Articolo 393 del Codice di procedura civile
Articolo 350 bisArticolo 352
Versione
21 aprile 1942
Art. 393.
(Estinzione del processo).

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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