TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 992 dell'anno 2024 promossa da
N.Q. DI GENITORE DI DI Parte_1
NN Pt_2
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. SANTACOLOMBA SIMONA per parte ricorrente e l'avv. Maria Teresa D'Amico in sostituzione degli avv.ti Daniela
ON NT e CH NA per l' I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale, decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992 dell'anno 2024 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] Parte_3 CP_1
25/03/2026, elettivamente domiciliata in , via Cantiere Finocchiaro CP_1
n. 9, presso lo studio dell'avv. SANTACOLOMBA SIMONA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in ONroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, VIA IPPOLITO PINDEMONTE n. 88, C/O UFF. LEGALE CP_1
ASP, con gli avv.ti REINA CHIARA e ANTINORO DANIELA che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso che il minore era stato CP_1 Parte_3
riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave nonché disabile gravissimo sino al 01/11/2022, chiedeva che fosse riconosciuto soggetto in condizione di disabilità gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei ONroparte_2
benefici economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitarie prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
ON L'accertamento demandato all' è quindi esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo. Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Passando al merito, il ricorso merita accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_1
sulla scorta della documentazione in atti e dell'indagine clinica nonchè in risposta alle controdeduzioni a firma delle dott.sse Persona_2
ON e , consulenti di parte della convenuta , ha Persona_3
concluso la sua relazione ritenendo che: “A nostro avviso, proprio per le caratteristiche patologiche sopra riscontrate e descritte, il piccolo per la Parte_3
sua tenera età, per le gravi difficoltà di comunicazione verbale e non verbale, per i deficit nell'usare e comprendere il linguaggio con gravi difficoltà nell'interazione sociale, per i comportamenti ripetitivi e ristretti, per le stereotipie, per il deficit cognitivo , anche se ritenuto ai limiti, ha bisogno di un supporto costante e “ molto sostanziale” con assistenza continua nelle sue attività quotidiane, per garantirgli la sua sicurezza e il suo benessere, per cui si ritiene che il minore sia da collocare a livello 3 della Parte_3
classificazione DSM 5 e pertanto, in considerazione che il bambino è stato anche riconosciuto invalido civile al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e portatore di Handicap grave sec. Art. 3 comma 3 L.104/92, egli presenta i requisiti per aver riconosciuto la disabilità gravissima con il relativo beneficio economico da corrispondere dalla data di richiesta del 24.11.23.” (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Consegue la condanna dell' nei sensi di cui in dispositivo. CP_1
Spese di lite e di CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è soggetto in condizione di disabilità Parte_3
gravissima ai sensi della L.R. n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017 dalla data di presentazione della domanda e, per l'effetto, condanna l' ONroparte_2
alla corresponsione della relativa prestazione dal 24/11/2023; condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 20/11/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 992 dell'anno 2024 promossa da
N.Q. DI GENITORE DI DI Parte_1
NN Pt_2
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. SANTACOLOMBA SIMONA per parte ricorrente e l'avv. Maria Teresa D'Amico in sostituzione degli avv.ti Daniela
ON NT e CH NA per l' I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale, decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992 dell'anno 2024 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] Parte_3 CP_1
25/03/2026, elettivamente domiciliata in , via Cantiere Finocchiaro CP_1
n. 9, presso lo studio dell'avv. SANTACOLOMBA SIMONA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in ONroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, VIA IPPOLITO PINDEMONTE n. 88, C/O UFF. LEGALE CP_1
ASP, con gli avv.ti REINA CHIARA e ANTINORO DANIELA che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso che il minore era stato CP_1 Parte_3
riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave nonché disabile gravissimo sino al 01/11/2022, chiedeva che fosse riconosciuto soggetto in condizione di disabilità gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei ONroparte_2
benefici economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitarie prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
ON L'accertamento demandato all' è quindi esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo. Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Passando al merito, il ricorso merita accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. , nominato nell'odierno giudizio, il quale, Persona_1
sulla scorta della documentazione in atti e dell'indagine clinica nonchè in risposta alle controdeduzioni a firma delle dott.sse Persona_2
ON e , consulenti di parte della convenuta , ha Persona_3
concluso la sua relazione ritenendo che: “A nostro avviso, proprio per le caratteristiche patologiche sopra riscontrate e descritte, il piccolo per la Parte_3
sua tenera età, per le gravi difficoltà di comunicazione verbale e non verbale, per i deficit nell'usare e comprendere il linguaggio con gravi difficoltà nell'interazione sociale, per i comportamenti ripetitivi e ristretti, per le stereotipie, per il deficit cognitivo , anche se ritenuto ai limiti, ha bisogno di un supporto costante e “ molto sostanziale” con assistenza continua nelle sue attività quotidiane, per garantirgli la sua sicurezza e il suo benessere, per cui si ritiene che il minore sia da collocare a livello 3 della Parte_3
classificazione DSM 5 e pertanto, in considerazione che il bambino è stato anche riconosciuto invalido civile al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e portatore di Handicap grave sec. Art. 3 comma 3 L.104/92, egli presenta i requisiti per aver riconosciuto la disabilità gravissima con il relativo beneficio economico da corrispondere dalla data di richiesta del 24.11.23.” (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Consegue la condanna dell' nei sensi di cui in dispositivo. CP_1
Spese di lite e di CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è soggetto in condizione di disabilità Parte_3
gravissima ai sensi della L.R. n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017 dalla data di presentazione della domanda e, per l'effetto, condanna l' ONroparte_2
alla corresponsione della relativa prestazione dal 24/11/2023; condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 20/11/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile