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Sentenza 31 ottobre 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 32092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32092 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6845/2017 R.G. proposto da: CC CESARE BERNARDINO, GAZZOLA ANTONIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICA ELENA FR ([...]) - ricorrente – contro CC LL, CC RI, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE ANGELICO, 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ZA ([...]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIANA ZANUTTIGH ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 32092 Anno 2022 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 31/10/2022 Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 2 -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 223/2017 depositata il 20/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSA 1. SE VA, proprietario di un’unità immobiliare sita nel Comune di Landriano, conveniva in giudizio SE e RI VA, comproprietarie per la quota di ½ ciascuna della confinante unità abitativa, chiedendo in via cautelare al giudice di vietare la prosecuzione delle opere edilizie avviate dalle convenute. Nel merito, a sostegno della domanda, l’attore chiedeva fosse accertato il carattere abusivo delle opere intraprese dalle confinanti convenute poiché insistenti sul compendio condominiale, le medesime opere avevano, peraltro, determinato uno sconfinamento nella proprietà esclusiva dell’attore in violazione delle distanze legali. Il VA chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno per il mancato pieno godimento dell’immobile di sua proprietà e/o per il deprezzamento del suo valore commerciale. 2. Si costituivano le convenute VA contestando le pretese attoree, ed in particolare la natura condominiale del compendio su cui era cominciata la ristrutturazione, eccependo, inoltre, il carattere legittimo (e non abusivo) delle opere, come risultante dai permessi a costruire rilasciati dal Comune di Landriano. Le anzidette convenute spiegavano anche domanda riconvenzionale al fine di far accertare la natura abusiva del box auto di proprietà dell’attore, posto a confine con la loro proprietà, chiedendone la demolizione oltre al risarcimento del danno. 3. La domanda del VA veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Pavia, che respingeva la domanda riconvenzionale e Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 3 condannava le convenute alla rimozione, a loro cura e spese, della rete metallica cementificata nel sottotetto del fabbricato di cui è causa, oltre alla rete fognaria interrata. Queste ultime venivano anche condannate al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella cifra pari ad euro 3.000. 4. Le soccombenti VA proponevano appello avverso la sentenza di prime cure, fondando il gravame sul ritenuto vizio di ultra-petizione in cui era incorso il giudice del Tribunale di Pavia, avendo deciso su domande mai formulate (nella specie, di accertamento assenza e/o aggravamento di servitù fognaria e rimozione della rete metallica), in aperta violazione del principio che impone la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 5. Il VA formulava altresì motivi di appello incidentale sulle domande esaminate e non accolte dal Tribunale di Pavia. 6. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello, ritenendo sussistente il vizio di ultra-petizione. Secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado era incorso nella violazione dell’articolo 112 c.p.c. in quanto SE VA non aveva mai specificamente proposto una domanda relativa all’aggravamento della servitù fognaria, né alcuna avente ad oggetto la rimozione della rete metallica. Ciò trovava conferma dall’esame delle domande formulate con l’atto di citazione in primo grado nel quale l’attore aveva proposto di verificare e dichiarare l’illegittimo mutamento delle opere di interramento poste in essere direttamente e indirettamente dalle signore VA, di accertare e dichiarare l’illegittimità o illiceità o abusività di tutti manufatti e di tutte le opere con i quali le signore VA avevano invaso o fatto invadere o limitato il diritto di proprietà piena ed esclusiva di SE VA, di condannare le convenute all’immediata e integrale demolizione dei manufatti illegittimamente e abusivamente posti in essere sul compendio immobiliare. In via subordinata condannare le convenute alla Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 4 immediata parziale demolizione di tutte le opere o manufatti illegittimamente e abusivamente compiuti sul compendio immobiliare. Nel lungo elenco così sintetizzato nell’atto introduttivo del giudizio, confermato in sede di precisazione delle conclusioni, non figuravano né esplicitamente né implicitamente le domande aventi ad oggetto l’inesistenza o l’aggravio della servitù fognaria né quella relativa alla rimozione della rete metallica. Non vi era alcun elemento dal quale far discendere uno specifico riferimento rispetto alla decisione presa dal giudice di primo grado. Neanche con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c. SE Facchini aveva specificato in maniera più compiuta le doglianze genericamente proposte con l’atto introduttivo, né aveva argomentato o dedotto alcunché in ordine all’inesistenza o aggravamento della servitù di fognatura e alla rimozione della rete metallica. 7. Quanto ai motivi di appello incidentale formulati dal VA, e per quanto di rilievo in questa sede, la Corte milanese riteneva non fondata la critica mossa avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la natura condominiale del compendio immobiliare oggetto di contenzioso. A giudizio della Corte d’Appello, infatti, dall’atto divisionale del 15 dicembre 1962, relativo alle unità immobiliari dei litiganti, emergeva la volontà di sciogliere in via irrevocabile e definitiva la comunione tra essi esistente. 7.1 Parimenti infondata era l’ulteriore critica riguardante l’apprezzamento circa la natura dei lavori e delle opere intraprese dalle convenute, già qualificata dal Tribunale in termini di mera ristrutturazione, e non già di nuova costruzione. Di talché, le opere costruite non erano soggette all’obbligo relativo al rispetto della distanza di 10 mt., in quanto ricostruite mantenendo la distanza preesistente. 7.2 Gli ulteriori motivi di appello incidentale venivano dichiarati inammissibili e/o infondati. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 5 8. ES NO VA e NI RI OL, in qualità di unici eredi di SE VA, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’anzidetta sentenza con cinque motivi. 9. RI e SE VA hanno resistito con controricorso. 10. In prossimità dell’udienza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nelle rispettive richieste. 11. All’udienza del 17 maggio 2022 il collegio ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. 12. Fissato all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 14. ES NO VA e NI RI OL, con ulteriore memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nella rispettiva di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi la parziale inammissibilità della produzione documentale effettuata dai ricorrenti con memoria depositata il 5 maggio 2022. In particolare, i ricorrenti hanno prodotto una serie di documenti presenti nel fascicolo di primo grado e una sentenza della Corte d'Appello di Milano intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e una sentenza del Tribunale di Pavia. La produzione della documentazione già presente nel fascicolo di parte è ammissibile. Infatti, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 6 civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo (Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014, Rv. 629674 - 01). L’unico documento nuovo rispetto al ricorso per cassazione è la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13 dicembre 2016. La produzione di tale sentenza, essendo priva dell’attestazione di passaggio in giudicato, non può essere consentita in sede di legittimità, come reso evidente dall'art. 372 c.p.c., non trattandosi di documento attinente alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o controricorso, né appunto al maturare di un successivo giudicato (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916). Come si è detto nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., e ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. Rientrano tra questi quelli che attestano l’esistenza di un giudicato esterno che si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. In tal caso, infatti, non trova ostacolo il divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, non si estende ai documenti attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 7 concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. Dunque, nel dichiarare inammissibile la produzione della sentenza della Corte d'Appello n.2901/2021 del 7 ottobre 2021, deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.. (Sez. L, Ordinanza n. 18464 del 12/07/2018, Rv. 649870 - 01). 1.1 Sempre in via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del controricorso delle sorelle VA per mancanza di procura speciale e per tardività. La procura, infatti, risulta rilasciata a margine del controricorso, sicché l’eccezione di mancanza di indicazione della sentenza oggetto del controricorso è manifestamente infondata così come quella di deposito tardivo. 1.2 Il primo motivo è così rubricato: nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.223/17, ex artt. 156, 161, 360 n.4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99, 112, 132 c.p.c., mancata corrispondenza delle richieste delle sorelle RI e LL VA e pronunciato della Corte d’Appello di Milano;
sussistenza di error in procedendo inficianti la legittimità efficacia – validità della sentenza di secondo grado. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 8 Con la prima censura, confusamente sviluppata sotto molteplici profili, i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per mancato esame di fatti, atti decisivi, perizie, eccezioni, domande e verbali di udienza. I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice della Corte d’Appello di Milano pronunciato la sentenza nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato dagli appellanti con la domanda. In particolare, la sentenza della Corte d’Appello di Milano sarebbe stata resa nei confronti di SE VA, deceduto nelle more del giudizio, e non nei confronti dei di lui eredi ES VA e NI RI OL. L’errore avrebbe generato incertezza sulle parti tenute ad eseguire il decisum, sicché la suddetta pronuncia sarebbe da cassare. 1.2 Il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. Occorre preliminarmente premettere che «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità» (Cass. n. 30064/2019), tuttavia, appare evidente come la prima parte della censura non possa in alcun modo superare il vaglio di ammissibilità, in ragione del grave difetto cui incorre, per essere la doglianza non altrimenti specificata. Si lamenta un generico mancato esame di fatti e atti senza alcuna ulteriore indicazione o precisazione. Quanto, invece, alla ritenuta violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., deve darsi continuità all’oramai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’errore materiale commesso dal giudice nella stesura del provvedimento decisorio - che non osti alla fedele ricostruzione della vicenda giuridica e che non Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 9 impedisca la piena comprensione in ordine alle parti del giudizio di secondo grado – è immune da censure. In particolare, deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto: «l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal testo della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti» (Cass. 19437 n. 18/7/2019); «qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte (già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito) attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 cod. proc. civ., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi in contrario la circostanza che nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta» (Sez. L, Sentenza n. 16365 del 20/08/2004, Rv. 576005 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.223/17, ex artt. 132, 156, 360 n.4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 132, 118 disp. Att. c.p.c., error in procedendo per mancata esposizione di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi del giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione. Con la seconda censura i ricorrenti riconducono il comportamento asseritamente omissivo del giudice del gravame alla violazione delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 10 impone all’interprete di dare atto, quantomeno succintamente, dei fatti di causa rilevanti e delle ragioni giuridiche a sostegno della motivazione. In particolare, lamentano, oltre alla mancata esposizione di fatti rilevanti ai fini del decidere, l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello tanto della iniziale domanda cautelare quanto del fatto che si trattava di una fattispecie a formazione progressiva in quanto le opere erano in corso di realizzazione. Peraltro, le sorelle VA avevano accettato integralmente il contraddittorio rispetto alla domanda di rimozione della rete divisoria e dei condotti secondari di scarico delle acque bianche e nere. 3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99, 112, 115, 157, 183 c.p.c., error in procedendo per mancata esposizione in motivazione di secondo grado di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi del giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione, non congruità della motivazione della sent. 223/17. I ricorrenti censurano la decisione della Corte distrettuale di Milano, nella parte in cui ha ritenuto ravvisabile il vizio di ultra- petizione, cui a suo giudizio era incorso il Tribunale di Pavia, avuto riguardo alla parte con cui aveva condannato le originarie convenute alla demolizione della condotta fognaria e della rete metallica. Tanto, sulla scorta dell’esame condotto sulle domande formulate con l’atto di citazione in primo grado da parte dell’attore, nonché quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, ma anche in ragione delle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. In particolare, a seguito di verifica, l’anzidetta Corte di secondo grado non avrebbe riscontrato (tra tutte le domande formulate dal VA) “né esplicitamente né implicitamente, quelle aventi ad oggetto l’inesistenza/aggravio della servitù fognaria o quella relativa Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 11 alla rimozione della rete metallica” (pag.5 sent.223/2017), accertando e dichiarando il vizio di ultrapetizione. I ricorrenti, dunque, lamentano l’erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo correttamente formulato le domande di accertamento negativo di servitù fognaria e/o di aggravamento della stessa, nonché quella di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto. A sostegno della censura la difesa dei ricorrenti si richiama al punto “H” della domanda formulata con atto di citazione in primo grado che testualmente così riporta: “condannare le convenute RI VA e SE VA ed i loro aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”. Ancora, i ricorrenti, riprendendo quanto esposto al secondo motivo evidenziano che, trattandosi di lavori (quelli posti in essere dalle originarie convenute, sorelle VA) all’epoca appena intrapresi ed in corso di esecuzione, la domanda non poteva che essere generica di rimozione di quanto illegittimamente si andava compiendo. Peraltro, in corso di causa ed a seguito dei plurimi accertamenti condotti mediante C.T.U. e C.T.P., l’oggetto della domanda veniva sempre meglio specificato, sino al punto che lo stesso C.T.U. con relazione svolta nella perizia finale depositata in Tribunale l’8/5/2012, così si esprimeva: “L’attore denuncia l’aggravio della servitù di fognatura del collettore posto nella sua proprietà, causato dagli interventi edilizi delle convenute, in particolare con la formazione di nuovi bagni, di un nuovo pluviale nonché con la pavimentazione dell’intera area cortiliva e la relativa fognatura di raccolta delle acque chiare..”. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 12 Con riferimento a tali accertamenti peritali, infine, i ricorrenti sottolineano che non fu mossa alcuna tempestiva contestazione da parte delle convenute VA, sicché doveva ritenersi inammissibile la richiesta di violazione dell’art. 112 c.p.c. avanzata in sede d’appello. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo. La Corte d'Appello ha errato nel ritenere non formulata, da parte dell’attore in primo grado, la domanda corrispondente all’azione negatoria e/o di aggravamento di servitù fognaria, oltreché di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto. Deve evidenziarsi, infatti, che nella stessa sentenza impugnata si riportano le conclusioni dell’atto di citazione dell’originario attore VA tra cui quelle di cui al punto h) riportate in ricorso con le quali egli chiedeva di “condannare le convenute RI VA e SE VA ed i loro aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”. Ciò premesso, deve darsi continuità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la domanda di demolizione di opere o manufatti illecitamente e/o abusivamente costruiti su edifici confinanti comprende implicitamente anche quella di accertamento dell’inesistenza di una servitù o di un suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l’accoglimento della domanda. In particolare, deve richiamarsi una recente pronuncia di questa sezione così massimata: «La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 13 accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come "actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo» (Sez. 2, Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021, Rv. 662044 - 01). Il principio di diritto ora richiamato si conforma ad un orientamento consolidato secondo il quale: «In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui» (Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 29/12/2014, Rv. 634337 – 01 e Sez. 2, Sentenza n. 16495 del 05/08/2005, Rv. 584304 - 01). Deve rilevarsi, dunque, come il ricorrente - con atto di citazione in primo grado – aveva effettivamente proposto un’azione volta ad ottenere la demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente o abusivamente costruiti sul compendio immobiliare controverso, con richiesta di rimessione in pristino del preesistente stato dei luoghi. Tale richiesta, peraltro, conteneva un sia pur accennato, ma esplicito, riferimento alle condutture interrate. Ne consegue che la domanda di demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente e/o abusivamente costruito sul compendio immobiliare e in particolare delle condutture interrate comprendeva implicitamente anche quella di accertamento dell’inesistenza della servitù o del suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l’accoglimento della domanda. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 14 La decisione con la quale la Corte d’Appello ha riscontrato la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. si pone in contrasto con i richiamati principi e deve essere cassata. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione alla negazione della sussistenza di un condominio di edifici, violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 880, 1117 ss., 1102 c.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi ex artt. 112, 115, 116, 183 c.p.c.; errata e non congrua motivazione della sentenza di secondo grado;
omessa valutazione di fatti e atti di decisiva importanza al fine di decidere;
error in procedendo imputabili alla Corte d’Appello legittimanti la disamina di fatti ed atti dei precedenti atti di giudizio da parte della Suprema Corte. Con la suddetta censura i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, che a sua volta aveva escluso la natura condominiale del compendio de qua. In particolare, il giudice avrebbe errato nell’interpretare l’atto di divisione risalente al 1962, attribuendo valore probatorio insuperabile alla clausola negoziale mediante la quale si era convenuto di dividere il compendio immobiliare in lotti separati e autonomi “dichiarando di nulla più chiedere e pretendere l’uno dall’altro in dipendenza della presente divisione”. A sostegno del carattere condominiale del compendio, invece, secondo i ricorrenti, deporrebbe la valutazione delle planimetrie allegate all’atto divisionale, nonché la pattuizione in rogito secondo cui al momento della divisione sussistevano ancora parti comuni, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di divisione entro un anno dalla stipula, e che, però, di fatto non era mai successivamente Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 15 conclusa. Da quanto considerato, oltre alla necessaria condominialità di alcune zone specificamente individuate dal ricorrente, si evincerebbe il necessario assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 1117 c.c. ss. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile Preliminarmente deve rilevarsi come i ricorrenti prospettino una pluralità indefinita e generica di pretesi vizi della pronuncia sul punto della condominialità. Le censure sono formulate in modo tale che risulta particolarmente difficile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata – non è facilmente identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati. 4.2 L’unica censura enucleabile dal motivo è quella di violazione dell’art. 1362 e ss c.c. per aver erroneamente interpretato l’atto di divisione del 1962 da cui discenderebbe la violazione dell’art. 1117 c.c.. 4.3 La censura è inammissibile. L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Nella specie trattandosi di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, è precluso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 16 Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Tuttavia, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). Ed invero, sulla scorta dell’esame condotto in relazione al titolo di divisione immobiliare, appare evidente come entrambi i giudici Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 17 abbiano ritenuto di escludere ogni incertezza relativa alla assenza di condominialità, una volta rilevata la clausola contenuta nel titolo di divisione immobiliare, che specificamente conteneva la volontà di porre fine ad ogni comunione di sorta. Ne consegue l’infondatezza anche della censura ex art. 1117 c.c. in quanto la divisione di una precedente proprietà individuale, determina la genesi di un condominio solo in assenza di una precisa volontà dei contraenti di attribuire in via esclusiva la proprietà di un bene che, per sua struttura e ubicazione, dovrebbe considerarsi comune ai condomini. La volontà negoziale che esclude la presunzione di condominialità deve emergere, come nel caso di specie, in maniera chiara e trasparente dall’atto bilaterale di trasferimento delle singole frazioni condominiali. Questa Corte ha già avuto modo di precisare infatti che: «L'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106 - 02). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione alla sussistenza di una “nuova costruzione”, violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del comune di Landriano;
violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla Suprema Corte di Cassazione;
errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal c.t.u., errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l’arretramento del manufatto Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 18 edificato al posto dei preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112, 115, 183 c.p.c. di cui all’art. 2697 c.c. e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione. Con la presente censura il ricorrente si duole dell’accertamento compiuto in sede di merito volto a ricostruire la natura dei lavori posti in essere dalle originarie convenute Sig.re VA. In particolare, secondo il ricorrente, risulterebbe dimostrato in atti che i lavori eseguiti dalle Sig.re VA fossero da qualificare in termini di “nuova costruzione” e non già di mera “ristrutturazione”. Da siffatta configurazione, a cascata, deriverebbe l’applicazione delle norme sulla violazione delle distanze. Il ricorrente evidenzia che i giudici del merito nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico davano atto di difformità delle altezze rispetto al progetto assentito dal Comune di Ladriano e, tuttavia, escludevano trattarsi di varianti essenziali ai sensi della legge regione Lombardia n. 12 del 2005 e, dunque, non mutanti la tipologia dell’intervento da qualificarsi come ristrutturazione edilizia, sanabile mediante presentazione di istanza Comune. La Corte d’Appello avrebbe escluso il mutamento della sagoma dell’edificio nonostante le numerose opere edili compiute dalle VA nel triennio 2008-2010. Vi sarebbero macroscopici errori di valutazione di interpretazione delle misurazioni compiute in loco dal consulente tecnico e l’omessa valutazione di determinanti documenti probatori quali calcoli volumetrici depositati in Comune nonché l’applicazione delle normative locali adottate dal Comune. Nella zona, peraltro, secondo l’azzonamento del Comune potevano compiersi solo interventi di recupero e non di ristrutturazione. I ricorrenti richiamano la consulenza tecnica dalla quale emergerebbe un’altezza di ml 4,84 della porzione di fabbricato condominiale costituita da box e sovrastante cassetto misurata dalla Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 19 pavimentazione del pianoterra alla gronda. L’intervento edilizio, dunque, non sarebbe rispettoso del progetto approvato dal Comune di Landriano. Anche l’estradosso del solaio di calpestio risulterebbe a quota 3,22 ml anziché 3,05 ml, e dunque, ad altezza differente e superiore rispetto a quella esistente prima della demolizione. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Anche con il motivo in esame il ricorrente prospetta una pluralità di presunti vizi della sentenza impugnata con riferimento alla parte in cui la Corte d'Appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado secondo cui le opera in oggetto non costituivano nuova costruzione. 5.2 Preliminarmente deve evidenziarsi che anche con riferimento alla natura di ristrutturazione delle opere edilizie poste in essere dalle resistenti si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” e, pertanto, la censura relativa al vizio di omesso esame di fatti ex art. 360 n. 5, c.p.c. non è ammissibile. L'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (Cass. n. 7724/2022)]. Peraltro, in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 20 e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto dai ricorrenti. 5.3 Anche per quel che concerne le lamentate violazioni di legge, il motivo è inammissibile. Il ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge e di violazione delle norme urbanistiche del Comune di Labriano tende in realtà ad una complessiva rivalutazione in fatto della vicenda per affermare che l’intervento edilizio posto in essere dalle controparti aveva mutato sagoma e volume dell’edificio preesistente. D’altra parte, gli stessi ricorrenti nella rubrica del motivo lamentano testualmente “un’erronea valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal CTU”. La Corte d'Appello, riportandosi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali le opere poste in essere dalle sorelle VA hanno natura di mera ristrutturazione e non possono considerarsi nuova costruzione, non essendovi un aumento della volumetria o modifica della sagoma, elementi necessari al fine di potere configurare l’intervento in termini di nuova opera. In particolare, secondo la Corte d’Appello le riscontrate difformità delle altezze, comunque conformi alle normative del piano regolatore e al d.m. n. 1444 del 1968 non costituiscono “varianti essenziali” ai sensi dell’articolo 54 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 e non mutano la tipologia dell’intervento autorizzato che resta di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27 della medesima legge. Anche il cambiamento della destinazione d’uso del locale sito al pianterreno (da box a residenziale) non muta il volume in quanto la precedente autorimessa doveva già considerarsi volumetria esistente avendo un’altezza di metri 2,80 superiore a quella attuale di metri 2,70. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 21 Di conseguenza la costruzione, non essendo nuova, può essere mantenuta alla distanza preesistente rispetto al laboratorio di SE VA. Come si è detto l’accertamento è stato condotto sulla scorta delle risultanze peritali emerse nel corso del giudizio. Il ricorrente richiede inammissibilmente di rivalutare il complessivo materiale istruttorio e le consulenze al fine di dimostrare una modificazione del volume e della sagoma, accertamento precluso in sede di legittimità. 6. In conclusione la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 7 concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. Dunque, nel dichiarare inammissibile la produzione della sentenza della Corte d'Appello n.2901/2021 del 7 ottobre 2021, deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.. (Sez. L, Ordinanza n. 18464 del 12/07/2018, Rv. 649870 - 01). 1.1 Sempre in via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del controricorso delle sorelle VA per mancanza di procura speciale e per tardività. La procura, infatti, risulta rilasciata a margine del controricorso, sicché l’eccezione di mancanza di indicazione della sentenza oggetto del controricorso è manifestamente infondata così come quella di deposito tardivo. 1.2 Il primo motivo è così rubricato: nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.223/17, ex artt. 156, 161, 360 n.4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99, 112, 132 c.p.c., mancata corrispondenza delle richieste delle sorelle RI e LL VA e pronunciato della Corte d’Appello di Milano;
sussistenza di error in procedendo inficianti la legittimità efficacia – validità della sentenza di secondo grado. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 8 Con la prima censura, confusamente sviluppata sotto molteplici profili, i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per mancato esame di fatti, atti decisivi, perizie, eccezioni, domande e verbali di udienza. I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice della Corte d’Appello di Milano pronunciato la sentenza nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato dagli appellanti con la domanda. In particolare, la sentenza della Corte d’Appello di Milano sarebbe stata resa nei confronti di SE VA, deceduto nelle more del giudizio, e non nei confronti dei di lui eredi ES VA e NI RI OL. L’errore avrebbe generato incertezza sulle parti tenute ad eseguire il decisum, sicché la suddetta pronuncia sarebbe da cassare. 1.2 Il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. Occorre preliminarmente premettere che «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità» (Cass. n. 30064/2019), tuttavia, appare evidente come la prima parte della censura non possa in alcun modo superare il vaglio di ammissibilità, in ragione del grave difetto cui incorre, per essere la doglianza non altrimenti specificata. Si lamenta un generico mancato esame di fatti e atti senza alcuna ulteriore indicazione o precisazione. Quanto, invece, alla ritenuta violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., deve darsi continuità all’oramai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’errore materiale commesso dal giudice nella stesura del provvedimento decisorio - che non osti alla fedele ricostruzione della vicenda giuridica e che non Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 9 impedisca la piena comprensione in ordine alle parti del giudizio di secondo grado – è immune da censure. In particolare, deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto: «l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal testo della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti» (Cass. 19437 n. 18/7/2019); «qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte (già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito) attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 cod. proc. civ., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi in contrario la circostanza che nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta» (Sez. L, Sentenza n. 16365 del 20/08/2004, Rv. 576005 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità integrale ed insanabile della sentenza di secondo grado n.223/17, ex artt. 132, 156, 360 n.4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 132, 118 disp. Att. c.p.c., error in procedendo per mancata esposizione di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi del giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione. Con la seconda censura i ricorrenti riconducono il comportamento asseritamente omissivo del giudice del gravame alla violazione delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 10 impone all’interprete di dare atto, quantomeno succintamente, dei fatti di causa rilevanti e delle ragioni giuridiche a sostegno della motivazione. In particolare, lamentano, oltre alla mancata esposizione di fatti rilevanti ai fini del decidere, l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello tanto della iniziale domanda cautelare quanto del fatto che si trattava di una fattispecie a formazione progressiva in quanto le opere erano in corso di realizzazione. Peraltro, le sorelle VA avevano accettato integralmente il contraddittorio rispetto alla domanda di rimozione della rete divisoria e dei condotti secondari di scarico delle acque bianche e nere. 3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 99, 112, 115, 157, 183 c.p.c., error in procedendo per mancata esposizione in motivazione di secondo grado di accadimenti di determinante importanza al fine del decidere;
mancato esame di fatti ed atti decisivi dei primi due gradi del giudizio;
mancanza od insufficienza di motivazione, non congruità della motivazione della sent. 223/17. I ricorrenti censurano la decisione della Corte distrettuale di Milano, nella parte in cui ha ritenuto ravvisabile il vizio di ultra- petizione, cui a suo giudizio era incorso il Tribunale di Pavia, avuto riguardo alla parte con cui aveva condannato le originarie convenute alla demolizione della condotta fognaria e della rete metallica. Tanto, sulla scorta dell’esame condotto sulle domande formulate con l’atto di citazione in primo grado da parte dell’attore, nonché quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, ma anche in ragione delle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. In particolare, a seguito di verifica, l’anzidetta Corte di secondo grado non avrebbe riscontrato (tra tutte le domande formulate dal VA) “né esplicitamente né implicitamente, quelle aventi ad oggetto l’inesistenza/aggravio della servitù fognaria o quella relativa Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 11 alla rimozione della rete metallica” (pag.5 sent.223/2017), accertando e dichiarando il vizio di ultrapetizione. I ricorrenti, dunque, lamentano l’erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo correttamente formulato le domande di accertamento negativo di servitù fognaria e/o di aggravamento della stessa, nonché quella di rimozione della rete metallica cementificata nel sottotetto. A sostegno della censura la difesa dei ricorrenti si richiama al punto “H” della domanda formulata con atto di citazione in primo grado che testualmente così riporta: “condannare le convenute RI VA e SE VA ed i loro aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”. Ancora, i ricorrenti, riprendendo quanto esposto al secondo motivo evidenziano che, trattandosi di lavori (quelli posti in essere dalle originarie convenute, sorelle VA) all’epoca appena intrapresi ed in corso di esecuzione, la domanda non poteva che essere generica di rimozione di quanto illegittimamente si andava compiendo. Peraltro, in corso di causa ed a seguito dei plurimi accertamenti condotti mediante C.T.U. e C.T.P., l’oggetto della domanda veniva sempre meglio specificato, sino al punto che lo stesso C.T.U. con relazione svolta nella perizia finale depositata in Tribunale l’8/5/2012, così si esprimeva: “L’attore denuncia l’aggravio della servitù di fognatura del collettore posto nella sua proprietà, causato dagli interventi edilizi delle convenute, in particolare con la formazione di nuovi bagni, di un nuovo pluviale nonché con la pavimentazione dell’intera area cortiliva e la relativa fognatura di raccolta delle acque chiare..”. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 12 Con riferimento a tali accertamenti peritali, infine, i ricorrenti sottolineano che non fu mossa alcuna tempestiva contestazione da parte delle convenute VA, sicché doveva ritenersi inammissibile la richiesta di violazione dell’art. 112 c.p.c. avanzata in sede d’appello. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo. La Corte d'Appello ha errato nel ritenere non formulata, da parte dell’attore in primo grado, la domanda corrispondente all’azione negatoria e/o di aggravamento di servitù fognaria, oltreché di demolizione della rete metallica cementificata nel sottotetto. Deve evidenziarsi, infatti, che nella stessa sentenza impugnata si riportano le conclusioni dell’atto di citazione dell’originario attore VA tra cui quelle di cui al punto h) riportate in ricorso con le quali egli chiedeva di “condannare le convenute RI VA e SE VA ed i loro aventi causa alla immediata integrale demolizione di tutte le opere e manufatti (ad es. condutture interrate) illegittimamente e/o abusivamente compiuti sul compendio immobiliare […] (con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi a cura e spese delle convenute)”. Ciò premesso, deve darsi continuità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la domanda di demolizione di opere o manufatti illecitamente e/o abusivamente costruiti su edifici confinanti comprende implicitamente anche quella di accertamento dell’inesistenza di una servitù o di un suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l’accoglimento della domanda. In particolare, deve richiamarsi una recente pronuncia di questa sezione così massimata: «La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 13 accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come "actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo» (Sez. 2, Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021, Rv. 662044 - 01). Il principio di diritto ora richiamato si conforma ad un orientamento consolidato secondo il quale: «In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce "actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui» (Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 29/12/2014, Rv. 634337 – 01 e Sez. 2, Sentenza n. 16495 del 05/08/2005, Rv. 584304 - 01). Deve rilevarsi, dunque, come il ricorrente - con atto di citazione in primo grado – aveva effettivamente proposto un’azione volta ad ottenere la demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente o abusivamente costruiti sul compendio immobiliare controverso, con richiesta di rimessione in pristino del preesistente stato dei luoghi. Tale richiesta, peraltro, conteneva un sia pur accennato, ma esplicito, riferimento alle condutture interrate. Ne consegue che la domanda di demolizione di ogni opera o manufatto illecitamente e/o abusivamente costruito sul compendio immobiliare e in particolare delle condutture interrate comprendeva implicitamente anche quella di accertamento dell’inesistenza della servitù o del suo aggravamento, essendo il presupposto necessario per l’accoglimento della domanda. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 14 La decisione con la quale la Corte d’Appello ha riscontrato la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. si pone in contrasto con i richiamati principi e deve essere cassata. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione alla negazione della sussistenza di un condominio di edifici, violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 880, 1117 ss., 1102 c.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi ex artt. 112, 115, 116, 183 c.p.c.; errata e non congrua motivazione della sentenza di secondo grado;
omessa valutazione di fatti e atti di decisiva importanza al fine di decidere;
error in procedendo imputabili alla Corte d’Appello legittimanti la disamina di fatti ed atti dei precedenti atti di giudizio da parte della Suprema Corte. Con la suddetta censura i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado, che a sua volta aveva escluso la natura condominiale del compendio de qua. In particolare, il giudice avrebbe errato nell’interpretare l’atto di divisione risalente al 1962, attribuendo valore probatorio insuperabile alla clausola negoziale mediante la quale si era convenuto di dividere il compendio immobiliare in lotti separati e autonomi “dichiarando di nulla più chiedere e pretendere l’uno dall’altro in dipendenza della presente divisione”. A sostegno del carattere condominiale del compendio, invece, secondo i ricorrenti, deporrebbe la valutazione delle planimetrie allegate all’atto divisionale, nonché la pattuizione in rogito secondo cui al momento della divisione sussistevano ancora parti comuni, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di divisione entro un anno dalla stipula, e che, però, di fatto non era mai successivamente Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 15 conclusa. Da quanto considerato, oltre alla necessaria condominialità di alcune zone specificamente individuate dal ricorrente, si evincerebbe il necessario assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 1117 c.c. ss. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile Preliminarmente deve rilevarsi come i ricorrenti prospettino una pluralità indefinita e generica di pretesi vizi della pronuncia sul punto della condominialità. Le censure sono formulate in modo tale che risulta particolarmente difficile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata – non è facilmente identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati. 4.2 L’unica censura enucleabile dal motivo è quella di violazione dell’art. 1362 e ss c.c. per aver erroneamente interpretato l’atto di divisione del 1962 da cui discenderebbe la violazione dell’art. 1117 c.c.. 4.3 La censura è inammissibile. L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Nella specie trattandosi di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, è precluso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 16 Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Tuttavia, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). Ed invero, sulla scorta dell’esame condotto in relazione al titolo di divisione immobiliare, appare evidente come entrambi i giudici Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 17 abbiano ritenuto di escludere ogni incertezza relativa alla assenza di condominialità, una volta rilevata la clausola contenuta nel titolo di divisione immobiliare, che specificamente conteneva la volontà di porre fine ad ogni comunione di sorta. Ne consegue l’infondatezza anche della censura ex art. 1117 c.c. in quanto la divisione di una precedente proprietà individuale, determina la genesi di un condominio solo in assenza di una precisa volontà dei contraenti di attribuire in via esclusiva la proprietà di un bene che, per sua struttura e ubicazione, dovrebbe considerarsi comune ai condomini. La volontà negoziale che esclude la presunzione di condominialità deve emergere, come nel caso di specie, in maniera chiara e trasparente dall’atto bilaterale di trasferimento delle singole frazioni condominiali. Questa Corte ha già avuto modo di precisare infatti che: «L'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106 - 02). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione alla sussistenza di una “nuova costruzione”, violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alle norme locali del comune di Landriano;
violazione dei consolidati principi affermati in tema dalla Suprema Corte di Cassazione;
errata valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal c.t.u., errato rigetto della domanda attorea avente ad oggetto l’arretramento del manufatto Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 18 edificato al posto dei preesistenti box e soprastante fienile;
agli artt. 112, 115, 183 c.p.c. di cui all’art. 2697 c.c. e dei precetti sulla distribuzione degli oneri probatori;
incoerente motivazione. Con la presente censura il ricorrente si duole dell’accertamento compiuto in sede di merito volto a ricostruire la natura dei lavori posti in essere dalle originarie convenute Sig.re VA. In particolare, secondo il ricorrente, risulterebbe dimostrato in atti che i lavori eseguiti dalle Sig.re VA fossero da qualificare in termini di “nuova costruzione” e non già di mera “ristrutturazione”. Da siffatta configurazione, a cascata, deriverebbe l’applicazione delle norme sulla violazione delle distanze. Il ricorrente evidenzia che i giudici del merito nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico davano atto di difformità delle altezze rispetto al progetto assentito dal Comune di Ladriano e, tuttavia, escludevano trattarsi di varianti essenziali ai sensi della legge regione Lombardia n. 12 del 2005 e, dunque, non mutanti la tipologia dell’intervento da qualificarsi come ristrutturazione edilizia, sanabile mediante presentazione di istanza Comune. La Corte d’Appello avrebbe escluso il mutamento della sagoma dell’edificio nonostante le numerose opere edili compiute dalle VA nel triennio 2008-2010. Vi sarebbero macroscopici errori di valutazione di interpretazione delle misurazioni compiute in loco dal consulente tecnico e l’omessa valutazione di determinanti documenti probatori quali calcoli volumetrici depositati in Comune nonché l’applicazione delle normative locali adottate dal Comune. Nella zona, peraltro, secondo l’azzonamento del Comune potevano compiersi solo interventi di recupero e non di ristrutturazione. I ricorrenti richiamano la consulenza tecnica dalla quale emergerebbe un’altezza di ml 4,84 della porzione di fabbricato condominiale costituita da box e sovrastante cassetto misurata dalla Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 19 pavimentazione del pianoterra alla gronda. L’intervento edilizio, dunque, non sarebbe rispettoso del progetto approvato dal Comune di Landriano. Anche l’estradosso del solaio di calpestio risulterebbe a quota 3,22 ml anziché 3,05 ml, e dunque, ad altezza differente e superiore rispetto a quella esistente prima della demolizione. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Anche con il motivo in esame il ricorrente prospetta una pluralità di presunti vizi della sentenza impugnata con riferimento alla parte in cui la Corte d'Appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado secondo cui le opera in oggetto non costituivano nuova costruzione. 5.2 Preliminarmente deve evidenziarsi che anche con riferimento alla natura di ristrutturazione delle opere edilizie poste in essere dalle resistenti si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” e, pertanto, la censura relativa al vizio di omesso esame di fatti ex art. 360 n. 5, c.p.c. non è ammissibile. L'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (Cass. n. 7724/2022)]. Peraltro, in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 20 e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto dai ricorrenti. 5.3 Anche per quel che concerne le lamentate violazioni di legge, il motivo è inammissibile. Il ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge e di violazione delle norme urbanistiche del Comune di Labriano tende in realtà ad una complessiva rivalutazione in fatto della vicenda per affermare che l’intervento edilizio posto in essere dalle controparti aveva mutato sagoma e volume dell’edificio preesistente. D’altra parte, gli stessi ricorrenti nella rubrica del motivo lamentano testualmente “un’erronea valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti compiuti dal CTU”. La Corte d'Appello, riportandosi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali le opere poste in essere dalle sorelle VA hanno natura di mera ristrutturazione e non possono considerarsi nuova costruzione, non essendovi un aumento della volumetria o modifica della sagoma, elementi necessari al fine di potere configurare l’intervento in termini di nuova opera. In particolare, secondo la Corte d’Appello le riscontrate difformità delle altezze, comunque conformi alle normative del piano regolatore e al d.m. n. 1444 del 1968 non costituiscono “varianti essenziali” ai sensi dell’articolo 54 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 e non mutano la tipologia dell’intervento autorizzato che resta di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27 della medesima legge. Anche il cambiamento della destinazione d’uso del locale sito al pianterreno (da box a residenziale) non muta il volume in quanto la precedente autorimessa doveva già considerarsi volumetria esistente avendo un’altezza di metri 2,80 superiore a quella attuale di metri 2,70. Ric. 2017 n. 6845 sez. S2 - ud.05/10/2022 21 Di conseguenza la costruzione, non essendo nuova, può essere mantenuta alla distanza preesistente rispetto al laboratorio di SE VA. Come si è detto l’accertamento è stato condotto sulla scorta delle risultanze peritali emerse nel corso del giudizio. Il ricorrente richiede inammissibilmente di rivalutare il complessivo materiale istruttorio e le consulenze al fine di dimostrare una modificazione del volume e della sagoma, accertamento precluso in sede di legittimità. 6. In conclusione la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, inammissibili il quarto e il quinto e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione