Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 695/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MASSIMILIANO MARINELLI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del
Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TULLIO FORTUNA
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
-convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 12.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia dell' CP_3
1
Condanna, inoltre, la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostituiva del preavviso di importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito nel periodo, di 12 mesi, di mancato preavviso e di una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, di pari importo, oltre accessori come per legge, oltre al versamento in favore dell dei relativi contributi previdenziali CP_3
maturati.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la società convenuta alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida in complessivi euro 2.086,00 , oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.1.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stato dipendente dell' dal 27 settembre 1982 al 31 Controparte_1
maggio 2022, con inquadramento dall'11 agosto 2006 nella categoria dirigenziale ed applicazione del C.c.n.l. dei dirigenti delle imprese industriali, e di essere stato destinatario, il 22 febbraio 2022, della misura interdittiva “della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio”, e dunque delle “attività quale dipendente dell
[...]
per la durata di mesi dodici”, disposta nell'ambito del procedimento n. Controparte_1
17648/2019 R.G.N.R. dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, deduceva che la società convenuta gli aveva rigettato la richiesta di godimento di ferie durante il periodo di sospensione suddetto, e non gli aveva erogato alcun trattamento economico e che, una volta dimessosi- con la motivazione dell'avvenuto rinvio a giudizio- con effetto dall'1.6.2022, aveva domandato alla datrice il pagamento del trattamento riconosciuto dall'art. 15, c. 2 del C.c.n.l. di categoria, e la tutela prevista dal successivo c. 4, ricevendo anche in tal caso una risposta negativa.
2 Rivendicava il proprio diritto al pagamento dell'indennità relativa alle ferie non godute, ex art. 2019 c.c. e art. 7 del C.c.n.l. dei dirigenti delle imprese industriali, nel testo modificato dall'accordo di rinnovo del 30 luglio 2019, al pagamento, ex art. 15
c. 5 del C.c.n.l. sopra citato o in subordine ex art. 46 dell'all. A al R.D. 8 gennaio
1931, n. 148, del trattamento economico conseguente all'applicazione della misura interdittiva del 22 febbraio 2022, nonché al pagamento del trattamento di cui all'art. 15, c. 2 del C.c.n.l. dei dirigenti (un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso, spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1°giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato”) previsto in favore del dirigente sottoposto a procedimento penale, per fatti direttamente connessi alle funzioni che gli sono attribuite, e che risolva il rapporto di lavoro
“motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio”.
Domandava pertanto di “ritenere e dichiarare il diritto del dr. al momento della Pt_1
risoluzione del rapporto di lavoro con al godimento di complessivi giorni 289 di ferie, o alla CP_4
diversa quantità che dovesse risultare in corso di causa;
· condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al dr. dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in misura pari a 1/25 della retribuzione Pt_1
mensile, o in subordine a 1/26 della retribuzione mensile, per ogni giornata di ferie non godute, o alla diversa misura che sarà ritenuta in corso di causa;
· ritenere e dichiarare il diritto del dr. per il periodo di sospensione dal servizio nel Pt_1
corso dell'anno 2022, al pagamento di quanto previsto dall'art. 15, c. 5 del C.c.n.l. dirigenti industria (intera retribuzione relativa al predetto periodo), o in subordine al trattamento previsto dall'art. 46 dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (metà della retribuzione spettante);
· condannare l'Ast, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al dr. quanto dovuto in forza della dichiarazione di cui al punto precedente;
Pt_1
· ritenere e dichiarare il diritto del dr. a percepire il trattamento economico di cui Pt_1
all'art. 15, c. 2 del C.c.n.l. dei dirigenti industria trattamento economico pari all'indennità sostitutiva del preavviso, spettante in caso di licenziamento – nel caso in esame pari a 12 mesi di retribuzione - e indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato);
3 · condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al dr. un trattamento economico pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di Pt_1
licenziamento, nella misura di 12 mensilità o nel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, nonché all'indennità supplementare del trattamento di fine rapporto, pari a quanto spettante
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
· condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento all' della contribuzione dovuta sulle somme riconosciute in forza delle domande di cui ai punti precedenti;
”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo CP_3
pertanto contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' stante la mancata CP_3
costituzione nonostante la rituale citazione.
In ordine alle domande formulate dal ricorrente, parte convenuta ne rileva l'infondatezza deducendo in primo luogo l'inapplicabilità, nella specie, della contrattazione collettiva invocata in ricorso (CCNL dirigenti industria), e allegando la costante applicazione al rapporto di lavoro tra le parti del C.C.N.L. per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
Deve, tuttavia, rilevarsi l'infondatezza della detta eccezione.
Ed invero, va osservato come, a ben vedere, dai documenti in atti emerga che il CCNL per i dirigenti di aziende industriali abbia mutato denominazione con l'accordo di rinnovo del 24 novembre 2004, data in cui ha assunto la diversa denominazione CC.N.L. per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e d'altronde ciò appare confermato dal fatto che le disposizioni ( art. 7 e art. 15) della contrattazione collettiva richiamate in ricorso, sebbene nel corpo dell'atto ci si riferisca al CCNL per i dirigenti industria, siano invece proprio quelle del “C.C.N.L. per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ratione temporis applicabile” ovvero dell'accordo di rinnovo del 30 luglio 2019, contratto peraltro allegato al
4 ricorso e posto a fondamento delle pretese attoree, e coincidano del tutto con quelle citate dalla convenuta, salvo che per l'art. 7, che è stato riportato dalla convenuta nella versione CC.N.L. per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ma nella versione del 30 dicembre 2014, non applicabile ratione temporis nella specie.
Le dette conclusioni sono poi avvalorate dal documento all. 21 alle note del
16.7.2024 del ricorrente, che questo giudice ritiene di acquisire d'ufficio al giudizio ex art. 421 c.p.c. in quanto indispensabile ai fini del decidere, ove la circostanza sopra esaminata-cambio di denominazione del CCNL- è attestata dal direttore generale della CP_5
Neppure può rilevare che la convenuta abbia effettuata nel 2009 il recesso da ovvero l'associazione firmataria del rinnovo del 2019 al CCNL citato, Parte_2
e ciò in quanto, se per un verso è vero che a partire da quel momento non sarebbe stata più obbligata ad applicare le successive modifiche del CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, d'altro canto avrebbe avuto la facoltà di farlo.
Ed in effetti, non è mai stato contestato in memoria, né è stato dimostrato, che la società abbia deciso, a partire da quella data, di non applicare al rapporto tra le parti i vari rinnovi del CCNL via via succedutisi nel tempo, mentre per converso, nel contratto individuale tra le parti, la società aveva dichiarato di voler applicare al rapporto il Contratto Nazionale dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi
2004 – 2008 “e successive modifiche ed integrazioni”.
Deve, dunque, ritenersi che parte ricorrente abbia correttamente posto a fondamento delle proprie domande il medesimo CCNL invocato dalla convenuta, ovvero il C.C.N.L. per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ratione temporis applicabile, contratto che inizialmente aveva la diversa denominazione indicata in ricorso.
Ciò chiarito, quanto alla domanda afferente alla indennità sostituiva delle ferie non godute, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 7 del C.c.n.l. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nel testo modificato dall'accordo di rinnovo del 30 luglio 2019, “
1. A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
5 periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
3. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
4. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le quattro settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa, che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi”.
Dalla disposizione succitata emerge, dunque, come al dirigente spetti l'indennità sostituiva delle ferie non godute, ove non via sia stato un invito del datore a fruire delle ferie maturate e non godute.
Le dette conclusioni non possono essere smentite dalla giurisprudenza citata dalla convenuta e relativa al potere del dirigente di auto organizzarsi le ferie, atteso che i detti indirizzi giurisprudenziali sono mutati anche seguito della giurisprudenza europea formatasi dal 2018 in poi, essendo stato affermato, più recentemente, dalla
Corte di Cassazione, quanto segue “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non
6 abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo " (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022)……
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui "il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento" (Cass. n. 18140/2022).
Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6
7 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto".
Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie)
e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione".
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45);
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ... sicché la perdita del diritto del lavoratore non
8 può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto".
Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare
l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie” (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.9982).
Ebbene, nella specie, difetta la prova, da parte della resistente, di avere invitato il ricorrente a fruire delle ferie maturate e di averlo informato circa il rischio di perdita della stesse, considerato peraltro che le circostanze di cui alla prova per testi articolata in memoria mirano solo a dimostrare il potere del ricorrente di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, potere da cui in ogni caso, sulla scorta dei principi sopra richiamati, non può sic et simpliciter discendere la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dovendo piuttosto il datore dimostrare di aver formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato che l'organizzazione del lavoro cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
Considerato, poi, che il numero di ferie maturate e non godute indicato in ricorso (289 giorni), non è oggetto di contestazione, deve riconoscersi il diritto del alla relativa indennità sostituiva. Pt_1
Non può accogliersi, invece, la domanda relativa al versamento dei relativi contributi previdenziali, tenuto conto della natura mista della detta indennità, la quale non può dunque qualificarsi propriamente quale trattamento retributivo (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2025, n.1450, secondo cui “La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n.
20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36
9 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra
l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n.
23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)…).
In ordine alla domanda afferente al trattamento economico conseguente all'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
o servizio del 22 febbraio 2022, disposta dal gip di Palermo, non può ritenersi applicabile nella specie la disposizione indicata in ricorso ovvero l'art. 15, comma 5 del CCNL, ai sensi del quale “Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento;
in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione”, atteso che, diversamente da quanto richiesto dalla stessa, è pacifico che la misura interdittiva cui fu sottoposto il ricorrente non comportava la privazione della libertà personale.
10 Del pari infondata la deduzione secondo cui al ricorrente il detto trattamento economico spetterebbe comunque ex art. 46 dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n.
148; ed invero, nonostante il richiamo da parte dell'art. 27 del C.c.n.l. dirigenti alle disposizioni applicabili agli impiegati, che non siano incompatibili con la disciplina speciale prevista dal predetto C.c.n.l., difettano nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 46 citato, essendo quest'ultimo riferito alla diversa ipotesi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposta dal “direttore” ovvero dal datore di lavoro, mentre nella specie, trattasi, come visto, di misura disposta dal Gip di Palermo nell'ambito di un procedimento penale.
Infine, quanto alla domanda di cui all'art. 15, c. 2 del C.c.n.l. di categoria, va in primo luogo osservato come ai sensi del citato art. 15, commi 2 e seguenti, “il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal
1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli…”.
Nella specie, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 3765/18 R.G.N.R. avviato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per i reati di cui all'art. 590
c.p.p. in relazione all'art. 583 c.p.p. in ragione della qualità rivestita dal di Pt_1
delegato alla salute e sicurezza sul lavoro, quale Responsabile della sede di
Siracusa.
11 Trattasi evidentemente di reato per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, così come richiesto dal comma 4 dell'art. 15 succitato, in quanto commessi in occasione e in forza delle funzioni di Responsabile di sede e di delegato alla salute e sicurezza, assegnategli dalla convenuta, non potendo invece rilevare le deduzioni contenute nelle note conclusionali della convenuta, in quanto riferite a reati diversi ( turbata liceità degli incanti e peculato) da quello di cui al procedimento penale n. 3765/18 R.G.N.R illecito penale, richiamato nell'atto di dimissioni del ricorrente;
per il reato in questione, invece, diversamente da quelli di turbata liceità degli incanti e peculato, non sussiste un atteggiamento “ doloso”, bensì colposo, come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio in atti, senza che possa configurarsi quindi una deviazione soggettiva dal mandato conferito al ricorrente idonea ad escludere la “connessione” con le funzioni dirigenziali di cui era titolare.
E' dimostrato, poi, che il ricorrente abbia tempestivamente notificato alla convenuta con nota del 21 febbraio 2019, l'avviso di reato, comunicatogli a sua volta il 19.2.2019, risultando pertanto integrato anche il requisito di cui all'art. 15 comma 3.
Può ritenersi accertato, pertanto, il diritto del ricorrente al pagamento di una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento,
e a un'indennità supplementare di pari importo, che possono quantificarsi, ai sensi dell'art. 23 c. 1 del CCNL, in considerazione dell'anzianità maturata, superiore ai 15 anni, in 12 mensilità.
Ai sensi del comma 7 del succitato art. 23, poi, l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali, per cui parte convenuta va condannata a corrispondere all la relativa contribuzione. CP_3
Il ricorso va accolto dunque parzialmente, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della convenuta.
12 Sussistono inoltre giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' CP_3
per compensare le spese di lite tra lo stesso e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Palermo, 19.5.2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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