TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 2631 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO FRANCESCO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO FRANCESCO per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I sottoscritti coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento rinunciando alla relativa richiesta in sede giudiziale;
3) La casa coniugale sita in Roma, Via Bartolomeo Zorzi, n. 81 detenuta in locazione rimane nella disponibilità della sig.ra essendosi l'altro coniuge già CP_1 allontanato dall'abitazione;
4) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre presso la casa sita in Via Bartolomeo Zorzi n. 81, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei bambini all'altro genitore;
5) Il canone di locazione della casa ove la sig.ra vive insieme ai figli – da CP_1 corrispondere in virtù di un contratto cointestato stipulato nel mese di novembre 2022 –
è interamente a carico della sig.ra CP_1
6) Le altre spese di gestione del suddetto immobile (utenze, tassa rifiuti, spese condominiali, manutenzioni) saranno a carico della sig.ra CP_1
7) Il marito verserà a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo mensile pari ad euro 300,00 soggetto a rivalutazione ISTAT, da corrispondere alla sig.ra a CP_1 mezzo bonifico bancario;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
8) L'assegno unico sarà interamente a favore della sig.ra CP_1
9) Entrambi i coniugi si renderanno in ogni momento reperibili per ogni eventuale necessità dei minori sia ordinaria che straordinaria;
10) Riguardo al diritto di visita si prevede quanto segue: week-end alternati: i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il sig. a settimane alterne a partire dal venerdì dalle ore 19:00 fino Parte_1 alle ore 21:30 della domenica. frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé i figli, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:30, e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore
19:00, nelle settimane in cui non avrà i figli nel week-end. Nelle settimane in cui è previsto il week-end a favore del padre quest'ultimo trascorrerà con i figli il martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:30. I figli minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del
Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni della festa del compleanno dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori. Si stabiliscono giorni continuativi nel periodo estivo e con anni alterni, nei quali il padre avrà facoltà di tenere con i figli per il mese di luglio dal 1.07 al 15.07 e la madre dal 16.07 al 31.07 e per il mese di agosto il padre dal 01.08 al 15.08 e la madre dal 16.08 al 31.08, anche in base ai rispettivi periodi feriali dal lavoro. Si stabilisce inoltre che i figli potranno trascorrere con il padre dal 23.12 al 31.12 e con la madre dal 01.01 al 07.01 giorni ininterrotti nel periodo natalizio ad anni alterni e alternati tutte le vacanze pasquali, salvo accordo contrario. Le giornate del 24 o del 25 dicembre saranno sempre alternate tra le parti di anno in anno a prescindere dal periodo sopra indicato e per il 2023 la madre trascorrerà il 24 con i figli e il padre il 25.
I genitori dovranno collaborare per permettere ai figli, pur nel regime di separazione, il riferimento ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto delle reciproche scelte di vita e, comunque, favorire la normale interrelazione con i parenti prossimi ancora in vita di entrambe le Parti;
11) Facoltativamente, i minori trascorreranno una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e, una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc.);
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di quello del minore;
sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i bambini all'estero nei rispettivi periodi di vacanza deve sussistere una autorizzazione scritta previa informativa delle date scelte e dei luoghi di destinazione.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 24/03/2022, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.00017, Parte 1, Serie 23, Anno 2022);
- nulla sulle spese
Roma, 3.12.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 2631 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO FRANCESCO Parte_1
per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO FRANCESCO per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I sottoscritti coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento rinunciando alla relativa richiesta in sede giudiziale;
3) La casa coniugale sita in Roma, Via Bartolomeo Zorzi, n. 81 detenuta in locazione rimane nella disponibilità della sig.ra essendosi l'altro coniuge già CP_1 allontanato dall'abitazione;
4) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre presso la casa sita in Via Bartolomeo Zorzi n. 81, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dei bambini all'altro genitore;
5) Il canone di locazione della casa ove la sig.ra vive insieme ai figli – da CP_1 corrispondere in virtù di un contratto cointestato stipulato nel mese di novembre 2022 –
è interamente a carico della sig.ra CP_1
6) Le altre spese di gestione del suddetto immobile (utenze, tassa rifiuti, spese condominiali, manutenzioni) saranno a carico della sig.ra CP_1
7) Il marito verserà a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo mensile pari ad euro 300,00 soggetto a rivalutazione ISTAT, da corrispondere alla sig.ra a CP_1 mezzo bonifico bancario;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma;
8) L'assegno unico sarà interamente a favore della sig.ra CP_1
9) Entrambi i coniugi si renderanno in ogni momento reperibili per ogni eventuale necessità dei minori sia ordinaria che straordinaria;
10) Riguardo al diritto di visita si prevede quanto segue: week-end alternati: i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il sig. a settimane alterne a partire dal venerdì dalle ore 19:00 fino Parte_1 alle ore 21:30 della domenica. frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé i figli, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:30, e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore
19:00, nelle settimane in cui non avrà i figli nel week-end. Nelle settimane in cui è previsto il week-end a favore del padre quest'ultimo trascorrerà con i figli il martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:30. I figli minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del
Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni della festa del compleanno dei minori verranno trascorsi con entrambi i genitori. Si stabiliscono giorni continuativi nel periodo estivo e con anni alterni, nei quali il padre avrà facoltà di tenere con i figli per il mese di luglio dal 1.07 al 15.07 e la madre dal 16.07 al 31.07 e per il mese di agosto il padre dal 01.08 al 15.08 e la madre dal 16.08 al 31.08, anche in base ai rispettivi periodi feriali dal lavoro. Si stabilisce inoltre che i figli potranno trascorrere con il padre dal 23.12 al 31.12 e con la madre dal 01.01 al 07.01 giorni ininterrotti nel periodo natalizio ad anni alterni e alternati tutte le vacanze pasquali, salvo accordo contrario. Le giornate del 24 o del 25 dicembre saranno sempre alternate tra le parti di anno in anno a prescindere dal periodo sopra indicato e per il 2023 la madre trascorrerà il 24 con i figli e il padre il 25.
I genitori dovranno collaborare per permettere ai figli, pur nel regime di separazione, il riferimento ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto delle reciproche scelte di vita e, comunque, favorire la normale interrelazione con i parenti prossimi ancora in vita di entrambe le Parti;
11) Facoltativamente, i minori trascorreranno una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e, una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc.);
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di quello del minore;
sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i bambini all'estero nei rispettivi periodi di vacanza deve sussistere una autorizzazione scritta previa informativa delle date scelte e dei luoghi di destinazione.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 24/03/2022, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.00017, Parte 1, Serie 23, Anno 2022);
- nulla sulle spese
Roma, 3.12.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi