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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 39 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 10 gennaio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
Da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]38, quale erede di (C.F.: ), nato Persona_1 CodiceFiscale_2
a NO (PV) il 13 giugno 1922 e deceduto il 16 ottobre 2015 e di
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il 14 Persona_2 CodiceFiscale_3
novembre 1936 e deceduta il 4 novembre 2018; elettivamente domiciliato in
RN (PV), via Europa, n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenica Elena
Franchini del Foro di Pavia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione pagina1 di 37 ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_4
NO (PV) il 23 giugno 1951;
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_5
il 12 marzo 1950;
entrambe residenti in [...] ed elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Ceradini, n. 16, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mancuso, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Loriana Zanuttigh del Foro di Pavia, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile, n. 32092/2022, pubblicata il 31 ottobre 2022
OGGETTO: Servitù
Conclusioni:
Per ES Parte_1
“Il sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su Parte_1 deduzioni e/o eccezioni e/o produzioni e/o richieste conclusive (di merito ed istruttorie) avanzate ex novo tardivamente dalle appellate;
dichiara altresì di contestare in reitera (parola per parola) tutto quanto ex adverso esposto- eccepito-documentato e domandato nonché tardivamente introdotto e richiesto nell'ambito dell'intestato giudizio;
dichiarando infine di NON accettare l'inversione degli oneri deduttivi e probatori. L'attore richiama qui quanto dedotto-eccepito-verbalizzato-documentato- contestato- replicato e richiesto (nel merito ed in via istruttoria) nel corso del
pagina2 di 37 presente procedimento con atto di citazione in riassunzione dell'appello NRG 922/2016, nei limiti qui di seguito specificati. Al contempo, in osservanza dell'ordinanza del 16.2.24 e nel rispetto del codice di rito, Parte_1
CHIEDE Che l'intestata Corte, disattesa e respinta ogni contraria proposta o proponenda eccezione - allegazione – richiesta (istruttoria e di merito) e produzione /quantificazione valutate come inammissibili- inutilizzabili ed irrilevanti e /o improcedibili e inattendibili, tardive, illegittime, infondate in fatto ed in diritto, indimostrate oltre che pretestuose/vessatorie e defatigatorie, valutato che nessuno dei documenti probatori attorei è stato disconosciuto dalle convenute (e che quindi debbono ritenersi pienamente riconosciuti giudizialmente ex art 215 cpc) voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
A) nel merito ed in favore del sig. confermare la sentenza Parte_1
n. 28/2016 (rep. N. 305/2016) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il
19 gennaio 16 facendo applicazione dei principi stabiliti con sentenza n.
32092/2022 della S. Corte Cass. Civ. nonché uniformandosi alla sua parte motivazionale, con riguardo ai capi di condanna pronunciati in danno delle appellanti e Parte_2 Controparte_1
AA) Riconoscendo l'inesistenza delle servitù di scolo ovvero, in subordine, riconoscendo l'intervenuto aggravamento ex art. 1067 cc della servitù di acquedotto/fognaria ovvero di scolo di acque chiare – scure - miste, posto in Pt_ essere dalle sig.re e ai danni del fondo servente (Fg.5/A, Controparte_1 sub mapp. n. 1320) già di proprietà esclusiva di ed ora di Persona_1
condannare le alla rimozione immediata, a Parte_1 Parte_3 loro cure e spese, di tutte le opere/manufatti- condotti interrati, nonché a risarcire
i danni subiti e subendi da da liquidare in via equitativa ex artt. Parte_1
1226 – 2056 cc, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
tenuto conto delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio pavese RGN.
2976/2009 E NON SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 1061 CC;
Con adozione di tutte le conseguenti declaratorie di legge;
per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti introdotti ed introducendi nel presente appello riassunto;
AAA) Anche dando atto dell'accertamento giudiziale della condominialità del compendio immobiliare sito in NO, sedente in NO (PV) Via IV
Novembre nn 36-38-40 (sulla base di una c.d. doppia conforme costituita dalle sentenze nn. 237/2010 e 2901/2021 sub docc. docc 123- 124 ex fasc. terzo grado) nonché dando atto della violazione dell'art. 1119 cc ovvero degli artt. 1102 cc e 1120 cc, ovvero comunque accertando la violazione del patto contrattuale n. 4 dell'atto divisionale del 1962, condannare e alla Parte_2 Controparte_1 rimozione immediata, a loro cure e spese, della parete divisoria cementificata nel tetto e sottotetto condominiali ovvero comuni;
B) In ogni caso, per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti, le verbalizzazioni e provvedimenti giudiziali introdotti ed introducendi nel presente giudizio, in osservanza ed esecuzione della sentenza n. 32092/2022 della S. Corte Cass. Civ, rigettare l'appello proposto dalle sig.re e Parte_2
(dante origine al procedimento RGN 922/2016), respingendo Controparte_1 ogni loro domanda (di merito ed istruttoria) e/o eccezione proposta o proponenda nell'ambito del presente giudizio anche a mezzo di comparsa costitutiva inammissibile, essendo queste stesse inammissibili od improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
anche valutato inammissibilità (integrale e, in
pagina3 di 37 subordine, parziale) della comparsa costitutiva delle convenute ex artt 345 cpc –
394 cpc introduttiva di fatti nuovi mendaci (ad es., alle pagg da 24 a 32 financo deducendo ex novo dell'esistenza di un pozzetto di raccolta di acque chiare e scure sul mappale n. 1359 di proprietà delle sorelle financo deducendo Pt_1 per la prima volta di un chimerico patto divisionle del 1962 su un preesistente condotto fognario comune ai fratelli e;
Pt_4 Persona_1
C) In ogni caso ed anche reietta la domanda avversaria sulla compensazione delle spese di lite non sussistendo i presupposti di fatto oltre che Pt_ di diritto, in favore del sig. condannare le appellanti e Parte_5
pro quota ovvero in via solidale, all'integrale rifusione di spese Controparte_1
/tasse (incluse quelle documentate per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti i primi 2 gradi di giudizio di merito oltre quelle afferenti il presente giudizio in riassunzione (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso il forfetario del 15% e oltre rimborso delle spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
oltre il versamento di tasse – imposte di registrazione dell'emananda sentenza e delle sentenze precedentemente pronunciate;
D) In favore dell'avv. antistatario ex art 93 cpc Avv. Domenica Elena Franchini ed anche reietta la domanda avversaria sulla compensazione delle Pt_ spese di lite non sussistendo i presupposti, condannare le appellanti e
pro quota ovvero in via solidale, all'integrale rifusione di spese Controparte_1
/tasse (anche per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti il terzo grado di giudizio NRG 6845/2017 (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso il forfetario del 15% e rimborso spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
E) Se ritenuti sussistere gli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002, ordinare alle appellanti /odierne convenute CP_1
e il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; impregiudicata l'iniziativa officiosa dell'adita Corte ex art 96 co 3 cpc volta a condannare le al versamento di un indennizzo in favore Pt_3 Pt_1 di liquidando equitativamente la somma dovuta dalle 2 Parte_1 appellanti in una aliquota dei compensi medi delle spese di lite secondo il vigente
Tariffario Forense;
F) In via istruttoria L'attore in riassunzione rifiuta il contraddittorio su fatti od eccezioni o domande nuove ed inammissibili;
si oppone alla ammissione di nuovi mezzi istruttori e nuove prove anche in violazione degli artt. 345 e 394 cpc;
si oppone recisamente all'ammissione di una esplorativa ed illegittima (e, comunque, irrilevante) nuova CTU sulla portata dell'impianto fognario pacificamente realizzato nel 1964 da anche valutate le verbalizzazioni Persona_1 compiute dall'avv. Destro per le sorelle all'udienza tenutasi il Pt_1
22.4.2015 in primo grado di giudizio RG 2976/2009; tese a valorizzare la piena validità /utilizzabilità e la esaustività della perizia tecnica del CTU
[...]
,Detta nuova CTU (sulla portata) sarebbe comunque irrilevante posto che è Per_3 qui dimostrato dalla perizia di CTU di primo grado come il mappale n 1320 di fu invaso dalle sorelle occultamente e contro la Persona_1 Pt_1 volontà di (quindi non sussistendo l'acquisizione del diritto di Persona_1 servitù per usucapione ex art 1061 cc). Una siffatta CTU, se ammessa dalla C di
A, sarebbe nulla perché esplorativa non sussistendo agli atti di giudizio alcuna prova della preesistenza di una servitù di scolo antecedente l'anno 2010 che, in
pagina4 di 37 specie, non esiste (cfr., contra, agli atti sussiste il registro comunale storico degli scarichi sub doc 100 fasc. primo grado comprovante l'inesistenza di una siffatta servitù in favore delle sorelle . Pt_1 L'attore si oppone all'ammissione del doc. 5 delle convenute per essere nuovo e del tutto irrilevante ai fini decisionali;
insistendo per l'ammissione del proprio docc da n 129 al n. 150 per non essere stati prima producibili e per essere finalizzati a dimostrare l'interesse ex art 100 cpc e ex art. 111 cpc in capo a dopo il decesso dei genitori nonché la di lui legittimazione Parte_1 attiva che, in ogni caso, è ormai ammessa come pacifica dalle controparti nella loro comparsa costitutiva.
Per scrupolo difensivo, evidenzia come la Corte di Parte_1
Cassazione, con riferimento allo specifico caso concreto e con sentenza n. 32092/22, abbia espressamente disposto la cassazione della sentenza n. 223/17 della Corte D'appello di Milano e il rinvio alla C. di A. di Milano in differente composizione;
come la emananda sentenza d'appello, per granitica giurisprudenza e dottrina anche afferenti l'art 383 cpc e l'art 393 cpc, non possa essere costituto dagli stessi Magistrati (intese come persone fisiche) che pronunciò la sentenza cassata (Cfr., Cass Civ. n. 8723/2012). L'attore chiede che la Corte adita, ove la Cancelleria non abbia ancora provveduto, disponga la acquisizione dell'archiviato fascicolo di secondo grado contraddistinto dal NRG 922/2016 della Sez. II della Corte D'Appello di Milano. Impregiudicati tutti i diritti maturati e maturandi in capo all'attore, fatte salve le azioni esperite anche pendenti avanti la Corte Cass, tra cui la n.
30287/2021, e le ulteriori azioni da esperire”.
Per e Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, conclusione ed eccezione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
1. nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 28/2016 emessa dal
Tribunale di Pavia, respingere le domande proposte da aventi ad Parte_1 oggetto l'ordine di rimozione della rete metallica e della rete fognaria e la condanna al pagamento della somma di € 3.000,00, siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando per il resto la sentenza n. 28/2016 del Tribunale di Pavia;
2. in ogni caso, respingere le domande tutte formulate da Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione, siccome inammissibili perché già coperte da giudicato e, comunque, infondate in fatto e diritto;
3. con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità in considerazione dell'accoglimento parziale dei molteplici motivi di ricorso ex adverso formulati e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria le esponenti chiedono disporsi, ad integrazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la capacità di portata del collettore fognario”.
pagina5 di 37 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e contestuale ricorso ex art. 1171 c.c., ritualmente notificato il 18 agosto 2009, conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Pavia, e deducendo le seguenti Controparte_1 Parte_2
circostanze: di essere proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO
(PV), via IV Novembre, n. 36 (facente parte dell'immobile condominiale sito in via IV Novembre, nn. 36-38-40), censita nel N.C.E.U. di tale Comune come segue: foglio 5, part. 410, sub. 1, cat. C/1 (PT), part. 410, sub. 2, cat. A/4 (P1), part. 1320, sub. 1, cat. C/3 (PT) e part. 1320, sub. 2, cat. C/6 (PT); via IV
Novembre, n. 36, piano terra;
che la restante porzione immobiliare del predetto edificio condominiale risultava essere in comproprietà delle sorelle e Controparte_1 Parte_2
per la quota indivisa della metà ciascuna, in forza della successione mortis causa a
Persona_4 che la porzione immobiliare di proprietà dell'attore confina, sul lato est, con le unità immobiliari di cui sono comproprietarie le predette sorelle Pt_1
censite nel N.C.E.U. del Comune di NO come segue:
foglio 5, part. 410, sub. 6, cat. C/6 (via IV Novembre, n. 40, piano terra e primo piano);
foglio 5, part. 410, sub. 7, cat. C/1 (via IV Novembre, n. 40, piano terra);
foglio 5, part. 410, sub. 8, cat. A/3 (via IV Novembre, n. 40, piano cantina e terra);
foglio 5, part. 829, cat. C/6 (piano terra); che con atto di divisione sottoscritto il 15 dicembre 1962 (rep. n. 14772; racc. n. 6762), rogato dal notaio i fratelli Persona_5 Persona_6
(padre delle parti convenute) e avevano sciolto Persona_4 Persona_1
la comunione fra loro esistente sui beni immobili di proprietà paterna in forza di successione mortis causa a Parte_1
che con atto di divisione del 21 maro 1997 (rep. n. 40816; racc. n. 20564),
e avevano CP_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
sciolto la comunione esistente sugli immobili loro pervenuti per successione mortis causa a Persona_4
pagina6 di 37 che in data 11 luglio 2006 la sola aveva presentato, nella Parte_2
pretesa qualità di esclusiva proprietaria e senza il consenso del condomino una “Denuncia di Inizio Attività”, avente per oggetto Persona_1
l'esecuzione di lavori di “ristrutturazione fabbricato, cambio d'uso e recupero di sottotetto” afferenti l'intero compendio immobiliare condominiale sito in
NO (PV), via IV Novembre, nn. 36-38-40; che in data 11 ottobre 2007 aveva ottenuto dal Comune di Parte_2
NO il permesso di costruire n. 484/07, per l'esecuzione dei detti lavori;
che con ricorso ante causam ex art. 1171 c.c., depositato il 24 maggio 2008, aveva chiesto al Tribunale di Pavia di vietare alle dette sorelle Persona_1 la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera illegittimamente Pt_1
assentita; la domanda era stata accolta parzialmente con ordinanza n. 741/08 del
18 giugno 2008 e integralmente con ordinanza collegiale del 30 luglio 2008 pronunciata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che aveva vietato a e la prosecuzione dei lavori di costruzione della Controparte_1 Parte_2
nuova opera;
che il 4 novembre 2008 le sorelle avevano presentato richiesta di Pt_1
variante al permesso di costruire n. 484/2007, autorizzata con il provvedimento n.
587/2008 del 14 novembre 2008; che con ordinanza in data 30 gennaio 2009 il Tribunale di Pavia in composizione collegiale aveva dichiarato inammissibile, stante la diversità dei due titoli abilitativi, il ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. presentato da R_
affinché le sorelle ottenuto il permesso di costruire in variante
[...] Pt_1
n. 587/2008, si astenessero dal porre in essere qualsiasi attività edificatoria già assentita con il permesso di costruire n. 484/2007; che con raccomandata datata 31 marzo 2009 le sorelle avevano Pt_1 invitato all'assemblea condominiale indetta per il 9 aprile Persona_1
2009, nel corso della quale avevano deliberato il rifacimento del tetto dell'edificio di via IV Novembre, nn. 38-40; decisione poi impugnata da Persona_1
dinanzi al Tribunale di Pavia.
Ritenendo che il complesso immobiliare sito in NO (PV), via IV
Novembre, nn. 36-38-40, costituisse un condominio di edifici ai sensi degli artt.
1117 e ss. c.c., venutosi a costituire in seguito alla divisione ereditaria dei beni paterni;
che il permesso di costruire in variante n. 587/2008 fosse stato pagina7 di 37 illegittimamente rilasciato dal Comune di NO e che, comunque, l'opera assentita - comportando l'aumento della volumetria, lo stravolgimento della sagoma e l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio rispetto alla situazione pregressa – fosse una “nuova costruzione”, realizzata in violazione delle norme edilizie nazionali, regionali e locali, chiedeva, in Persona_1
via cautelare, di vietare la continuazione delle opere avviate dalla parti convenute nel compendio immobiliare oppure di sottoporle a cautele.
Nel merito, proponeva, per quanto di interesse nel Persona_1
presente giudizio, le seguenti domande:
“D) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in NO,
Via IV Novembre nn. 36-38-40 di cui sono proprietari i sig.ri Parte_6
costituisce un condominio di edifici assoggettato
[...] Parte_7
alla disciplina contemplata negli artt. 1117 e segg. Cc (omissis);
E) Verificare e dichiarare l'illegittimo e/o illecito intervenuto mutamento delle sagome e/o decoro architettonico e/o della stabilità, delle destinazioni d'uso ecc. nonché delle opere di demolizione e/o sopraelevazione e/o costruzione, interramento ecc. posti in essere direttamente o indirettamente dalle sig.
[...]
e (e, quindi, dai loro aventi causa) di cui s'è detto Pt_2 Controparte_1
nella retro estesa premessa e descritti nella relazione peritale del Geom. sub doc. n. 24 e/o emergenti dalle risultanze della espletanda Persona_7
C.T.U. od ATP od ispezione;
F) In ogni caso, accertare e dichiarare la illegittimità e/o illiceità e/o abusività di tutti i manufatti e di tutte le opere (apparenti e non) realizzati in
NO Via IV Novembre ai civici nn. 36-38-40, con i quali le sig.re
[...]
ed i loro aventi causa hanno invaso o fatto invadere Parte_8
e/o violato e/o limitato il diritto di proprietà pieno ed esclusivo di R_ per i quali è lite e di cui s'è detto in premessa;
[...]
G) In ogni caso e sempre con riferimento al compendio immobiliare ubicato in NO Via IV Novembre nn. 36-38-40, accertare e dichiarare la violazione, da parte di e e dei loro aventi causa, delle norme Parte_2 Controparte_1
disciplinanti le distanze legali tra pareti finestrate contemplate sia nel regolamento edilizio del Comune di NO, sia nelle NTA del PRG di
NO sia nelle norme di legge poste a tutela della libera fruizione dei diritti di proprietà esistenti in capo a Persona_1
pagina8 di 37 H) Condannare le convenute e ed i loro Parte_2 Controparte_1
aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti
(Cfr., ad es., condutture interrate, i contatori, comignoli, canne fumarie, coperture, finestre) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare sito in NO (PV), Via IV Novembre nn. 36-38-40, ovvero comunque posti a distanze inferiori rispetto a quelle legali stabilite da norme di legge o da norme di regolamento edilizio comunale ecc.; con decorrenza dal pronunciamento di sentenza ovvero altro provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo avverso le convenute (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cure e spese delle medesime convenute);
I) In via subordinata, condannare le convenute e Parte_2 CP_1
ed i loro aventi causa alla immediata parziale demolizione di tutte le
[...]
opere e manufatti (Cfr., ad es., condutture interrate, i contatori, comignoli, canne fumarie) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare sito in NO (PV), Via IV Novembre nn. 36-38-40, ovvero comunque posti a distanze inferiori rispetto a quelle legali stabilite da norme di legge o da norme di regolamento edilizio comunale ecc.; con decorrenza dal pronunciamento di sentenza ovvero altro provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo avverso le convenute (con conseguente parziale ripristino del preesistente stato dei luoghi a cure e spese delle medesime convenute);
L) In via alternativa o cumulativa, in favore del sig. Persona_1
condannare le convenute ed i loro eventuali aventi causa, solidalmente ovvero alternativamente o pro quota, al ristoro di tutti gli eterogenei danni patiti e patendi e/o all'indennizzo, che si indicano nella misura di € 300.000,00= (Euro trecentomila/00) o in quella maggiore o minore di giustizia che, nel corso della presente causa, sarà valutata come dovuta sulla base delle risultanze istruttorie ovvero sulla base di presunzioni od in via equitativa per mancato godimento e/o riduzione del valore commerciale di beni immobili oggetto di lite, per tutti i titoli
– i fatti e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, per tutte le prove costituende nell'ambito dell'instaurando procedimento (Cfr., ad es., ex artt. 2041-
2043-2050-2051-2056-2059, c.c.; nocumenti patrimoniali e non: psicologico, morali, esistenziali, alla salute ecc.; art.32 Cst. Art. 42 Cost.).
M) Comunque ed in favore di condannare le convenute, Persona_1
alternativamente o solidalmente fra loro ovvero pro quota, all'integrale rifusione
pagina9 di 37 di spese, diritti e onorari afferenti il presente giudizio (incluse le spettanze che verranno affrontate per CTU e per CTP, nonché per lo sviluppo del rito cautelare ex art. 688 cpc nella denegata eventualità di mancata liquidazione iniziale); oltre il rimborso forfetario pari al 12,5% ex DM 127/04, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge”.
Con comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2009 e Controparte_1
si costituivano, a mezzo del medesimo difensore, nel procedimento Parte_2
di denuncia di nuova opera, contestando il ricorso di e Persona_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3 novembre 2009 il Tribunale di Pavia rigettava il ricorso nunciatorio, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese del detto procedimento.
Con successiva ordinanza in data 11 dicembre 2009 il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale, rigettava il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da riservando la liquidazione delle spese alla definizione del Persona_1
giudizio di merito:
Con comparsa di risposta depositata il 21 dicembre 2009 e Controparte_1
si costituivano, per mezzo del medesimo difensore, nel giudizio di Parte_2
merito, contestando puntualmente le allegazioni dell'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande. Le parti convenute proponevano domande riconvenzionali di condanna di alla demolizione della porzione di box costruita Persona_1
a confine con la loro proprietà, in violazione delle N.T.A. del Comune di
NO e, in subordine, di condanna al risarcimento del danno.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di quattro testimoni ( Parte_1
ed , nonché espletamento di
[...] Tes_1 Tes_2 Tes_3 consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 28/2016, pubblicata il 19 gennaio
2016, il Tribunale di Pavia disponeva nei seguenti termini:
“in parziale accoglimento delle domande attoree, Pt_ ORDINA alle convenute e di rimuovere, a loro cura e Controparte_1
spese, la rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato di cui è causa e la nuova rete fognaria interrata nel mapp. 1320 di proprietà di R_
nel corso dei lavori autorizzati con permesso di costruire in variante n.
[...]
474/2008 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina10 di 37 Pt_ CONDANNA le convenute e a pagare a Controparte_1 R_ la somma di € 3.000,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla presente
[...]
decisione al saldo;
RESPINGE per il resto le domande proposte sub. C, E, F, G, H, I, L, M, N e
Pt_
O dall'attore nei confronti delle convenute e Persona_1 CP_1
[...]
DICHIARA inammissibili le domande proposte sub. A, B e D dall'attore
Pt_ nei confronti delle convenute e Persona_1 Controparte_1
RESPINGE la domanda proposta in via riconvenzionale dalle convenute
Pt_
e nei confronti dell'attore e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto,
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%”.
e proponevano appello avverso la detta Controparte_1 Parte_2
sentenza sulla base di quattro motivi.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Persona_2
entrambi in qualità di eredi di (deceduto nelle more,
[...] Persona_1
il 16 ottobre 2015), eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame e chiedendone, nel merito, il rigetto. Proponevano, inoltre, appello incidentale affidato a tre motivi.
In particolare, quanto all'appello principale, le sorelle Pt_1
formulavano le seguenti censure.
Con un primo motivo deducevano la “violazione dell'art. 112 c.p.c.”, per avere il giudice di primo grado pronunziato su domande mai proposte dall'attore e, precisamente, sull'accertamento dell'aggravamento della servitù di fognatura e sulla rimozione della rete metallica, così incorrendo in vizio di ultrapetizione.
Con un secondo motivo di appello lamentavano la “violazione dell'art. 183
c.p.c. sotto il profilo della mancata rilevazione di nuove domande formulate da
. Persona_1
Con un terzo motivo di appello deducevano la “errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di rimozione della nuova rete fognaria interrata nel mappale 1320 di ed al Persona_1
pagina11 di 37 pagamento della somma di € 3.000,00 – violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – carenza di motivazione”.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione lamentavano la “errata valutazione dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato – violazione degli artt.
115, 116 c.p.c.”.
Quanto all'appello incidentale, e Parte_1 [...]
formulavano le seguenti censure. Persona_2
Con un primo motivo deducevano “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 c.c. e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori, ultrapetizione, travisamento dei fatti e delle domande svolte dall'attore quanto alle servitù di fognatura, di scolo, di gasdotto, elettrodotto ecc.; violazione dei principi fissati dalla costante giurisprudenza in tema di azione negatoria ex art. 949 cc e di legittimazione passiva;
mancata citazione di precedenti giudiziali conformi;
violazione e/o falsa applicazione delle norme sul diritto alla difesa ex artt 24-111 cost- 101 cpc in danno del G. Vacchini”.
Con un secondo motivo di appello censuravano la pronuncia che aveva negato l'esistenza di un Condominio di edifici, deducendo “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale ex artt 1362 e segg cc;
vizio di ultrapetizione o extrapetizione;
travisamento dei fatti;
violazione del diritto di difesa ed al legittimo contraddittorio ex artt 24-11 cost- 101 cpc”.
Con un terzo e ultimo motivo censuravano la pronuncia che aveva negato l'esistenza di una nuova costruzione, lamentando “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del Comune di
NO; violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla S. Corte di
Cassazione; errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal ctu;
errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'arretramento del manufatto edificato al posto dei preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione”.
pagina12 di 37 Con sentenza n. 223/2017, pubblicata il 20 gennaio 2017, la Corte
d'Appello di Milano disponeva nei seguenti termini:
“In accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza n. 28/2016 del Tribunale di Pavia:
Pt_ respinge la domanda di nei confronti di e Persona_1 CP_1
di demolizione della nuova rete fognaria e della rete metallica
[...] cementificata nel sottotetto, nonché la condanna al pagamento dell'importo di Pt_ 3.000 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di e CP_1
in favore di
[...] Persona_1
Conferma nel resto.
Rigetta integralmente l'appello incidentale.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Persona_1
Pt_
e che si liquidano per il presente grado di giudizio in € Controparte_1
3.777 per compensi professionali, oltre ad Iva e Cpa, oltre spese generali al
15%”.
La Corte d'Appello riteneva sussistente il vizio di ultrapetizione, in quanto non aveva mai specificamente proposto una domanda relativa Persona_1 all'aggravamento della servitù fognaria, né alcuna domanda avente ad oggetto la rimozione della rete metallica e ciò trovava conferma nell'esame delle domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. La Corte riteneva che neanche con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., avesse specificato in maniera più compiuta le doglianze Persona_1 genericamente formulate con l'atto introduttivo, né avesse argomentato o dedotto alcunché in ordine all'inesistenza o all'aggravamento della servitù di fognatura e alla rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto.
Con riferimento all'appello incidentale, il giudice di secondo grado riteneva non fondata la censura relativa alla negazione della natura condominiale del compendio immobiliare oggetto di contenzioso. Secondo la Corte d'Appello dall'atto di divisione del 15 dicembre 1962 emergeva la volontà di sciogliere in via irrevocabile e definitiva la comunione esistente tra le parti.
La Corte d'Appello riteneva infondata anche la critica riguardante la valutazione circa la natura dei lavori e delle opere intraprese dalle parti convenute, già qualificata dal Tribunale di Pavia in termini di mera ristrutturazione e non di nuova costruzione;
con la conseguenza che le opere costruite non erano soggette pagina13 di 37 all'obbligo relativo al rispetto della distanza minima di dieci metri, in quanto ricostruite mantenendo la distanza preesistente.
Gli ulteriori motivi di appello incidentale venivano dichiarati inammissibili o infondati.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione
[...]
e affidandosi a cinque motivi, con i Parte_1 Persona_2
quali hanno lamentato i seguenti vizi:
1) “nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.
223/17, ex artt. 132- 156 – 161 – 360 n. 4 cpc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99 e 112 – 132 cpc, mancata
Pt_ corrispondenza tra richieste delle sorelle e e pronunciato Controparte_1 della Corte d'Appello di Milano;
sussistenza di error in procedendo inficianti la legittimità efficacia – validità della sentenza di secondo grado”;
2) “nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.
223/17, ex artt. 132 – 156 – 161 – 360 n. 4 cpc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 132 -118 disp. att. cpc, error in procedendo per mancata esposizione di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi di giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione”;
3) “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt 99-112-115-183 cpc, error in procedendo per mancata esposizione in motivazione di secondo grado di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame difatti ed atti decisivi dei primi due gradi di giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione;
non congruità della motivazione della sentenza 223/17”;
4) “in relazione alla negazione della sussistenza di un condominio di edifici: violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 880 cc – 1117 e segg. cc – 1102 cc – violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e segg. cc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi ex artt. 112-115-116-183 cpc;
errata e non congrua motivazione comunque incoerente motivazione della sentenza di secondo grado;
omessa valutazione di fatti e atti di decisiva importanza al fine del decidere;
error in procedendo imputabili alla Corte d'Appello legittimanti la disamina di fatti ed atti dei precedenti atti di giudizio da parte della S. Corte”;
pagina14 di 37 5) “in relazione alla negazione della sussistenza di una “nuova costruzione”: violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del Comune di NO;
violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla S. Corte di Cassazione;
errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal CTU;
errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'arretramento del manufatto edificato al posto de preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art.
2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione”.
Con controricorso in data 14 aprile 2017 e Controparte_1 Parte_2
hanno contestato integralmente il ricorso promosso dalle controparti, chiedendone il rigetto. Hanno, inoltre, dichiarato espressamente che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, i tre motivi di appello rimasti assorbiti avrebbero formato oggetto di rituale riproposizione nel giudizio di rinvio.
Con ordinanza n. 32092/2022, depositata il 31 ottobre 2022, la Corte di
Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e ha rigettato il primo.
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere non formulata, da parte dell'attore in primo grado, la domanda corrispondente all'azione negatoria o di aggravamento di servitù fognaria, oltrechè di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto.
Ha evidenziato, infatti, che nella stessa sentenza impugnata si riportano le conclusioni dell'atto di citazione dell'originario attore tra cui quelle di Pt_1
cui al punto H), riportate nel ricorso per cassazione, con le quali egli chiedeva di
“condannare le convenute e ed i loro aventi causa Parte_2 Controparte_1
alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”.
La Corte di Cassazione ha dato continuità al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la domanda di demolizione di opere o manufatti illecitamente o abusivamente costruiti su edifici confinanti comprende implicitamente anche quella di accertamento dell'inesistenza di una servitù o di pagina15 di 37 un suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda.
Ha richiamato, in particolare, la massima relativa all'ordinanza della
Seconda Sezione Civile della stessa Corte di Cassazione del 7 luglio 2021, n.
19249, secondo cui “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che
l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificato come “actio negatoria servitutis” (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo”.
Ha ricordato che il richiamato principio di diritto si conforma ad un orientamento consolidato secondo il quale: “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui” (Cass. sent. n. 27405 del 29 dicembre 2014; sentenza n. 16495 del 5 agosto 2005).
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorrente, con atto di citazione di primo grado, aveva effettivamente proposto un'azione volta ad ottenere la demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente o abusivamente costruiti sul compendio immobiliare controverso, con richiesta di rimessione in pristino del preesistente stato dei luoghi. Ha precisato che “Tale richiesta, peraltro, conteneva un sia pur accennato, ma esplicito, riferimento alle condutture interrate”.
Nel rilevare che la decisione con la quale la Corte d'Appello aveva riscontrato la violazione dell'art. 112 c.p.c. si pone in contrasto con i richiamati principi, la Corte di Cassazione ha statuito che “la domanda di demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente e/o abusivamente costruito sul compendio immobiliare e in particolare delle condutture interrate comprendeva implicitamente anche quella di accertamento dell'inesistenza della servitù o del
pagina16 di 37 suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2023 Parte_1
in qualità di erede di e di
[...] Persona_1 Persona_2
(deceduta nelle more, il 4 novembre 2018) ha riassunto il giudizio a seguito della richiamata pronuncia della Suprema Corte, formulando le seguenti testuali conclusioni:
“A) nel merito ed in favore del sig. confermare Parte_1
parzialmente la sentenza n. 28/2016 (omissis) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il 19 gennaio 16 facendo applicazione dei principi stabiliti con sentenza n. 32092/2022 della s. Corte Cass. Civ. nonché uniformandosi alla sua parte motivazionale, limitatamente ai capi di condanna pronunciati in danno delle appellanti e Pt_2 Controparte_1
AA) Riconoscendo l'inesistenza delle servitù di scolo ovvero, in subordine, riconoscendo l'intervenuto aggravamento ex art. 1067 cc della servitù di acquedotto/fognaria ovvero di scolo di acque chiare – scure – miste, posto in essere dalle sig.re e ai danni del fondo servente (Fg. 5/A, Pt_2 Controparte_1
sub map. n. 1320) già di proprietà esclusiva di ed ora di Persona_1
condannare le alla rimozione immediata, a Parte_1 Pt_3 Pt_1
loro cure e spese, di tutte le opere/manufatti – condotti interrati, nonché a risarcire i danni subiti e subendi da da liquidare in via Parte_1
equitativa ex artt. 1226-2046 cc, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo; tenuto conto delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio;
Con adozione di tutte le conseguenti declaratorie di legge;
per tutte le ragioni -i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti introdotti ed introducendi nel presente appello riassunto;
AAA) Anche riconoscendo la condominialità del compendio immobiliare per cui è causa nonché dando atto della violazione dell'art. 1119 cc, ovvero comunque accertando la violazione del patto n. 4 dell'atto divisionale del 1962, condannare e alla rimozione immediata, a loro Parte_2 Controparte_1
pagina17 di 37 cure e spese, della parete divisoria cementificata nel tetto e sottotetto condominiali ovvero comuni;
B), nel merito ed in ulteriore favore de sig. in Parte_1
accoglimento del suo appello incidentale ammissibile e fondato, riformare parzialmente la sentenza n. 28/2016 (omissis) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il 19 gennaio 16: riconoscere sussistere materialmente e giuridicamente la condominialità del compendio immobiliare sito in NO per cui è lite, sedente in
NO (PV) Via IV Novembre nn 36-38-40;
C) In ogni caso, per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti, le verbalizzazioni e provvedimenti giudiziali introdotti ed introducendi nel presente giudizio, rigettare l'appello proposto dalle sig.re
[...]
e (dante origine al procedimento RGN 922/2016), Pt_2 Controparte_1
respingendo ogni loro domanda (di merito ed istruttoria) e/o eccezione proposta
e proponenda nell'ambito del presente giudizio, essendo queste stesse inammissibili od improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
D) In ogni caso, in favore del sig. condannare le Parte_5 appellanti e pro quota ovvero in via solidale, all'integrale Pt_2 Controparte_1
rifusione di spese /tasse (incluse quelle documentate per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti i primi 2 gradi di giudizio oltre che afferenti il presente giudizio di riassunzione (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso forfetario del 15% e oltre il rimborso delle spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
oltre il versamento di tasse – imposte di registrazione dell'emananda sentenza e delle sentenze precedentemente pronunciate;
E) In favore dell'avv. antistatario ex art 93 cpc Avv. Domenica Elena
Franchini, condannare le appellanti e pro quota ovvero Pt_2 Controparte_1 in via solidale, all'integrale rifusione di spese /tasse (anche per iscrizione a
Ruolo) e competenze afferenti il terzo grado di giudizio NRG 6845/2017
(aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso forfetario del
15% e rimborso spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
F) Dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle appellanti
pagina18 di 37 e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Parte_2 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; impregiudicata l'iniziativa officiosa ex art 96 co 3 cpc volta a condannare le sorelle al versamento di un indennizzo in favore di Pt_1
liquidando equitativamente la somma dovuta dalle 2 appellanti Parte_1
in una aliquota dei compensi medi delle spese di lite secondo il vigente
Tariffario Forense”.
Con l'atto di citazione in riassunzione l'attore ha riepilogato lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, ha richiamato il principio di diritto affermato nell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione e ha dedotto, in estrema sintesi, le seguenti circostanze: che è pacifico che dal 1962 ad oggi e i suoi Parte_1
danti causa non hanno realizzato opere di ristrutturazione sulla loro porzione immobiliare sita in NO, via IV Novembre, nn. 30/36; che l'impianto “idraulico/fognario realizzato dal nel 1964, CP_4
pacificamente fu progettato e realizzato con condotti di portata necessaria e sufficiente a soddisfare soltanto le necessità dell'allora condomino R_
e dei di lui immobili di esclusiva proprietà (un solo appartamento);
[...]
nessuna contestazione tempestiva ex art. 115 cpc è stata svolta in primo grado dalle controparti” (p. 18, atto di citazione in riassunzione); che attualmente, dopo l'esecuzione nel 2010 delle illegittime opere di interro di condotte di scolo nel mappale 1320, da parte delle sorelle Pt_1
è vittima anche di un altro grave danno patrimoniale, Parte_1 costituito dalla sua limitazione allo scolo, posto che l'impianto idraulico/fognario realizzato da nel 1964 (sovraccaricato dalle controparti e già Persona_1
malfunzionante per loro illecite condotte) non è più in grado di raccogliere altre acque per l'eventualità di ristrutturazione della porzione immobiliare
(appartamento in Condominio) di attuale proprietà dell'attore in riassunzione;
che, in ogni caso, quand'anche la portata dell'impianto idraulico del 1964 fosse oggi adeguata a ricevere i maggiori e numerosi scarichi realizzati ex novo illecitamente dalle sorelle ciò non eviterebbe la loro condanna alla Pt_1 rimozione per illegittima invasione del terreno dell'attore in riassunzione;
che l'installazione della rete metallica divisoria sul finire del settembre 2009
(che impedisce l'uso integrale di tetto e sottotetto condominiali) e l'interro pagina19 di 37 illegittimo di nuovi allacci e condotti di scolo (manufatti scoperti solo nell'anno
2010) nel cortile contraddistinto con il mappale 1320, di proprietà esclusiva dell'attore in riassunzione (unico erede dell'originario attore Persona_1
sono stati eseguiti in pendenza del giudizio di primo grado;
che, di conseguenza, le relative tempestive censure e domande afferenti la rimozione della predetta parete divisoria, cementificata e infissa stabilmente al tetto e sottotetto non potevano essere contemplate nell'atto di citazione di primo CP_5
grado, trattandosi di opere eseguite dalle controparti in epoca successiva alla notificazione dell'atto di citazione;
che la cassata sentenza della Corte d'Appello di Milano non ha considerato di trovarsi di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, in quanto le opere sono iniziate nel 2008, con le demolizioni integrali di edifici preesistenti e in esecuzione del primo permesso di costruire, n. 484/2007; sono proseguite nel
2009, con la cementificazione della rete divisoria nel sottotetto condominiale, aperto e interamente ispezionabile sino alla seconda metà del settembre 2009, dopo la notificazione dell'atto di citazione (notifica avvenuta nell'agosto 2009), nonché nell'anno 2010, con l'interramento occulto dei condotti di scolo (di acque chiare e luride) nel mappale n. 1320 di proprietà esclusiva del defunto R_
(e ora del suo erede, attore in riassunzione);
[...] che l'installazione della rete metallica cementificata nel sottotetto è illegittima, perché è stata realizzata in violazione del patto n. 4 dell'atto di divisione del 15 dicembre 1962 e anche perché realizzata in violazione dell'art. 1119 c.c., senza il previo consenso del condomino Persona_1
che, per pacifica ammissione delle convenute sorelle e dei quattro Pt_1
testimoni assunti nel giudizio di primo grado, dal 1962 sino alla fine di settembre
2009 il tetto e il sottotetto sono rimasti ininterrottamente condominiali, utilizzabili e ispezionabili da tutti i condomini;
che nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico delle sorelle geometra non ha contestato nulla quanto all'installazione Pt_1 CP_6 della rete divisoria e quanto all'interro delle nuove tubazioni nel mappale 1320, tanto che egli stesso ha sottoscritto l'Allegato E, contenente lo schema fognario così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio; che il documento n. 24, All. 6R, depositato dall'originario attore nel giudizio di primo grado, dimostra come il geometra (incaricato Controparte_7
pagina20 di 37 dalle sorelle avesse depositato nel 2008, presso il Comune di Pt_1
NO, la “Denuncia di Inizio Attività” con allegata propria relazione tecnico illustrativa nella quale aveva dato atto che “Per il recapito degli scarichi nella fognatura comunale, si utilizzerà il collettore che attraversa la proprietà del Sig.
e l'androne carraio, prima di collegarsi con la comunale Persona_1 sopra citata”; che in tale documento è lo stesso tecnico incaricato dalle controparti che qualifica come “nuova” la creazione di impianto idraulico di scolo acque (bianche, meteoriche, nere e miste) e attesta come l'interro dei condotti sarebbe avvenuto nel lotto di cui al mappale 1320 di esclusiva proprietà di zio delle convenute;
Persona_1
che nel corso del giudizio di primo grado ha Persona_1 costantemente chiesto l'accertamento dell'insussistenza di servitù di gasdotto, elettrodotto, acquedotto, di fognatura, nonché, in subordine, la domanda di ripristino per aggravamento di preesistente servitù, se accertate come tali;
che nel giudizio di primo grado ha dimostrato – con la Persona_1 produzione del bollettino quietanzato del 1991, attestante l'utilizzo dell'acquedotto del da parte del solo e Controparte_8 Persona_1
del registro comunale storico delle licenze – come (padre di e Persona_4 Pt_2
mai avesse ottenuto dal Controparte_1 Controparte_8 un'autorizzazione per il recapito delle acque chiare e scure nelle condutture fognarie municipali, proprio perché l'immobile (un solo appartamento) non era dotato di fossa biologica e impianto privato di scolo;
nel 1950, data di edificazione del Condominio di edifici, scaricava solo nell'orto; Persona_4
che, dunque, prima del 2010 non preesisteva alcuna rete fognaria realizzata da
Persona_4
che deve trovare conferma anche la pronuncia di prima grado nella parte in cui ha condannato le a rimuovere le condutture illecite di scolo Pt_3 Pt_1
ex art. 1067 c.c., poiché è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
, che le opere di interro delle controparti hanno reso più gravosa la Persona_8
condizione del fondo servente, il quale è stato pregiudicato quanto a valore venale, capienza della fossa biologica e portata del collettore fognario (realizzato da nel 1964); Persona_1 che, accolta l'azione di cui all'art. 949 c.c., deve esser pronunciata anche condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da ritenersi in re ipsa, in pagina21 di 37 quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà immobiliare.
Costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 13 aprile 2023, e Parte_2 CP_1
hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei fatti e dei
[...]
documenti nuovi prodotti da nonché delle domande Parte_1
coperte dal giudicato.
Le convenute in riassunzione hanno riproposto i tre motivi di appello formulati avverso la sentenza n. 223/2017 del Tribunale di Pavia, che erano rimasti assorbiti, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore in riassunzione.
In particolare, le hanno riproposto il motivo con il quale Pt_3 Pt_1 avevano dedotto, nel giudizio di appello, la “Errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di rimozione della nuova rete fognaria interrata nel mapp. 1320 di ed al pagamento della Persona_1
somma di € 3.000,00 – Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – Carenza di motivazione”.
Hanno, quindi, ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le sorelle non hanno interrato una nuova rete fognaria (di Pt_1
cui quel giudice aveva ordinato la rimozione) nel mappale 1320 di proprietà di che la relazione del geometra dell'8 aprile 2008 (doc. Persona_1 CP_7
n. 24, all. 6R del fascicolo di chiarisce che l'intervento Persona_1
effettuato da tali sorelle non interessa l'area di proprietà della controparte, in quanto le fognature, sa per le acque meteoriche che per le acque nere, completamente rifatte, sono state interrate nella sola porzione di cortile di esclusiva proprietà delle sorelle stesse;
che queste ultime hanno utilizzato il pozzetto posto sul mappale 1359, di loro esclusiva proprietà; che il consulente tecnico d'ufficio ha escluso esservi stato un aggravio della servitù fognaria;
che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il collettore fognario era funzionale, già anteriormente all'atto di divisione del 15 dicembre 1962, all'intero compendio immobiliare indiviso, che in sede di divisione non erano state inserite limitazioni di sorta al suo utilizzo e che, pertanto, lo stesso poteva essere utilizzato per tutta la sua capacità edificatoria;
che la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 3.000,00 è viziata, perché del danno non vi è prova né dell'an né del quantum.
pagina22 di 37 Le convenute in riassunzione hanno riproposto il motivo di appello con il quale avevano dedotto “Errata valutazione dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato – Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.”.
In merito tali parti hanno ribadito che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'installazione delle rete metallica cementificata nel sottotetto non integra una divisione e non comporta alcuna chiusura delle comunicazioni tra i condividenti;
che tale rete è stata collocata per ragioni di igiene e salubrità; che tanto si evince dalla deposizioni testimoniali di Tes_3
e di i quali hanno dichiarato che l'installazione della detta
[...] Tes_2
rete non ha comportato la effettiva divisione e chiusura del sottotetto, atteso che la rete è dotata di porta che consente l'accesso da entrambe le parti e, quindi, anche a che la rete è stata installata per impedire l'ingresso dei Persona_1
piccioni e il conseguente accumulo dei relativi escrementi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (cinquanta giorni e, successivamente, venti giorni) all'uopo assegnati con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
Con ordinanza pronunciata il 30 settembre 2024 la Corte d'Appello adita ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la ricostituzione del fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione e per l'acquisizione della relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, in quanto non presenti nel fascicolo del presente giudizio di rinvio.
Adempiuti gli oneri di produzione disposti dalla Corte, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata alla presenza delle parti, le quali hanno espressamente rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo in vigore prima della c.d. riforma Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limiti del giudizio di rinvio e delimitazione del thema decidendum.
pagina23 di 37 In via preliminare occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio di rinvio in ragione delle domande proposte dall'attore in riassunzione.
Il presente giudizio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalle parti (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della
Corte di Cassazione, nonché le questioni oggetto dei motivi che la Corte di
Cassazione ha dichiarato assorbiti.
E' opportuno ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio (cfr. in tema Cass. n. 18677 del
2011; Cass. n. 9479 del 2013).
In quest'ordine di principi costituisce oggetto del presente giudizio la valutazione della domanda di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto e della domanda di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù fognaria, la cui ammissibilità risulta accertata con carattere vincolante nell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione, nella parte in cui ha accolto il terzo motivo di ricorso.
E', invece, esclusa dal thema decidendum la valutazione delle domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto, sebbene la loro ammissibilità discenda pur sempre dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione, in quanto si tratta di domande (le domanda sub “E”, “F”, “H” e
“I” di cui alle conclusioni dell'originario attore rigettate dal Persona_1
Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 28/2016, confermata sul punto in appello e non fatte oggetto di ricorso per cassazione da parte del soccombente.
Invero, il Tribunale di Pavia aveva espressamente motivato, accertando il difetto di legittimazione passiva delle sorelle (propriamente, il difetto di Pt_1
titolarità passiva del rapporto, secondo Cass., S.U., n. 2951 del 2016), sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Il CTU ha confermato che le tubazioni/condutture di acqua, luce e gas a monte dei contatori collocati nella proprietà esclusiva delle convenute sono interrate nel cortile di (androne e area limitrofa), ritenendo Persona_1
pagina24 di 37 però che non sussista alcuna responsabilità a carico delle medesime essendo la rilevata invasione posta in essere dagli enti competenti.
La conclusione appare sostanzialmente corretta, posto che l'azione volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di apporre le tubature di acqua potabile, energia elettrica e gas nel fondo divenuto servente e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del corrispondente servizio, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto e della rete di distribuzione (arg. Cass.
11784/2006; Cass. 1991/1980; Cass. 1576/1972)” (p. 20, della sentenza n.
28/2016)”.
La richiamata pronuncia era stata impugnata da Parte_1
e nelle loro qualità di eredi di con il Persona_2 Persona_1 primo motivo dell'appello incidentale, il quale era stato rigettato dalla Corte
d'Appello di Milano, con la sentenza n. 223/2017, che aveva confermato il ritenuto difetto di legittimazione passiva in capo alle sorelle Pt_1
La detta pronuncia non è stata, tuttavia, censurata con il ricorso per cassazione proposto da e Parte_1 Persona_2
quali eredi di Persona_1
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sulle domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto.
E' parimenti estranea al presente giudizio la domanda di accertamento della natura condominiale del complesso immobiliare per cui è causa, poiché anche su tale questione si è formato il giudicato interno.
Invero, con la sentenza n. 28/2016 il Tribunale di Pavia aveva espressamente escluso la sussistenza di un Condominio di edifici, con ciò rigettando la specifica domanda sub “C” formulata da nelle Persona_1
sue conclusioni.
La pronuncia era stata fatta oggetto di specifica impugnazione da parte degli eredi di con il terzo motivo di appello incidentale, che il Persona_1
giudice di secondo grado aveva rigettato con la sentenza n. 223/2017, confermando sul punto la decisione censurata.
pagina25 di 37 In relazione alla negazione della sussistenza di un Condominio di edifici,
e quali eredi di Parte_1 Persona_2 R_
avevano proposto specifica impugnazione, oggetto del quarto motivo di
[...]
ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza rescindente n. 32092/2022, con la quale è stato disposto il rinvio alla
Corte d'Appello.
La pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione ha, quindi, comportato il passaggio in giudicato della decisione in parte qua.
Forma oggetto del presente giudizio di rinvio anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore in riassunzione.
Invero, nell'accogliere il primo motivo dell'appello proposto dalle sorelle
(concernente il vizio di ultrapetizione con riguardo alle domande di Pt_1 accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù fognaria e di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto), con la sentenza n.
223/2017 la Corte d'Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato le parti convenute alla rimozione della rete fognaria, della rete metallica e al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Erano, pertanto, rimasti assorbiti gli altri motivi di gravame, tra cui il terzo, con il quale le sorelle avevano dedotto, tra Pt_1
l'altro, la “Errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento (omissis) al pagamento della somma di € 3.000,00”.
In sede di giudizio di cassazione le sorelle avevano espressamente Pt_1 dichiarato, nel proprio controricorso in data 14 aprile 2017, che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, i motivi di appello rimasti assorbiti avrebbero formato oggetto di rituale riproposizione nel giudizio di rinvio, trattandosi di questioni non esaminate dal giudice di merito.
Con riguardo alle questioni già prospettate in appello, non esaminate o assorbite, è opportuno ricordare il principio di diritto per cui “In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio” (Cass., ord. 22
pagina26 di 37 agosto 2022, n. 25087; cfr. anche Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame le sorelle non solo Pt_1
hanno dichiarato nel controricorso di voler sottoporre al giudice del rinvio le questioni non esaminate dalla Corte d'Appello con i motivi assorbiti, ma le hanno espressamente e puntualmente riproposte nel presente giudizio di rinvio, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione.
Così delimitato il thema decidendum, va precisato, in relazione alle questioni che non ne formano oggetto, che, in ragione dell'esistenza di un giudicato interno, le domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto e di accertamento dell'esistenza di un
Condominio di edifici, riproposte nel presente giudizio dall'attore in riassunzione, devono essere dichiarate inammissibili.
La domanda di rimozione della rete metallica.
Risulta incontestato tra le parti che nelle more del giudizio di primo grado e, precisamente, verso la fine di settembre 2009, le sorelle hanno collocato Pt_1
nel sottotetto comune una rete metallica cementificata, senza il consenso del comproprietario Persona_1
Come emerge dal repertorio fotografico prodotto nel giudizio di primo grado dall'originario attore la rete metallica divide in due Persona_1 ambienti separati l'originario sottotetto aperto e comune.
In sede di costituzione nel presente giudizio l'attore ha prodotto nuova documentazione fotografica (doc. n. 149) di cui va affermata l'ammissibilità, contrariamente all'eccezione formulata dalle parti convenute, poiché non solo si tratta di fotografie scattate il 30 dicembre 2022 e, quindi, di documentazione sopravvenuta rispetto alla pronuncia della sentenza cassata, ma rappresenta uno stato dei luoghi suscettibile di cambiamento per ragioni contingenti, quali le ragioni di salubrità e igiene rivendicate dalle sorelle Invero, secondo Pt_1
quanto eccepito sin dal giudizio di primo grado dalle convenute e dichiarato dai testimoni loro mariti ( marito di in regime di Tes_2 Controparte_1
separazione dei beni ed marito di in regime di Tes_3 Parte_2 comunione dei beni), l'apposizione di tale rete metallica è stata giustificata pagina27 di 37 dall'esigenza di evitare l'accumulo di escrementi di piccioni (cfr. verbale di udienza del 24 aprile 2013).
Le esigenze contingenti e la circostanza incontestata che tale rete sia stata collocata nelle more del giudizio di primo grado e, quindi, come le altre opere realizzate dalle sorelle in una situazione di continua evoluzione e Pt_1 cambiamento dei luoghi, inducono a ritenere l'ammissibilità delle fotografie prodotte nel presente giudizio dall'attore in riassunzione.
Ancorché le fotografie di cui al richiamato documento n. 149 riproducano vari tratti della rete metallica in questione e non consentano, pertanto, di avere una visione di insieme del sottotetto ove è stata collocata, a differenza della documentazione fotografica già prodotta nel giudizio di primo grado, i detti documenti consentono, tuttavia, di apprezzare visibilmente come non sussista alcuna porta, alcuna apertura che permetta di attraversare la rete da entrambe le parti.
La richiamata documentazione fotografia smentisce, dunque, quanto riferito dai testi ed i quali avevano, invece, rispettivamente Tes_2 Tes_3 dichiarato che nella rete divisoria “è stata posta una porta, chiusa solo con un filo di ferro perché non si apra, ma apribile da entrambe le parti”; che “sono state divise le due parti del sottotetto con una rete metallica, lasciando il passaggio con una porta fatta di rete metallica ma con profili in legno, chiusa con un filo di ferro che si può togliere da entrambe le parti della rete” (verbale d'udienza del 24 aprile 2013).
Lo stato del sottotetto quale documentato dalla richiamata documentazione fotografica induce a ritenere l'illiceità del comportamento delle Parte_3 per la violazione tanto dell'art. 1119 c.c., in quanto la divisione del sottotetto comune è intervenuta senza il consenso del comproprietario Persona_1 quanto dell'art. 4 del contratto di divisione del 15 dicembre 1962, il quale prevedeva che ogni “chiusura di comunicazione fra i condividenti sarà fatta a metà fra i condividenti interessati alla chiusura entro un anno da oggi” (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di . Persona_1
In accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione, CP_1
e devono essere condannate a rimuovere, in solido tra
[...] Parte_2
loro, la rete metallica cementificata nel sottotetto, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina28 di 37 La domanda di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù di fognatura.
Gli accertamenti tecnici d'ufficio espletati nel giudizio di primo grado dall'architetto hanno appurato che le tubazioni della fognatura Persona_8 erano preesistenti all'atto divisionale del 15 dicembre 1962 ed erano funzionali all'intero sedime allora indiviso (cfr. p. 14, della relazione).
In risposta alle osservazioni del consulente tecnico dell'attore, l'ausiliare del giudice ha espressamente evidenziato che la fattura n. 002 del 21 ottobre 1964 attesta che la ditta del geometra ha installato un pozzetto stradale Controparte_9
di collegamento con la preesistente fognatura proveniente dal cortile e non la costruzione della fognatura, presumibilmente antecedente all'atto divisionale, allorchè gli immobili erano ancora indivisi (cfr. p. 6 della relazione).
Come già correttamente ricordato nella sentenza del giudice di prime cure,
“l'efficacia dichiarativa, epperò retroattiva, della divisione ereditaria non produce l'estinzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, quando il comune dante causa abbia lasciato due fondi, caduti in divisione ed a lui già appartenuti, in stato da cui risulti una servitù. Detta servitù, tuttavia, ben può essere estinta, in sede di divisione, con un atto esplicito dei condividenti, di volontà contraria alla sua persistenza” (Cass. n. 4042 del 1978).
Nel caso in esame, dall'atto di divisione del 15 dicembre 1962 non risulta una simile volontà contraria, con la conseguenza che si deve ritenere esistente una servitù di fognatura a favore del fondo di proprietà delle sorelle e a Pt_1
carico del fondo di proprietà dell'attore in riassunzione.
Accertata, dunque, l'esistenza della servitù fognaria, deve essere valutata la domanda di aggravio di tale servitù, riproposta da Parte_1
Al riguardo è opportuno premettere, in relazione alle censure riproposte dalle sorelle che le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che non Pt_1
sono supportate da accertamenti tecnici, ma sono basate sull'interpretazione del contratto di divisione del 15 dicembre 1962 e che hanno indotto detto ausiliare a escludere l'aggravamento in questione, esulano dall'ambito delle sue competenze e non possono, pertanto, essere prese in considerazione al fine della decisione.
Nella “RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA” predisposta, per conto delle sorelle dal geometra con riguardo alla variante al Pt_1 Controparte_7
permesso di costruire n. 484/07, tale professionista aveva espressamente pagina29 di 37 dichiarato che “Un ulteriore precisazione riguarda le fognature, sia per le acque meteoriche che per le acque nere, le quali saranno completamente rifatte interessando solo la porzione di cortile di esclusiva proprietà delle Sigg.re
e . Per il recapito degli scarichi nella fognatura Parte_2 CP_1
comunale, si utilizzerà il collettore esistente che attraversa la proprietà del Sig.
e l'androne carraio, prima di collegarsi con la comunale Persona_1 sopra citata” (doc. n. 24, all. 6R, fascicolo di primo grado di . Persona_1
Dalla “Planimetria fognature interrate” di cui all'allegato “E” alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, architetto , risulta chiaramente che Persona_8
le tubazioni della fognatura solo collocate sul fondo di proprietà delle sorelle salvo quella parte che si raccorda al collettore fognario che attraversa la Pt_1 proprietà dell'attore in riassunzione.
Quanto alla valutazione dell'aggravio della servitù fognaria, quale conseguenza del raccordo, al collettore posto sulla proprietà dell'attore, delle nuove condutture realizzate a seguito delle opere di ristrutturazione e, in particolare, a seguito della realizzazione di nuovi bagni, di un nuovo pluviale e della rete di raccolta delle acque chiare provenienti dalla pavimentazione dell'intera area cortilizia, va osservato che non è necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, come richiesto dalle parti convenute.
Appare, invero, logicamente desumibile dal nuovo stato dei luoghi, come l'installazione di nuove condutture, in aggiunta a quelle preesistenti, in conseguenza della realizzazione di nuovi appartamenti e di nuovi bagni, non possa che aver aggravato la portata dell'originaria rete fognaria, peraltro risalente a prima del 1962, comportando pregiudizi potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.
In accoglimento della domanda dell'attore, va, dunque, disposta la rimozione, a cura e spese delle parti convenute in solido tra loro, non dell'intera rete fognaria, posto che non tutte le condutture si collocano sul fondo servente, ma di quella sola parte della nuova rete fognaria, realizzata dalle sorelle che Pt_1
si raccorda al collettore posto sulla proprietà di Parte_1
La domanda di risarcimento del danno.
L'attore in riassunzione ha riproposto la domanda di risarcimento per il danno subito in virtù della temporanea diminuzione del valore della proprietà
pagina30 di 37 immobiliare che si è prodotto per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso lamentato o dell'aggravio della servitù.
La domanda merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha più volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che
“il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene
e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni;
arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. In tal senso,
l'azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per
l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso (cfr. indicativamente, di recente Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Sez. 2,
16/12/2010, n. 25475; ed invece, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2,
03/10/1974, n. 2576; Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962,
n. 2007)” (in questi termini, Cass., ord. 22 agosto 2019, n. 21584, con riguardo alla risarcibilità del danno subito per l'intero periodo della abusiva imposizione della servitù di scarico fognario).
Di recente, con ordinanza n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023, la
Corte di Cassazione ha ribadito che “l'accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell'autore della violazione di dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass. 25082/2020). In questo senso è da ridefinire concettualmente il danno in re ipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l'evento della lesione (del contenuto) di certi diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce come modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è verificato per un andamento delle cose accidentalmente divergente
pagina31 di 37 dall'ido quod plerumque accidit. Tale è l'impostazione recentemente avallata da
Cass. SU 33645/2022, con il suggerimento di correzione terminologica (danno normale o presunto, piuttosto che in re ipsa)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il danno subito dall'attore per l'aggravio della servitù fognaria è sicuramente esistente nell'an, posto che le nuove condutture realizzate dalle parti convenute sono collegate e le nuove unità abitative sono locate (doc. n. 52, fascicolo di primo grado delle sorelle . Pt_1
In ordine al quantum, la determinazione del danno deve essere rapportata all'aggravio subito dalla servitù di fognatura, il quale può essere parametrato indicativamente al presumibile costo del servizio di spurgo, che si ritiene equo stimare in euro 500,00 attuali, all'anno, per ogni anno a decorrere dal 2009 (epoca di realizzazione della nuova rete fognaria) e sino alla data della presente decisione
(5 febbraio 2025).
Il danno subito sino all'attualità è, dunque, pari a euro 8.000,00 attuali (euro
500,00 per 16 anni).
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, sul credito devalutato al 2009 e via via rivalutato anno per anno, moltiplicato per l'interesse legale. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Al predetto importo deve essere aggiunto il danno subito dalla data della presente decisione e sino all'epoca di rimozione della parte della nuova fognatura che si raccorda al collettore posto sulla proprietà dell'attore e, quindi, l'importo di euro 41,66 (pari a euro 500,00 diviso 12 mesi), per ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione (5 febbraio 2025) e sino all'esecuzione della pronuncia di rimozione della parte di rete fognaria delle sorelle che si Pt_1 raccorda al collettore che attraversa la proprietà dell'attore.
e devono essere, dunque, condannate a Controparte_1 Parte_2
corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, le seguenti somme di denaro:
euro 8.000,00 attuali, oltre interessi come in precedenza evidenziato;
pagina32 di 37 euro 41,66 per ogni mese a decorrere dal 5 febbraio 2025 e sino alla parziale rimozione della rete fognaria, come sopra specificato.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata.
All'accoglimento delle domande dell'attore consegue l'accoglimento della domanda di restituzione formulata da tale parte, per recuperare le somme di denaro corrisposte alle sorelle in esecuzione della sentenza cassata. Pt_1
Al riguardo trovano applicazione i principi affermati in relazione all'art. 336
c.p.c., secondo cui le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
L'attore ha documentato il pagamento, a mezzo due assegni circolari emessi il 2 febbraio 2017, dell'importo di euro 4.255,55 ciascuno, a beneficio di ciascuna delle sorelle (doc. n. 120). Pt_1
e devono essere, pertanto, condannate a Controparte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di denaro di euro Parte_1
4.255,55, ciascuna, oltre interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.)
pagina33 di 37 a decorrere dal giorno del pagamento (2 febbraio 2017) e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
pagina34 di 37 Le risultate soccombenti all'esito del presente giudizio di Parte_3
rinvio, devono essere condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione del comune interesse e delle comuni difese, le spese del primo grado, nonché delle due fasi del procedimento cautelare ante causam (la prima fase interdittale e la fase di reclamo), del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre al compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, architetto . Persona_8
Le spese del giudizio di legittimità devono essere distratte a favore dell'avv.
Domenica Elena Franchini, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Non vi è luogo per l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 147 del 2022, in ragione del fatto che in nessun grado di giudizio la posizione di e della Parte_1
madre ha comportato una distinzione delle rispettive Persona_2
posizioni e, quindi, un maggior impegno nell'attività difensiva.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
pagina35 di 37 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA
Inammissibili le domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto e di accertamento dell'esistenza di un
Condominio di edifici, proposte da in qualità di Parte_1
erede di e di nei confronti di Persona_1 Persona_2 CP_1
e di
[...] Parte_2
CONDANNA
e a rimuovere, in solido tra loro, la rete Controparte_1 Parte_2
metallica cementificata nel sottotetto comune del complesso immobiliare sito in
NO (PV), via IV Novembre, nn. 36-38-40, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA
e a rimuovere, in solido tra loro, la parte Controparte_1 Parte_2
della nuova rete fognaria, dalle stesse realizzata, che si raccorda al collettore che attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
nella predetta qualità, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, le seguenti somme di denaro:
euro 8.000,00 attuali, oltre interessi come in motivazione;
euro 41,66 per ogni mese a decorrere dal 5 febbraio 2025 e sino alla parziale rimozione della rete fognaria, come sopra specificato;
CONDANNA
e a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 Parte_1
nella predetta qualità, la somma di denaro di euro 4.255,55, ciascuna,
[...]
oltre interessi in misura legale a decorrere dal 2 febbraio 2017 e sino all'effettivo soddisfo;
pagina36 di 37 CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 [...]
nella predetta qualità, le spese processuali, liquidate, quanto Parte_1
al procedimento cautelare in euro 4.227,00 per compensi di avvocato per ciascuna fase;
quanto al giudizio di primo grado, in euro 10.860,00 per compensi di avvocato ed euro 4.506,79 per spese (ivi compresi costi per ricorsi cautelari e il compenso del consulente tecnico di parte, giusta nota spese allegata e documentata); quanto al giudizio di appello in euro 8.470,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 8.470,00 per compensi di avvocato ed euro 592,80 per spese;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre euro 217,50 per tasse registrazione sentenza n. 223/2017 della Corte d'Appello di Milano;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , con decreto emesso il 10 maggio 2012 dal Persona_8
giudice istruttore del Tribunale di Pavia;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 [...]
nella predetta qualità, le spese del giudizio di legittimità, Parte_1
liquidate in euro 6.585,00 per compensi di avvocato ed euro 742,02 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto da distrarre in favore del difensore, avv. Domenica Elena Franchini, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina37 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 39 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 10 gennaio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
Da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]38, quale erede di (C.F.: ), nato Persona_1 CodiceFiscale_2
a NO (PV) il 13 giugno 1922 e deceduto il 16 ottobre 2015 e di
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il 14 Persona_2 CodiceFiscale_3
novembre 1936 e deceduta il 4 novembre 2018; elettivamente domiciliato in
RN (PV), via Europa, n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenica Elena
Franchini del Foro di Pavia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione pagina1 di 37 ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_4
NO (PV) il 23 giugno 1951;
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_5
il 12 marzo 1950;
entrambe residenti in [...] ed elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Ceradini, n. 16, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mancuso, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Loriana Zanuttigh del Foro di Pavia, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile, n. 32092/2022, pubblicata il 31 ottobre 2022
OGGETTO: Servitù
Conclusioni:
Per ES Parte_1
“Il sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su Parte_1 deduzioni e/o eccezioni e/o produzioni e/o richieste conclusive (di merito ed istruttorie) avanzate ex novo tardivamente dalle appellate;
dichiara altresì di contestare in reitera (parola per parola) tutto quanto ex adverso esposto- eccepito-documentato e domandato nonché tardivamente introdotto e richiesto nell'ambito dell'intestato giudizio;
dichiarando infine di NON accettare l'inversione degli oneri deduttivi e probatori. L'attore richiama qui quanto dedotto-eccepito-verbalizzato-documentato- contestato- replicato e richiesto (nel merito ed in via istruttoria) nel corso del
pagina2 di 37 presente procedimento con atto di citazione in riassunzione dell'appello NRG 922/2016, nei limiti qui di seguito specificati. Al contempo, in osservanza dell'ordinanza del 16.2.24 e nel rispetto del codice di rito, Parte_1
CHIEDE Che l'intestata Corte, disattesa e respinta ogni contraria proposta o proponenda eccezione - allegazione – richiesta (istruttoria e di merito) e produzione /quantificazione valutate come inammissibili- inutilizzabili ed irrilevanti e /o improcedibili e inattendibili, tardive, illegittime, infondate in fatto ed in diritto, indimostrate oltre che pretestuose/vessatorie e defatigatorie, valutato che nessuno dei documenti probatori attorei è stato disconosciuto dalle convenute (e che quindi debbono ritenersi pienamente riconosciuti giudizialmente ex art 215 cpc) voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
A) nel merito ed in favore del sig. confermare la sentenza Parte_1
n. 28/2016 (rep. N. 305/2016) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il
19 gennaio 16 facendo applicazione dei principi stabiliti con sentenza n.
32092/2022 della S. Corte Cass. Civ. nonché uniformandosi alla sua parte motivazionale, con riguardo ai capi di condanna pronunciati in danno delle appellanti e Parte_2 Controparte_1
AA) Riconoscendo l'inesistenza delle servitù di scolo ovvero, in subordine, riconoscendo l'intervenuto aggravamento ex art. 1067 cc della servitù di acquedotto/fognaria ovvero di scolo di acque chiare – scure - miste, posto in Pt_ essere dalle sig.re e ai danni del fondo servente (Fg.5/A, Controparte_1 sub mapp. n. 1320) già di proprietà esclusiva di ed ora di Persona_1
condannare le alla rimozione immediata, a Parte_1 Parte_3 loro cure e spese, di tutte le opere/manufatti- condotti interrati, nonché a risarcire
i danni subiti e subendi da da liquidare in via equitativa ex artt. Parte_1
1226 – 2056 cc, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
tenuto conto delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio pavese RGN.
2976/2009 E NON SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 1061 CC;
Con adozione di tutte le conseguenti declaratorie di legge;
per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti introdotti ed introducendi nel presente appello riassunto;
AAA) Anche dando atto dell'accertamento giudiziale della condominialità del compendio immobiliare sito in NO, sedente in NO (PV) Via IV
Novembre nn 36-38-40 (sulla base di una c.d. doppia conforme costituita dalle sentenze nn. 237/2010 e 2901/2021 sub docc. docc 123- 124 ex fasc. terzo grado) nonché dando atto della violazione dell'art. 1119 cc ovvero degli artt. 1102 cc e 1120 cc, ovvero comunque accertando la violazione del patto contrattuale n. 4 dell'atto divisionale del 1962, condannare e alla Parte_2 Controparte_1 rimozione immediata, a loro cure e spese, della parete divisoria cementificata nel tetto e sottotetto condominiali ovvero comuni;
B) In ogni caso, per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti, le verbalizzazioni e provvedimenti giudiziali introdotti ed introducendi nel presente giudizio, in osservanza ed esecuzione della sentenza n. 32092/2022 della S. Corte Cass. Civ, rigettare l'appello proposto dalle sig.re e Parte_2
(dante origine al procedimento RGN 922/2016), respingendo Controparte_1 ogni loro domanda (di merito ed istruttoria) e/o eccezione proposta o proponenda nell'ambito del presente giudizio anche a mezzo di comparsa costitutiva inammissibile, essendo queste stesse inammissibili od improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
anche valutato inammissibilità (integrale e, in
pagina3 di 37 subordine, parziale) della comparsa costitutiva delle convenute ex artt 345 cpc –
394 cpc introduttiva di fatti nuovi mendaci (ad es., alle pagg da 24 a 32 financo deducendo ex novo dell'esistenza di un pozzetto di raccolta di acque chiare e scure sul mappale n. 1359 di proprietà delle sorelle financo deducendo Pt_1 per la prima volta di un chimerico patto divisionle del 1962 su un preesistente condotto fognario comune ai fratelli e;
Pt_4 Persona_1
C) In ogni caso ed anche reietta la domanda avversaria sulla compensazione delle spese di lite non sussistendo i presupposti di fatto oltre che Pt_ di diritto, in favore del sig. condannare le appellanti e Parte_5
pro quota ovvero in via solidale, all'integrale rifusione di spese Controparte_1
/tasse (incluse quelle documentate per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti i primi 2 gradi di giudizio di merito oltre quelle afferenti il presente giudizio in riassunzione (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso il forfetario del 15% e oltre rimborso delle spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
oltre il versamento di tasse – imposte di registrazione dell'emananda sentenza e delle sentenze precedentemente pronunciate;
D) In favore dell'avv. antistatario ex art 93 cpc Avv. Domenica Elena Franchini ed anche reietta la domanda avversaria sulla compensazione delle Pt_ spese di lite non sussistendo i presupposti, condannare le appellanti e
pro quota ovvero in via solidale, all'integrale rifusione di spese Controparte_1
/tasse (anche per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti il terzo grado di giudizio NRG 6845/2017 (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso il forfetario del 15% e rimborso spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
E) Se ritenuti sussistere gli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002, ordinare alle appellanti /odierne convenute CP_1
e il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_2 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; impregiudicata l'iniziativa officiosa dell'adita Corte ex art 96 co 3 cpc volta a condannare le al versamento di un indennizzo in favore Pt_3 Pt_1 di liquidando equitativamente la somma dovuta dalle 2 Parte_1 appellanti in una aliquota dei compensi medi delle spese di lite secondo il vigente
Tariffario Forense;
F) In via istruttoria L'attore in riassunzione rifiuta il contraddittorio su fatti od eccezioni o domande nuove ed inammissibili;
si oppone alla ammissione di nuovi mezzi istruttori e nuove prove anche in violazione degli artt. 345 e 394 cpc;
si oppone recisamente all'ammissione di una esplorativa ed illegittima (e, comunque, irrilevante) nuova CTU sulla portata dell'impianto fognario pacificamente realizzato nel 1964 da anche valutate le verbalizzazioni Persona_1 compiute dall'avv. Destro per le sorelle all'udienza tenutasi il Pt_1
22.4.2015 in primo grado di giudizio RG 2976/2009; tese a valorizzare la piena validità /utilizzabilità e la esaustività della perizia tecnica del CTU
[...]
,Detta nuova CTU (sulla portata) sarebbe comunque irrilevante posto che è Per_3 qui dimostrato dalla perizia di CTU di primo grado come il mappale n 1320 di fu invaso dalle sorelle occultamente e contro la Persona_1 Pt_1 volontà di (quindi non sussistendo l'acquisizione del diritto di Persona_1 servitù per usucapione ex art 1061 cc). Una siffatta CTU, se ammessa dalla C di
A, sarebbe nulla perché esplorativa non sussistendo agli atti di giudizio alcuna prova della preesistenza di una servitù di scolo antecedente l'anno 2010 che, in
pagina4 di 37 specie, non esiste (cfr., contra, agli atti sussiste il registro comunale storico degli scarichi sub doc 100 fasc. primo grado comprovante l'inesistenza di una siffatta servitù in favore delle sorelle . Pt_1 L'attore si oppone all'ammissione del doc. 5 delle convenute per essere nuovo e del tutto irrilevante ai fini decisionali;
insistendo per l'ammissione del proprio docc da n 129 al n. 150 per non essere stati prima producibili e per essere finalizzati a dimostrare l'interesse ex art 100 cpc e ex art. 111 cpc in capo a dopo il decesso dei genitori nonché la di lui legittimazione Parte_1 attiva che, in ogni caso, è ormai ammessa come pacifica dalle controparti nella loro comparsa costitutiva.
Per scrupolo difensivo, evidenzia come la Corte di Parte_1
Cassazione, con riferimento allo specifico caso concreto e con sentenza n. 32092/22, abbia espressamente disposto la cassazione della sentenza n. 223/17 della Corte D'appello di Milano e il rinvio alla C. di A. di Milano in differente composizione;
come la emananda sentenza d'appello, per granitica giurisprudenza e dottrina anche afferenti l'art 383 cpc e l'art 393 cpc, non possa essere costituto dagli stessi Magistrati (intese come persone fisiche) che pronunciò la sentenza cassata (Cfr., Cass Civ. n. 8723/2012). L'attore chiede che la Corte adita, ove la Cancelleria non abbia ancora provveduto, disponga la acquisizione dell'archiviato fascicolo di secondo grado contraddistinto dal NRG 922/2016 della Sez. II della Corte D'Appello di Milano. Impregiudicati tutti i diritti maturati e maturandi in capo all'attore, fatte salve le azioni esperite anche pendenti avanti la Corte Cass, tra cui la n.
30287/2021, e le ulteriori azioni da esperire”.
Per e Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, conclusione ed eccezione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
1. nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 28/2016 emessa dal
Tribunale di Pavia, respingere le domande proposte da aventi ad Parte_1 oggetto l'ordine di rimozione della rete metallica e della rete fognaria e la condanna al pagamento della somma di € 3.000,00, siccome infondate in fatto ed in diritto, confermando per il resto la sentenza n. 28/2016 del Tribunale di Pavia;
2. in ogni caso, respingere le domande tutte formulate da Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione, siccome inammissibili perché già coperte da giudicato e, comunque, infondate in fatto e diritto;
3. con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità in considerazione dell'accoglimento parziale dei molteplici motivi di ricorso ex adverso formulati e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria le esponenti chiedono disporsi, ad integrazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la capacità di portata del collettore fognario”.
pagina5 di 37 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e contestuale ricorso ex art. 1171 c.c., ritualmente notificato il 18 agosto 2009, conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
Tribunale di Pavia, e deducendo le seguenti Controparte_1 Parte_2
circostanze: di essere proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di NO
(PV), via IV Novembre, n. 36 (facente parte dell'immobile condominiale sito in via IV Novembre, nn. 36-38-40), censita nel N.C.E.U. di tale Comune come segue: foglio 5, part. 410, sub. 1, cat. C/1 (PT), part. 410, sub. 2, cat. A/4 (P1), part. 1320, sub. 1, cat. C/3 (PT) e part. 1320, sub. 2, cat. C/6 (PT); via IV
Novembre, n. 36, piano terra;
che la restante porzione immobiliare del predetto edificio condominiale risultava essere in comproprietà delle sorelle e Controparte_1 Parte_2
per la quota indivisa della metà ciascuna, in forza della successione mortis causa a
Persona_4 che la porzione immobiliare di proprietà dell'attore confina, sul lato est, con le unità immobiliari di cui sono comproprietarie le predette sorelle Pt_1
censite nel N.C.E.U. del Comune di NO come segue:
foglio 5, part. 410, sub. 6, cat. C/6 (via IV Novembre, n. 40, piano terra e primo piano);
foglio 5, part. 410, sub. 7, cat. C/1 (via IV Novembre, n. 40, piano terra);
foglio 5, part. 410, sub. 8, cat. A/3 (via IV Novembre, n. 40, piano cantina e terra);
foglio 5, part. 829, cat. C/6 (piano terra); che con atto di divisione sottoscritto il 15 dicembre 1962 (rep. n. 14772; racc. n. 6762), rogato dal notaio i fratelli Persona_5 Persona_6
(padre delle parti convenute) e avevano sciolto Persona_4 Persona_1
la comunione fra loro esistente sui beni immobili di proprietà paterna in forza di successione mortis causa a Parte_1
che con atto di divisione del 21 maro 1997 (rep. n. 40816; racc. n. 20564),
e avevano CP_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
sciolto la comunione esistente sugli immobili loro pervenuti per successione mortis causa a Persona_4
pagina6 di 37 che in data 11 luglio 2006 la sola aveva presentato, nella Parte_2
pretesa qualità di esclusiva proprietaria e senza il consenso del condomino una “Denuncia di Inizio Attività”, avente per oggetto Persona_1
l'esecuzione di lavori di “ristrutturazione fabbricato, cambio d'uso e recupero di sottotetto” afferenti l'intero compendio immobiliare condominiale sito in
NO (PV), via IV Novembre, nn. 36-38-40; che in data 11 ottobre 2007 aveva ottenuto dal Comune di Parte_2
NO il permesso di costruire n. 484/07, per l'esecuzione dei detti lavori;
che con ricorso ante causam ex art. 1171 c.c., depositato il 24 maggio 2008, aveva chiesto al Tribunale di Pavia di vietare alle dette sorelle Persona_1 la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera illegittimamente Pt_1
assentita; la domanda era stata accolta parzialmente con ordinanza n. 741/08 del
18 giugno 2008 e integralmente con ordinanza collegiale del 30 luglio 2008 pronunciata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che aveva vietato a e la prosecuzione dei lavori di costruzione della Controparte_1 Parte_2
nuova opera;
che il 4 novembre 2008 le sorelle avevano presentato richiesta di Pt_1
variante al permesso di costruire n. 484/2007, autorizzata con il provvedimento n.
587/2008 del 14 novembre 2008; che con ordinanza in data 30 gennaio 2009 il Tribunale di Pavia in composizione collegiale aveva dichiarato inammissibile, stante la diversità dei due titoli abilitativi, il ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. presentato da R_
affinché le sorelle ottenuto il permesso di costruire in variante
[...] Pt_1
n. 587/2008, si astenessero dal porre in essere qualsiasi attività edificatoria già assentita con il permesso di costruire n. 484/2007; che con raccomandata datata 31 marzo 2009 le sorelle avevano Pt_1 invitato all'assemblea condominiale indetta per il 9 aprile Persona_1
2009, nel corso della quale avevano deliberato il rifacimento del tetto dell'edificio di via IV Novembre, nn. 38-40; decisione poi impugnata da Persona_1
dinanzi al Tribunale di Pavia.
Ritenendo che il complesso immobiliare sito in NO (PV), via IV
Novembre, nn. 36-38-40, costituisse un condominio di edifici ai sensi degli artt.
1117 e ss. c.c., venutosi a costituire in seguito alla divisione ereditaria dei beni paterni;
che il permesso di costruire in variante n. 587/2008 fosse stato pagina7 di 37 illegittimamente rilasciato dal Comune di NO e che, comunque, l'opera assentita - comportando l'aumento della volumetria, lo stravolgimento della sagoma e l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio rispetto alla situazione pregressa – fosse una “nuova costruzione”, realizzata in violazione delle norme edilizie nazionali, regionali e locali, chiedeva, in Persona_1
via cautelare, di vietare la continuazione delle opere avviate dalla parti convenute nel compendio immobiliare oppure di sottoporle a cautele.
Nel merito, proponeva, per quanto di interesse nel Persona_1
presente giudizio, le seguenti domande:
“D) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in NO,
Via IV Novembre nn. 36-38-40 di cui sono proprietari i sig.ri Parte_6
costituisce un condominio di edifici assoggettato
[...] Parte_7
alla disciplina contemplata negli artt. 1117 e segg. Cc (omissis);
E) Verificare e dichiarare l'illegittimo e/o illecito intervenuto mutamento delle sagome e/o decoro architettonico e/o della stabilità, delle destinazioni d'uso ecc. nonché delle opere di demolizione e/o sopraelevazione e/o costruzione, interramento ecc. posti in essere direttamente o indirettamente dalle sig.
[...]
e (e, quindi, dai loro aventi causa) di cui s'è detto Pt_2 Controparte_1
nella retro estesa premessa e descritti nella relazione peritale del Geom. sub doc. n. 24 e/o emergenti dalle risultanze della espletanda Persona_7
C.T.U. od ATP od ispezione;
F) In ogni caso, accertare e dichiarare la illegittimità e/o illiceità e/o abusività di tutti i manufatti e di tutte le opere (apparenti e non) realizzati in
NO Via IV Novembre ai civici nn. 36-38-40, con i quali le sig.re
[...]
ed i loro aventi causa hanno invaso o fatto invadere Parte_8
e/o violato e/o limitato il diritto di proprietà pieno ed esclusivo di R_ per i quali è lite e di cui s'è detto in premessa;
[...]
G) In ogni caso e sempre con riferimento al compendio immobiliare ubicato in NO Via IV Novembre nn. 36-38-40, accertare e dichiarare la violazione, da parte di e e dei loro aventi causa, delle norme Parte_2 Controparte_1
disciplinanti le distanze legali tra pareti finestrate contemplate sia nel regolamento edilizio del Comune di NO, sia nelle NTA del PRG di
NO sia nelle norme di legge poste a tutela della libera fruizione dei diritti di proprietà esistenti in capo a Persona_1
pagina8 di 37 H) Condannare le convenute e ed i loro Parte_2 Controparte_1
aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti
(Cfr., ad es., condutture interrate, i contatori, comignoli, canne fumarie, coperture, finestre) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare sito in NO (PV), Via IV Novembre nn. 36-38-40, ovvero comunque posti a distanze inferiori rispetto a quelle legali stabilite da norme di legge o da norme di regolamento edilizio comunale ecc.; con decorrenza dal pronunciamento di sentenza ovvero altro provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo avverso le convenute (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cure e spese delle medesime convenute);
I) In via subordinata, condannare le convenute e Parte_2 CP_1
ed i loro aventi causa alla immediata parziale demolizione di tutte le
[...]
opere e manufatti (Cfr., ad es., condutture interrate, i contatori, comignoli, canne fumarie) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare sito in NO (PV), Via IV Novembre nn. 36-38-40, ovvero comunque posti a distanze inferiori rispetto a quelle legali stabilite da norme di legge o da norme di regolamento edilizio comunale ecc.; con decorrenza dal pronunciamento di sentenza ovvero altro provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo avverso le convenute (con conseguente parziale ripristino del preesistente stato dei luoghi a cure e spese delle medesime convenute);
L) In via alternativa o cumulativa, in favore del sig. Persona_1
condannare le convenute ed i loro eventuali aventi causa, solidalmente ovvero alternativamente o pro quota, al ristoro di tutti gli eterogenei danni patiti e patendi e/o all'indennizzo, che si indicano nella misura di € 300.000,00= (Euro trecentomila/00) o in quella maggiore o minore di giustizia che, nel corso della presente causa, sarà valutata come dovuta sulla base delle risultanze istruttorie ovvero sulla base di presunzioni od in via equitativa per mancato godimento e/o riduzione del valore commerciale di beni immobili oggetto di lite, per tutti i titoli
– i fatti e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, per tutte le prove costituende nell'ambito dell'instaurando procedimento (Cfr., ad es., ex artt. 2041-
2043-2050-2051-2056-2059, c.c.; nocumenti patrimoniali e non: psicologico, morali, esistenziali, alla salute ecc.; art.32 Cst. Art. 42 Cost.).
M) Comunque ed in favore di condannare le convenute, Persona_1
alternativamente o solidalmente fra loro ovvero pro quota, all'integrale rifusione
pagina9 di 37 di spese, diritti e onorari afferenti il presente giudizio (incluse le spettanze che verranno affrontate per CTU e per CTP, nonché per lo sviluppo del rito cautelare ex art. 688 cpc nella denegata eventualità di mancata liquidazione iniziale); oltre il rimborso forfetario pari al 12,5% ex DM 127/04, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge”.
Con comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2009 e Controparte_1
si costituivano, a mezzo del medesimo difensore, nel procedimento Parte_2
di denuncia di nuova opera, contestando il ricorso di e Persona_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3 novembre 2009 il Tribunale di Pavia rigettava il ricorso nunciatorio, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese del detto procedimento.
Con successiva ordinanza in data 11 dicembre 2009 il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale, rigettava il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da riservando la liquidazione delle spese alla definizione del Persona_1
giudizio di merito:
Con comparsa di risposta depositata il 21 dicembre 2009 e Controparte_1
si costituivano, per mezzo del medesimo difensore, nel giudizio di Parte_2
merito, contestando puntualmente le allegazioni dell'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande. Le parti convenute proponevano domande riconvenzionali di condanna di alla demolizione della porzione di box costruita Persona_1
a confine con la loro proprietà, in violazione delle N.T.A. del Comune di
NO e, in subordine, di condanna al risarcimento del danno.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, assunzione di quattro testimoni ( Parte_1
ed , nonché espletamento di
[...] Tes_1 Tes_2 Tes_3 consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 28/2016, pubblicata il 19 gennaio
2016, il Tribunale di Pavia disponeva nei seguenti termini:
“in parziale accoglimento delle domande attoree, Pt_ ORDINA alle convenute e di rimuovere, a loro cura e Controparte_1
spese, la rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato di cui è causa e la nuova rete fognaria interrata nel mapp. 1320 di proprietà di R_
nel corso dei lavori autorizzati con permesso di costruire in variante n.
[...]
474/2008 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina10 di 37 Pt_ CONDANNA le convenute e a pagare a Controparte_1 R_ la somma di € 3.000,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla presente
[...]
decisione al saldo;
RESPINGE per il resto le domande proposte sub. C, E, F, G, H, I, L, M, N e
Pt_
O dall'attore nei confronti delle convenute e Persona_1 CP_1
[...]
DICHIARA inammissibili le domande proposte sub. A, B e D dall'attore
Pt_ nei confronti delle convenute e Persona_1 Controparte_1
RESPINGE la domanda proposta in via riconvenzionale dalle convenute
Pt_
e nei confronti dell'attore e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto,
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%”.
e proponevano appello avverso la detta Controparte_1 Parte_2
sentenza sulla base di quattro motivi.
Si costituivano in giudizio e Parte_1 Persona_2
entrambi in qualità di eredi di (deceduto nelle more,
[...] Persona_1
il 16 ottobre 2015), eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame e chiedendone, nel merito, il rigetto. Proponevano, inoltre, appello incidentale affidato a tre motivi.
In particolare, quanto all'appello principale, le sorelle Pt_1
formulavano le seguenti censure.
Con un primo motivo deducevano la “violazione dell'art. 112 c.p.c.”, per avere il giudice di primo grado pronunziato su domande mai proposte dall'attore e, precisamente, sull'accertamento dell'aggravamento della servitù di fognatura e sulla rimozione della rete metallica, così incorrendo in vizio di ultrapetizione.
Con un secondo motivo di appello lamentavano la “violazione dell'art. 183
c.p.c. sotto il profilo della mancata rilevazione di nuove domande formulate da
. Persona_1
Con un terzo motivo di appello deducevano la “errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di rimozione della nuova rete fognaria interrata nel mappale 1320 di ed al Persona_1
pagina11 di 37 pagamento della somma di € 3.000,00 – violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – carenza di motivazione”.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione lamentavano la “errata valutazione dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato – violazione degli artt.
115, 116 c.p.c.”.
Quanto all'appello incidentale, e Parte_1 [...]
formulavano le seguenti censure. Persona_2
Con un primo motivo deducevano “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 c.c. e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori, ultrapetizione, travisamento dei fatti e delle domande svolte dall'attore quanto alle servitù di fognatura, di scolo, di gasdotto, elettrodotto ecc.; violazione dei principi fissati dalla costante giurisprudenza in tema di azione negatoria ex art. 949 cc e di legittimazione passiva;
mancata citazione di precedenti giudiziali conformi;
violazione e/o falsa applicazione delle norme sul diritto alla difesa ex artt 24-111 cost- 101 cpc in danno del G. Vacchini”.
Con un secondo motivo di appello censuravano la pronuncia che aveva negato l'esistenza di un Condominio di edifici, deducendo “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale ex artt 1362 e segg cc;
vizio di ultrapetizione o extrapetizione;
travisamento dei fatti;
violazione del diritto di difesa ed al legittimo contraddittorio ex artt 24-11 cost- 101 cpc”.
Con un terzo e ultimo motivo censuravano la pronuncia che aveva negato l'esistenza di una nuova costruzione, lamentando “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del Comune di
NO; violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla S. Corte di
Cassazione; errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal ctu;
errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'arretramento del manufatto edificato al posto dei preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art. 2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione”.
pagina12 di 37 Con sentenza n. 223/2017, pubblicata il 20 gennaio 2017, la Corte
d'Appello di Milano disponeva nei seguenti termini:
“In accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza n. 28/2016 del Tribunale di Pavia:
Pt_ respinge la domanda di nei confronti di e Persona_1 CP_1
di demolizione della nuova rete fognaria e della rete metallica
[...] cementificata nel sottotetto, nonché la condanna al pagamento dell'importo di Pt_ 3.000 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di e CP_1
in favore di
[...] Persona_1
Conferma nel resto.
Rigetta integralmente l'appello incidentale.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Persona_1
Pt_
e che si liquidano per il presente grado di giudizio in € Controparte_1
3.777 per compensi professionali, oltre ad Iva e Cpa, oltre spese generali al
15%”.
La Corte d'Appello riteneva sussistente il vizio di ultrapetizione, in quanto non aveva mai specificamente proposto una domanda relativa Persona_1 all'aggravamento della servitù fognaria, né alcuna domanda avente ad oggetto la rimozione della rete metallica e ciò trovava conferma nell'esame delle domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. La Corte riteneva che neanche con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., avesse specificato in maniera più compiuta le doglianze Persona_1 genericamente formulate con l'atto introduttivo, né avesse argomentato o dedotto alcunché in ordine all'inesistenza o all'aggravamento della servitù di fognatura e alla rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto.
Con riferimento all'appello incidentale, il giudice di secondo grado riteneva non fondata la censura relativa alla negazione della natura condominiale del compendio immobiliare oggetto di contenzioso. Secondo la Corte d'Appello dall'atto di divisione del 15 dicembre 1962 emergeva la volontà di sciogliere in via irrevocabile e definitiva la comunione esistente tra le parti.
La Corte d'Appello riteneva infondata anche la critica riguardante la valutazione circa la natura dei lavori e delle opere intraprese dalle parti convenute, già qualificata dal Tribunale di Pavia in termini di mera ristrutturazione e non di nuova costruzione;
con la conseguenza che le opere costruite non erano soggette pagina13 di 37 all'obbligo relativo al rispetto della distanza minima di dieci metri, in quanto ricostruite mantenendo la distanza preesistente.
Gli ulteriori motivi di appello incidentale venivano dichiarati inammissibili o infondati.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione
[...]
e affidandosi a cinque motivi, con i Parte_1 Persona_2
quali hanno lamentato i seguenti vizi:
1) “nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.
223/17, ex artt. 132- 156 – 161 – 360 n. 4 cpc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99 e 112 – 132 cpc, mancata
Pt_ corrispondenza tra richieste delle sorelle e e pronunciato Controparte_1 della Corte d'Appello di Milano;
sussistenza di error in procedendo inficianti la legittimità efficacia – validità della sentenza di secondo grado”;
2) “nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.
223/17, ex artt. 132 – 156 – 161 – 360 n. 4 cpc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 132 -118 disp. att. cpc, error in procedendo per mancata esposizione di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi di giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione”;
3) “violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt 99-112-115-183 cpc, error in procedendo per mancata esposizione in motivazione di secondo grado di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame difatti ed atti decisivi dei primi due gradi di giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione;
non congruità della motivazione della sentenza 223/17”;
4) “in relazione alla negazione della sussistenza di un condominio di edifici: violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 880 cc – 1117 e segg. cc – 1102 cc – violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e segg. cc;
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi ex artt. 112-115-116-183 cpc;
errata e non congrua motivazione comunque incoerente motivazione della sentenza di secondo grado;
omessa valutazione di fatti e atti di decisiva importanza al fine del decidere;
error in procedendo imputabili alla Corte d'Appello legittimanti la disamina di fatti ed atti dei precedenti atti di giudizio da parte della S. Corte”;
pagina14 di 37 5) “in relazione alla negazione della sussistenza di una “nuova costruzione”: violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del Comune di NO;
violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla S. Corte di Cassazione;
errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal CTU;
errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l'arretramento del manufatto edificato al posto de preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112-115-183 cpc di cui all'art.
2697 cc e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione”.
Con controricorso in data 14 aprile 2017 e Controparte_1 Parte_2
hanno contestato integralmente il ricorso promosso dalle controparti, chiedendone il rigetto. Hanno, inoltre, dichiarato espressamente che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, i tre motivi di appello rimasti assorbiti avrebbero formato oggetto di rituale riproposizione nel giudizio di rinvio.
Con ordinanza n. 32092/2022, depositata il 31 ottobre 2022, la Corte di
Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e ha rigettato il primo.
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere non formulata, da parte dell'attore in primo grado, la domanda corrispondente all'azione negatoria o di aggravamento di servitù fognaria, oltrechè di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto.
Ha evidenziato, infatti, che nella stessa sentenza impugnata si riportano le conclusioni dell'atto di citazione dell'originario attore tra cui quelle di Pt_1
cui al punto H), riportate nel ricorso per cassazione, con le quali egli chiedeva di
“condannare le convenute e ed i loro aventi causa Parte_2 Controparte_1
alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”.
La Corte di Cassazione ha dato continuità al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la domanda di demolizione di opere o manufatti illecitamente o abusivamente costruiti su edifici confinanti comprende implicitamente anche quella di accertamento dell'inesistenza di una servitù o di pagina15 di 37 un suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda.
Ha richiamato, in particolare, la massima relativa all'ordinanza della
Seconda Sezione Civile della stessa Corte di Cassazione del 7 luglio 2021, n.
19249, secondo cui “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che
l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificato come “actio negatoria servitutis” (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo”.
Ha ricordato che il richiamato principio di diritto si conforma ad un orientamento consolidato secondo il quale: “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui” (Cass. sent. n. 27405 del 29 dicembre 2014; sentenza n. 16495 del 5 agosto 2005).
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorrente, con atto di citazione di primo grado, aveva effettivamente proposto un'azione volta ad ottenere la demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente o abusivamente costruiti sul compendio immobiliare controverso, con richiesta di rimessione in pristino del preesistente stato dei luoghi. Ha precisato che “Tale richiesta, peraltro, conteneva un sia pur accennato, ma esplicito, riferimento alle condutture interrate”.
Nel rilevare che la decisione con la quale la Corte d'Appello aveva riscontrato la violazione dell'art. 112 c.p.c. si pone in contrasto con i richiamati principi, la Corte di Cassazione ha statuito che “la domanda di demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente e/o abusivamente costruito sul compendio immobiliare e in particolare delle condutture interrate comprendeva implicitamente anche quella di accertamento dell'inesistenza della servitù o del
pagina16 di 37 suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2023 Parte_1
in qualità di erede di e di
[...] Persona_1 Persona_2
(deceduta nelle more, il 4 novembre 2018) ha riassunto il giudizio a seguito della richiamata pronuncia della Suprema Corte, formulando le seguenti testuali conclusioni:
“A) nel merito ed in favore del sig. confermare Parte_1
parzialmente la sentenza n. 28/2016 (omissis) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il 19 gennaio 16 facendo applicazione dei principi stabiliti con sentenza n. 32092/2022 della s. Corte Cass. Civ. nonché uniformandosi alla sua parte motivazionale, limitatamente ai capi di condanna pronunciati in danno delle appellanti e Pt_2 Controparte_1
AA) Riconoscendo l'inesistenza delle servitù di scolo ovvero, in subordine, riconoscendo l'intervenuto aggravamento ex art. 1067 cc della servitù di acquedotto/fognaria ovvero di scolo di acque chiare – scure – miste, posto in essere dalle sig.re e ai danni del fondo servente (Fg. 5/A, Pt_2 Controparte_1
sub map. n. 1320) già di proprietà esclusiva di ed ora di Persona_1
condannare le alla rimozione immediata, a Parte_1 Pt_3 Pt_1
loro cure e spese, di tutte le opere/manufatti – condotti interrati, nonché a risarcire i danni subiti e subendi da da liquidare in via Parte_1
equitativa ex artt. 1226-2046 cc, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo; tenuto conto delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio;
Con adozione di tutte le conseguenti declaratorie di legge;
per tutte le ragioni -i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti introdotti ed introducendi nel presente appello riassunto;
AAA) Anche riconoscendo la condominialità del compendio immobiliare per cui è causa nonché dando atto della violazione dell'art. 1119 cc, ovvero comunque accertando la violazione del patto n. 4 dell'atto divisionale del 1962, condannare e alla rimozione immediata, a loro Parte_2 Controparte_1
pagina17 di 37 cure e spese, della parete divisoria cementificata nel tetto e sottotetto condominiali ovvero comuni;
B), nel merito ed in ulteriore favore de sig. in Parte_1
accoglimento del suo appello incidentale ammissibile e fondato, riformare parzialmente la sentenza n. 28/2016 (omissis) pubblicata dal Tribunale monocratico di Pavia il 19 gennaio 16: riconoscere sussistere materialmente e giuridicamente la condominialità del compendio immobiliare sito in NO per cui è lite, sedente in
NO (PV) Via IV Novembre nn 36-38-40;
C) In ogni caso, per tutte le ragioni-i fatti-i titoli-le prove orali-i documenti, le verbalizzazioni e provvedimenti giudiziali introdotti ed introducendi nel presente giudizio, rigettare l'appello proposto dalle sig.re
[...]
e (dante origine al procedimento RGN 922/2016), Pt_2 Controparte_1
respingendo ogni loro domanda (di merito ed istruttoria) e/o eccezione proposta
e proponenda nell'ambito del presente giudizio, essendo queste stesse inammissibili od improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
D) In ogni caso, in favore del sig. condannare le Parte_5 appellanti e pro quota ovvero in via solidale, all'integrale Pt_2 Controparte_1
rifusione di spese /tasse (incluse quelle documentate per iscrizione a Ruolo) e competenze afferenti i primi 2 gradi di giudizio oltre che afferenti il presente giudizio di riassunzione (aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso forfetario del 15% e oltre il rimborso delle spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
oltre il versamento di tasse – imposte di registrazione dell'emananda sentenza e delle sentenze precedentemente pronunciate;
E) In favore dell'avv. antistatario ex art 93 cpc Avv. Domenica Elena
Franchini, condannare le appellanti e pro quota ovvero Pt_2 Controparte_1 in via solidale, all'integrale rifusione di spese /tasse (anche per iscrizione a
Ruolo) e competenze afferenti il terzo grado di giudizio NRG 6845/2017
(aumentate ex art 4 co 2 ex tariffario forense); oltre il rimborso forfetario del
15% e rimborso spese esenti IVA documentate, oltre l'I.V.A. e la C.N.A.P. nelle aliquote di legge;
F) Dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle appellanti
pagina18 di 37 e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Parte_2 unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; impregiudicata l'iniziativa officiosa ex art 96 co 3 cpc volta a condannare le sorelle al versamento di un indennizzo in favore di Pt_1
liquidando equitativamente la somma dovuta dalle 2 appellanti Parte_1
in una aliquota dei compensi medi delle spese di lite secondo il vigente
Tariffario Forense”.
Con l'atto di citazione in riassunzione l'attore ha riepilogato lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, ha richiamato il principio di diritto affermato nell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione e ha dedotto, in estrema sintesi, le seguenti circostanze: che è pacifico che dal 1962 ad oggi e i suoi Parte_1
danti causa non hanno realizzato opere di ristrutturazione sulla loro porzione immobiliare sita in NO, via IV Novembre, nn. 30/36; che l'impianto “idraulico/fognario realizzato dal nel 1964, CP_4
pacificamente fu progettato e realizzato con condotti di portata necessaria e sufficiente a soddisfare soltanto le necessità dell'allora condomino R_
e dei di lui immobili di esclusiva proprietà (un solo appartamento);
[...]
nessuna contestazione tempestiva ex art. 115 cpc è stata svolta in primo grado dalle controparti” (p. 18, atto di citazione in riassunzione); che attualmente, dopo l'esecuzione nel 2010 delle illegittime opere di interro di condotte di scolo nel mappale 1320, da parte delle sorelle Pt_1
è vittima anche di un altro grave danno patrimoniale, Parte_1 costituito dalla sua limitazione allo scolo, posto che l'impianto idraulico/fognario realizzato da nel 1964 (sovraccaricato dalle controparti e già Persona_1
malfunzionante per loro illecite condotte) non è più in grado di raccogliere altre acque per l'eventualità di ristrutturazione della porzione immobiliare
(appartamento in Condominio) di attuale proprietà dell'attore in riassunzione;
che, in ogni caso, quand'anche la portata dell'impianto idraulico del 1964 fosse oggi adeguata a ricevere i maggiori e numerosi scarichi realizzati ex novo illecitamente dalle sorelle ciò non eviterebbe la loro condanna alla Pt_1 rimozione per illegittima invasione del terreno dell'attore in riassunzione;
che l'installazione della rete metallica divisoria sul finire del settembre 2009
(che impedisce l'uso integrale di tetto e sottotetto condominiali) e l'interro pagina19 di 37 illegittimo di nuovi allacci e condotti di scolo (manufatti scoperti solo nell'anno
2010) nel cortile contraddistinto con il mappale 1320, di proprietà esclusiva dell'attore in riassunzione (unico erede dell'originario attore Persona_1
sono stati eseguiti in pendenza del giudizio di primo grado;
che, di conseguenza, le relative tempestive censure e domande afferenti la rimozione della predetta parete divisoria, cementificata e infissa stabilmente al tetto e sottotetto non potevano essere contemplate nell'atto di citazione di primo CP_5
grado, trattandosi di opere eseguite dalle controparti in epoca successiva alla notificazione dell'atto di citazione;
che la cassata sentenza della Corte d'Appello di Milano non ha considerato di trovarsi di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, in quanto le opere sono iniziate nel 2008, con le demolizioni integrali di edifici preesistenti e in esecuzione del primo permesso di costruire, n. 484/2007; sono proseguite nel
2009, con la cementificazione della rete divisoria nel sottotetto condominiale, aperto e interamente ispezionabile sino alla seconda metà del settembre 2009, dopo la notificazione dell'atto di citazione (notifica avvenuta nell'agosto 2009), nonché nell'anno 2010, con l'interramento occulto dei condotti di scolo (di acque chiare e luride) nel mappale n. 1320 di proprietà esclusiva del defunto R_
(e ora del suo erede, attore in riassunzione);
[...] che l'installazione della rete metallica cementificata nel sottotetto è illegittima, perché è stata realizzata in violazione del patto n. 4 dell'atto di divisione del 15 dicembre 1962 e anche perché realizzata in violazione dell'art. 1119 c.c., senza il previo consenso del condomino Persona_1
che, per pacifica ammissione delle convenute sorelle e dei quattro Pt_1
testimoni assunti nel giudizio di primo grado, dal 1962 sino alla fine di settembre
2009 il tetto e il sottotetto sono rimasti ininterrottamente condominiali, utilizzabili e ispezionabili da tutti i condomini;
che nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico delle sorelle geometra non ha contestato nulla quanto all'installazione Pt_1 CP_6 della rete divisoria e quanto all'interro delle nuove tubazioni nel mappale 1320, tanto che egli stesso ha sottoscritto l'Allegato E, contenente lo schema fognario così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio; che il documento n. 24, All. 6R, depositato dall'originario attore nel giudizio di primo grado, dimostra come il geometra (incaricato Controparte_7
pagina20 di 37 dalle sorelle avesse depositato nel 2008, presso il Comune di Pt_1
NO, la “Denuncia di Inizio Attività” con allegata propria relazione tecnico illustrativa nella quale aveva dato atto che “Per il recapito degli scarichi nella fognatura comunale, si utilizzerà il collettore che attraversa la proprietà del Sig.
e l'androne carraio, prima di collegarsi con la comunale Persona_1 sopra citata”; che in tale documento è lo stesso tecnico incaricato dalle controparti che qualifica come “nuova” la creazione di impianto idraulico di scolo acque (bianche, meteoriche, nere e miste) e attesta come l'interro dei condotti sarebbe avvenuto nel lotto di cui al mappale 1320 di esclusiva proprietà di zio delle convenute;
Persona_1
che nel corso del giudizio di primo grado ha Persona_1 costantemente chiesto l'accertamento dell'insussistenza di servitù di gasdotto, elettrodotto, acquedotto, di fognatura, nonché, in subordine, la domanda di ripristino per aggravamento di preesistente servitù, se accertate come tali;
che nel giudizio di primo grado ha dimostrato – con la Persona_1 produzione del bollettino quietanzato del 1991, attestante l'utilizzo dell'acquedotto del da parte del solo e Controparte_8 Persona_1
del registro comunale storico delle licenze – come (padre di e Persona_4 Pt_2
mai avesse ottenuto dal Controparte_1 Controparte_8 un'autorizzazione per il recapito delle acque chiare e scure nelle condutture fognarie municipali, proprio perché l'immobile (un solo appartamento) non era dotato di fossa biologica e impianto privato di scolo;
nel 1950, data di edificazione del Condominio di edifici, scaricava solo nell'orto; Persona_4
che, dunque, prima del 2010 non preesisteva alcuna rete fognaria realizzata da
Persona_4
che deve trovare conferma anche la pronuncia di prima grado nella parte in cui ha condannato le a rimuovere le condutture illecite di scolo Pt_3 Pt_1
ex art. 1067 c.c., poiché è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
, che le opere di interro delle controparti hanno reso più gravosa la Persona_8
condizione del fondo servente, il quale è stato pregiudicato quanto a valore venale, capienza della fossa biologica e portata del collettore fognario (realizzato da nel 1964); Persona_1 che, accolta l'azione di cui all'art. 949 c.c., deve esser pronunciata anche condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da ritenersi in re ipsa, in pagina21 di 37 quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà immobiliare.
Costituitesi in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 13 aprile 2023, e Parte_2 CP_1
hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei fatti e dei
[...]
documenti nuovi prodotti da nonché delle domande Parte_1
coperte dal giudicato.
Le convenute in riassunzione hanno riproposto i tre motivi di appello formulati avverso la sentenza n. 223/2017 del Tribunale di Pavia, che erano rimasti assorbiti, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore in riassunzione.
In particolare, le hanno riproposto il motivo con il quale Pt_3 Pt_1 avevano dedotto, nel giudizio di appello, la “Errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di rimozione della nuova rete fognaria interrata nel mapp. 1320 di ed al pagamento della Persona_1
somma di € 3.000,00 – Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – Carenza di motivazione”.
Hanno, quindi, ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le sorelle non hanno interrato una nuova rete fognaria (di Pt_1
cui quel giudice aveva ordinato la rimozione) nel mappale 1320 di proprietà di che la relazione del geometra dell'8 aprile 2008 (doc. Persona_1 CP_7
n. 24, all. 6R del fascicolo di chiarisce che l'intervento Persona_1
effettuato da tali sorelle non interessa l'area di proprietà della controparte, in quanto le fognature, sa per le acque meteoriche che per le acque nere, completamente rifatte, sono state interrate nella sola porzione di cortile di esclusiva proprietà delle sorelle stesse;
che queste ultime hanno utilizzato il pozzetto posto sul mappale 1359, di loro esclusiva proprietà; che il consulente tecnico d'ufficio ha escluso esservi stato un aggravio della servitù fognaria;
che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il collettore fognario era funzionale, già anteriormente all'atto di divisione del 15 dicembre 1962, all'intero compendio immobiliare indiviso, che in sede di divisione non erano state inserite limitazioni di sorta al suo utilizzo e che, pertanto, lo stesso poteva essere utilizzato per tutta la sua capacità edificatoria;
che la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 3.000,00 è viziata, perché del danno non vi è prova né dell'an né del quantum.
pagina22 di 37 Le convenute in riassunzione hanno riproposto il motivo di appello con il quale avevano dedotto “Errata valutazione dei fatti e delle prove con riferimento all'ordine di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato – Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.”.
In merito tali parti hanno ribadito che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'installazione delle rete metallica cementificata nel sottotetto non integra una divisione e non comporta alcuna chiusura delle comunicazioni tra i condividenti;
che tale rete è stata collocata per ragioni di igiene e salubrità; che tanto si evince dalla deposizioni testimoniali di Tes_3
e di i quali hanno dichiarato che l'installazione della detta
[...] Tes_2
rete non ha comportato la effettiva divisione e chiusura del sottotetto, atteso che la rete è dotata di porta che consente l'accesso da entrambe le parti e, quindi, anche a che la rete è stata installata per impedire l'ingresso dei Persona_1
piccioni e il conseguente accumulo dei relativi escrementi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (cinquanta giorni e, successivamente, venti giorni) all'uopo assegnati con provvedimento emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
Con ordinanza pronunciata il 30 settembre 2024 la Corte d'Appello adita ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la ricostituzione del fascicolo di primo grado dell'attore in riassunzione e per l'acquisizione della relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado, in quanto non presenti nel fascicolo del presente giudizio di rinvio.
Adempiuti gli oneri di produzione disposti dalla Corte, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata alla presenza delle parti, le quali hanno espressamente rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo in vigore prima della c.d. riforma Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limiti del giudizio di rinvio e delimitazione del thema decidendum.
pagina23 di 37 In via preliminare occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio di rinvio in ragione delle domande proposte dall'attore in riassunzione.
Il presente giudizio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalle parti (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della
Corte di Cassazione, nonché le questioni oggetto dei motivi che la Corte di
Cassazione ha dichiarato assorbiti.
E' opportuno ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio (cfr. in tema Cass. n. 18677 del
2011; Cass. n. 9479 del 2013).
In quest'ordine di principi costituisce oggetto del presente giudizio la valutazione della domanda di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto e della domanda di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù fognaria, la cui ammissibilità risulta accertata con carattere vincolante nell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione, nella parte in cui ha accolto il terzo motivo di ricorso.
E', invece, esclusa dal thema decidendum la valutazione delle domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto, sebbene la loro ammissibilità discenda pur sempre dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione, in quanto si tratta di domande (le domanda sub “E”, “F”, “H” e
“I” di cui alle conclusioni dell'originario attore rigettate dal Persona_1
Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 28/2016, confermata sul punto in appello e non fatte oggetto di ricorso per cassazione da parte del soccombente.
Invero, il Tribunale di Pavia aveva espressamente motivato, accertando il difetto di legittimazione passiva delle sorelle (propriamente, il difetto di Pt_1
titolarità passiva del rapporto, secondo Cass., S.U., n. 2951 del 2016), sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Il CTU ha confermato che le tubazioni/condutture di acqua, luce e gas a monte dei contatori collocati nella proprietà esclusiva delle convenute sono interrate nel cortile di (androne e area limitrofa), ritenendo Persona_1
pagina24 di 37 però che non sussista alcuna responsabilità a carico delle medesime essendo la rilevata invasione posta in essere dagli enti competenti.
La conclusione appare sostanzialmente corretta, posto che l'azione volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di apporre le tubature di acqua potabile, energia elettrica e gas nel fondo divenuto servente e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del corrispondente servizio, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto e della rete di distribuzione (arg. Cass.
11784/2006; Cass. 1991/1980; Cass. 1576/1972)” (p. 20, della sentenza n.
28/2016)”.
La richiamata pronuncia era stata impugnata da Parte_1
e nelle loro qualità di eredi di con il Persona_2 Persona_1 primo motivo dell'appello incidentale, il quale era stato rigettato dalla Corte
d'Appello di Milano, con la sentenza n. 223/2017, che aveva confermato il ritenuto difetto di legittimazione passiva in capo alle sorelle Pt_1
La detta pronuncia non è stata, tuttavia, censurata con il ricorso per cassazione proposto da e Parte_1 Persona_2
quali eredi di Persona_1
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sulle domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto.
E' parimenti estranea al presente giudizio la domanda di accertamento della natura condominiale del complesso immobiliare per cui è causa, poiché anche su tale questione si è formato il giudicato interno.
Invero, con la sentenza n. 28/2016 il Tribunale di Pavia aveva espressamente escluso la sussistenza di un Condominio di edifici, con ciò rigettando la specifica domanda sub “C” formulata da nelle Persona_1
sue conclusioni.
La pronuncia era stata fatta oggetto di specifica impugnazione da parte degli eredi di con il terzo motivo di appello incidentale, che il Persona_1
giudice di secondo grado aveva rigettato con la sentenza n. 223/2017, confermando sul punto la decisione censurata.
pagina25 di 37 In relazione alla negazione della sussistenza di un Condominio di edifici,
e quali eredi di Parte_1 Persona_2 R_
avevano proposto specifica impugnazione, oggetto del quarto motivo di
[...]
ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza rescindente n. 32092/2022, con la quale è stato disposto il rinvio alla
Corte d'Appello.
La pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione ha, quindi, comportato il passaggio in giudicato della decisione in parte qua.
Forma oggetto del presente giudizio di rinvio anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore in riassunzione.
Invero, nell'accogliere il primo motivo dell'appello proposto dalle sorelle
(concernente il vizio di ultrapetizione con riguardo alle domande di Pt_1 accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù fognaria e di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto), con la sentenza n.
223/2017 la Corte d'Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato le parti convenute alla rimozione della rete fognaria, della rete metallica e al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Erano, pertanto, rimasti assorbiti gli altri motivi di gravame, tra cui il terzo, con il quale le sorelle avevano dedotto, tra Pt_1
l'altro, la “Errata valutazione / travisamento dei fatti e delle prove con riferimento (omissis) al pagamento della somma di € 3.000,00”.
In sede di giudizio di cassazione le sorelle avevano espressamente Pt_1 dichiarato, nel proprio controricorso in data 14 aprile 2017, che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, i motivi di appello rimasti assorbiti avrebbero formato oggetto di rituale riproposizione nel giudizio di rinvio, trattandosi di questioni non esaminate dal giudice di merito.
Con riguardo alle questioni già prospettate in appello, non esaminate o assorbite, è opportuno ricordare il principio di diritto per cui “In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio” (Cass., ord. 22
pagina26 di 37 agosto 2022, n. 25087; cfr. anche Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame le sorelle non solo Pt_1
hanno dichiarato nel controricorso di voler sottoporre al giudice del rinvio le questioni non esaminate dalla Corte d'Appello con i motivi assorbiti, ma le hanno espressamente e puntualmente riproposte nel presente giudizio di rinvio, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione.
Così delimitato il thema decidendum, va precisato, in relazione alle questioni che non ne formano oggetto, che, in ragione dell'esistenza di un giudicato interno, le domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto e di accertamento dell'esistenza di un
Condominio di edifici, riproposte nel presente giudizio dall'attore in riassunzione, devono essere dichiarate inammissibili.
La domanda di rimozione della rete metallica.
Risulta incontestato tra le parti che nelle more del giudizio di primo grado e, precisamente, verso la fine di settembre 2009, le sorelle hanno collocato Pt_1
nel sottotetto comune una rete metallica cementificata, senza il consenso del comproprietario Persona_1
Come emerge dal repertorio fotografico prodotto nel giudizio di primo grado dall'originario attore la rete metallica divide in due Persona_1 ambienti separati l'originario sottotetto aperto e comune.
In sede di costituzione nel presente giudizio l'attore ha prodotto nuova documentazione fotografica (doc. n. 149) di cui va affermata l'ammissibilità, contrariamente all'eccezione formulata dalle parti convenute, poiché non solo si tratta di fotografie scattate il 30 dicembre 2022 e, quindi, di documentazione sopravvenuta rispetto alla pronuncia della sentenza cassata, ma rappresenta uno stato dei luoghi suscettibile di cambiamento per ragioni contingenti, quali le ragioni di salubrità e igiene rivendicate dalle sorelle Invero, secondo Pt_1
quanto eccepito sin dal giudizio di primo grado dalle convenute e dichiarato dai testimoni loro mariti ( marito di in regime di Tes_2 Controparte_1
separazione dei beni ed marito di in regime di Tes_3 Parte_2 comunione dei beni), l'apposizione di tale rete metallica è stata giustificata pagina27 di 37 dall'esigenza di evitare l'accumulo di escrementi di piccioni (cfr. verbale di udienza del 24 aprile 2013).
Le esigenze contingenti e la circostanza incontestata che tale rete sia stata collocata nelle more del giudizio di primo grado e, quindi, come le altre opere realizzate dalle sorelle in una situazione di continua evoluzione e Pt_1 cambiamento dei luoghi, inducono a ritenere l'ammissibilità delle fotografie prodotte nel presente giudizio dall'attore in riassunzione.
Ancorché le fotografie di cui al richiamato documento n. 149 riproducano vari tratti della rete metallica in questione e non consentano, pertanto, di avere una visione di insieme del sottotetto ove è stata collocata, a differenza della documentazione fotografica già prodotta nel giudizio di primo grado, i detti documenti consentono, tuttavia, di apprezzare visibilmente come non sussista alcuna porta, alcuna apertura che permetta di attraversare la rete da entrambe le parti.
La richiamata documentazione fotografia smentisce, dunque, quanto riferito dai testi ed i quali avevano, invece, rispettivamente Tes_2 Tes_3 dichiarato che nella rete divisoria “è stata posta una porta, chiusa solo con un filo di ferro perché non si apra, ma apribile da entrambe le parti”; che “sono state divise le due parti del sottotetto con una rete metallica, lasciando il passaggio con una porta fatta di rete metallica ma con profili in legno, chiusa con un filo di ferro che si può togliere da entrambe le parti della rete” (verbale d'udienza del 24 aprile 2013).
Lo stato del sottotetto quale documentato dalla richiamata documentazione fotografica induce a ritenere l'illiceità del comportamento delle Parte_3 per la violazione tanto dell'art. 1119 c.c., in quanto la divisione del sottotetto comune è intervenuta senza il consenso del comproprietario Persona_1 quanto dell'art. 4 del contratto di divisione del 15 dicembre 1962, il quale prevedeva che ogni “chiusura di comunicazione fra i condividenti sarà fatta a metà fra i condividenti interessati alla chiusura entro un anno da oggi” (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di . Persona_1
In accoglimento della domanda proposta dall'attore in riassunzione, CP_1
e devono essere condannate a rimuovere, in solido tra
[...] Parte_2
loro, la rete metallica cementificata nel sottotetto, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
pagina28 di 37 La domanda di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù di fognatura.
Gli accertamenti tecnici d'ufficio espletati nel giudizio di primo grado dall'architetto hanno appurato che le tubazioni della fognatura Persona_8 erano preesistenti all'atto divisionale del 15 dicembre 1962 ed erano funzionali all'intero sedime allora indiviso (cfr. p. 14, della relazione).
In risposta alle osservazioni del consulente tecnico dell'attore, l'ausiliare del giudice ha espressamente evidenziato che la fattura n. 002 del 21 ottobre 1964 attesta che la ditta del geometra ha installato un pozzetto stradale Controparte_9
di collegamento con la preesistente fognatura proveniente dal cortile e non la costruzione della fognatura, presumibilmente antecedente all'atto divisionale, allorchè gli immobili erano ancora indivisi (cfr. p. 6 della relazione).
Come già correttamente ricordato nella sentenza del giudice di prime cure,
“l'efficacia dichiarativa, epperò retroattiva, della divisione ereditaria non produce l'estinzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, quando il comune dante causa abbia lasciato due fondi, caduti in divisione ed a lui già appartenuti, in stato da cui risulti una servitù. Detta servitù, tuttavia, ben può essere estinta, in sede di divisione, con un atto esplicito dei condividenti, di volontà contraria alla sua persistenza” (Cass. n. 4042 del 1978).
Nel caso in esame, dall'atto di divisione del 15 dicembre 1962 non risulta una simile volontà contraria, con la conseguenza che si deve ritenere esistente una servitù di fognatura a favore del fondo di proprietà delle sorelle e a Pt_1
carico del fondo di proprietà dell'attore in riassunzione.
Accertata, dunque, l'esistenza della servitù fognaria, deve essere valutata la domanda di aggravio di tale servitù, riproposta da Parte_1
Al riguardo è opportuno premettere, in relazione alle censure riproposte dalle sorelle che le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che non Pt_1
sono supportate da accertamenti tecnici, ma sono basate sull'interpretazione del contratto di divisione del 15 dicembre 1962 e che hanno indotto detto ausiliare a escludere l'aggravamento in questione, esulano dall'ambito delle sue competenze e non possono, pertanto, essere prese in considerazione al fine della decisione.
Nella “RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA” predisposta, per conto delle sorelle dal geometra con riguardo alla variante al Pt_1 Controparte_7
permesso di costruire n. 484/07, tale professionista aveva espressamente pagina29 di 37 dichiarato che “Un ulteriore precisazione riguarda le fognature, sia per le acque meteoriche che per le acque nere, le quali saranno completamente rifatte interessando solo la porzione di cortile di esclusiva proprietà delle Sigg.re
e . Per il recapito degli scarichi nella fognatura Parte_2 CP_1
comunale, si utilizzerà il collettore esistente che attraversa la proprietà del Sig.
e l'androne carraio, prima di collegarsi con la comunale Persona_1 sopra citata” (doc. n. 24, all. 6R, fascicolo di primo grado di . Persona_1
Dalla “Planimetria fognature interrate” di cui all'allegato “E” alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, architetto , risulta chiaramente che Persona_8
le tubazioni della fognatura solo collocate sul fondo di proprietà delle sorelle salvo quella parte che si raccorda al collettore fognario che attraversa la Pt_1 proprietà dell'attore in riassunzione.
Quanto alla valutazione dell'aggravio della servitù fognaria, quale conseguenza del raccordo, al collettore posto sulla proprietà dell'attore, delle nuove condutture realizzate a seguito delle opere di ristrutturazione e, in particolare, a seguito della realizzazione di nuovi bagni, di un nuovo pluviale e della rete di raccolta delle acque chiare provenienti dalla pavimentazione dell'intera area cortilizia, va osservato che non è necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, come richiesto dalle parti convenute.
Appare, invero, logicamente desumibile dal nuovo stato dei luoghi, come l'installazione di nuove condutture, in aggiunta a quelle preesistenti, in conseguenza della realizzazione di nuovi appartamenti e di nuovi bagni, non possa che aver aggravato la portata dell'originaria rete fognaria, peraltro risalente a prima del 1962, comportando pregiudizi potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.
In accoglimento della domanda dell'attore, va, dunque, disposta la rimozione, a cura e spese delle parti convenute in solido tra loro, non dell'intera rete fognaria, posto che non tutte le condutture si collocano sul fondo servente, ma di quella sola parte della nuova rete fognaria, realizzata dalle sorelle che Pt_1
si raccorda al collettore posto sulla proprietà di Parte_1
La domanda di risarcimento del danno.
L'attore in riassunzione ha riproposto la domanda di risarcimento per il danno subito in virtù della temporanea diminuzione del valore della proprietà
pagina30 di 37 immobiliare che si è prodotto per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso lamentato o dell'aggravio della servitù.
La domanda merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha più volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che
“il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene
e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni;
arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. In tal senso,
l'azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per
l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso (cfr. indicativamente, di recente Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Sez. 2,
16/12/2010, n. 25475; ed invece, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2,
03/10/1974, n. 2576; Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962,
n. 2007)” (in questi termini, Cass., ord. 22 agosto 2019, n. 21584, con riguardo alla risarcibilità del danno subito per l'intero periodo della abusiva imposizione della servitù di scarico fognario).
Di recente, con ordinanza n. 18288/2023, pubblicata il 27 giugno 2023, la
Corte di Cassazione ha ribadito che “l'accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell'autore della violazione di dare la prova di fatti impeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass. 25082/2020). In questo senso è da ridefinire concettualmente il danno in re ipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l'evento della lesione (del contenuto) di certi diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce come modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è verificato per un andamento delle cose accidentalmente divergente
pagina31 di 37 dall'ido quod plerumque accidit. Tale è l'impostazione recentemente avallata da
Cass. SU 33645/2022, con il suggerimento di correzione terminologica (danno normale o presunto, piuttosto che in re ipsa)”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il danno subito dall'attore per l'aggravio della servitù fognaria è sicuramente esistente nell'an, posto che le nuove condutture realizzate dalle parti convenute sono collegate e le nuove unità abitative sono locate (doc. n. 52, fascicolo di primo grado delle sorelle . Pt_1
In ordine al quantum, la determinazione del danno deve essere rapportata all'aggravio subito dalla servitù di fognatura, il quale può essere parametrato indicativamente al presumibile costo del servizio di spurgo, che si ritiene equo stimare in euro 500,00 attuali, all'anno, per ogni anno a decorrere dal 2009 (epoca di realizzazione della nuova rete fognaria) e sino alla data della presente decisione
(5 febbraio 2025).
Il danno subito sino all'attualità è, dunque, pari a euro 8.000,00 attuali (euro
500,00 per 16 anni).
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, sul credito devalutato al 2009 e via via rivalutato anno per anno, moltiplicato per l'interesse legale. Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Al predetto importo deve essere aggiunto il danno subito dalla data della presente decisione e sino all'epoca di rimozione della parte della nuova fognatura che si raccorda al collettore posto sulla proprietà dell'attore e, quindi, l'importo di euro 41,66 (pari a euro 500,00 diviso 12 mesi), per ogni mese, a decorrere dalla data della presente decisione (5 febbraio 2025) e sino all'esecuzione della pronuncia di rimozione della parte di rete fognaria delle sorelle che si Pt_1 raccorda al collettore che attraversa la proprietà dell'attore.
e devono essere, dunque, condannate a Controparte_1 Parte_2
corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, le seguenti somme di denaro:
euro 8.000,00 attuali, oltre interessi come in precedenza evidenziato;
pagina32 di 37 euro 41,66 per ogni mese a decorrere dal 5 febbraio 2025 e sino alla parziale rimozione della rete fognaria, come sopra specificato.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata.
All'accoglimento delle domande dell'attore consegue l'accoglimento della domanda di restituzione formulata da tale parte, per recuperare le somme di denaro corrisposte alle sorelle in esecuzione della sentenza cassata. Pt_1
Al riguardo trovano applicazione i principi affermati in relazione all'art. 336
c.p.c., secondo cui le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
L'attore ha documentato il pagamento, a mezzo due assegni circolari emessi il 2 febbraio 2017, dell'importo di euro 4.255,55 ciascuno, a beneficio di ciascuna delle sorelle (doc. n. 120). Pt_1
e devono essere, pertanto, condannate a Controparte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di denaro di euro Parte_1
4.255,55, ciascuna, oltre interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.)
pagina33 di 37 a decorrere dal giorno del pagamento (2 febbraio 2017) e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
pagina34 di 37 Le risultate soccombenti all'esito del presente giudizio di Parte_3
rinvio, devono essere condannate a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione del comune interesse e delle comuni difese, le spese del primo grado, nonché delle due fasi del procedimento cautelare ante causam (la prima fase interdittale e la fase di reclamo), del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre al compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, architetto . Persona_8
Le spese del giudizio di legittimità devono essere distratte a favore dell'avv.
Domenica Elena Franchini, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Non vi è luogo per l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 147 del 2022, in ragione del fatto che in nessun grado di giudizio la posizione di e della Parte_1
madre ha comportato una distinzione delle rispettive Persona_2
posizioni e, quindi, un maggior impegno nell'attività difensiva.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
pagina35 di 37 Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore indeterminabile della causa, di complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA
Inammissibili le domande di accertamento dell'inesistenza di servitù di acquedotto, gasdotto ed elettrodotto e di accertamento dell'esistenza di un
Condominio di edifici, proposte da in qualità di Parte_1
erede di e di nei confronti di Persona_1 Persona_2 CP_1
e di
[...] Parte_2
CONDANNA
e a rimuovere, in solido tra loro, la rete Controparte_1 Parte_2
metallica cementificata nel sottotetto comune del complesso immobiliare sito in
NO (PV), via IV Novembre, nn. 36-38-40, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA
e a rimuovere, in solido tra loro, la parte Controparte_1 Parte_2
della nuova rete fognaria, dalle stesse realizzata, che si raccorda al collettore che attraversa il fondo di proprietà di Parte_1
CONDANNA
e a corrispondere, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
nella predetta qualità, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, le seguenti somme di denaro:
euro 8.000,00 attuali, oltre interessi come in motivazione;
euro 41,66 per ogni mese a decorrere dal 5 febbraio 2025 e sino alla parziale rimozione della rete fognaria, come sopra specificato;
CONDANNA
e a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 Parte_1
nella predetta qualità, la somma di denaro di euro 4.255,55, ciascuna,
[...]
oltre interessi in misura legale a decorrere dal 2 febbraio 2017 e sino all'effettivo soddisfo;
pagina36 di 37 CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 [...]
nella predetta qualità, le spese processuali, liquidate, quanto Parte_1
al procedimento cautelare in euro 4.227,00 per compensi di avvocato per ciascuna fase;
quanto al giudizio di primo grado, in euro 10.860,00 per compensi di avvocato ed euro 4.506,79 per spese (ivi compresi costi per ricorsi cautelari e il compenso del consulente tecnico di parte, giusta nota spese allegata e documentata); quanto al giudizio di appello in euro 8.470,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 8.470,00 per compensi di avvocato ed euro 592,80 per spese;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre euro 217,50 per tasse registrazione sentenza n. 223/2017 della Corte d'Appello di Milano;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , con decreto emesso il 10 maggio 2012 dal Persona_8
giudice istruttore del Tribunale di Pavia;
CONDANNA
e a rimborsare, in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 [...]
nella predetta qualità, le spese del giudizio di legittimità, Parte_1
liquidate in euro 6.585,00 per compensi di avvocato ed euro 742,02 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto da distrarre in favore del difensore, avv. Domenica Elena Franchini, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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