Articolo 880 del Codice civile
Articolo 879Articolo 881
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19 aprile 1942
Art. 880.

(Presunzione di comunione del muro divisorio).

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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