Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03279/2025REG.PROV.COLL.
N. 07331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7331 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmen Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15568/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS-, hanno impugnato, con un unico ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, i provvedimenti di mancata proroga e di revoca del programma speciale di protezione per i collaboratori di giustizia ed i relativi familiari, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Con la sentenza n. 15568/2024, qui impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso irricevibile perché tardivamente depositato, rilevando che, pur a voler considerare il deposito avvenuto in data 2 novembre 2023 (e non in data 2 luglio 2023 per un errore del sistema di ricezione dei ricorsi), lo stesso sarebbe risultato tardivo, rientrando la controversia nel novero di quelle previste dall’art. 119 c.p.a., con conseguente dimezzamento del termine di deposito da 30 a 15 giorni.
3. La decisione è stata impugnata dalle parti originarie ricorrenti, deducendo che la domanda non concerne materia attratta al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., con conseguente tempestività del deposito.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.
5. Con ordinanza n. 3892/2024 il Collegio ha respinto l’istanza di misure cautelari formulata dagli appellanti.
6. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. Il ricorso di primo grado, notificato in data 28 settembre 2023, è stato depositato in data 2 luglio 2024.
9. Il deposito è tardivo, in quanto effettuato ben oltre il termine di giorni 15 dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 119 c.p.a.
10. Pur a voler considerare il tentativo di deposito del 2 novembre 2023 - che le parti appellanti hanno dedotto non essersi perfezionato per non meglio specificate problematiche di sistema - il deposito deve ritenersi tardivo, poiché eccedente il termine di giorni 15 dalla notifica del ricorso.
11. Il dimezzamento del termine per il deposito, ordinariamente fissato in giorni 30 dall’ art. 45 c.p.a., trova sicuramente applicazione nel presente giudizio, rientrando la controversia nel novero di quelle previste dall’art. 119, c. 1, lettera m ), del medesimo Codice, con le conseguenze previste dal comma secondo di tale ultimo articolo, concernendo l’impugnazione un decreto di mancata proroga del programma di protezione.
12. Ferma la irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività, che determina la reiezione dell’appello, deve pure rilevarsi che l’originaria impugnazione risulta inficiata da plurime cause di inammissibilità, perché cumulativa e perché carente di legittimazione attiva in relazione alla parte -OMISSIS-.
Ed infatti, con lo stralcio di verbale di riunione del 24 maggio 2023, la Commissione Centrale ha revocato il programma di protezione nei confronti di -OMISSIS-, sanzionando la violazione di regole di comportamento, mentre con il successivo stralcio di verbale di riunione del 31 maggio 2023 la Commissione ha disposto la mancata proroga del programma nei confronti di -OMISSIS-, con capitalizzazione delle misure di assistenza. Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato, con un unico ricorso, provvedimenti diversi, diretti a destinatari diversi e nessuno dei quali disponente la revoca del programma di protezione nei confronti di -OMISSIS-.
Tali ulteriori cause di inammissibilità sono state rappresentate alle parti con l’ordinanza cautelare n. 3892/2024, le quali nulla hanno dedotto al riguardo.
13. Per queste ragioni l’appello deve essere conclusivamente respinto.
14. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate e della peculiare condizione personale degli appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.