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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12651/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 28/05/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. PARADISO VITTORIA
– PARTE RICORRENTE –
E
, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa da Avv. BARBUZZI NICOLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'aver contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Bisceglie (BT) in data 04/10/2011, unione dalla
[...]
quale non sono nati i figli.
Aggiunge che con sentenza parziale n. 4755/2022 pubblicata il
21/12/2022 passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e che il relativo giudizio prosegue per le ulteriori questioni di carattere accessorio.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei coniugi in quel giudizio, che i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi come meglio specificato in ricorso.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda sullo status ma contesta quanto ex adverso dedotto chiedendo regolarsi i rapporti tra i coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio
2 per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti
3 civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, resta da delibare unicamente la questione relativa al diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sulla quale la resistente ha insistito e che il Collegio ritiene infondata.
Partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, ovvero dalla valutazione comparata delle rispettive condizioni economico- reddituali, va osservato che dalla documentazione reddituale in atti non è emersa una differenza reddituale tra le parti tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno invocato.
Invero, la resistente ha lavorato, seppur saltuariamente, durante il matrimonio e successivamente, come da lei dedotto, ha regolarmente percepito la Naspi.
Poiché alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha, oltre il carattere assistenziale, anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare se la dedotta differenza reddituale tra i coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo
4 fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione alla durata del matrimonio, ed anche sotto tale profilo la delibazione è sfavorevole alla resistente.
Infatti, come anzidetto, la stessa risulta aver lavorato, seppur sporadicamente, durante il matrimonio e non ha dimostrato, ed invero neanche dedotto, a quali aspettative di realizzazione o miglioramento professionale ed economico ambisse ed alle quali abbia rinunciato in funzione di un contributo reso prevalentemente all'interno della famiglia.
La resistente si è, infatti, limitata ad allegare di essersi dedicata alla cura di suo marito e che, a fronte delle sue reiterate richieste, costui abbia rifiutato di assumerla presso l'azienda di famiglia. Tale circostanza, però, non si è tradotta in un generico impedimento per lei a svolgere altra e diversa attività lavorativa, né conforta l'ipotesi di una scelta condivisa tra i coniugi di conduzione della vita familiare in tal senso.
Infine, deve rilevarsi che la resistente ha contratto matrimonio in età avanzata (quasi 50 anni) e non è dato sapere, perché da lei neppure allegato, quali attività lavorative abbia precedentemente svolto per garantirsi l'autosufficienza economica e alle quali abbia dovuto successivamente rinunciare.
In conclusione, nel caso di specie non soltanto vi è il difetto della carenza dei mezzi sufficienti per vivere dignitosamente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, data la sua capacità lavorativa, seppur generica, già messa a frutto, ma mancano i presupposti per applicare i criteri perequativo/compensativi: va,
5 dunque, rigettata la sua richiesta di assegno divorzile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bisceglie (BT) in data 04/10/2011 tra
[...]
, nato in [...] in Parte_1
data 28/09/1976, e , nata in Controparte_1
6 BISCEGLIE (BT) in data 28/10/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bisceglie al n.
141, parte II, serie A, anno 2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.759,75 oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12651/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 28/05/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. PARADISO VITTORIA
– PARTE RICORRENTE –
E
, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa da Avv. BARBUZZI NICOLA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'aver contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Bisceglie (BT) in data 04/10/2011, unione dalla
[...]
quale non sono nati i figli.
Aggiunge che con sentenza parziale n. 4755/2022 pubblicata il
21/12/2022 passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e che il relativo giudizio prosegue per le ulteriori questioni di carattere accessorio.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla prima comparizione dei coniugi in quel giudizio, che i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi come meglio specificato in ricorso.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda sullo status ma contesta quanto ex adverso dedotto chiedendo regolarsi i rapporti tra i coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio
2 per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti
3 civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, resta da delibare unicamente la questione relativa al diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sulla quale la resistente ha insistito e che il Collegio ritiene infondata.
Partendo dal primo criterio indicato dalle Sezioni Unite, ovvero dalla valutazione comparata delle rispettive condizioni economico- reddituali, va osservato che dalla documentazione reddituale in atti non è emersa una differenza reddituale tra le parti tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno invocato.
Invero, la resistente ha lavorato, seppur saltuariamente, durante il matrimonio e successivamente, come da lei dedotto, ha regolarmente percepito la Naspi.
Poiché alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile ha, oltre il carattere assistenziale, anche un contenuto compensativo/perequativo, resta da valutare se la dedotta differenza reddituale tra i coniugi sia, o meno, la conseguenza del contributo
4 fornito dalla richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno, contributo reso sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione alla durata del matrimonio, ed anche sotto tale profilo la delibazione è sfavorevole alla resistente.
Infatti, come anzidetto, la stessa risulta aver lavorato, seppur sporadicamente, durante il matrimonio e non ha dimostrato, ed invero neanche dedotto, a quali aspettative di realizzazione o miglioramento professionale ed economico ambisse ed alle quali abbia rinunciato in funzione di un contributo reso prevalentemente all'interno della famiglia.
La resistente si è, infatti, limitata ad allegare di essersi dedicata alla cura di suo marito e che, a fronte delle sue reiterate richieste, costui abbia rifiutato di assumerla presso l'azienda di famiglia. Tale circostanza, però, non si è tradotta in un generico impedimento per lei a svolgere altra e diversa attività lavorativa, né conforta l'ipotesi di una scelta condivisa tra i coniugi di conduzione della vita familiare in tal senso.
Infine, deve rilevarsi che la resistente ha contratto matrimonio in età avanzata (quasi 50 anni) e non è dato sapere, perché da lei neppure allegato, quali attività lavorative abbia precedentemente svolto per garantirsi l'autosufficienza economica e alle quali abbia dovuto successivamente rinunciare.
In conclusione, nel caso di specie non soltanto vi è il difetto della carenza dei mezzi sufficienti per vivere dignitosamente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, data la sua capacità lavorativa, seppur generica, già messa a frutto, ma mancano i presupposti per applicare i criteri perequativo/compensativi: va,
5 dunque, rigettata la sua richiesta di assegno divorzile.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bisceglie (BT) in data 04/10/2011 tra
[...]
, nato in [...] in Parte_1
data 28/09/1976, e , nata in Controparte_1
6 BISCEGLIE (BT) in data 28/10/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bisceglie al n.
141, parte II, serie A, anno 2011;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.759,75 oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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