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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2046.
(Imputabilita' del fatto dannoso).
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.
(Imputabilita' del fatto dannoso).
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.
Commentari • 58
- 1. Cassazione civile n. 5024/1993https://www.brocardi.it/ · 238.26645
(massima n. 1) In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell'art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 terzo comma c.c. (massima n. 2) L'art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere (e, perciò, […]
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Giurisprudenza • 362
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2561Provvedimento: […] 30.08.2014, e in accoglimento del motivo di appello come illustrato nelle premesse, previa rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado e ritenuto che i convenuti non abbiano ottemperato agli oneri probatori sugli stessi incombenti, ai fini della prova del verificarsi di un malore imprevedibile e ingovernabile, quale causa esimente di responsabilità, contemplata dal disposto di cui all'art. 2046 c.c., accertare e dichiarare, ex art. 2054 2° co. c.c. e, ad abundantiam, ex art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di Controparte_2Leggi di più...
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