Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1171.
(Denunzia di nuova opera).
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare all'autorita' giudiziaria la nuova opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo' vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
(Denunzia di nuova opera).
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare all'autorita' giudiziaria la nuova opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo' vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
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- 1. Ragione - Pagina 61https://www.brocardi.it/ · 233.90181
[…] sembra, inoltre che ci si...» Consulenza legale Q20114324 (Articolo 1171 Codice Civile - Denunzia di nuova opera) «Non vanno confuse le due azioni e le relative procedure in quanto aventi finalità distinte. […] art. 669 bis c.p.c. e art. 1171 del c.c. da alcuni condomini avverso la costruzione su...» Quesito Q20112082 (Articolo 2932 Codice Civile - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) «Buongiorno, […] essa possa avvenire sia all'atto della...» Consulenza legale Q20101700 (Articolo 1171 Codice Civile - Denunzia di nuova opera) «Nel caso di specie appare utile esperire un'azione di nunciazione, in particolare la denunzia di nuova opera ex art. 1171 del c.c. . […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 20/11/2024Provvedimento: […] Il reclamo – nel merito – deve essere rigettato. Deve premettersi che – in relazione ai pregiudizi prospettati dal ricorrente – la tutela apprestata specificamente dall'ordinamento è senz'altro quella tipica di nunciazione individuata dall'art. 1171 cod. civ. (all'esito della quale l'autorità giudiziaria può – appunto – “vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele”).Leggi di più...
- nunciazione·
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