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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Nr.1437/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 11.07.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note – da intendersi qui integralmente riportate e trascritte - le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa. Si rileva che l'opponente ha sostanzialmente riconosciuto l'infondatezza dell'opposizione proposta, alla luce della documentazione prodotta in corso di causa nonché dell'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 5968/2025, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr.1437/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(c.f. ), con l'avv. Francesca De Luca;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE NEI CONFRONTI DI (p.i. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p.i. ), con l'Avv. Roberto Franco;
Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto – contratti bancari
1
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 11.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, opposizione avverso il precetto notificatogli da in data Controparte_1
21.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 93.302,02 in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato da esso opponente e con BNL S.p.a. in data CP_3
17.12.2010, nonché del successivo contratto di cessione del credito intervenuto tra quest'ultima e
Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, deduceva: a) il difetto di legittimazione Parte_1 attiva di in difetto della prova del contratto di cessione del credito stipulato con Controparte_1
BNL S.p.a.; b) il difetto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. del titolo esecutivo, in assenza del requisito della traditio del mutuo azionato in via esecutiva, sul presupposto che i mutuatari Pt_1
e non avrebbero immediatamente conseguito la disponibilità dell'importo
[...] CP_3 finanziato, essendo stata prevista in sede di atto pubblico, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria, la costituzione della somma mutuata come pegno irregolare infruttifero. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della opposizione ex adverso Controparte_1 proposta. All'esito della prima udienza, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 11.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa. In tale occasione, l'opponente ha sostanzialmente riconosciuto l'infondatezza dell'opposizione proposta alla luce della intervenuta prova del contratto di cessione tra BNL S.p.a. e nonché della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione Controparte_1
a Sezioni Unite nr. 5968/2025 e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, avendo, del resto, anche la parte opponente sostanzialmente riconosciuto le ragioni della società creditrice. Sul punto, si rileva, per completezza, brevemente che: a) l'eccezione relativa all'esistenza del contratto di cessione è stata sollevata da parte opponente coerentemente con il più recente orientamento della Corte di Cassazione che richiede la produzione del contratto in caso di contestazione dell'esistenza della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. nr. 5478/2024); a fronte di ciò parte opposta, in allegato alla prima memoria istruttoria, ha comunque depositato il contratto di cessione e, a fronte di tale produzione, l'opponente non ha sollevato alcuna ulteriore contestazione;
b) la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 5968/2025 ha effettivamente chiarito (evidentemente a fronte dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto che ha giustificato la rimessione della questione alle stesse Sezioni Unite) che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente
- quand'anche con mera operazione contabile - messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla;
pertanto, secondo la
2
Suprema Corte, il mutuo costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto;
alla luce di tali principi, è indubbio che il mutuo oggetto di causa risulta dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c, tanto che, successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza della Suprema Corte, non ha ulteriormente insistito nel Parte_1 relativo motivo di opposizione inizialmente sollevato. Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
[...]
3. In ogni caso, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite in corso di causa e della complessiva condotta tenuta dall'opponente (tenuto conto del riconoscimento della parte debitrice delle ragioni della società creditrice e, comunque, dell'avvenuta prova del contratto di cessione solo in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Palmi, in data 14.07.2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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