Articolo 2046 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2046.

(Imputabilita' del fatto dannoso).

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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