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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4508/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4508/2021 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI E_ C.F._1
VECCIA, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 28, FOGGIA, presso il difensore avv. GIOVANNI VECCIA.
- ATTORE - contro
(C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. GIUSEPPE DI GENNARO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALDO MORO, 16, FOGGIA, presso il difensore avv. GIUSEPPE DI GENNARO
- CONVENUTO - OGGETTO: impugnazione delibera assembleare CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 07.05.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il E_
corrente in Foggia alla Via Ruggero Grieco, 37, Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare annullabili e/o nulle, e per l'effetto annullare, le delibere approvativa degli argomenti posti ai seguenti punti dell'ordine del giorno del verbale assembleare del 30.03.2021 (e della prodomica convocazione assembleare del 29/30 marzo 2021): punto 1) delibera approvativa della recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali, secondo progetto di massima e relazione accompagnatoria); punto 2) delibera con cui l'assemblea ha autorizzato la nomina di un tecnico demandando all'amministratore, coadiuvato dal consiglio dei condomini, di individuarne uno di fiducia a cui già conferire l'incarico per la direzione dei
pagina 1 di 6 lavori e collegati adempimenti amministrativi); e punto 4) delibera con cui assemblea ha autorizzato la nomina di un tecnico demandando all'amministratore ed al consiglio dei condomini di individuarne uno di fiducia a cui già conferire l'incarico per la direzione dei lavori e collegati adempimenti amministrativi), per i motivi di cui in premessa e dunque per palese violazione di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” Con comparsa di risposta del 18/12/2021, si è costituito il convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto nei termini che seguono:
“1) IN VIA PRELIMINARE: ex artt. 163 e 164 c.p.c., per quanto eccepito in premessa, stantene la violazione, dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, con ogni conseguenza anche in merito alle spese di lite;
2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per quanto in premessa detto, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o, comunque, la subordinata avversa mancanza d'interesse ad impugnare, con ogni effetto in merito alle spese di lite;
3) IN SUBORDINE NEL MERITO: per tutte le difese, eccezioni e ragioni espresse in premessa e per quanto emergerà in eventuale sede istruttoria, rigettare tutte le avverse doglianze e richieste perché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive della necessaria prova, sì eventualmente confermando la validità della delibera impugnata, per l'effetto;
4) SEMPRE E IN OGNI CASO: condannare il condomino impugnante, signor , al E_ pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio secondo i parame rtù della fascia di valore dichiarata e considerata la complessità della materia trattata, oltre oneri accessori, nonché di quelle maturate per la fase della mediazione e/o, comunque, compensare per le ragioni in premessa esposte integralmente tra le parti le spese e competenze di lite;
5) sentenza esecutiva come per legge”. All'esito della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c. p. c. all'udienza del 07/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accogliento alla luce delle considerazioni che seguono. L'odierno attore ha impugnato la delibera adottata dal convenuto all'esito CP_1 dell'assemblea tenutasi, in seconda convocazione, in data 30/3/2021, limitatamente all'approvazione dei punti dei punti 1-2-4 del relativo ODG, come di seguito specificati:
1) realizzazione recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali secondo progetto di massima e relazione accompagnatoria (documentazione allegata al presente invito ed affissa all'interno dell'androne, ingresso principale, condominiale), discussione e decisioni in merito;
2) in merito al punto numero uno nomina tecnico per la redazione del computo metrico e direzione lavori (i condomini interessati possono far pervenire preventivi di tecnici di fiducia); 4) in merito al punto numero tre nomina tecnico per la redazione del computo metrico e direzione lavori (i condomini interessati possono far pervenire preventivi di tecnici di fiducia). Con specifico riferimento al punto n.1), l'attore ha dedotto:
- il vizio di eccesso di potere, sul rilievo che il realizzando manufatto lederebbe il proprio diritto a mantenere il passo carrabile n.923/2010 avuto in concessione dal Controparte_3
pagina 2 di 6 - in ogni caso, l'annullabilità della delibera in quanto la prevista recinzione, oltre ad intercludere il locale al p.t sito su Via R.Grieco n.41 di proprietà dell'attore, comprometterebbe la sicurezza dell'abitazione posta al 1 piano alterando, altresì, il decoro architettonico dell'intero edificio condominiale. Relativamente ai punti 2) e 4) è stata dedotta la violazione dell'art. 1130 bis comma 2 c.c. sul rilievo che l'assemblea dei condomini non può delegare a terzi i propri poteri, salvo casi e modalità particolari di cui alla norma citata. 3. Nessuno dei motivi di impugnazione appare meritevole di accoglimento.
3.a) Relativamente al punto 1), ritiene il Tribunale che l'impugnata delibera, avendo carattere meramente programmatico e preparatorio, non sia suscettibile di impugnazione, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui il giudicante non intende discostarsi - a mente del quale:
“Una delibera c.d. preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condomino e non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo in ordine a determinate decisioni o iniziative, potrebbe anche non rientrare tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione medesima e comunque costituenti possibile sviluppo della decisione e dell'esame di ogni punto all'ordine del giorno e non è autonomamente impugnabile, dal momento che l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cassazione civile sentenza n. 10235 del 2013); Tribunale di Roma, sez. V, sentenza n. 15959 del 2019). Nel caso di specie, in occasione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2021, l'organo deliberativo si è limitato a prevedere la futura realizzazione della recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali, secondo un mero progetto di massima;
tutto ciò senza deliberare l'approvazione definitiva dei lavori e senza nemmeno individuare l'impresa da coinvolgere nell'esecuzione degli stessi. Trattasi, pertanto, di delibera non suscettibile di impugnazione, in quanto priva di carattere decisorio ed inidonea a produrre effetti giuridici concreti nella sfera giuridica e patrimoniale dei condomini. Ciò trova conferma nella stessa relazione illustrativa, ove si legge testualmente “……. Da qui la necessità di adottare una recinzione assolutamente poco invasiva, dotata di più passaggi pedonali e di passo carrabile, la cui installazione non dovrà e non deve in alcun modo pregiudicare la sicurezza e la stabilità strutturale dell'immobile, né inibire l'esercizio di attività commerciali esistenti e/o future, né limitare sull'intera area condominiale, la libera circolazione delle persone e delle autovetture, quest'ultime autorizzate in forza di servitù di passaggio che resterà ampiamente esercitabile e non compromessa in alcun modo né da alcun manufatto a realizzarsi”. Non di meno, ove pure si volesse riconoscere alla decisone de qua carattere non meramente programmatico, sulla specifica questione dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in occasione della successiva assemblea del 12.10.2021 – il cui verbale è stato ritualmente inviato all'attore, peraltro regolarmente convocato - al punto 6) dell'o.d.g. si è discusso del “DISCIPLINARE IN MERITO ALLA MATERIALE REALIZZAZIONE, FUNZIONALITA' ED UTILIZZO DELLA RECINZIONE ANTISTANTE LA ZONA D'INCASSO……”.
pagina 3 di 6 In occasione di tale assemblea, il cui verbale non è stato mai impugnato dall'attore, il consesso condominiale ha preso visione ed approvato specificatamente l'allegato relativo al punto n.6) dell'ordine del giorno, il quale contiene: a) la descrizione dettagliata della realizzanda recinzione, con specifico riferimento:
- alla lunghezza, all'altezza ed alla precisa ubicazione del manufatto;
- al numero, alla forma ed al materiale dei relativi moduli;
b) la previsione delle seguenti specifiche dotazioni:
- n. 2 cancelletti a due ante battenti con serratura meccanica per accesso pedonale, installati sottoportico ad inizio e fine dello stesso;
- n. 3 cancelletti a due ante battenti con serratura meccanica per accesso pedonale installati sottoportico in corrispondenza dei civici 29/31 e 57;
- n. 1 cancelletto con serratura elettromeccanica collegata all'impianto citofonico, per accesso, pedonale, installato sottoportico;
- n. 2 cancelli automatizzati per passi carrai ad uso esclusivo dei condomini titolari di diritto di servitù, uno per accedere e l'altro per uscire dalla zona di manovra del piazzale ( con possibilità di utilizzo, per motivi eccezionali, anche per gli altri);
- n. 1 cancello automatizzato per passo carraio , installato sottoportico, in corrispondenza del civico n. 59, ad uso esclusivo di quella proprietà. Orbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta deliberazione sul medesimo oggetto delle deliberazioni già impugnate determina la cessazione della materia del contendere sul pregresso giudizio di impugnazione in quanto l'esito di tale giudizio lascerebbe, comunque, integra la successiva deliberazione assembleare, con conseguente venir meno dell'interesse all'annullamento in sede giudiziale. Affinché si configuri la cessata materia del contendere, è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento (v. Tribunale di Torino, 19.6.2008, n. 4459; Tribunale , Roma , sez. V , 06/09/2017 , n. 16614) Nel caso di specie, l'adozione della delibera del 12/10/21 avrebbe in ogni caso determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto con essa si è deciso definitivamente su quanto deliberato in via programmatica al p. 1) del verbale impugnato in questa sede. E facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese dovrebbero essere poste comunque a carico dell'attore, non ravvisandosi in concreto alcuno dei vizi dedotti, in quanto: a) nella delibera, emerge comunque il chiaro impegno all'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare la compromissione dei diritti dei singoli condomini;
b) non è dato comprendere – né è stato specificato - in che modo la realizzazione di un un progetto di massima possa alterare, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità, ovvero compromettere la sicurezza di una o più abitazioni.
3.b Quanto agli altri motivi di impugnazione, l'infondatezza di tali doglianze risulta in maniera lampante dalla semplice lettura del verbale assembleare nelle parti di riferimento,
pagina 4 di 6 laddove di legge che “.. l'assemblea dopo ampia discussione in merito alle caratteristiche da possedersi da parte dell'eventuale incaricato, all'unanimità autorizza la nomina di un tecnico demandando all'amministratore, coadiuvato dal consiglio dei condomini, di individuarne uno di fiducia cui conferire l'incarico..”. Diversamente da quanto dedotto dall'attore, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1130 bis comma 2 c.c. che, fra l'altro, riguarda semplicemente la possibilità di nominare un organo avente funzioni consultive e di controllo ai fini dell'approvazione della contabilità condominiale. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può trovare accoglimento. 4. Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'attore che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. in data 18/07/2022, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce della manifesta infondatezza della domanda ed anche perché l'attore, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, deve E_ essere altresì condannato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, la manifesta infondatezza della domanda spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale della delibera impugnata e della produzione documentale in atti, unitamente alla pervicacia dell'attore nel riproporre gli stessi motivi di impugnazione, nonostante la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. e considerato il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto nella proposta conciliativa, permettono di rilevare il carattere pretestuoso sia della presente impugnativa sia della mancata adesione alla proposta conciliativa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte. Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale.
pagina 5 di 6 La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 1.692,33 pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei E_ confronti del sito in Foggia alla via Ruggero Controparte_1
Grieco n. 37, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del Controparte_1
sito in Foggia alla via Ruggero Grieco n. 37, in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, ed a titolo di risarcimento del danno ex Controparte_2 art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.692,33 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'attore a rifondere in favore del convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 07/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 26 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4508/2021 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI E_ C.F._1
VECCIA, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 28, FOGGIA, presso il difensore avv. GIOVANNI VECCIA.
- ATTORE - contro
(C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. GIUSEPPE DI GENNARO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALDO MORO, 16, FOGGIA, presso il difensore avv. GIUSEPPE DI GENNARO
- CONVENUTO - OGGETTO: impugnazione delibera assembleare CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 07.05.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il E_
corrente in Foggia alla Via Ruggero Grieco, 37, Controparte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare annullabili e/o nulle, e per l'effetto annullare, le delibere approvativa degli argomenti posti ai seguenti punti dell'ordine del giorno del verbale assembleare del 30.03.2021 (e della prodomica convocazione assembleare del 29/30 marzo 2021): punto 1) delibera approvativa della recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali, secondo progetto di massima e relazione accompagnatoria); punto 2) delibera con cui l'assemblea ha autorizzato la nomina di un tecnico demandando all'amministratore, coadiuvato dal consiglio dei condomini, di individuarne uno di fiducia a cui già conferire l'incarico per la direzione dei
pagina 1 di 6 lavori e collegati adempimenti amministrativi); e punto 4) delibera con cui assemblea ha autorizzato la nomina di un tecnico demandando all'amministratore ed al consiglio dei condomini di individuarne uno di fiducia a cui già conferire l'incarico per la direzione dei lavori e collegati adempimenti amministrativi), per i motivi di cui in premessa e dunque per palese violazione di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” Con comparsa di risposta del 18/12/2021, si è costituito il convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto nei termini che seguono:
“1) IN VIA PRELIMINARE: ex artt. 163 e 164 c.p.c., per quanto eccepito in premessa, stantene la violazione, dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, con ogni conseguenza anche in merito alle spese di lite;
2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per quanto in premessa detto, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o, comunque, la subordinata avversa mancanza d'interesse ad impugnare, con ogni effetto in merito alle spese di lite;
3) IN SUBORDINE NEL MERITO: per tutte le difese, eccezioni e ragioni espresse in premessa e per quanto emergerà in eventuale sede istruttoria, rigettare tutte le avverse doglianze e richieste perché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive della necessaria prova, sì eventualmente confermando la validità della delibera impugnata, per l'effetto;
4) SEMPRE E IN OGNI CASO: condannare il condomino impugnante, signor , al E_ pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio secondo i parame rtù della fascia di valore dichiarata e considerata la complessità della materia trattata, oltre oneri accessori, nonché di quelle maturate per la fase della mediazione e/o, comunque, compensare per le ragioni in premessa esposte integralmente tra le parti le spese e competenze di lite;
5) sentenza esecutiva come per legge”. All'esito della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c. p. c. all'udienza del 07/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c. 2. La domanda è infondata e non può trovare accogliento alla luce delle considerazioni che seguono. L'odierno attore ha impugnato la delibera adottata dal convenuto all'esito CP_1 dell'assemblea tenutasi, in seconda convocazione, in data 30/3/2021, limitatamente all'approvazione dei punti dei punti 1-2-4 del relativo ODG, come di seguito specificati:
1) realizzazione recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali secondo progetto di massima e relazione accompagnatoria (documentazione allegata al presente invito ed affissa all'interno dell'androne, ingresso principale, condominiale), discussione e decisioni in merito;
2) in merito al punto numero uno nomina tecnico per la redazione del computo metrico e direzione lavori (i condomini interessati possono far pervenire preventivi di tecnici di fiducia); 4) in merito al punto numero tre nomina tecnico per la redazione del computo metrico e direzione lavori (i condomini interessati possono far pervenire preventivi di tecnici di fiducia). Con specifico riferimento al punto n.1), l'attore ha dedotto:
- il vizio di eccesso di potere, sul rilievo che il realizzando manufatto lederebbe il proprio diritto a mantenere il passo carrabile n.923/2010 avuto in concessione dal Controparte_3
pagina 2 di 6 - in ogni caso, l'annullabilità della delibera in quanto la prevista recinzione, oltre ad intercludere il locale al p.t sito su Via R.Grieco n.41 di proprietà dell'attore, comprometterebbe la sicurezza dell'abitazione posta al 1 piano alterando, altresì, il decoro architettonico dell'intero edificio condominiale. Relativamente ai punti 2) e 4) è stata dedotta la violazione dell'art. 1130 bis comma 2 c.c. sul rilievo che l'assemblea dei condomini non può delegare a terzi i propri poteri, salvo casi e modalità particolari di cui alla norma citata. 3. Nessuno dei motivi di impugnazione appare meritevole di accoglimento.
3.a) Relativamente al punto 1), ritiene il Tribunale che l'impugnata delibera, avendo carattere meramente programmatico e preparatorio, non sia suscettibile di impugnazione, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui il giudicante non intende discostarsi - a mente del quale:
“Una delibera c.d. preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condomino e non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo in ordine a determinate decisioni o iniziative, potrebbe anche non rientrare tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione medesima e comunque costituenti possibile sviluppo della decisione e dell'esame di ogni punto all'ordine del giorno e non è autonomamente impugnabile, dal momento che l'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cassazione civile sentenza n. 10235 del 2013); Tribunale di Roma, sez. V, sentenza n. 15959 del 2019). Nel caso di specie, in occasione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2021, l'organo deliberativo si è limitato a prevedere la futura realizzazione della recinzione del piazzale antistante l'ingresso dell'edificio e zone laterali, secondo un mero progetto di massima;
tutto ciò senza deliberare l'approvazione definitiva dei lavori e senza nemmeno individuare l'impresa da coinvolgere nell'esecuzione degli stessi. Trattasi, pertanto, di delibera non suscettibile di impugnazione, in quanto priva di carattere decisorio ed inidonea a produrre effetti giuridici concreti nella sfera giuridica e patrimoniale dei condomini. Ciò trova conferma nella stessa relazione illustrativa, ove si legge testualmente “……. Da qui la necessità di adottare una recinzione assolutamente poco invasiva, dotata di più passaggi pedonali e di passo carrabile, la cui installazione non dovrà e non deve in alcun modo pregiudicare la sicurezza e la stabilità strutturale dell'immobile, né inibire l'esercizio di attività commerciali esistenti e/o future, né limitare sull'intera area condominiale, la libera circolazione delle persone e delle autovetture, quest'ultime autorizzate in forza di servitù di passaggio che resterà ampiamente esercitabile e non compromessa in alcun modo né da alcun manufatto a realizzarsi”. Non di meno, ove pure si volesse riconoscere alla decisone de qua carattere non meramente programmatico, sulla specifica questione dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in occasione della successiva assemblea del 12.10.2021 – il cui verbale è stato ritualmente inviato all'attore, peraltro regolarmente convocato - al punto 6) dell'o.d.g. si è discusso del “DISCIPLINARE IN MERITO ALLA MATERIALE REALIZZAZIONE, FUNZIONALITA' ED UTILIZZO DELLA RECINZIONE ANTISTANTE LA ZONA D'INCASSO……”.
pagina 3 di 6 In occasione di tale assemblea, il cui verbale non è stato mai impugnato dall'attore, il consesso condominiale ha preso visione ed approvato specificatamente l'allegato relativo al punto n.6) dell'ordine del giorno, il quale contiene: a) la descrizione dettagliata della realizzanda recinzione, con specifico riferimento:
- alla lunghezza, all'altezza ed alla precisa ubicazione del manufatto;
- al numero, alla forma ed al materiale dei relativi moduli;
b) la previsione delle seguenti specifiche dotazioni:
- n. 2 cancelletti a due ante battenti con serratura meccanica per accesso pedonale, installati sottoportico ad inizio e fine dello stesso;
- n. 3 cancelletti a due ante battenti con serratura meccanica per accesso pedonale installati sottoportico in corrispondenza dei civici 29/31 e 57;
- n. 1 cancelletto con serratura elettromeccanica collegata all'impianto citofonico, per accesso, pedonale, installato sottoportico;
- n. 2 cancelli automatizzati per passi carrai ad uso esclusivo dei condomini titolari di diritto di servitù, uno per accedere e l'altro per uscire dalla zona di manovra del piazzale ( con possibilità di utilizzo, per motivi eccezionali, anche per gli altri);
- n. 1 cancello automatizzato per passo carraio , installato sottoportico, in corrispondenza del civico n. 59, ad uso esclusivo di quella proprietà. Orbene, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta deliberazione sul medesimo oggetto delle deliberazioni già impugnate determina la cessazione della materia del contendere sul pregresso giudizio di impugnazione in quanto l'esito di tale giudizio lascerebbe, comunque, integra la successiva deliberazione assembleare, con conseguente venir meno dell'interesse all'annullamento in sede giudiziale. Affinché si configuri la cessata materia del contendere, è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento (v. Tribunale di Torino, 19.6.2008, n. 4459; Tribunale , Roma , sez. V , 06/09/2017 , n. 16614) Nel caso di specie, l'adozione della delibera del 12/10/21 avrebbe in ogni caso determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto con essa si è deciso definitivamente su quanto deliberato in via programmatica al p. 1) del verbale impugnato in questa sede. E facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese dovrebbero essere poste comunque a carico dell'attore, non ravvisandosi in concreto alcuno dei vizi dedotti, in quanto: a) nella delibera, emerge comunque il chiaro impegno all'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare la compromissione dei diritti dei singoli condomini;
b) non è dato comprendere – né è stato specificato - in che modo la realizzazione di un un progetto di massima possa alterare, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità, ovvero compromettere la sicurezza di una o più abitazioni.
3.b Quanto agli altri motivi di impugnazione, l'infondatezza di tali doglianze risulta in maniera lampante dalla semplice lettura del verbale assembleare nelle parti di riferimento,
pagina 4 di 6 laddove di legge che “.. l'assemblea dopo ampia discussione in merito alle caratteristiche da possedersi da parte dell'eventuale incaricato, all'unanimità autorizza la nomina di un tecnico demandando all'amministratore, coadiuvato dal consiglio dei condomini, di individuarne uno di fiducia cui conferire l'incarico..”. Diversamente da quanto dedotto dall'attore, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1130 bis comma 2 c.c. che, fra l'altro, riguarda semplicemente la possibilità di nominare un organo avente funzioni consultive e di controllo ai fini dell'approvazione della contabilità condominiale. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può trovare accoglimento. 4. Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'attore che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. in data 18/07/2022, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce della manifesta infondatezza della domanda ed anche perché l'attore, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, deve E_ essere altresì condannato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, la manifesta infondatezza della domanda spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale della delibera impugnata e della produzione documentale in atti, unitamente alla pervicacia dell'attore nel riproporre gli stessi motivi di impugnazione, nonostante la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. e considerato il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto nella proposta conciliativa, permettono di rilevare il carattere pretestuoso sia della presente impugnativa sia della mancata adesione alla proposta conciliativa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte. Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale.
pagina 5 di 6 La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 1.692,33 pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei E_ confronti del sito in Foggia alla via Ruggero Controparte_1
Grieco n. 37, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del Controparte_1
sito in Foggia alla via Ruggero Grieco n. 37, in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, ed a titolo di risarcimento del danno ex Controparte_2 art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.692,33 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'attore a rifondere in favore del convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 07/05/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 26 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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