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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2024, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9258/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.8.2024 da
1) Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Condello Sibio, C.F. , del Foro di Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Sig. Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Isabella Arban, C.F. del Foro di Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25 ottobre 2014 con atto iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano al n.1569
Parte 1, Reg. 1, Anno 2014
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...], e nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
30 gennaio 2022, cittadino Italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024, nonché integrato il 6.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Pers 1) Affidare i Figli, e in via condivisa ad entrambi i genitori. Il collocamento Per_3 prevalente e la residenza anagrafica saranno stabiliti presso la madre, nella Casa Coniugale, attualmente locata con contratto del 9 febbraio 2023. La Casa Coniugale viene assegnata alla SI.ra che sosterrà integralmente le spese condominiali. Il SI. lascerà definitivamente la casa Pt_1 Pt_2 coniugale entro il 3 settembre 2024.
Le parti avranno cura di assistere ed educare i Figli secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando tra loro le decisioni più importanti nell'interesse dei minori stessi, collaborando affinché possano crescere sereni, nell'ambiente socioculturale abituale, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e delle loro rispettive famiglie di origine.
I Coniugi si danno reciprocamente atto che gli arredi e corredi della Casa Coniugale rimarranno in uso alla SI.ra . Il marito potrà prelevare i suoi effetti personali e gli oggetti di sua proprietà Pt_1
(come da elenco condiviso tra le parti).
(2) il Padre potrà vedere e tenere con sé i Figli:
(i) Ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con le seguenti modalità (a) il lunedì il Padre li recupererà all'uscita da scuola (ore 16.00) e li terrà con sé sino al rientro della Madre a casa (ore
19.30 circa); (b) il mercoledì il Padre li recupererà all'uscita da scuola (ore 16.00) e li terrà con sé sino al giorno successivo (giovedì) quando li riaccompagnerà a scuola al mattino;
(c) il venerdì li recupererà all'uscita da scuola (ore 16.00) e li terrà con sé sino alle ore 19.00 del giorno successivo
(sabato), quando li riaccompagnerà a casa della Madre;
(d) la domenica li preleverà dalla casa della madre alle ore 19.00 e li terrà con sé sino al giorno successivo (lunedì) quando li riaccompagnerà a scuola la mattina;
(ii) per un weekend al mese i figli staranno, rispettivamente con il Padre e con la Madre, per due notti consecutive (da venerdì a domenica); in tal caso, nel fine settimana assegnato al Padre, questi li terrà con sé dall'uscita da scuola del venerdì (ore 16.00) sino alle 19.00 di domenica. Viceversa, nel fine settimana assegnato alla Madre, il padre salterà il turno del venerdì sera e recupererà i Figli la domenica sera alle 19.00;
(iii) durante le festività (Natale, Capodanno, Pasqua) i Figli staranno con i Genitori con la regola dell'alternanza (alterneranno dunque, rispettivamente di anno in anno, la Viglia di Natale ed il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo);
(iv) nel corso delle vacanze di Carnevale (o eventuale settimana bianca) ad anni alterni con la
Madre;
(v) i “ponti” saranno di competenza del genitore con cui i Figli si troveranno il fine settimana pagina 2 di 4 contiguo;
(vi) durante le Vacanze Estive i Figli staranno almeno 15 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore e in generale, per le vacanze scolastiche durante l'anno, staranno con l'uno e l'altro genitore con tempi paritari;
I genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente contatti telefonici quotidiani con i Figli;
(vii) nei giorni dei compleanni dei Figli entrambi i genitori avranno diritto a passare del tempo con loro, con orari da stabilire agevolando le rispettive eSIenze lavorative;
(viii) i giorni dei compleanni dei nonni, degli zii e dei cugini dei Figli (paterni e materni) verranno trascorsi con il genitore che festeggia tale ricorrenza con i familiari di cui sopra e solo per il tempo del festeggiamento;
(ix) I Genitori potranno recuperare, previo congruo preavviso, eventuali frequentazioni non godute con i Figli a causa dell'impossibilità dei minori stessi, ovvero di una delle due parti, purché tempestivamente comunicata all'altro.
(x) Il SI. si impegna, entro e non oltre la data del 3 settembre 2024, ad adattare la propria Pt_2 abitazione alle eSIenze dei Figli consentendo alla SI.ra di prendere visione dell'immobile Pt_1 stesso non appena sarà stato adattato;
sino a tale data, il SI. potrà stare con i Figli, nei giorni Pt_2 di sua competenza, presso la Casa Coniugale occupandosi personalmente di fare la spesa e preparare i pasti;
in dette occasioni, la SInora dovrà lasciare libera l'abitazione dalle ore 19.30 alle ore Pt_1
23.00.
(3) Il SI. provvederà al mantenimento dei Figli mediante la corresponsione, alla SI.ra Pt_2
, della somma mensile onnicomprensiva di euro 600,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario Pt_1 nel conto corrente che la SI.ra indicherà, in via anticipata entro il 21 di ogni mese. L'importo di Pt_1 cui sopra andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre concorrerà inoltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017.
(4) Gli importi dei cd. “Assegni Unici” in favore dei Figli saranno, inoltre, integralmente percepiti dalla Sig.ra che, pertanto, avrà diritto a trattenere anche il 50% di spettanza del Padre. Pt_1
(5) La SI.ra si impegna, entro il 30 settembre 2024, a richiedere ed effettuare tutte le volture Pt_1 relative alle utenze ed ai contratti di somministrazione eventualmente intestati, ad oggi, al SI. Pt_2
e relativi alla Casa Coniugale ed a trasferire il pagamento delle relative utenze/fatture su un conto corrente alla stessa intestato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 25 ottobre 2014 con atto iscritto nei Registri di
[...]
Stato Civile del Comune di Milano al n.1569 Parte 1, Anno 2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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