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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 318 di RACL dell'anno 2019, proposta da nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio e la persona dell'Avv. Paolo Giuseppe Pilia, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso in appello
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], titolare e legale rappresentante della omonima CP_1
, corrente in Elini, elettivamente domiciliato in Tortolì presso lo studio dell'Avv. Bruno Controparte_2
Pilia, che lo rappresenta per delega in calce alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Per l'appellante principale: voglia la Corte “- accertare e dichiarare che il signor , dal Parte_1
11.06.2007 al 5.10.2011, ha prestato attività di lavoro subordinato, a tempo pieno, in favore del Signor CP_1 titolare della omonima Ditta individuale con sede legale in Elini Via Case Sparse, svolgendo la mansione di muratore, qualifica di operaio di secondo livello, nel settore dell'edilizia e legno come previsto dal contratto CCNL Edilia –
Artigianato; - accertare e dichiarare che, con riferimento al periodo dal 11.06.2007 al 5.10.2011, il ricorrente ha osservato il seguente orario dalle 8:00 alle13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e saltuariamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00; – per l'effetto, condannare il Signor titolare dell'omonima Ditta, con sede legale in Elini Via Case Sparse, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente la somma complessiva, calcolata la netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di € 45.553,10 o della maggiore o minore somma accertata in causa, anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost, 2099 c.c.
e 13 della L.300 del 1970, per le causali e i titoli giuridici di cui in narrativa, come sopra distinti e specificati e come da conteggio analitico – che si allega unitamente al presente atto – e che deve intendersi qui trascritto e riportato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione del singolo credito all'effettivo soddisfo, nonché la regolarizzazione della contribuzione;
- condannare la parte resistente a regolarizzare la posizione contributiva
e previdenziale del ricorrente per il periodo lavorativo intercorso dal 11.06.2007 al 05.10.2011; - in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellato-appellante incidentale: Voglia la
Corte “rigettare l'appello proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza nella parte relativamente alle spese processuali con conseguente condanna di al pagamento delle stesse per il primo e Parte_1 per il secondo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2014 davanti al Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 ha convenuto in giudizio , titolare della omonima ditta individuale, operante nel settore
[...] CP_1 dell'edilizia e del legno, per dedurre di aver prestato in suo favore attività lavorativa dal 11.6.2007 al 5.10.2011, quando il rapporto era cessato a causa del mancato pagamento delle spettanze dovute a titolo di retribuzione ordinaria in rapporto al lavoro svolto, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, concordato verbalmente, e mai regolarizzato.
Più precisamente era stato impiegato, “sotto le direttive del titolare”, con la mansione di muratore, per la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo e non, nell'ambito di lavori commissionati da privati ed enti pubblici locali (segnatamente opere di completamento, rifinitura, ristrutturazione, realizzazione di muratura in cemento armato, stesura dell'intonaco, piastrellamento, coperture in legno..), come elencati in ricorso e nei periodi per ciascuno specificati (pagine 2, 3 e 4), lavorando abitualmente dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nonché, talvolta, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Ha poi precisato che la retribuzione percepita, erogata in contanti, in ragione di detta attività era stata pari complessivamente ad € 34.565,00, seppure erogata per importi variabili mese per mese, nei tempi meglio precisati in ricorso (pag. 5).
Il ricorrente ha quindi assunto di vantare ancora nei confronti di , in ragione del suddetto CP_1 rapporto di lavoro, un credito di € 45.553,10, comprensivo di retribuzione ordinaria, cassa edile, TFR, indennità mensa e trasporti e festività, così quantificato sulla base dei conteggi allegati, applicando al rapporto di lavoro il CCNL Edilizia-Artigianato, oltre regolarizzazione contributiva e accessori di legge e ha invocato il diritto di garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che il mancato pagamento delle retribuzioni nella misura dovuta da parte della ditta aveva reso impossibile. CP_1
Tanto premesso, ha concluso domandando l'accertamento circa lo svolgimento, dal 11.06.2007 al Parte_1
5.10.2011, di attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze del resistente, con mansioni di muratore e qualifica di operaio di secondo livello, nel settore dell'edilizia e legno come previsto dal CCNL Edilizia-
Artigianato, e quindi la condanna di al pagamento in suo favore della somma complessiva, CP_1 calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di €45.553,10 o della maggiore o minore somma accertata in causa, nonché la regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo.
* Pt_
ha resistito in giudizio e, eccepita comunque la prescrizione del diritto di di richiedere il CP_1 pagamento delle mensilità, ha negato di avere intrattenuto con lui un rapporto di lavoro subordinato.
Ha in particolare esposto che la sua impresa individuale, con tre dipendenti ( , e Persona_1 Persona_2
), si occupava della manutenzione e costruzione di immobili civili ed industriali, di opere di Persona_3 movimento terra e opere connesse in muratura e cemento armato, della demolizione e di sterri, di pitture esterne e interne, e che il ricorrente, pur non avendo la partita IVA, di fatto, nel periodo dedotto in ricorso, aveva operato in totale autonomia nel settore edilizio con mansioni di muratore e piastrellista, talvolta avvalendosi di dipendenti, impegnato anche nella Pubblica Assistenza Volontari e nella Protezione Pt_2
Civile di Elini tanto che, nei mesi di marzo e di aprile 2011, aveva frequentato un corso di formazione per operatori di primo soccorso, “BLSD” e “trauma base”, PTC, fino ad essere assunto quale dipendente nel 2013.
Nel periodo indicato avevano, perciò, collaborato tra loro, coadiuvandosi nella esecuzione di alcuni lavori commissionati ora all'uno ora all'altro, ma sempre conservando ognuno la propria identità ed autonomia, utilizzando i propri mezzi e assumendosi ognuno il proprio rischio.
Ed effettivamente gli accordi erano stati verbali, nel senso di una collaborazione tra loro, saltuaria, in caso di Pt_ necessità e solo per l'esecuzione di alcuni lavori - volta a superare per la difficoltà di procacciarsi i lavori e per , che non poteva assumere nuovo personale, la difficoltà di portare avanti lavori di piastrellista CP_1 dovuta ad un forte abbassamento della vista - da cui avevano tratto reciproco vantaggio. Pt_ In tal senso tutti i lavori indicati in ricorso erano stati effettivamente commissionati a e senza che CP_1 Pt_ su venisse esercitato da parte sua alcun potere organizzativo, direttivo e disciplinare, avendo egli prestato la propria attività lavorativa in autonomia, portando la propria attrezzatura e giungendo nel cantiere quando e negli orari che riteneva opportuni, mentre seguiva ogni rapporto con la parte committente e così CP_1 Pt_ faceva per i lavori in quel periodo a lui commissionati, sui quali interveniva lui direttamente o i suoi operai.
Ed infatti, dal 9 al 14 luglio 2007 e il giorno 17 luglio 2017, aveva lavorato per l'esecuzione di intonaci CP_1
e battuti, con i suoi dipendenti, presso la casa di abitazione civile di ad Elini, mentre il 31 marzo CP_3
2009 e dal 8 al 10 aprile 2009, in occasione della ristrutturazione di una casa rurale di proprietà del medesimo Pt_
un suo dipendente, , aveva prestato la propria opera per ed era stato dallo stesso CP_3 Persona_1 pagato. Pt_ In tal caso, specularmente, i rapporti con la committenza venivano curati da mentre ed i suoi CP_1 dipendenti si recavano nel cantiere con la propria attrezzatura, senza che su di loro esercitasse alcun potere Pt_ organizzativo, direttivo o disciplinare ed i conteggi del dare e avere, in entrambi i casi, venivano effettuati in base alle giornate lavorate con un compenso convenuto in circa 60/70 € al giorno. Pt_ Sostanzialmente, quindi, in ragione di tali circostanze, doveva escludersi che il rapporto instaurato con fosse riconducibile nell'ambito del lavoro subordinato, non avendo il medesimo alcun vincolo di orario o di giorni e potendo organizzarsi a suo piacimento per realizzare i lavori commissionati, con la propria attrezzatura, senza incorrere in sanzioni in caso di ritardo o assenza, né alcuno durante l'esecuzione delle opere gli aveva mai impartito ordini o direttive o aveva stabilito che dovesse seguire orari, ferie e permessi. Pt_ Circostanza non di poco conto era poi quella per cui, nel periodo indicato in ricorso, aveva svolto lavori per conto proprio, ristrutturando nel 2008 la facciata nella casa di abitazione di ad Elini, Persona_4 coadiuvato dal proprio dipendente piastrellando nel 2010 la casa di ad Elini, CP_4 Persona_5 in loc. Ligius, avendo altresì lavorato nel 2009 e nel 2010 nella casa di e nel 2011 nella casa di CP_4
, per cinque giorni nel mese di aprile, per cinque giorni nel mese di maggio, per sette giorni Parte_3 nel mese di giugno e per due giorni nel mese di luglio. Al proposito era significativo che si leggesse nei conteggi prodotti che per ben sette mesi aveva lavorato per meno di cinquanta ore, per otto mesi per meno di cento ore, per sedici mesi per meno di centotrenta ore, ovvero con prestazioni di gran lunga inferiori a quelle previste nel contratto (centosessanta ore). Pt_ Quanto agli orari dedotti era vero, al contrario, che spesso iniziava a lavorare dopo le ore 8.00, in considerazione del fatto che l'attività nel volontariato lo impegnava fino ad ora tarda.
Contestati, infine, i conteggi allegati al ricorso, nella parte in cui avevano attribuito una paga oraria non corrispondente alla qualifica rappresentata dal ricorrente, ha concluso domandando il rigetto della CP_1 domanda.
**
Il Tribunale di Lanusei, istruita la causa con prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 39/2018, pubblicata il 29.08.2019, ha rigettato il ricorso e compensato per intero tra le parti le spese del giudizio, ritenendo che residuasse, all'esito dell'istruttoria, una oggettiva ed evidente incertezza nei rapporti tra il Pt_ ricorrente ed il resistente, e che pertanto l'onere probatorio incombente sul non potesse dirsi assolto. Pt_ Sebbene dalle risultanze istruttorie fosse emerso un quadro che confermava che certamente collaborava con una certa abitualità per la ditta nel periodo oggetto del ricorso, svolgendo in prevalenza il lavoro CP_1 di piastrellista, ha rilevato il Tribunale, era anche emersa la sua grande autonomia nella collaborazione, svolta spesso utilizzando per l'esecuzione delle prestazioni mezzi e strumenti propri, senza che fosse tenuto a rispettare un rigido orario di lavoro, richiamando a supporto le dichiarazioni rese dai testi e CP_3 Tes_1
alle udienze del 20 ottobre 2016 e del 24 gennaio 2017. Persona_1
Né “si erano riscontrati seri elementi istruttori in ordine all'esercizio in concreto da parte del di quei poteri di
CP_1 controllo e disciplinari che rappresentano l'essenza della subordinazione del lavoratore al datore di lavoro”, al contrario Pt_ espressamente esclusi dai dipendenti del , che avevano dato conto della libertà d'orario di e del
CP_1 fatto che questi mai avesse ricevuto ordini o rimproveri da , confermando anche l'autonomia dello
CP_1 stesso nel reperire lavori per suo esclusivo conto (in tal senso i testi e , che svolgeva in Per_5 CP_3 proprio, a volte peraltro avvalendosi degli stessi dipendenti della ditta (così in particolare il teste
CP_1
). Tes_1
Non ricorrevano, quindi, gli indici principali, ma neanche gli altri indici sintomatici, della subordinazione quali la continuità esecutiva della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al datore e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal medesimo. Pt_ Infine, ha concluso il Tribunale, “la circostanza che il si procacciasse lavori edili in proprio, svolgendoli in autonomia, costituisce un ulteriore oggettivo elemento di incompatibilità con la asserita natura subordinata del rapporto dedotto, offrendo riscontro all'assenza dei caratteri di stabilità e continuità nella collaborazione tra le parti, e confermando Pt_ in definitiva quanto sostenuto dal resistente in ordine all'assenza di una effettiva subordinazione del al ”. CP_1
Contro tale decisione ha proposto appello cui ha resistito il quale, a sua volta, ha Parte_1 CP_1 proposto appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con appello principale, ha censurato la sentenza sotto un duplice aspetto. Parte_1 Con un primo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza, ingiusta “sulla errata ricostruzione del fatto;
sul ritenuto mancato adempimento dell'onere probatorio;
sulla specificità delle circostanze addotte a sostegno della domanda spiegata e sulla conseguente illegittimità del pronunciamento in ordine alle risultanze istruttorie; sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie” (pag. 8/18 del ricorso in appello).
I testi escussi avevano confermato l'esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo connotato dal vincolo della subordinazione nel periodo compreso tra il giorno 11.06.2007 e il giorno 5.10.2011, con le caratteristiche Pt_ descritte nell'atto introduttivo in relazione a ciascuno dei cantieri indicati, della cui esistenza aveva anche offerto prova documentale, versando in atti tutta la documentazione in suo possesso. Pt_ I testimoni, infatti, per lo più colleghi di lavoro di e dipendenti di , estranei rispetto ai fatti di causa, CP_1 indifferenti all'esito, svincolati da legami parentali e/o lavorativi con il ricorrente, che avevano prestato con lui attività lavorativa presso i cantieri indicati in ricorso, avevano riferito fatti circostanziati, frutto di diretta percezione ed erano stati ritenuti attendibili dal giudicante che ne aveva richiamato, seppur in maniera assolutamente generica, il contributo probatorio, per rinvio all'udienza di trattazione nel corso della quale ciascuno di essi era stato escusso.
E da un puntuale esame “del portato dichiarativo dei testimoni di parte ricorrente”, considerando in particolare quanto riferito da all'udienza del 24 marzo 2016, da da Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
da e da all'udienza del 16 giugno 2016, doveva necessariamente ritenersi
[...] Tes_5 Testimone_6 Pt_ confermato che avesse di fatto prestato attività lavorativa di natura subordinata per l'appellato nei cantieri compiutamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, nel periodo dal 11/06/2007 al 05/10/2011; che i lavori nei quali era stato impiegato da fossero stati commissionati da enti o da privati direttamente ed CP_1 esclusivamente al (era difficile peraltro configurare, nei cantieri comunali affidati dall'ente a , CP_1 CP_1 una collaborazione come intesa dal resistente tra le due parti), che intratteneva con i committenti tutti i rapporti Pt_ legati allo svolgimento degli interventi e delle opere in cantiere;
che non avesse avuto contatti diretti con i committenti al pari degli altri dipendenti;
che impartisse direttive e ordini precisi a lui come agli altri CP_1 Pt_ dipendenti e che lo facesse sia direttamente che tramite gli altri dipendenti;
che eseguisse le direttive e gli Pt_ ordini di sui lavori da fare, di cui evidentemente egli verificava l'esecuzione; che fosse tenuto a CP_1 rispettare gli orari di lavoro imposti dal titolare della ditta e che fosse l'unico dipendente della ditta in grado di eseguire mansioni di muratore.
Nell'ottica difensiva risultava altresì provato un rapporto connotato dalla continuità delle prestazioni, dall'inserimento costante dell'appellante nell'organizzazione aziendale, dall'assenza di un rischio di impresa in capo all'appellante, dalla riconducibilità al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa, considerando inoltre la limitazione dell'autonomia del lavoratore, che aveva quindi pienamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Ciò in quanto, anche a voler ritenere la sussistenza di dubbi circa l'effettivo esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - peraltro pienamente provato attraverso le testimonianze rese dai testi già sopra indicati, che avevano confermato la costante presenza di nei cantieri durante CP_1 le giornate di lavoro impegnato, nell'esercizio della propria attività di impresa, ad impartire ordini specifici e a vigilare costantemente sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, di cui peraltro lui soltanto rispondeva davanti al committente - nessuna perplessità poteva esserci invece in ordine agli indici sussidiari della subordinazione richiamati in sentenza ed in particolare al rischio di impresa, alla continuità esecutiva della prestazione, all'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, che sussistevano tutti simultaneamente e apparivano tutti diretti, in maniera concordante, precisa e grave, a rilevare la sussistenza della subordinazione.
E d'altronde il primo giudice, che aveva adottato una scarna motivazione, non aveva condotto una seria analisi delle risultanze istruttorie e, con riferimento alla prova dedotta ed espletata su impulso del ricorrente, pur avendo richiamato a supporto del proprio convincimento le testimonianze sopra indicate, che evidentemente aveva ritenuto attendibili, aveva però trascurato del tutto l'essenza del contributo testimoniale di tali soggetti proprio con riferimento al parametro ritenuto di maggior rilievo dalla giurisprudenza richiamata in sentenza, ovvero la eterodirezione, con conseguente vizio motivazionale e travisamento delle vicende sottese alla causa.
Un'analisi critica della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei testimoni dedotti dal ricorrente ed un attento confronto delle stesse con quelle rese dai testimoni indicati dalla parte resistente, avrebbe infatti consentito al primo giudice di accertare la vera natura del rapporto tra le parti in causa e, sulla base di un'esatta interpretazione dei fatti in ragione delle testimonianze raccolte, lo avrebbe portato all'accoglimento della pretesa azionata.
Con un secondo motivo di appello, ribadite sostanzialmente le doglianze di cui al primo motivo, Parte_1 focalizzando l'attenzione in particolare “sulla mancanza di una valutazione critica delle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei testimoni dedotti da parte resistente;
sulla specificità delle circostanze addotte a sostegno della domanda spiegata e sulla conseguente illegittimità del pronunciamento in ordine alle risultanze istruttorie” (pagg.
18/39), ha lamentato l'erroneità della sentenza in quanto le conclusioni raggiunte dal Tribunale erano “frutto di una lettura errata degli elementi raccolti e di un iter logico-motivazionale viziato in radice da un parziale ed acritico esame delle dichiarazioni dei testimoni”. Pt_ Infatti, ha proseguito l'appellante, che fosse stato alle dipendenze della ditta nel periodo contestato CP_1 risultava provato anche dal contributo offerto dai testimoni di parte resistente, che non si erano limitati a descrivere un rapporto di mera collaborazione tra le parti, ma piuttosto di subordinazione in quanto connotato dagli elementi costitutivi descritti in giurisprudenza e dottrina, confermando per un verso la costante presenza Pt_ di in ogni cantiere aperto dalla ditta e per altro verso l'indispensabilità della sua prestazione CP_1 Pt_ lavorativa dal momento che solo poteva eseguire alcune lavorazioni edili in senso stretto, essendo all'interno della ditta l'unico in grado di svolgerle in qualità di muratore, dal momento che tutti gli altri dipendenti di svolgevano mansioni di manovale, tanto più considerando le precarie condizioni di CP_1 Pt_ salute di , in quel periodo, in ragione delle quali la prestazione di era stata prevalente nell'arco CP_1 temporale dedotto.
Le affermazioni di segno contrario provenienti da , nipote del titolare della ditta e quindi di Persona_1 dubbia attendibilità, non erano invece state assistite da alcuna spiegazione circa la provenienza di tali informazioni, rivelandosi pertanto strumentali e non circostanziate, nonché prive in definitiva di alcuna valenza probatoria.
Peraltro, ha continuato l'appellante, alcune affermazioni dello stesso (con particolare riferimento alle CP_1 direttive impartite da parte del titolare della ditta in ordine ai lavori di piastrellatura) smentivano l'assunto assertivo iniziale di parte resistente ed erano idonee a comprovare la sussistenza di un rapporto di Pt_ subordinazione tra e . CP_1
Né poteva ritenersi la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente , anch'egli Tes_7 dipendente della ditta , smentito non solo dai testi di parte appellante, ma anche da , CP_1 Persona_1 di cui l'appellante ha inoltre evidenziato la genericità, valutatività e contraddittorietà. Pt_ Il Tribunale, nonostante le eccezioni difensive del in ordine all'attendibilità delle predette testimonianze, aveva omesso di analizzarle e spiegare perché le aveva ritenute più degne di rilievo rispetto alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, le quali, ha continuato l'appellante, sarebbero state di fatto ignorate dall'estensore. Pt_ Quanto ai lavori in proprio che sarebbero stati svolti dal servendosi anche della collaborazione di alcuni dipendenti della ditta , l'appellante ha evidenziato che tali circostanze, laddove ritenute veritiere, CP_1 Pt_ erano comunque riconducibili ad epoca in cui il rapporto tra e non era ancora instaurato o era già CP_1 Pt_ cessato e che, peraltro, alcuni degli interventi imputati a erano a titolo gratuito (o comunque non vi era la prova di un pagamento) o erano stati eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro imposto dalla ditta , CP_1 nonché presso l'abitazione della madre del ricorrente o di stretti familiari.
Ed ancora, la circostanza per la quale nessuno dei testimoni escussi aveva avuto conoscenza di “iniziative Pt_ punitive” da parte di nei confronti di o l'assenza delle stesse, non valeva, ha argomentato CP_1
l'appellante, a smentire l'esistenza di un potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro rispetto al Pt_ dipendente, trattandosi della semplice dimostrazione che “nessun rilievo abbia mai suscitato la condotta del che nessuno vi abbia assistito, o, al più, che di nessuna inadempienza sia mai stato consapevole il ”. CP_1
In definitiva, se il Tribunale di Lanusei avesse correttamente valutato il peso probatorio delle testimonianze raccolte, avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra Pt_ Pt_
e accogliendo, di conseguenza, la domanda azionata da CP_1
L'appellante ha, infine, ribadito la correttezza dei conteggi allegati al ricorso, solo genericamente contestati dall'appellato, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato sollevata dalla controparte, essendo quest'ultimo soggetto a prescrizione quinquennale e non a quella annuale di cui all'art. 2955, comma
1, c.c. erroneamente invocata, tanto più tenuto conto della natura e dei termini del rapporto intercorso tra le parti.
*
ha, invece, proposto appello incidentale lamentando che il primo giudice avesse “deciso per CP_1
l'integrale compensazione delle spese senza adeguatamente motivare sul punto, ma limitandosi a dare atto che l'incertezza del rapporto intercorso tra le parti possa costituire “ragione eccezionale” così come individuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018”. Pt_ Nel caso di specie, ha rilevato , “l'incertezza del rapporto tra e ravvisata dal Giudice di primo CP_1 CP_1 grado, intanto non è assoluta, ed inoltre residua per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del ricorrente non per oggettiva impossibilità di provare il rapporto, ma per motivi imputabili alla parte stessa”. In definitiva il Tribunale, giustamente ritenendo che l'incertezza del rapporto fosse da porre a carico del ricorrente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio, allo stesso modo e per lo stesso motivo avrebbe dovuto altresì porre le spese a carico del medesimo.
*
L'appello principale è fondato.
Va premesso che i motivi dell'appello, con i quali viene sostanzialmente chiesta alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio complessivamente raccolto, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie difettassero quei necessari “elementi di fatto che il giudice deve prendere in considerazione al fine di ritenere accertata la sussistenza della subordinazione in un rapporto di lavoro di fatto non formalizzato”, rappresentati, “secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia, dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici ed in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative (v. Cass. n. 19231 del 2006 e n. 5464 del 1998)”, rilevando altresì che, qualora l'eterodirezione della prestazione lavorativa non fosse agevolmente apprezzabile, perché non chiaramente emersa nella fattispecie esaminata, al fine dell'individuazione della subordinazione era possibile fare ricorso ad ulteriori criteri complementari e sussidiari, definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza “indici sintomatici della subordinazione”, quali l'assenza di rischio d'impresa, la continuità esecutiva della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal medesimo, che tuttavia assumevano un rilievo sintomatico valido solo qualora tutti sussistenti o in buona misura, non potendo rilevare autonomamente uno solo o alcuni di essi, dovendosi operare perciò una valutazione globale, tale per cui gli indici sintomatici della subordinazione siano diretti in modo grave, preciso e concordante a rivelare la sussistenza della subordinazione medesima.
Nel caso di specie, posto che l'onere probatorio incombeva sul ricorrente, lo stesso non poteva dirsi assolto dato che residuava all'esito dell'istruttoria una oggettiva ed evidente incertezza nei rapporti tra il ricorrente e il resistente, e che dalla medesima era emersa esclusivamente la sussistenza di una collaborazione abituale tra Pt_ Pt_
quale piastrellista, e la ditta IN nell'arco temporale allegato, confermata dai testi e CP_4 Tes_2 Pt_
, nonché la conferma che avesse in tale collaborazione una grande autonomia, utilizzando altresì
[...] spesso mezzi e strumenti propri per l'esecuzione delle prestazioni che era chiamato a svolgere, non dovendo neppure rispettare un rigido orario di lavoro, come riferito dai testi , e . CP_3 Tes_1 Persona_1
Né erano stati riscontrati in causa seri elementi istruttori in ordine all'esercizio in concreto da parte di CP_1 di quei poteri di controllo e disciplinari che rappresentano l'essenza della subordinazione esclusi espressamente dai dipendenti di ( e ), che avevano confermato la sua sostanziale CP_1 Tes_1 Persona_1 libertà d'orario e l'autonomia conservata nel reperire lavori per suo esclusivo conto, che svolgeva in proprio,
a volte avvalendosi degli stessi dipendenti di , segno evidente per il primo giudice della sussistenza di CP_1 un elemento oggettivo di incompatibilità con l'asserita natura subordinata del rapporto dedotto, a riscontro dell'assenza dei caratteri di stabilità e continuità nella collaborazione tra le parti. E per giungere a tali conclusioni il primo giudice ha invero attribuito preminente rilievo alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
*
Il Collegio ritiene di non condividere la ricostruzione operata dal Tribunale, in quanto fondata su una sintetica e non adeguata valutazione delle risultanze istruttorie e di dover procedere quindi ad una diversa lettura delle circostanze concrete emerse nel corso del precedente grado del giudizio.
È noto, e lo ha già rilevato il primo giudice, che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo va primariamente e correttamente individuato sulla base del parametro, che assume la funzione di parametro normativo primario di individuazione della natura subordinata del rapporto lavorativo stesso, dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Presupposto “indefettibile” è l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo
– non necessariamente stringente - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato).
Solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile (anche a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro e del relativo atteggiarsi del rapporto o della peculiarità delle mansioni, sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa e del relativo atteggiarsi del rapporto), si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – tra i quali quelli dell'assenza di un rischio di impresa, della continuità esecutiva delle prestazioni, dell'obbligo di osservanza di un orario prestabilito, del versamento con cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al datore di lavoro e dello svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal medesimo – che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (tra le tante, oltre quelle citate dal primo giudice, si vedano anche Cass. n. 4500/2007 e Cass. n. 11207/2009 e le successive conformi).
Ciò premesso, nel caso di specie, nei limiti in cui è dato sapere come fosse concretamente organizzata nel periodo di riferimento l'attività della ditta , può dirsi che l'istruttoria svolta ed i documenti prodotti CP_1 hanno confermato la sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti in concreto connotato da subordinazione Pt_ così come descritto in ricorso, ossia caratterizzato in primo luogo dall'assoggettamento di al potere direttivo, organizzativo e di controllo di , ma anche dalla continuità delle prestazioni in capo a CP_1 Pt_ CP_
presente in tutti i cantieri acquisiti dalla nel periodo in esame, come descritti in ricorso, in
CP_1 assenza di deduzioni su una differente e più estesa organizzazione del lavoro, idonea ad escluderne la presenza in altre attività di cantiere eventualmente gestite da , da quest'ultimo non dedotte.
CP_1 Pt_ I testi hanno, infatti, riferito di un pieno e costante inserimento di nell'organizzazione aziendale di ,
CP_1 che è risultato presente in tutti i cantieri gestiti dalla ditta in quel periodo, la cui esistenza è stata pure
CP_1 dal medesimo documentata in atti (doc.ti da 3 a 6), peraltro negli stessi orari seguiti dai dipendenti di
CP_1 con cui aveva lavorato, descrivendo una prestazione da parte sua di sola attività lavorativa, e non limitata ad attività di piastrellista, in assenza di oneri organizzativi e di rischio di impresa, neppure asseriti da in
CP_1 capo all'appellante, ma soprattutto della sussistenza di un potere di organizzazione dell'attività lavorativa riconducibile a , nonché dalla limitazione dell'autonomia del lavoratore, che da
CP_1 CP_1 riceveva puntuali direttive sul lavoro da svolgere, cui era tecnicamente subordinato, sull'ordine temporale delle attività e sulle modalità di esecuzione, come di seguito si dirà, tanto più a voler considerare che egli è risultato essere l'unica figura di muratore presente nei cantieri (i dipendenti di erano tutti
CP_1 pacificamente manovali) e che nel valutare la continuità del rapporto rileva sia il fatto che non siano risultati attivi in capo alla ditta altri cantieri in quel periodo sia la peculiarità del lavoro edile, spesso
CP_1 caratterizzato da pause di lavoro connesse a ragioni meteorologiche e tecniche.
In concreto, dall'istruttoria è emersa, quanto al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, una costante presenza di all'interno dei cantieri durante le giornate di lavoro, nonché il fatto che CP_1 egli impartisse ordini specifici e vigilasse sull'esecuzione delle prestazioni lavorative di cui egli solo rispondeva davanti al committente.
Si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni rese dal teste , all'epoca dei fatti dipendente Testimone_2 Pt_ di , che ha riferito di aver lavorato con per in diversi cantieri a Elini e Tortolì poi
CP_1
CP_1 confermati come descritti nei singoli capi di prova ed ha anche affermato “L'orario di lavoro era di otto ore, per cinque giorni alla settimana, il signor era presente in cantiere, ed era lui che ci diceva cosa fare, facevamo
CP_1 un po' tutto quello che c'era da fare in cantiere (per esempio una muratura, oppure intonaci, piastrellamento ecc..). Per il mio orario di lavoro ero d'accordo con il sig. il ricorrente faceva il mio stesso orario (…) posso dire che il sig.
CP_1 prendeva accordi con il committente, poi diceva a noi a cosa fare rispetto al lavoro da svolgere, lui era
CP_1 sempre presente in cantiere, lavoravamo fianco a fianco;
lavoravamo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17..” (verbale dell'udienza del 24 marzo 2016).
Il teste sentito all'udienza del 16 giugno 2016, dopo avere riferito di avere incaricato Testimone_3 la ditta di eseguire alcuni lavori edili per costruire la sua casa ad Elini, forse circa otto o nove anni
CP_1 Pt_ Pt_ prima della sua testimonianza e di conoscere personalmente sia che , ha poi precisato che “
CP_1 lavorò nei lavori eseguiti per la costruzione della mia casa dall'inizio degli stessi fino alla fine;
la ditta eseguì la
CP_1 struttura della casa;
lavoravano quattro dipendenti più il sig. dal lunedì al venerdì, lavoravano dalle 8 fino alle
CP_1
13, poi facevano una pausa di un'ora e rientravano fino alle 17” aggiungendo che i dipendenti impiegati da
CP_1 nel cantiere erano , e e che, poiché lui stesso faceva Parte_1 Persona_1 Tes_7 Testimone_2 il carpentiere per un'altra impresa, gli era anche capitato di dare una mano nelle giornate in cui era libero dal lavoro e di avere perciò conoscenza diretta delle circostanze riferite, tra le quali rileva in particolare, a parere Pt_ del collegio, il fatto che “Il sig. nell'ambito di questi lavori dava direttive al sig. e agli altri, cioè diceva agli
CP_1 Pt_ altri cosa fare giorno per giorno nell'ambito del lavoro;
era una sorta di punto di riferimento per il perché gli
CP_1 altri erano manovali, intendo dire che quando non c'era era l'unico in grado di procedere con i lavori.
CP_1 CP_1 all'epoca aveva avuto dei problemi al ginocchio e dunque in certi periodi era assente, in quei periodi andava in cantiere e gli dava coordinate sul lavoro da svolgere..” pur trattandosi di lavori semplici (si doveva fare lo scheletro della casa). Il teste ha, inoltre, significativamente precisato di aver sentito direttamente impartire dette direttive. CP_1
Ancora significativa può ritenersi la testimonianza di , che ha confermato di aver incaricato Testimone_4
per la realizzazione della struttura della sua casa ed ha precisato che lavorava con altri CP_1 CP_1 tre operai, tra i quali vi era (la concessione edilizia riferita a tali lavori, ha confermato il teste, era Parte_1 quella di cui al doc. 4 di parte attrice esibitogli), rilevando che il lavori erano iniziati dopo il 2009, forse nel
2010, e così pure la testimonianza di lontano parente di entrambe le parti, che ha confermato che Tes_5 suo fratello aveva incaricato di svolgere dei lavori per casa sua (ristrutturazione del tetto e delle CP_1 pareti), delegando lui per la verifica dell'andamento dei lavori, cosa che faceva di solito nelle ore serali, tra le
17.00 e le 17.30. Tes_ ha, quindi, aggiunto che aveva perciò avuto occasione di constatare di persona che i lavori venivano svolti da e , che a volte aveva trovato sul posto, ma che dell'andamento dei lavori Parte_1 Persona_1 lui parlava solo con visto che era lui ad essere stato direttamente incaricato dal fratello per il loro CP_1 svolgimento.
Entrambi hanno significativamente confermato lo svolgimento da parte di di mansioni di Parte_1 muratore, diverse da quelle di piastrellista che, a dire di , avrebbe svolto occasionalmente CP_1 quando lui non poteva farle a causa dei suoi problemi agli occhi (punto 6 a pag. 3 della memoria di costituzione di primo grado), peraltro in autonomia, nei suoi cantieri.
Ed altrettanto significativamente il teste ha riferito che solo dopo la fine di questi lavori si era rivolto a CP_4 Pt_ per piastrellare la zona giorno di casa sua, mettendo in opera le piastrelle, lavoro che aveva Parte_1 fatto su sua richiesta e su suo incarico, ma gratuitamente, nell'ambito di uno scambio di lavori che si erano fatti reciprocamente dal momento che lui lo aveva aiutato per alcuni lavori in campagna, soprattutto Pt_ aggiungendo che la “messa in opera della pianella” l'aveva realizzata quando non lavorava più per la ditta di . CP_1
Infine, anche il teste ha dichiarato di avere incaricato nel 2007 la ditta per la Testimone_6 CP_1 realizzazione di un muro di cemento di fianco a casa sua, precisando che i lavori, che aveva seguito personalmente ed erano durati alcuni giorni, si erano svolti nel mese di novembre 2007.
Ha poi aggiunto che “il muro fu realizzato da con e , che CP_1 Parte_1 Testimone_2 Persona_1 iniziavano a lavorare intorno alle 8 e smettevano alle 17/17.30” e che “era il sig. che dava direttive su come CP_1 svolgere questi lavori, su che cosa preparare e su come procedere (in particolare, la legatura del ferro e poi la gettata di Pt_ cemento, nonché l'armatura in legno), dava ordini su come procedere agli altri lavoratori, fra cui il . CP_1
E se già da tali complessive testimonianze, la cui attendibilità non è stata censurata da , CP_1 considerando anche i dati documentali sopra citati, possono trarsi significative conferme della natura subordinata della prestazione resa da per , che copre i diversi cantieri indicati in Parte_1 CP_1 ricorso tra il mese di giugno 2007 e il mese di ottobre 2011 - avendo i testi fatto riferimento a CP_1 come unico soggetto che teneva i rapporti con i committenti, precisando che era lui ad impartire direttive ed Pt_ ordini precisi a tutti i dipendenti, compreso, per l'esecuzione dei lavori, che verificava personalmente e che svolgeva il lavoro nei medesimi orari seguiti dagli altri dipendenti, nonché che fosse l'unico Parte_1 in grado di eseguire mansioni di muratore e che non si fosse invece limitato a svolgere occasionalmente mansioni di piastrellista in autonomia, a titolo di mera collaborazione - ciò che è più significativo, ed in questo si concorda con l'appellante, sono le ammissioni che di tali circostanze provengono dal teste di parte resistente,
, nipote di e suo dipendente dal 2004 al 2013. Persona_1 CP_1 Pt_ Egli, pur nel tentativo di ricondurre la prestazione di ad una collaborazione autonoma, limitata per lo più
a lavori di “pianellatura”, evidentemente interessato se si considerano i suoi rapporti di parentela con l'appellato, di cui era stato anche dipendente dal 2004 al 2013, ha comunque riferito, di fatto confermando la ricostruzione degli altri testi di parte ricorrente sopra indicati, che “Il dava le direttive a noi dipendenti,
CP_1 era lui che dirigeva il lavoro in cantiere. Le direttive in ordine alla piastrellatura le dava direttamente a me, poi la Pt_ piastrellatura la realizzava direttamente il sulla base delle indicazioni che gli davo io che erano quelle che mi aveva riferito il gliele riportavo” ed ha poi significativamente aggiunto, “io ero un manovale, non ero in
CP_1 Pt_ grado di svolgere lavori di piastrellatura..”, confermando perciò che non lavorava affatto in autonomia, ma secondo direttive che riceveva da , talvolta tramite lui, pacificamente manovale, utilizzato per fare da
CP_1 tramite con , che era il soggetto da cui realmente le direttive provenivano, ma anche che senza la
CP_1 Pt_ presenza di era impossibile portare avanti i cantieri dato che lui da solo non poteva lavorare perché
“nell'attività edilizia da soli non si può lavorare” e si lavora sempre in coppia.
Si tratta di circostanze significative, data la loro provenienza, che confermano quanto dichiarato dagli altri testi e di fatto smentiscono la ricostruzione del rapporto nel senso ipotizzato dall'appellato, confermando che figura professionale indispensabile per mandare avanti i lavori nei cantieri di , era Parte_1 CP_1 stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, oltre che tenuto a rispettare gli orari del cantiere come tutti gli altri, tanto che i colleghi lo attendevano nel cantiere anche quando arrivava in ritardo, ma soprattutto che era l'unico, a parte il titolare, a poter eseguire attività edile, quella di muratore, dal momento che tutti gli altri Pt_ dipendenti erano solo ed esclusivamente manovali, con la conseguenza che senza l'apporto lavorativo di o di l'impresa non poteva eseguire gli interventi edili commissionati e che seguiva CP_1 CP_1 Pt_ direttamente i rapporti con i suoi committenti dei lavori e impartiva a tutti, senza escludere , ordini precisi sui lavori da svolgere.
Di segno contrario, a ben vedere, vi è la sola confusa testimonianza di , che ha comunque Tes_7
Pt_ confermato la presenza costante di “che vedeva lavorare nei nostri stessi cantieri, dove facevano “cose via via diverse nel senso che quando noi ci occupavamo di una cosa lui se ne occupava di un'altra, ma le cose che facevamo erano le stesse”.
Pt_ CA ha, infatti, sostenuto che “ per il suo lavoro non riceveva ordini dal , escludendo peraltro che vi CP_1 fosse una collaborazione, pur autonoma, con (“per conto di chi lavorasse non so, immagino per i proprietari CP_1
Pt_ di casa ad esempio, cioè per conto di chi aveva commissionato il lavoro..”), ed ha affermato che dal 2008 e CP_1
Pt_ lavoravano in autonomia e indipendenza, ciascuno con propri mezzi e propria attrezzatura, nonché che
“arrivava in cantiere quando voleva e se se ne voleva andare se ne andava”, aggiungendo che “nello svolgimento quotidiano dei lavori tutti e due parlavano con i proprietari”.
Le suddette dichiarazioni, come detto, sono tuttavia smentite, oltre che dalle difese di , che ad una CP_1 collaborazione concordata tra loro ha fatto riferimento nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (punto 6 a pag. 3 e capo 2 delle deduzioni di prova) e dai testimoni di parte ricorrente, anche dal teste di parte resistente . Persona_1
Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dal primo giudice le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria hanno fatto emergere l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte di , direttamente CP_1
o per il tramite del nipote , anche nei confronti di presente costantemente negli Persona_1 Parte_1 stessi cantieri dei dipendenti di , come riferito anche dal teste , nell'ambito dei quali aveva
CP_1 Tes_7 abitualmente operato, inserito nell'organizzazione di , che teneva i rapporti con i committenti, senza
CP_1 una propria organizzazione produttiva o un minimo rischio di impresa a suo carico, eseguendo lavori edili, quale unico muratore in alternativa a , diversi anche da quelli di piastrellista per i quali soltanto
CP_1 avrebbe collaborato a dire di parte appellata, dovendosi presentare ai cantieri nei medesimi orari di lavoro degli altri operai, soggetto alla subordinazione tecnica di , intesa come obbligo di osservanza di
CP_1 direttive specifiche dell'imprenditore sui lavori da fare, sull'ordine temporale degli stessi e su tutte le modalità di esecuzione, facendo utilizzo di materiali portati da nei cantieri per realizzare i lavori descritti dai
CP_1 testi, salvo utilizzare alcuni propri ferri del mestiere (quali cavalletti, taglia piastrelle manuale e ad acqua, carriola, come descritti nel capo 5 di parte resistente) e solo, dire dei testi, per alcune lavorazioni. ha, quindi, assolto il proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza attraverso le Parte_1 testimonianze sopra indicate, rese da terzi estranei, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - e, a dire il vero, non ha sostanzialmente dubitato neppure , tanto più che le stesse sono state in parte
CP_1 confermate dai testi di parte resistente (in particolare rilevanti alcune concordanti dichiarazioni, già sopra riportate, di e di , ma anche del teste - non solo degli indici principali della Persona_1 Tes_7 CP_3 subordinazione ma, come sopra evidenziato, anche di un insieme di criteri sussidiari sintomatici in modo concordante e serio della stessa, quali l'assenza di un rischio di impresa, il suo costante inserimento nell'organizzazione aziendale, che dal suo apporto non poteva prescindere, la continuità esecutiva della prestazione resa, l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, in linea con la dominante giurisprudenza della
Suprema Corte sopra citata. Pt_ Il giudizio ha nella sostanza consentito di accertare la presenza di nel periodo rivendicato, in ogni cantiere gestito dalla ditta di , che nulla ha dedotto per contestare che quelli fossero solo una parte dei CP_1 cantieri riferibili alla sua organizzazione, né lo hanno fatto i testi, che a quei cantieri hanno fatto riferimento, Pt_ ma soprattutto che la prestazione di fosse indispensabile nella complessiva organizzazione dell'impresa, dal momento che era l'unico in grado di eseguire le lavorazioni edili in senso stretto (gli altri dipendenti erano manovali), in alternativa al titolare, di cui è emersa però la salute precaria, quantomeno per un certo periodo
(si veda il teste che ha riferito di problemi al ginocchio di quando gli aveva dato da fare alcuni CP_4 CP_1 lavori per costruire la sua casa, rilevando che in quel periodo si limitava a andare in cantiere e dare CP_1 coordinate sui lavori da svolgere). Pt_ Nè rilevano in senso contrario le dichiarazioni della teste che avesse prestato dal 2009 Testimone_8 attività come volontario presso la Associazione Su Gramu di Lanusei, nella quale avrebbe svolto turni notturni dalle 20:00 alle 08:00 del mattino successivo, a fronte di una reperibilità richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle ventiquattro ore, in ragione dei quali a dire di alcuni testi egli sarebbe spesso arrivato in ritardo nei cantieri, trattandosi di circostanza che non è dato sapere quando e con quale frequenza si sia verificata, né se sia stata segnalata a . CP_1
In ogni caso si tratta di una circostanza non rilevante per disattendere la ricostruzione del rapporto operata da Pt_
attenendo non alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ma all'effettivo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro che, ammesso che di tali ritardi fosse a conoscenza e vista Pt_ l'indispensabilità di quale unico muratore nel cantiere, potrebbe anche avere scelto di non rilevare eventuali ritardi o di tollerarli e di non esercitare quindi nei suoi confronti il relativo potere disciplinare.
L'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro costituisce, infatti, solo un'eventualità nel rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che se dal suo esercizio può desumersi la natura subordinata del rapporto, non altrettanto significativo per escluderla è il suo mancato esercizio. Pt_ Ancora, come correttamente rilevato dall'appellante, se è vero che i testi escussi hanno riferito che aveva talvolta svolto alcuni lavori in proprio, senza peraltro riuscire a riferirli ad un preciso spazio temporale, tanto non basta per dimostrare che detti lavori abbiano avuto luogo nel periodo tra il 2007 e il 2011 (al rapporto con già cessato ha fatto, per esempio, riferimento il teste , o comunque in coincidenza con gli orari CP_1 CP_4 Pt_ ed i giorni di lavoro osservati dalla ditta nei diversi cantieri in cui anche aveva operato o, ancora, CP_1 che non si trattasse di lavorazioni svolte a titolo gratuito nell'ambito di rapporti di parentela/conoscenza (così Pt_ sempre il teste , né può escludersi che il datore di lavoro, data l'indispensabilità di nei suoi cantieri, CP_4 glielo avesse consentito.
E in tal senso vanno lette le dichiarazioni del teste che pur non ricordando esattamente il CP_3 periodo (“mi sembra più di 5 anni fa” rispetto al 20.10.2016 quanto è stato sentito), ha affermato di aver commissionato un lavoro di intonaco a suo cugino, presso la propria abitazione, cui avevano Parte_1 preso parte e i propri dipendenti (così sul capo 12 di parte resistente). Ha inoltre dichiarato di aver CP_1 Pt_ chiesto l'aiuto di per la ristrutturazione della sua casa rurale di Nulassu, e che “ogni tanto capitava che venisse un'altra persona ad aiutarci, che non era sempre la stessa, non ricordo se sia venuto anche , ma potrebbe Persona_1 essere: nulla so a proposito del pagamento” e, in particolare, che capitasse di lavorare “anche nei fine settimana”. Pt_ Ancora il teste , che ha confermato di avere commissionato e pagato a nel 2010 alcuni lavori Per_5 per mettere delle piastrelle a casa sua, nulla è stato in grado di riferire sui tempi effettivi di realizzazione dei lavori dal momento che all'epoca era residente a [...]e non era presente sul posto.
Va in proposito anche evidenziato come, per la configurabilità della subordinazione, è sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica e funzionale dell'impresa, non rilevando la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa (Cass. n. 1573/1985) ove non possa escludersi, come nel caso di specie, per le ragioni sopra evidenziate, che sia stata implicitamente consentita dal datore di lavoro.
E ciò assume rilievo ancor più se si considera la circostanza, pacifica, che la ditta aveva alle proprie CP_1 dipendenze unicamente figure professionali manovali, a parte stesso, che era muratore. CP_1 Tale circostanza, infatti, se considerata unitamente alla totalità dei cantieri commissionati a in CP_1 Pt_ tutti i quali anche a dire del teste , nel periodo in contestazione aveva sempre prestato la propria Tes_1 Pt_ attività lavorativa come muratore (“vedevo lavorare nei nostri stessi cantieri”), appare sintomatica del costante e fondamentale apporto lavorativo dell'appellante in quel periodo e porta ad escludere che la sua prestazione fosse limitata e saltuaria, tanto più che ha trovato conferma in atti la circostanza che nel medesimo CP_1 periodo avesse sofferto di una patologia agli occhi e fosse stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Pt_ ginocchio, con la conseguenza che essendo egli, in alternativa a l'unico muratore, la ditta in sua assenza non avrebbe potuto più lavorare e così non era stato in quel periodo a dire di tuti i testi sentiti, compresi quelli Pt_ di parte resistente, che hanno confermato i lavori svolti nei cantieri indicati da
Ed in ogni caso, trattandosi di un rapporto necessariamente di durata, la continuità va intesa come continuità Pt_ del rapporto, sussistente nel caso di che ha provato di avere operato, di fatto come dipendente, nel periodo dedotto, in tutti i cantieri in cui in quel periodo aveva impiegato quelli che erano formalmente i propri CP_1 dipendenti.
L'insieme degli elementi sopra evidenziati impone di ritenere dimostrata la natura subordinata del rapporto Pt_ intercorso tra le parti nel periodo dal 11 giugno 2007 al 5 ottobre 2011, nonché lo svolgimento da parte di negli orari dedotti di mansioni di muratore, riconducibili ai parametri retributivi previsti dal C.c.n.l. Edilizia- Pt_ Artigianato di settore per il secondo livello, che è proprio degli operai qualificati, come era Pt_ Tale natura non è, infatti, neppure esclusa dal fatto che la retribuzione percepita da come dal medesimo allegato, non fosse stata costante nel tempo e fosse stata diversa e variabile, circostanza questa agevolmente spiegabile con la variabilità dell'impegno proprio del settore edilizio, legato all'esistenza di cantieri in cui lavorare e all'organizzazione aziendale specifica, in cui il lavoro è peraltro spesso soggetto a pause connesse a cause meteorologiche o tecniche.
Ciò premesso, questa Corte, una volta ritenuta raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nei termini sopra precisati, ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti peritali al Pt_ fine di quantificare le sole somme eventualmente dovute a nel periodo e per l'inquadramento sopra evidenziato, a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, non includendo invece nel quesito rivolto al consulente nominato alcuna voce contrattuale (cassa edile, indennità di mensa e trasporto), per ovvi motivi, trattandosi di rapporto che si è svolto in scopertura assicurativa, cui non trova quindi applicazione il CCNL invocato.
La Corte ha, perciò, disposto una consulenza tecnica d'ufficio, con riferimento ad una prestazione a tempo pieno, per quaranta ore settimanali e centossessanta mensili, confermata dai testi sentiti che hanno riferito di un orario lavorativo di norma compreso tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 17.00, fatta eccezione per alcuni Pt_ mesi in cui negli originari conteggi allegati al ricorso lo stesso aveva indicato un numero di ore inferiore su base mensile e senza comunque tenere conto delle ore oltre le centossessanta ordinarie mensili indicate nei medesimi conteggi per altri mesi.
L'ausiliario nominato dal Collegio, il dr. consulente del lavoro di nota esperienza, sebbene Persona_6 abbia premesso di avere dato atto di essersi attenuto al quesito formulato dal collegio, ha in realtà proceduto calcolando non solo le differenze di retribuzione base, non comprensive di tredicesima mensilità, per il periodo 11 giugno 2007-5 ottobre 2011 e il trattamento di fine rapporto, che ha parametrato come richiestogli all'orario indicato nel quesito e al secondo livello (operaio qualificato muratore) del CCNL del settore Artigianato-
Eedilizia, utilizzabile solo come parametro di riferimento considerando che si tratta di un lavoro in scopertura assicurativa, ma anche la maggiorazione per il settore edile del 23,45% (che comprende la tredicesima mensilità) e l'indennità di mensa e trasporto, tutte voci previste dal CCNL e perciò non spettanti. Pt_ Ed ha indicato le somme complessivamente dovute a in 79.467,09 €, calcolate al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, nelle quali ha anche incluso, oltre alle voci sopra indicate, anche le festività. Pt_ Poichè, peraltro, aveva ricevuto nel corso del rapporto l'importo netto di 34.565,00 euro, pari ad un lordo di 38.063,32 euro (ottenuto dal consulente considerando solo la “lordizzazione ai fini INPS con aliquota del Pt_ 9,19% e non ai fini Irpef” perché in tutto il periodo era sotto la soglia di tassazione minima e quindi in regime di esenzione di imposta), ha concluso rilevando un credito residuo in suo favore pari a € 41.413,77, a titolo di differenze retributive complessive e TFR, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, tenuto conto dei parametri retributivi previsti per il secondo livello del CCNL Edilizia Artigianato e dell'orario indicatogli.
Tuttavia, da tali importi il Collegio deve necessariamente sottrarre le voci riferite a maggiorazione edilizia al
23,45% (13.071,52 euro), indennità mensa (2.178,40 euro) e trasporto (622,40), in quanto voci contrattuali che presuppongono l'applicazione al rapporto del CCNL invocato, non dedotta e comunque da escludersi nel caso di specie in cui il rapporto si è svolto in scopertura assicurativa e, quanto ad indennità mensa e trasporto anche perché della sussistenza dei relativi presupposti non vi è in atti compiuta allegazione e prova, così come non spettano gli importi nei medesimi indicati a titolo di festività, per 2.727,59, in difetto di prova alcuna in merito. Pt_ Il credito maturato da va perciò quantificato considerando, da un lato, quanto complessivamente dovuto a titolo di retribuzione ordinaria (55.742,08 € lordi, secondo i conteggi elaborati dal CTU, sul punto rispettosi del quesito) e dall'altro ricalcolando su tale imponibile retributivo, che va diviso per dodici mensilità, la tredicesima dovuta (invece inclusa dall'ausiliario nel calcolo della voce, non spettante, cassa edile), che è pari quindi a 4.645,17 € lordi.
Sommando poi tali due voci (55.742,08 € e 4.645,17 €) si ottiene un totale di 60.387,25 euro, che costituisce l'imponibile lordo valido ai fini della quantificazione in via equitativa del t.fr. dovuto, che si ottiene dividendo tale importo per il coefficiente di legge (13,5), ed è pari all'importo di 4.473,12 €.
Sostanzialmente, quindi, detraendo dal totale di 60.387,25 euro lordi dovuto a titolo di retribuzione base, Pt_ comprensiva di tredicesima mensilità, l'importo lordo di 38.063,32 euro percepito da durante il rapporto a titolo retributivo, che il consulente ha ottenuto riportando al lordo previdenziale l'importo di 34.565,00 euro netti dal medesimo dichiarato come percepito in ricorso, residua in favore di un credito, a titolo Parte_1 di differenze retributive ordinarie, comprensive di tredicesima mensilità, di 22.323,93 € lordi, cui va aggiunto il t.fr calcolato in 4.473,12, per un totale di 26.797,05 euro.
Il credito dovuto a ammonta, quindi, a 26.797,05 euro lordi complessivi per l'intero periodo, di Parte_1 cui 22.323,93 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria (comprensive di tredicesima mensilità) e
4.473,12 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Di tale credito deve, peraltro, escludersi la prescrizione, come dedotta da : il diritto fatto valere da CP_1 ha ad oggetto differenze retributive, che pacificamente si prescrivono nel termine quinquennale Parte_1 di cui all'art. 2948 c.c., che nel suo caso ha iniziato a decorrere dalla data di cessazione del rapporto (5 ottobre Pt_ 2011), trattandosi di rapporto in scopertura assicurativa, pacificamente non assistito da stabilità reale e che ha tempestivamente interrotto entro il quinquennio successivo a tale cessazione, prima con diffida in data 8 luglio 2013 e poi con la notifica, in data 14 luglio 2014, del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Pt_ Va, invece, disattesa la domanda di relativamente al pagamento della contribuzione previdenziale correlata al rapporto di lavoro accertato in causa, ribadita nel giudizio di appello, posto che si tratta di somme che potrebbero al più costituire oggetto di una condanna del convenuto al pagamento dell'Inps, unico legittimato, che tuttavia non è stato nemmeno ritualmente evocato in causa.
L'appello in conclusione deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata dichiarando, a parziale accoglimento del ricorso proposto, la natura subordinata del rapporto intercorso tra , in qualità CP_1 di titolare dell'omonima ditta individuale e che, nel periodo dal 11 giugno 2007 al 5 ottobre 2011, Parte_1 ha dato prova di avere svolto alle sue dipendenze mansioni di muratore, riconducibili alla qualifica di operaio di secondo livello come previsto dal CCNL Edilizia-Artigianato di settore, cui segue la condanna di
[...]
al pagamento in favore di del predetto importo di 26.797,05 € lordo, di cui 4.473,12 a CP_1 Parte_1 titolo di trattamento di fine rapporto, che risulta inferiore a quello in origine rivendicato, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
Quanto all'appello incidentale formulato da , con il quale egli ha lamentato l'erroneità della CP_1 statuizione del primo giudice in punto di compensazione per intero delle spese tra le parti, domandando la condanna di alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado secondo il principio di Parte_1 soccombenza, non potendosi ritenere corretta la compensazione delle spese tutte le volte in cui la parte non Pt_ assolva al proprio onere probatorio, come avvenuto nel caso di va da sé che dall'accoglimento dell'appello principale discende anche la riforma della sentenza in punto di spese, alle quali va applicato l'invocato principio di soccombenza, in sfavore quindi di , pur con le precisazioni che seguono, con CP_1 conseguente infondatezza e rigetto dell'appello incidentale formulato.
Ricorrono peraltro giusti motivi, tenuto conto della reale complessità della vicenda trattata e dell'accoglimento Pt_ solo parziale sia delle domande formulate nel giudizio di primo grado da che dei motivi di appello, per compensare per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, che per la parte residua seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate come da dispositivo, a carico di , siccome soccombente, CP_1 ai sensi del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, riferendosi ai parametri medi previsti per le controversie di lavoro con fase di trattazione e/o istruttoria (prova testimoniale) di valore compreso tra
26.000,01 e 52.000,00 euro quanto al primo grado e ai parametri medi previsti per i giudizi davanti alla corte d'appello dal medesimo valore e con fase istruttoria (consulenza tecnica d'ufficio) quanto a questo grado.
Restano, invece, definitivamente a carico dell'appellato, siccome per la gran parte soccombente, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, con separato decreto
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, n. 39/2018, pubblicata il 29 agosto 2019, e in riforma della stessa, a parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
-dichiara che ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di , quale Parte_1 CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, a tempo pieno, con qualifica di operaio di secondo livello del CCNL
Edilizia-Artigianato, nel periodo dal 11 giugno 2007 al 5 ottobre 2011 e, per l'effetto, condanna, , CP_1 nella predetta qualità, al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive ordinarie, comprensive di tredicesima e TFR, della somma complessiva di 26.797,05 €, di cui 4.473,12 a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolata al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo;
-rigetta la domanda di condanna della parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale di Parte_1
-rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
-dichiara compensate per metà tra le parti le spese di lite e, per l'effetto, condanna , alla rifusione CP_1 della restante parte in favore di che liquida in complessivi euro 4.628,5 quanto al primo grado del Parte_1 giudizio ed in complessivi 4.995,5 euro per il giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico di , titolare della omonima ditta individuale, le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, provvisoriamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Cagliari, 18 febbraio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa