Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 903 dell'8.04.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “retribuzione professionale docenti” nella misura contrattualmente prevista per ciascuno dei periodi di servizio non di ruolo prestati (dal 20.10.2020 al
31.01.2021; dal 01.02.2021 al 28.02.2021; dal 01.03.2021 al 31.03.2021; dal 01.04.2021 al
30.04.2021; dal 01.05.2021 al 11.06.2021; dal 12.06.2021 al 25.06.2021), con conseguente condanna del (da ora in poi ) al pagamento Controparte_1 CP_1
della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, liquidando le spese di lite nella misura di € 700,00, oltre accessori.
1
In particolare, pur dando atto che la sentenza conteneva una condanna generica, evidenziava che il valore della causa andava individuato in relazione al compenso oggetto della domanda, che spettava in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e, per i periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, mentre il relativo importo era fissato in misura di € 174,50 mensili ed € 5,82 giornalieri dal 1° marzo 2018 ex art. 38 CCNL 19 aprile 2018. Considerati i giorni lavorativi in relazione ai quali il Tribunale aveva riconosciuto il diritto, pari a 243, il valore effettivo della controversia doveva intendersi ricompreso nello scaglione suddetto. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione delle spese processuali del primo grado, ai sensi del DM n. 55/2014, oltre alla condanna del CP_1
al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il , pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , che non si è costituito nel CP_1 presente giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo al , CP_1 secondo il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 700,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta, inferiore ai parametri di legge.
Sul punto va detto che la prospettazione dell'appellante -secondo cui il valore della controversia deve essere collocato nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00- appare fondata ove si consideri che il valore del compenso spettante alla lavoratrice a titolo di “retribuzione professionale docenti” per i 243 giorni di lavoro prestato negli anni oggetto di causa per supplenze temporanee è pari a € 1.414, 26 (€
5,82 x 243 giorni).
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di cui al DM
n. 55/2014, ai sensi del quale, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
2 non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile
(cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al secondo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 1.100,01 e € 5.200,00)- nella misura minima di cui in dispositivo, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente e, dunque, esclusa la fase istruttoria.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/07/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del 08/04/2024 n° 903/2024 del Tribunale di Taranto così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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