Articolo 1119 del Codice civile
Articolo 1118Articolo 1120
Versione
19 aprile 1942
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Versione
18 giugno 2013
Art. 1119.

(Indivisibilita').

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino ((e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio))
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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