di assegni bancari").
A fronte di tale evidenza probatoria, l'odierna appellante si è limitata a una mera e generica negazione dell'esistenza del credito, formulando argomentazioni puramente teoriche che sono rimaste prive di riscontro probatorio.
In particolare, l'appellante ha genericamente dedotto, senza provare, che, successivamente alla richiesta di pagamento, avrebbe contattato la persona cui si rivolgeva per fare l'ordine per denunciare un errore nella fornitura. Né è stato dimostrato che le precedenti forniture erano state saldate con pagamento in contanti. Né tantomeno, l'odierna appellante ha dimostrato di aver contestato la fattura sottesa al credito azionato dopo la ricezione della richiesta di pagamento del 16.11.2018.
Tutte le allegazioni dell'odierna appellante non hanno trovato conferma, nemmeno indiziaria, nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che “la parte opponente ha proposto argomentazioni teoriche a sistegno della propria tesi, che non hanno trovavto idonei riscontri oggettivi all'esito dell'istruttoria svolta, non contestando in concreto in alcun modo il proprio debito” (ultimo paragrafo, pag. 2, della sentenza
10 impugnata) e che “Dell'intera ricostruzione degli avvenimenti fatta dalla parte opponente della sentenza, agli atti non vi è nessuna prova documentale, l'unica che sarebbe stata risulutiva, mai la parte opponente ha pensato di contestare attraverso lettera, fax o posta elettronica le forniture e le richieste economiche di parte opposta” (secondo paragrafo, pag. 3, della sentenza).
Dalle argomentazioni sopra svolte discende il rigetto dell'appello con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, in omaggio al noto principio della ragione più liquida (Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018;
Cass. n.12002/2014).
5. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite del presente giudizio liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01 – € 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istante ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 803/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Cassino;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv.
Rosa AN, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228 per il versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell'appellante.
Cassino, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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