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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281/24 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1
Catania, Via Salesiani n.35 C.F. , ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Catania, Corso Italia 59/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria
Cardillo (Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende, C.F._1
giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(codice fiscale e partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, corr. in Roma, Piazza Guglielmo
Marconi n. 25, ed elettivamente dom. in Catania, Via Vitaliano Brancati n.
20, presso lo studio dell'avvocato Sapuppo Sebastiano (c.f.
) che la rappr. e difende come da procura in atti;
C.F._2
Appellati
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- che in data 06/11/2019, veniva consegnato presso l'officina meccanica garantita per la RCT dalla società il veicolo Parte_1 CP_2
Maserati Levante tg. FT641YN, di proprietà della società Lease Plan S.p.A. perchè si provvedesse ad effettuare un tagliando, il cambio dell'olio e la sostituzione del filtro dell'olio;
- che, nell'eseguire tali lavori, l'officina suddetta utilizzava un olio diverso da quello espressamente consigliato dalla casa produttrice del veicolo;
- che in data 08/11/2019, concluso l'intervento di manutenzione, il veicolo era stato riconsegnato all'utilizzatore in forza di contratto di leasing stipulato tra questi e LeasePlan S.p.A.;
- che, in data 03/12/2019, il veicolo, dopo avere percorso km 831, manifestava una grave avaria al motore per cui era stato riportato nuovamente presso l'officina la quale, ai fini di verificarne la causa, lo Parte_1 trasferiva presso l'Officina autorizzata Maserati del Gruppo Scar, con sede in
Ragusa, dove veniva appurato che l'avaria del motore è stata causata dal tipo di olio utilizzato nell'intervento di manutenzione dall' Controparte_3
in quanto di tipo diverso da quello indicato dalla casa produttrice;
[...]
- che il veicolo è stato riparato presso tale officina autorizzata Maserati e il costo della riparazione, ammontante a euro 24.115,76, è stato corrisposto dalla società LeasePlan la quale, successivamente, con lettera del CP_4
27/01/2020 ne ha chiesto il rimborso, ritenendola responsabile del danno, alla società odierna attrice, la quale in data 05/03/2020, ha Parte_1
provveduto a sua volta a corrispondere a LeasePlan la somma richiesta;
- che , avendo sottoscritto, in data 09/09/2019, con la compagnia CP_3
la polizza n. 802707727, denominata Controparte_2
“Amissima small Business ha richiesto a questa, dapprima informalmente e poi formalmente di essere indennizzata ai sensi dell'art. 44 delle condizioni generali di polizza di quanto era stata costretta a corrispondere a LeasePlan;
- che la compagnia ha comunicato di non essere tenuta al CP_2 pagamento dell'indennizzo richiesto sostenendo che la polizza suddetta non comprendeva la copertura dei danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
è tenuta a indennizzare la società attrice Controparte_2 Parte_1 ai sensi dell'art 44 delle condizioni generali della polizza sottoscritta
“Amissima small Business” n. 802707727, in corso di validità al momento del sinistro, di quanto da questa risarcito in ordine all'evento colposo accaduto in data 08/11/2019;
Conseguentemente, condannare al Controparte_2
pagamento, in suo favore, della somma dovuta a titolo di indennità nella complessiva misura di € 24.115,76, oltre alle somme pagate per compensi e spese della fase stragiudiziale, alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
La società convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2782/2024 pubbl. il 06/06/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 23/9/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25 la causa, a seguito di discussione orale, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., con arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie affermato che: “Nel caso che ci occupa, l'attore ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo sostenendo che si è verificato un fatto avverso previsto dalla polizza, derivato dalle cause da questa previste che ha prodotto gli effetti descritti nella polizza. Si osserva Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
che l'odierno attore si è però limitato ad affermare ciò labialmente senza darne prova.”;
b) con arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 52 esclusioni lett. m delle
Condizioni Generali di Polizza, affermato che: “A tale proposito si osserva che, dall'esame della polizza assicurativa stipulata tra l'attore e la società
, si evince l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni CP_2 cagionati a terzi dall'impresa assicurata a seguito e a causa dell'esecuzione di opere di riparazione nel caso in cui non si sono verificati nel corso dell'esecuzione dei lavori. II contratto prevede precisamente che
l'assicurazione non comprende i danni “cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione dei lavori” (art. 52 esclusioni lett. m).”
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
L'odierna appellante sostiene che, in data 06/11/2019 le veniva consegnato il veicolo tg FT 641 YN, di proprietà della Società Lease Controparte_5
Plan S.p.A., per un “tagliando” di cambio olio e sostituzione filtro dell'olio.
In data 08/11/2019 il suddetto veicolo, effettuato l'intervento di cui sopra, veniva regolarmente riconsegnato.
Successivamente, in data 3/12/19, dopo oltre un mese dall'intervento e dopo aver percorso 831 Km, il suddetto veicolo veniva riportato in officina con una grave avaria al motore e successivamente trasferito presso l'officina della
Maserati, dove veniva effettuata la sostituzione del motore.
Il suddetto danno ammonta a €. 24.115,76, veniva pagato alla proprietaria la quale, imputandolo all'intervento effettuato dalla ne chiedeva il Parte_1
rimborso, che veniva corrisposto dall'appellante in data 5/3/2020.
All'odierna appellata, con la quale la suddetta officina aveva stipulato una polizza per essere garantita in casi di RCT, non veniva dato alcun preavviso né del sinistro né, tantomeno, dell'avvenuto pagamento. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
La Suprema Corte, in merito all'onere probatorio nei giudizi tra assicurato e assicuratore, ha ribadito che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo ( Cass.1558/2018 e 7749/2020).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la polizza stipulata dall'appellante non comprende i danni “cagionati da opera ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori” (art. 52 esclusioni lettera m).
L'appellante sostiene, invece, che secondo l'art. 44 della detta polizza “La
Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti e nel limite di fatturato annuo indicati in polizza.”
In ogni caso, in virtù delle condizioni di polizza, sopra indicate, la compagnia assicurativa era tenuta a tenere indenne l'assicurato per i danni dallo stesso cagionati a terzi;
pertanto era onere dell'appellante provare che il danno in oggetto era stato causato dalla propria attività.
Nessuna prova viene fornita dall'appellante, circa il nesso di causalità tra l'intervento di sostituzione dell'olio e il gravissimo danno riportato dall'autovettura, atteso che è trascorso un mese e sono stati percorsi ben 831 km, prima che l'auto fosse ricondotta presso l'officina, ben potendo, nel detto periodo, essere stata sottoposta ad altri interventi.
Inoltre, non risulta prodotta in atti la fattura dell'officina Maserati, che ha effettuato la riparazione;
pertanto, non è dato conoscere quali specifici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
interventi sono stati effettuati sull'autovettura e quali parti della stessa sono state specificamente sostituite.
Neppure la prova per testi, espletata in primo grado, sopperisce a tale lacuna probatoria, avendo i testi riferito, esclusivamente, di avere effettuato il cambio d'olio sulla vettura in oggetto, con un olio diverso da quello consigliato dalla casa costruttrice, ma di qualità superiore.
Pertanto, priva di prova è rimasta la causa del danno e se la stessa possa essere ricondotta all'intervento effettuato dall'appellante.
L'odierna appellante, infatti, ha ritenuto di corrispondere alla “Lease Plan
s.p.a.”, l'ingente somma richiesta, al momento dell'emissione di una fattura da parte di quest'ultima, di addebito di danno, nei confronti della Parte_1
senza alcuna specificazione del tipo di danno, dandone comunicazione
[...] all'assicuratrice dopo l'avvenuto pagamento, e chiedendone il rimborso senza che quest'ultima avesse avuto possibilità di periziare il veicolo e verificare la tipologia di riparazioni effettuate.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata non essendo stata fornita alcuna prova circa il nesso di causalità tra il danno e l'intervento effettuato dall'appellante, che avrebbe consentito di ricondurre il detto intervento a quelli ricompresi nella polizza assicurativa sottoscritta dalla
Parte_1
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.24.115,76) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2782/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa dal Tribunale di Catania, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €. 4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281/24 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1
Catania, Via Salesiani n.35 C.F. , ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Catania, Corso Italia 59/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria
Cardillo (Cod. Fisc. , che la rappresenta e difende, C.F._1
giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(codice fiscale e partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, corr. in Roma, Piazza Guglielmo
Marconi n. 25, ed elettivamente dom. in Catania, Via Vitaliano Brancati n.
20, presso lo studio dell'avvocato Sapuppo Sebastiano (c.f.
) che la rappr. e difende come da procura in atti;
C.F._2
Appellati
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
- che in data 06/11/2019, veniva consegnato presso l'officina meccanica garantita per la RCT dalla società il veicolo Parte_1 CP_2
Maserati Levante tg. FT641YN, di proprietà della società Lease Plan S.p.A. perchè si provvedesse ad effettuare un tagliando, il cambio dell'olio e la sostituzione del filtro dell'olio;
- che, nell'eseguire tali lavori, l'officina suddetta utilizzava un olio diverso da quello espressamente consigliato dalla casa produttrice del veicolo;
- che in data 08/11/2019, concluso l'intervento di manutenzione, il veicolo era stato riconsegnato all'utilizzatore in forza di contratto di leasing stipulato tra questi e LeasePlan S.p.A.;
- che, in data 03/12/2019, il veicolo, dopo avere percorso km 831, manifestava una grave avaria al motore per cui era stato riportato nuovamente presso l'officina la quale, ai fini di verificarne la causa, lo Parte_1 trasferiva presso l'Officina autorizzata Maserati del Gruppo Scar, con sede in
Ragusa, dove veniva appurato che l'avaria del motore è stata causata dal tipo di olio utilizzato nell'intervento di manutenzione dall' Controparte_3
in quanto di tipo diverso da quello indicato dalla casa produttrice;
[...]
- che il veicolo è stato riparato presso tale officina autorizzata Maserati e il costo della riparazione, ammontante a euro 24.115,76, è stato corrisposto dalla società LeasePlan la quale, successivamente, con lettera del CP_4
27/01/2020 ne ha chiesto il rimborso, ritenendola responsabile del danno, alla società odierna attrice, la quale in data 05/03/2020, ha Parte_1
provveduto a sua volta a corrispondere a LeasePlan la somma richiesta;
- che , avendo sottoscritto, in data 09/09/2019, con la compagnia CP_3
la polizza n. 802707727, denominata Controparte_2
“Amissima small Business ha richiesto a questa, dapprima informalmente e poi formalmente di essere indennizzata ai sensi dell'art. 44 delle condizioni generali di polizza di quanto era stata costretta a corrispondere a LeasePlan;
- che la compagnia ha comunicato di non essere tenuta al CP_2 pagamento dell'indennizzo richiesto sostenendo che la polizza suddetta non comprendeva la copertura dei danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
è tenuta a indennizzare la società attrice Controparte_2 Parte_1 ai sensi dell'art 44 delle condizioni generali della polizza sottoscritta
“Amissima small Business” n. 802707727, in corso di validità al momento del sinistro, di quanto da questa risarcito in ordine all'evento colposo accaduto in data 08/11/2019;
Conseguentemente, condannare al Controparte_2
pagamento, in suo favore, della somma dovuta a titolo di indennità nella complessiva misura di € 24.115,76, oltre alle somme pagate per compensi e spese della fase stragiudiziale, alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
La società convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 2782/2024 pubbl. il 06/06/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 23/9/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25 la causa, a seguito di discussione orale, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., con arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie affermato che: “Nel caso che ci occupa, l'attore ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo sostenendo che si è verificato un fatto avverso previsto dalla polizza, derivato dalle cause da questa previste che ha prodotto gli effetti descritti nella polizza. Si osserva Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
che l'odierno attore si è però limitato ad affermare ciò labialmente senza darne prova.”;
b) con arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 52 esclusioni lett. m delle
Condizioni Generali di Polizza, affermato che: “A tale proposito si osserva che, dall'esame della polizza assicurativa stipulata tra l'attore e la società
, si evince l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni CP_2 cagionati a terzi dall'impresa assicurata a seguito e a causa dell'esecuzione di opere di riparazione nel caso in cui non si sono verificati nel corso dell'esecuzione dei lavori. II contratto prevede precisamente che
l'assicurazione non comprende i danni “cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione dei lavori” (art. 52 esclusioni lett. m).”
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
L'odierna appellante sostiene che, in data 06/11/2019 le veniva consegnato il veicolo tg FT 641 YN, di proprietà della Società Lease Controparte_5
Plan S.p.A., per un “tagliando” di cambio olio e sostituzione filtro dell'olio.
In data 08/11/2019 il suddetto veicolo, effettuato l'intervento di cui sopra, veniva regolarmente riconsegnato.
Successivamente, in data 3/12/19, dopo oltre un mese dall'intervento e dopo aver percorso 831 Km, il suddetto veicolo veniva riportato in officina con una grave avaria al motore e successivamente trasferito presso l'officina della
Maserati, dove veniva effettuata la sostituzione del motore.
Il suddetto danno ammonta a €. 24.115,76, veniva pagato alla proprietaria la quale, imputandolo all'intervento effettuato dalla ne chiedeva il Parte_1
rimborso, che veniva corrisposto dall'appellante in data 5/3/2020.
All'odierna appellata, con la quale la suddetta officina aveva stipulato una polizza per essere garantita in casi di RCT, non veniva dato alcun preavviso né del sinistro né, tantomeno, dell'avvenuto pagamento. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
La Suprema Corte, in merito all'onere probatorio nei giudizi tra assicurato e assicuratore, ha ribadito che incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo ( Cass.1558/2018 e 7749/2020).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la polizza stipulata dall'appellante non comprende i danni “cagionati da opera ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori” (art. 52 esclusioni lettera m).
L'appellante sostiene, invece, che secondo l'art. 44 della detta polizza “La
Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti e nel limite di fatturato annuo indicati in polizza.”
In ogni caso, in virtù delle condizioni di polizza, sopra indicate, la compagnia assicurativa era tenuta a tenere indenne l'assicurato per i danni dallo stesso cagionati a terzi;
pertanto era onere dell'appellante provare che il danno in oggetto era stato causato dalla propria attività.
Nessuna prova viene fornita dall'appellante, circa il nesso di causalità tra l'intervento di sostituzione dell'olio e il gravissimo danno riportato dall'autovettura, atteso che è trascorso un mese e sono stati percorsi ben 831 km, prima che l'auto fosse ricondotta presso l'officina, ben potendo, nel detto periodo, essere stata sottoposta ad altri interventi.
Inoltre, non risulta prodotta in atti la fattura dell'officina Maserati, che ha effettuato la riparazione;
pertanto, non è dato conoscere quali specifici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
interventi sono stati effettuati sull'autovettura e quali parti della stessa sono state specificamente sostituite.
Neppure la prova per testi, espletata in primo grado, sopperisce a tale lacuna probatoria, avendo i testi riferito, esclusivamente, di avere effettuato il cambio d'olio sulla vettura in oggetto, con un olio diverso da quello consigliato dalla casa costruttrice, ma di qualità superiore.
Pertanto, priva di prova è rimasta la causa del danno e se la stessa possa essere ricondotta all'intervento effettuato dall'appellante.
L'odierna appellante, infatti, ha ritenuto di corrispondere alla “Lease Plan
s.p.a.”, l'ingente somma richiesta, al momento dell'emissione di una fattura da parte di quest'ultima, di addebito di danno, nei confronti della Parte_1
senza alcuna specificazione del tipo di danno, dandone comunicazione
[...] all'assicuratrice dopo l'avvenuto pagamento, e chiedendone il rimborso senza che quest'ultima avesse avuto possibilità di periziare il veicolo e verificare la tipologia di riparazioni effettuate.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata non essendo stata fornita alcuna prova circa il nesso di causalità tra il danno e l'intervento effettuato dall'appellante, che avrebbe consentito di ricondurre il detto intervento a quelli ricompresi nella polizza assicurativa sottoscritta dalla
Parte_1
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.24.115,76) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2782/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa dal Tribunale di Catania, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €. 4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro