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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/11/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2436/2023 tra le parti:
c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, elettivamente domiciliato in
Milano, Galleria San Babila n. 4/a presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Martina Gentile e dell'avv. Leonardo Masi, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: come in atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: «In via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, dinanzi al quale si chiede di rimettere le parti dinanzi al giudice pagina 1 di 12 competente, ovvero innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1182 c.c., terzo e quarto comma c.c., l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del giudice del luogo in cui il debitore, ai fini dell'adempimento, ha il domicilio al tempo della scadenza, ovvero innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
- accertare e dichiarare
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 999/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data
25/09/2023 RG n. 2053/2023 a fronte del mancato esperimento da parte del “Cliente” del tentativo di conciliazione previsto per competenza dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA). Nel merito: - accertare e dichiarare il difetto probatorio delle argomentazione nonché del credito, poste a fondamento delle richieste di parte ricorrente e per
l'effetto revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
999/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data 25/09/2023 RG n. 2053/2023 per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: - si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione del rapporto oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per il rapporto di fornitura dell'energia elettrica;
(…) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.».
Opposta: (…) in tesi, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 999/2023 del 25/09/2023 e respingere l'opposizione e per l'effetto condannare l'impresa individuale al Parte_1
Contro pagamento in favore di della somma di € 14.058,83 per sorte capitale e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture al saldo, imputando l'incasso CMOR alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ex art. 1193 c.c.. In denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare Contro che il credito di è pari a € 17.472,70 e, in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo condannare l'impresa individuale al pagamento in CP_2 Parte_1
Contro favore di della somma di € 14.058,83 per sorte capitale e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture al saldo, imputando l'incasso alle fatture più CP_2 risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ex art. 1193 c.c.. Chiede inoltre la condanna della pare opponente alla rifusione in favore di
Contro delle spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione;
in via istruttoria insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte e per l'accoglimento delle Contro istanze istruttorie formulate da nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1
proposto opposizione, con citazione, avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023 del 25/09/2023 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di Controparte_3 seguito: «NWG») la somma di € 17.472,70, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica per uso non domestico in relazione al
POD n. IT001E54706456, situato in Campagnola Emilia (RE), via Picenardi, n. 11.
Nel ricorso per ingiunzione l'odierna parte opposta aveva allegato che il credito azionato riguarda le seguenti fatture: fattura n. 942531 di € 6.439,48, emessa 17/10/2022, scaduta il
7/11/2022, oggetto di un primo piano di rientro firmato dal debitore, non adempiuto;
fattura n.
1143386 di € 4.029,22 IVA inclusa, emessa il 16/12/2022, scaduta il 5/01/2023, oggetto di un secondo piano di rientro, nemmeno questo adempiuto;
fattura n. 63124 di € 5.271,70, emessa il
17/01/2023, scaduta il 6/02/2023, oggetto di un terzo piano di rientro, anch'esso non rispettato;
fattura n. 205507 di € 3.770,15, emessa il 16/03/2023, scaduta il 5/04/2023, oggetto di un quarto piano di rientro rimasto inattuato;
fattura n. 277950 di € 3.660,72, emessa il 15/04/2023, scaduta il 5/05/2023, rimasta inevasa per € 3.623,48; fattura n. 432816 di € 3.413,87, emessa il
23/05/2023, scaduta in data 12/06/2023, rimasta totalmente inevasa.
A fondamento dell'opposizione, in via preliminare, ha eccepito il «difetto di Parte_1
competenza del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Reggio Emilia per la qualificazione soggettiva di “Consumatore”», rilevando come l'indirizzo di fatturazione dell'impresa individuale coincida con l'indirizzo di residenza dello stesso opponente, così dimostrando che l'erogazione di energia elettrica è utilizzata in forma ibrida o promiscua, ossia anche per attività estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fatto che trova conferma nell'indicazione, nel contratto stipulato tra le parti, della tipologia di utenza come «Altri usi»; peraltro – ha rilevato l'opponente -, i consumi confluiscono in un unico contatore, talché non sarebbe possibile quantificare distintamente le cubature consumate dalla ditta rispetto a quelle utilizzate per l'attività della persona fisica. Sulla scorta di questi rilievi, l'opponente ha concluso che, in considerazione della sua qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, d.l.vo n. 206/2005, assunta quando ha stipulato il contratto di fornitura, si applica il foro del consumatore, con conseguente vessatorietà di clausole che individuano la competenza territoriale in luoghi diversi dalla residenza o dal domicilio elettivo dell'utente. Pertanto, in base ai criteri posti dall'art. 33 del Codice del Consumo, territorialmente competente è il Tribunale di Reggio Emilia.
Ancora in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 18 c.p.c. e 1182, comma 3,
pagina 3 di 12 c.c., quale forum destinatae solutionis. Al riguardo ha rilevato come, in primo luogo, essendo la fattura un mero documento contabile, se può far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c., in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, cosicché non è idonea a dimostrare l'esistenza e la liquidità di un credito;
né tale liquidità potrebbe desumersi dal contratto di somministrazione di energia elettrica concluso tra il sig. Contro e che non ha previsto la misura e la scadenza dei pagamenti oggetto delle fatture T_
azionate in via monitoria;
dovrebbe, pertanto, applicarsi il quarto comma dell'art. 1182 c.c., avuto riguardo al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, ossia presso la sede legale dell'impresa individuale in Campagnola Emilia (RE). Parte_1
Ancora in via preliminare, la parte opponente ha eccepito la «revocabilità del D.I. per
l'esperimento da parte del “Cliente” del tentativo di conciliazione previsto per competenza dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)». Sul punto ha evidenziato che, per le controversie che insorgano nei settori di competenza dell'ARERA, il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità da parte del cliente che intende promuovere l'azione dinanzi alla competente autorità giudiziaria;
nella specie, tuttavia, l'iniziativa processuale di Contro ha impedito al sig. di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le T_ modalità previste dal TICO. Ad avviso dell'opponente, poi, è da escludere che, nel caso di specie, il tentativo di conciliazione sia precluso da quanto previsto dart. 3, comma 3.6 del TICO, in quanto il giudice della fase monitoria, nel respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha escluso l'urgenza del procedimento.
Nel merito ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto «per Parte_1
Contr violazione dell'onere della prova in capo alla relativamente alla quantificazione delle forniture dell'energia elettrica», richiamando gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, in forza dei quali, se le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, in caso di contestazione da parte del cliente, è onere del somministrante che si afferma creditore dimostrare il quantum dell'energia somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante;
a tale ultimo riguardo, ha evidenziato che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i consumi a conguaglio riportati nelle fatture oggetto dell'ingiunzione siano basati sui consumi reali e non su quelli medi stimati.
Nel caso di specie, ad avviso dell'opponente, le fatture si basano su una ricostruzione dei pagina 4 di 12 Contro consumi operata a posteriori dalla e pertanto quest'ultima ha l'onere di provare: la distinzione tra quota fissa (€/anno), indipendente dal consumo, e quota energia (€/kWh); il prezzo effettivo dell'energia elettrica, cioè il costo di acquisto da parte del fornitore;
le perdite di rete;
il costo del servizio di dispacciamento;
la perequazione, componente che serve a garantire che gli importi pagati dal cliente per energia e dispacciamento siano i costi effettivi sostenuti dal fornitore;
le spese sostenute per il trasporto e la gestione del contatore, secondo le tariffe stabilite dall'ARERA.
Per concludere sul punto, ha indicato i quesiti da porre al CTU eventualmente Parte_1
nominato per espletare le suddette verifiche. Contro Si è costituita in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Quanto all'eccezione d'incompetenza per territorio in relazione al foro del consumatore, la parte opposta ha contestato che il sig. abbia concluso il contratto di fornitura dell'energia T_
elettrica in qualità di consumatore, rilevando come non possa essere considerato tale chi, come l'opponente, acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale. In particolare, il fatto che il contratto di fornitura è stato funzionale all'esercizio dell'attività commerciale del sig. sarebbe confermata dalla tipologia di utenza scelta dal cliente T_
(«altri usi» e non, come sarebbe stato in caso di uso personale, «utenza ad uso domestico»); dai consumi prelevati dall'opponente, che non risultano essere in linea con un'utenza di tipo domestico;
dal fatto che gli accordi di rateizzazione del debito sono stati sottoscritti dal sig. quale titolare firmatario della «Antica Trattoria Cognento di BE AN UC. Quanto T_ al dedotto uso promiscuo dell'energia, l'opposta ha replicato che il sig. non ha dimostrato T_
la sua effettiva residenza presso l'indirizzo indicato, né la misura dei consumi asseritamente personali e che, in ogni caso, l'impiego di energia per un locale che esercita la ristorazione è da ritenersi preponderante rispetto a quella per uso privato o abitazione. Contro Ciò posto, ha richiamato l'art. 23 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), che prevede, fuori dai casi in cui il contratto sia stato concluso con un consumatore, la competenza esclusiva e inderogabile del foro di Prato, clausola la cui vessatorietà sarebbe esclusa dalla specifica approvazione per iscritto attraverso il meccanismo della doppia sottoscrizione.
La parte opposta ha poi contestato che il credito azionato sia illiquido e non esigibile anche ai fini della competenza territoriale, rilevando come debba trovare applicazione l'art. 1182, comma
3, c.c.: quanto al primo profilo, le CGF e le Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) allegate al contratto di fornitura definiscono analiticamente le condizioni economiche, le modalità di pagina 5 di 12 calcolo dei corrispettivi, nonché quelle di individuazione dei dati di misura posti alla base delle fatture, mentre le fatture azionate, nel c.d. «Quadro di dettaglio», riportano ciascuna delle voci di costo addebitate in conformità alla normativa di settore;
quanto al secondo aspetto, sono scaduti i termini di pagamento indicati nelle CGF.
Contro Sull'eccezione d'improcedibilità della domanda, ha replicato che la tutela monitoria rientra tra i provvedimenti urgenti e cautelari per i quali l'art. 23 del TICO esclude l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, argomentando in ordine alla coerenza sistematica di tale dato normativo con le previsioni in materia di mediazione e di negoziazione assistita.
Sul merito, la parte opposta ha in primo luogo evidenziato che gli accordi di rateizzazione firmati dal sig. costituiscono ricognizioni di debito e che l'opponente non ha adempiuto all'onere T_ della prova dell'inesistenza o dell'estinzione del credito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Ha inoltre Contro rilevato che, in ogni caso, ha prodotto il contratto, corredato delle CGF e delle CTE che illustrano chiaramente i criteri di determinazione del corrispettivo e le singole voci di costo e che costituisce la fonte del diritto di credito azionato, mentre l'opponente non ha dato prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa;
il quadro di dettaglio presente nelle fatture illustra ulteriormente le singole componenti del prezzo applicato, mentre la voce relativa «al prezzo effettivo dell'energia elettrica, cioè il costo di acquisto da parte del fornitore» si riferisce a circostanza estranea al rapporto tra fornitore e cliente.
Quanto ai consumi fatturati, la società opposta ha allegato che le fatture sono state emesse sulla base dei consumi effettivi del cliente comunicati dal distributore, unico soggetto responsabile della rilevazione, e ha replicato che l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare i presunti malfunzionamenti del contatore che si trova nella custodia del sig. o T_
gli ipotetici disallineamenti dei consumi registrati rispetto a quelli caratterizzanti l'attività
d'impresa svolta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata fissata nuova udienza ai sensi degli artt. 5, comma 6 e 5-bis, d.l.vo n.
28/2010, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso decreto per le cause in materia di somministrazione, in alternativa alla procedura di conciliazione prevista dal TICO (Testo Integrato Conciliazione, in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA di cui all'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com) ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), legge n. 481/1995.
pagina 6 di 12 La mediazione avviata dalla parte opposta ha avuto esito negativo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria. All'udienza deputata a tali incombenti, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto incasso di € 3.413,87 a titolo di indennizzo CP_2
modificando di conseguenza le proprie domande.
***
1. In via pregiudiziale dev'essere disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in relazione sia al foro del consumatore che agli ordinari criteri previsti dall'art. 20 c.p.c..
1.2. Quanto al primo profilo, si deve escludere che abbia concluso il contatto Parte_1
Contro di somministrazione di energia elettrica con in qualità di consumatore, ossia come
«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» [art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005], essendo al contrario provato, per presunzioni (art. 2729 c.c.), il fatto che egli abbia agito quale professionista.
Al riguardo occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato (Cass., n. 34787 del
12/12/2023); inoltre non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale (Cass., n. 5097 del 17/02/2023; v. anche
Cass., n. 11639/2022).
Nel caso di specie, la fornitura di energia elettrica non è incompatibile e anzi è necessaria per poter esercitare la (non contestata) attività di ristorazione (trattoria) del sig. quest'ultimo, T_ inoltre, nell'affermare che l'utenza di via Picenardi n. 11 in Campagnola Emilia è utilizzata in modo promiscuo, sia per la propria impresa individuale che per la propria abitazione, non ha specificamente allegato il (e comunque non ha fornito elementi di prova del) fatto che l'uso della fornitura di energia elettrica per scopi attinenti all'attività imprenditoriale esercitata sia marginale rispetto all'uso domestico.
La conferma dell'utilizzo della fornitura in via prevalente per la gestione dell'attività di ristorazione dell'opponente proviene dai seguenti indizi.
pagina 7 di 12 In primo luogo, il contratto di somministrazione dell'energia elettrica, firmato dal sig. T_
mediante la procedura c.d. point and click, indica la partita IVA dell'opponente e, come tipologia di utenza, prevede «altri usi» e non l'uso domestico, definizione che è coerente con la destinazione della fornitura all'attività imprenditoriale.
In secondo luogo, i timbri apposti sugli accordi di rateizzazione del debito, riferiti a quattro delle fatture azionate in via monitoria, firmati da recano il timbro «Antica Trattoria Parte_1
Cognento di BE AN UC.
Infine, è notorio che i consumi di energia elettrica di una trattoria sono quantitativamente rilevanti e, in ogni caso, maggiori dei consumi per un uso «personale». D'altra parte, il sig. non ha neppure allegato circostanze particolari per le quali i consumi dell'abitazione T_
potrebbero essere prevalenti (es. per la presenza costante di persone in casa attive anche in orario notturno, per l'utilizzo continuo di elettrodomestici ad alto consumo, etc.).
1.2. Quanto ai criteri di collegamento ordinari previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., è assorbente il rilievo che l'art. 23 delle CTF prevede la competenza esclusiva e inderogabile del foro di Prato e che tale clausola è stata approvata specificamente per iscritto dall'utente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., mediante firma elettronica semplice, attraverso la procedura c.d. point and click.
In ogni caso non sarebbe condivisibile l'interpretazione del forum destinatae solutionis ex art. 20
c.p.c. proposta dall'opponente, che richiama il quarto comma dell'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione illiquida dev'essere adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza: infatti, le CTF e le CTE, allegate al contratto di somministrazione stipulato dalle parti, anch'esse accettate dall'opponente, pongono criteri predeterminati e certi per la quantificazione del corrispettivo dell'energia che, pertanto, sebbene indeterminato al momento della conclusione del contratto, è determinabile in base ai consumi via via effettuati dall'utente, conferendo così all'obbligazione pecuniaria il carattere della liquidità richiesto dall'art. 1182, comma 3, c.c. affinché essa debba essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza
(Cass., Sez. Unite, n. 17989 del 13/09/2016).
2. È infondata anche l'eccezione d'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art.
3.1 del TICO citato in premessa.
L'art.
3.5 del TICO prevede che «Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari»; la locuzione
«provvedimenti giudiziali urgenti», per avere un senso, non può essere riferita ai soli procedimenti cautelari, in quanto autonomamente considerati dalla norma, e pertanto deve poter pagina 8 di 12 comprendere anche i procedimenti monitori, caratterizzati da un'urgenza in senso lato perché consentono al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo in base a una cognizione sommaria e in tempi rapidi. Tale interpretazione è corroborata dalle opzioni adottate dal legislatore negli analoghi ambiti della mediazione e della negoziazione assistita, laddove l'art. 5, comma 6, d.l.vo n. 28/2010 prevede, alla lettera a), che la previsione della mediazione ante causam come condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione, e l'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 132/2024, conv. con mod.ni dalla legge n. 162/2024, alla lettera a), esclude dalla previsione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale i procedimenti d'ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Peraltro, secondo un diffuso indirizzo della giurisprudenza di merito (Trib. Parma, n. 251/23 del
28/02/2023; Trib. Salerno, n. 3598/2023 del 29/08/2023; Trib. Torino n. 3878 del 6/10/2022),
l'onere di presentare la domanda di conciliazione è a carico del solo cliente o utente finale nelle controversie da questi promesse (cfr. l'art.
7.1 del TICO), mentre nel caso all'esame la lite è stata Contro promossa dal fornitore con il deposito del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso, l'esperimento della mediazione in corso di causa costituisce un succedaneo che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
3. Nel merito, le eccezioni di sono prive di fondamento. Parte_1
La parte opposta, con la costituzione nel presente giudizio, ha fornito prova scritta dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, efficace anche nel giudizio a cognizione piena che si apre con l'opposizione, avendo prodotto, oltre alle fatture (doc. 10-15), anche il contratto di somministrazione di energia elettrica con le CGF e le CTE (doc. 6, 7, 8), le copie delle schermate del Sistema Informativo Integrato, di cui non è contestata la conformità al sito del SII,
Contro dalle quali risulta che il POD intestato è rimasto con dal 1°/07/2022 al Parte_1
30/04/2022 (doc. 9 e 9.1), il report dei flussi di misura trasmessi dal distributore (doc. 26 e 26.1)
e gli accordi di rateizzazione relativi a quattro delle sei fatture in discussione firmati dal sig.
Contro e trasmessi a (doc. 18-21). T_
Così facendo la parte apposta si è attenuta al granitico principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 9 di 12 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
A tale ultimo riguardo si rileva che l'opponente non ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito della società opposta.
Anzitutto le promesse di pagamento contenute negli accordi di rateizzazione firmati Contro dall'opponente, per una parte del credito azionato da producono l'effetto previsto dall'art. 1988 c.c., di astrazione processuale dalla causa, facendo presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria a carico del debitore;
prova che però non si trae dai documenti prodotti da Parte_1
In ogni caso, le eccezioni sulla fatturazione e sull'entità dei consumi formulate dall'opponente sono generiche, non avendo egli specificamente indicato quali componenti del prezzo sarebbero state illegittimamente applicate (e per quali importi) né ha specificamente allegato un malfunzionamento del contatore. In ogni caso, quanto alla rilevazione dei consumi, Parte_1
non ha provato di avere chiesto la verifica del funzionamento del contatore e non ha
[...]
fornito il dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia, presupposti affinché sorga in capo al fornitore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante (Cass., n. 297 del
09/01/2020).
A fronte delle difese concretamente svolte dal sig. la c.t.u. da quest'ultimo richiesta T_ sarebbe, da un lato, superflua, dall'altro lato, esplorativa.
Si deve quindi concludere che sono accertate sia la corretta rilevazione dei consumi da parte del distributore, sia la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, sia infine la legittima Contro applicazione, da parte di delle condizioni contrattuali accettate dal cliente.
4. L'opposizione è quindi infondata, ma il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in
Contro considerazione della parziale estinzione del debito per effetto dell'incasso, da parte di in data 9/10/2024, del corrispettivo nella misura di € 3.413,87. Infatti, può essere applicato CP_2
in via analogica il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione di pagamento proposta dal debitore opponente, deve revocare in toto il decreto pagina 10 di 12 opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass., n. 21432 del
17/10/2011).
Come richiesto dalla parte opposta, l'indennizzo CMOR può essere imputato per € 1.073,24 alla fattura n. 942531 del 17/10/2022, che quindi è da ritenersi integralmente saldata, e per €
2.340,63 alla fattura n. 1143386 del 16/12/2022, per la quale, pertanto, residua un debito di €
365,29 per sorte capitale.
Contro La società opponente dev'essere allora condannata a pagare a la somma di € 14.058,83
(28.839,07 - 2.851,93), oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dai termini di pagamento indicati nelle fatture al saldo, considerato l'incasso del corrispettivo in data 9/10/2024, ossia su € 1.073,24 dal 7/11/2022 all'8/10/2024, su € 2.705,92 dal CP_2
5/01/2023 all'8/10/2024, su € 365,29 dal 9/10/2024 al saldo, su € 3.514,44 dal 6/02/2023 al saldo, su € 3.141,75 dal 5/04/2023 al saldo, su € 3.623,48 dal 5/05/2023 al saldo, su € 3.413,87 dal 12/06/2023 al saldo.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie integrative, e per la fase decisionale, espletata mediante discussione orale.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accertato il credito di in € 17.472,70 per sorte Controparte_3 capitale e l'avvenuto incasso di 3.413,77, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 999/23 del 25/09/2023, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_3 della somma di € 14.058,83 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori come indicati in parte motiva;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
pagina 11 di 12 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 13/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2436/2023 tra le parti:
c.f. , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, elettivamente domiciliato in
Milano, Galleria San Babila n. 4/a presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Martina Gentile e dell'avv. Leonardo Masi, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: come in atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: «In via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, dinanzi al quale si chiede di rimettere le parti dinanzi al giudice pagina 1 di 12 competente, ovvero innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1182 c.c., terzo e quarto comma c.c., l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del giudice del luogo in cui il debitore, ai fini dell'adempimento, ha il domicilio al tempo della scadenza, ovvero innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
- accertare e dichiarare
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 999/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data
25/09/2023 RG n. 2053/2023 a fronte del mancato esperimento da parte del “Cliente” del tentativo di conciliazione previsto per competenza dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA). Nel merito: - accertare e dichiarare il difetto probatorio delle argomentazione nonché del credito, poste a fondamento delle richieste di parte ricorrente e per
l'effetto revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
999/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data 25/09/2023 RG n. 2053/2023 per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: - si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione del rapporto oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per il rapporto di fornitura dell'energia elettrica;
(…) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.».
Opposta: (…) in tesi, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 999/2023 del 25/09/2023 e respingere l'opposizione e per l'effetto condannare l'impresa individuale al Parte_1
Contro pagamento in favore di della somma di € 14.058,83 per sorte capitale e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture al saldo, imputando l'incasso CMOR alle fatture più risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ex art. 1193 c.c.. In denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare Contro che il credito di è pari a € 17.472,70 e, in considerazione del sopravvenuto incasso dell'indennizzo condannare l'impresa individuale al pagamento in CP_2 Parte_1
Contro favore di della somma di € 14.058,83 per sorte capitale e degli interessi moratori dalla data di scadenza indicata nelle fatture al saldo, imputando l'incasso alle fatture più CP_2 risalenti nel tempo e via via a quelle più recenti fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato ex art. 1193 c.c.. Chiede inoltre la condanna della pare opponente alla rifusione in favore di
Contro delle spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione;
in via istruttoria insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte e per l'accoglimento delle Contro istanze istruttorie formulate da nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1
proposto opposizione, con citazione, avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023 del 25/09/2023 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di Controparte_3 seguito: «NWG») la somma di € 17.472,70, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica per uso non domestico in relazione al
POD n. IT001E54706456, situato in Campagnola Emilia (RE), via Picenardi, n. 11.
Nel ricorso per ingiunzione l'odierna parte opposta aveva allegato che il credito azionato riguarda le seguenti fatture: fattura n. 942531 di € 6.439,48, emessa 17/10/2022, scaduta il
7/11/2022, oggetto di un primo piano di rientro firmato dal debitore, non adempiuto;
fattura n.
1143386 di € 4.029,22 IVA inclusa, emessa il 16/12/2022, scaduta il 5/01/2023, oggetto di un secondo piano di rientro, nemmeno questo adempiuto;
fattura n. 63124 di € 5.271,70, emessa il
17/01/2023, scaduta il 6/02/2023, oggetto di un terzo piano di rientro, anch'esso non rispettato;
fattura n. 205507 di € 3.770,15, emessa il 16/03/2023, scaduta il 5/04/2023, oggetto di un quarto piano di rientro rimasto inattuato;
fattura n. 277950 di € 3.660,72, emessa il 15/04/2023, scaduta il 5/05/2023, rimasta inevasa per € 3.623,48; fattura n. 432816 di € 3.413,87, emessa il
23/05/2023, scaduta in data 12/06/2023, rimasta totalmente inevasa.
A fondamento dell'opposizione, in via preliminare, ha eccepito il «difetto di Parte_1
competenza del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di Reggio Emilia per la qualificazione soggettiva di “Consumatore”», rilevando come l'indirizzo di fatturazione dell'impresa individuale coincida con l'indirizzo di residenza dello stesso opponente, così dimostrando che l'erogazione di energia elettrica è utilizzata in forma ibrida o promiscua, ossia anche per attività estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fatto che trova conferma nell'indicazione, nel contratto stipulato tra le parti, della tipologia di utenza come «Altri usi»; peraltro – ha rilevato l'opponente -, i consumi confluiscono in un unico contatore, talché non sarebbe possibile quantificare distintamente le cubature consumate dalla ditta rispetto a quelle utilizzate per l'attività della persona fisica. Sulla scorta di questi rilievi, l'opponente ha concluso che, in considerazione della sua qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, d.l.vo n. 206/2005, assunta quando ha stipulato il contratto di fornitura, si applica il foro del consumatore, con conseguente vessatorietà di clausole che individuano la competenza territoriale in luoghi diversi dalla residenza o dal domicilio elettivo dell'utente. Pertanto, in base ai criteri posti dall'art. 33 del Codice del Consumo, territorialmente competente è il Tribunale di Reggio Emilia.
Ancora in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 18 c.p.c. e 1182, comma 3,
pagina 3 di 12 c.c., quale forum destinatae solutionis. Al riguardo ha rilevato come, in primo luogo, essendo la fattura un mero documento contabile, se può far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c., in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, cosicché non è idonea a dimostrare l'esistenza e la liquidità di un credito;
né tale liquidità potrebbe desumersi dal contratto di somministrazione di energia elettrica concluso tra il sig. Contro e che non ha previsto la misura e la scadenza dei pagamenti oggetto delle fatture T_
azionate in via monitoria;
dovrebbe, pertanto, applicarsi il quarto comma dell'art. 1182 c.c., avuto riguardo al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, ossia presso la sede legale dell'impresa individuale in Campagnola Emilia (RE). Parte_1
Ancora in via preliminare, la parte opponente ha eccepito la «revocabilità del D.I. per
l'esperimento da parte del “Cliente” del tentativo di conciliazione previsto per competenza dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)». Sul punto ha evidenziato che, per le controversie che insorgano nei settori di competenza dell'ARERA, il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità da parte del cliente che intende promuovere l'azione dinanzi alla competente autorità giudiziaria;
nella specie, tuttavia, l'iniziativa processuale di Contro ha impedito al sig. di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le T_ modalità previste dal TICO. Ad avviso dell'opponente, poi, è da escludere che, nel caso di specie, il tentativo di conciliazione sia precluso da quanto previsto dart. 3, comma 3.6 del TICO, in quanto il giudice della fase monitoria, nel respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha escluso l'urgenza del procedimento.
Nel merito ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto «per Parte_1
Contr violazione dell'onere della prova in capo alla relativamente alla quantificazione delle forniture dell'energia elettrica», richiamando gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, in forza dei quali, se le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, in caso di contestazione da parte del cliente, è onere del somministrante che si afferma creditore dimostrare il quantum dell'energia somministrata e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante;
a tale ultimo riguardo, ha evidenziato che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che i consumi a conguaglio riportati nelle fatture oggetto dell'ingiunzione siano basati sui consumi reali e non su quelli medi stimati.
Nel caso di specie, ad avviso dell'opponente, le fatture si basano su una ricostruzione dei pagina 4 di 12 Contro consumi operata a posteriori dalla e pertanto quest'ultima ha l'onere di provare: la distinzione tra quota fissa (€/anno), indipendente dal consumo, e quota energia (€/kWh); il prezzo effettivo dell'energia elettrica, cioè il costo di acquisto da parte del fornitore;
le perdite di rete;
il costo del servizio di dispacciamento;
la perequazione, componente che serve a garantire che gli importi pagati dal cliente per energia e dispacciamento siano i costi effettivi sostenuti dal fornitore;
le spese sostenute per il trasporto e la gestione del contatore, secondo le tariffe stabilite dall'ARERA.
Per concludere sul punto, ha indicato i quesiti da porre al CTU eventualmente Parte_1
nominato per espletare le suddette verifiche. Contro Si è costituita in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Quanto all'eccezione d'incompetenza per territorio in relazione al foro del consumatore, la parte opposta ha contestato che il sig. abbia concluso il contratto di fornitura dell'energia T_
elettrica in qualità di consumatore, rilevando come non possa essere considerato tale chi, come l'opponente, acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale. In particolare, il fatto che il contratto di fornitura è stato funzionale all'esercizio dell'attività commerciale del sig. sarebbe confermata dalla tipologia di utenza scelta dal cliente T_
(«altri usi» e non, come sarebbe stato in caso di uso personale, «utenza ad uso domestico»); dai consumi prelevati dall'opponente, che non risultano essere in linea con un'utenza di tipo domestico;
dal fatto che gli accordi di rateizzazione del debito sono stati sottoscritti dal sig. quale titolare firmatario della «Antica Trattoria Cognento di BE AN UC. Quanto T_ al dedotto uso promiscuo dell'energia, l'opposta ha replicato che il sig. non ha dimostrato T_
la sua effettiva residenza presso l'indirizzo indicato, né la misura dei consumi asseritamente personali e che, in ogni caso, l'impiego di energia per un locale che esercita la ristorazione è da ritenersi preponderante rispetto a quella per uso privato o abitazione. Contro Ciò posto, ha richiamato l'art. 23 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), che prevede, fuori dai casi in cui il contratto sia stato concluso con un consumatore, la competenza esclusiva e inderogabile del foro di Prato, clausola la cui vessatorietà sarebbe esclusa dalla specifica approvazione per iscritto attraverso il meccanismo della doppia sottoscrizione.
La parte opposta ha poi contestato che il credito azionato sia illiquido e non esigibile anche ai fini della competenza territoriale, rilevando come debba trovare applicazione l'art. 1182, comma
3, c.c.: quanto al primo profilo, le CGF e le Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) allegate al contratto di fornitura definiscono analiticamente le condizioni economiche, le modalità di pagina 5 di 12 calcolo dei corrispettivi, nonché quelle di individuazione dei dati di misura posti alla base delle fatture, mentre le fatture azionate, nel c.d. «Quadro di dettaglio», riportano ciascuna delle voci di costo addebitate in conformità alla normativa di settore;
quanto al secondo aspetto, sono scaduti i termini di pagamento indicati nelle CGF.
Contro Sull'eccezione d'improcedibilità della domanda, ha replicato che la tutela monitoria rientra tra i provvedimenti urgenti e cautelari per i quali l'art. 23 del TICO esclude l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, argomentando in ordine alla coerenza sistematica di tale dato normativo con le previsioni in materia di mediazione e di negoziazione assistita.
Sul merito, la parte opposta ha in primo luogo evidenziato che gli accordi di rateizzazione firmati dal sig. costituiscono ricognizioni di debito e che l'opponente non ha adempiuto all'onere T_ della prova dell'inesistenza o dell'estinzione del credito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Ha inoltre Contro rilevato che, in ogni caso, ha prodotto il contratto, corredato delle CGF e delle CTE che illustrano chiaramente i criteri di determinazione del corrispettivo e le singole voci di costo e che costituisce la fonte del diritto di credito azionato, mentre l'opponente non ha dato prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa;
il quadro di dettaglio presente nelle fatture illustra ulteriormente le singole componenti del prezzo applicato, mentre la voce relativa «al prezzo effettivo dell'energia elettrica, cioè il costo di acquisto da parte del fornitore» si riferisce a circostanza estranea al rapporto tra fornitore e cliente.
Quanto ai consumi fatturati, la società opposta ha allegato che le fatture sono state emesse sulla base dei consumi effettivi del cliente comunicati dal distributore, unico soggetto responsabile della rilevazione, e ha replicato che l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare i presunti malfunzionamenti del contatore che si trova nella custodia del sig. o T_
gli ipotetici disallineamenti dei consumi registrati rispetto a quelli caratterizzanti l'attività
d'impresa svolta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata fissata nuova udienza ai sensi degli artt. 5, comma 6 e 5-bis, d.l.vo n.
28/2010, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso decreto per le cause in materia di somministrazione, in alternativa alla procedura di conciliazione prevista dal TICO (Testo Integrato Conciliazione, in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA di cui all'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com) ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), legge n. 481/1995.
pagina 6 di 12 La mediazione avviata dalla parte opposta ha avuto esito negativo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria. All'udienza deputata a tali incombenti, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto incasso di € 3.413,87 a titolo di indennizzo CP_2
modificando di conseguenza le proprie domande.
***
1. In via pregiudiziale dev'essere disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in relazione sia al foro del consumatore che agli ordinari criteri previsti dall'art. 20 c.p.c..
1.2. Quanto al primo profilo, si deve escludere che abbia concluso il contatto Parte_1
Contro di somministrazione di energia elettrica con in qualità di consumatore, ossia come
«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» [art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005], essendo al contrario provato, per presunzioni (art. 2729 c.c.), il fatto che egli abbia agito quale professionista.
Al riguardo occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato (Cass., n. 34787 del
12/12/2023); inoltre non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale (Cass., n. 5097 del 17/02/2023; v. anche
Cass., n. 11639/2022).
Nel caso di specie, la fornitura di energia elettrica non è incompatibile e anzi è necessaria per poter esercitare la (non contestata) attività di ristorazione (trattoria) del sig. quest'ultimo, T_ inoltre, nell'affermare che l'utenza di via Picenardi n. 11 in Campagnola Emilia è utilizzata in modo promiscuo, sia per la propria impresa individuale che per la propria abitazione, non ha specificamente allegato il (e comunque non ha fornito elementi di prova del) fatto che l'uso della fornitura di energia elettrica per scopi attinenti all'attività imprenditoriale esercitata sia marginale rispetto all'uso domestico.
La conferma dell'utilizzo della fornitura in via prevalente per la gestione dell'attività di ristorazione dell'opponente proviene dai seguenti indizi.
pagina 7 di 12 In primo luogo, il contratto di somministrazione dell'energia elettrica, firmato dal sig. T_
mediante la procedura c.d. point and click, indica la partita IVA dell'opponente e, come tipologia di utenza, prevede «altri usi» e non l'uso domestico, definizione che è coerente con la destinazione della fornitura all'attività imprenditoriale.
In secondo luogo, i timbri apposti sugli accordi di rateizzazione del debito, riferiti a quattro delle fatture azionate in via monitoria, firmati da recano il timbro «Antica Trattoria Parte_1
Cognento di BE AN UC.
Infine, è notorio che i consumi di energia elettrica di una trattoria sono quantitativamente rilevanti e, in ogni caso, maggiori dei consumi per un uso «personale». D'altra parte, il sig. non ha neppure allegato circostanze particolari per le quali i consumi dell'abitazione T_
potrebbero essere prevalenti (es. per la presenza costante di persone in casa attive anche in orario notturno, per l'utilizzo continuo di elettrodomestici ad alto consumo, etc.).
1.2. Quanto ai criteri di collegamento ordinari previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., è assorbente il rilievo che l'art. 23 delle CTF prevede la competenza esclusiva e inderogabile del foro di Prato e che tale clausola è stata approvata specificamente per iscritto dall'utente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., mediante firma elettronica semplice, attraverso la procedura c.d. point and click.
In ogni caso non sarebbe condivisibile l'interpretazione del forum destinatae solutionis ex art. 20
c.p.c. proposta dall'opponente, che richiama il quarto comma dell'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione illiquida dev'essere adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza: infatti, le CTF e le CTE, allegate al contratto di somministrazione stipulato dalle parti, anch'esse accettate dall'opponente, pongono criteri predeterminati e certi per la quantificazione del corrispettivo dell'energia che, pertanto, sebbene indeterminato al momento della conclusione del contratto, è determinabile in base ai consumi via via effettuati dall'utente, conferendo così all'obbligazione pecuniaria il carattere della liquidità richiesto dall'art. 1182, comma 3, c.c. affinché essa debba essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza
(Cass., Sez. Unite, n. 17989 del 13/09/2016).
2. È infondata anche l'eccezione d'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art.
3.1 del TICO citato in premessa.
L'art.
3.5 del TICO prevede che «Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari»; la locuzione
«provvedimenti giudiziali urgenti», per avere un senso, non può essere riferita ai soli procedimenti cautelari, in quanto autonomamente considerati dalla norma, e pertanto deve poter pagina 8 di 12 comprendere anche i procedimenti monitori, caratterizzati da un'urgenza in senso lato perché consentono al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo in base a una cognizione sommaria e in tempi rapidi. Tale interpretazione è corroborata dalle opzioni adottate dal legislatore negli analoghi ambiti della mediazione e della negoziazione assistita, laddove l'art. 5, comma 6, d.l.vo n. 28/2010 prevede, alla lettera a), che la previsione della mediazione ante causam come condizione di procedibilità della domanda giudiziale non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione, e l'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 132/2024, conv. con mod.ni dalla legge n. 162/2024, alla lettera a), esclude dalla previsione della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale i procedimenti d'ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Peraltro, secondo un diffuso indirizzo della giurisprudenza di merito (Trib. Parma, n. 251/23 del
28/02/2023; Trib. Salerno, n. 3598/2023 del 29/08/2023; Trib. Torino n. 3878 del 6/10/2022),
l'onere di presentare la domanda di conciliazione è a carico del solo cliente o utente finale nelle controversie da questi promesse (cfr. l'art.
7.1 del TICO), mentre nel caso all'esame la lite è stata Contro promossa dal fornitore con il deposito del ricorso per ingiunzione.
In ogni caso, l'esperimento della mediazione in corso di causa costituisce un succedaneo che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
3. Nel merito, le eccezioni di sono prive di fondamento. Parte_1
La parte opposta, con la costituzione nel presente giudizio, ha fornito prova scritta dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, efficace anche nel giudizio a cognizione piena che si apre con l'opposizione, avendo prodotto, oltre alle fatture (doc. 10-15), anche il contratto di somministrazione di energia elettrica con le CGF e le CTE (doc. 6, 7, 8), le copie delle schermate del Sistema Informativo Integrato, di cui non è contestata la conformità al sito del SII,
Contro dalle quali risulta che il POD intestato è rimasto con dal 1°/07/2022 al Parte_1
30/04/2022 (doc. 9 e 9.1), il report dei flussi di misura trasmessi dal distributore (doc. 26 e 26.1)
e gli accordi di rateizzazione relativi a quattro delle sei fatture in discussione firmati dal sig.
Contro e trasmessi a (doc. 18-21). T_
Così facendo la parte apposta si è attenuta al granitico principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 9 di 12 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
A tale ultimo riguardo si rileva che l'opponente non ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito della società opposta.
Anzitutto le promesse di pagamento contenute negli accordi di rateizzazione firmati Contro dall'opponente, per una parte del credito azionato da producono l'effetto previsto dall'art. 1988 c.c., di astrazione processuale dalla causa, facendo presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria a carico del debitore;
prova che però non si trae dai documenti prodotti da Parte_1
In ogni caso, le eccezioni sulla fatturazione e sull'entità dei consumi formulate dall'opponente sono generiche, non avendo egli specificamente indicato quali componenti del prezzo sarebbero state illegittimamente applicate (e per quali importi) né ha specificamente allegato un malfunzionamento del contatore. In ogni caso, quanto alla rilevazione dei consumi, Parte_1
non ha provato di avere chiesto la verifica del funzionamento del contatore e non ha
[...]
fornito il dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia, presupposti affinché sorga in capo al fornitore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante (Cass., n. 297 del
09/01/2020).
A fronte delle difese concretamente svolte dal sig. la c.t.u. da quest'ultimo richiesta T_ sarebbe, da un lato, superflua, dall'altro lato, esplorativa.
Si deve quindi concludere che sono accertate sia la corretta rilevazione dei consumi da parte del distributore, sia la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, sia infine la legittima Contro applicazione, da parte di delle condizioni contrattuali accettate dal cliente.
4. L'opposizione è quindi infondata, ma il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in
Contro considerazione della parziale estinzione del debito per effetto dell'incasso, da parte di in data 9/10/2024, del corrispettivo nella misura di € 3.413,87. Infatti, può essere applicato CP_2
in via analogica il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione di pagamento proposta dal debitore opponente, deve revocare in toto il decreto pagina 10 di 12 opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass., n. 21432 del
17/10/2011).
Come richiesto dalla parte opposta, l'indennizzo CMOR può essere imputato per € 1.073,24 alla fattura n. 942531 del 17/10/2022, che quindi è da ritenersi integralmente saldata, e per €
2.340,63 alla fattura n. 1143386 del 16/12/2022, per la quale, pertanto, residua un debito di €
365,29 per sorte capitale.
Contro La società opponente dev'essere allora condannata a pagare a la somma di € 14.058,83
(28.839,07 - 2.851,93), oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dai termini di pagamento indicati nelle fatture al saldo, considerato l'incasso del corrispettivo in data 9/10/2024, ossia su € 1.073,24 dal 7/11/2022 all'8/10/2024, su € 2.705,92 dal CP_2
5/01/2023 all'8/10/2024, su € 365,29 dal 9/10/2024 al saldo, su € 3.514,44 dal 6/02/2023 al saldo, su € 3.141,75 dal 5/04/2023 al saldo, su € 3.623,48 dal 5/05/2023 al saldo, su € 3.413,87 dal 12/06/2023 al saldo.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie integrative, e per la fase decisionale, espletata mediante discussione orale.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accertato il credito di in € 17.472,70 per sorte Controparte_3 capitale e l'avvenuto incasso di 3.413,77, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 999/23 del 25/09/2023, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_3 della somma di € 14.058,83 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori come indicati in parte motiva;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
pagina 11 di 12 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 13/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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