Sentenza 17 luglio 2017
Massime • 2
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio.
Le prove acquisite in sede di incidente probatorio sono utilizzabili anche in mancanza delle condizioni legali della "non rinviabilità" della loro acquisizione. (Fattispecie relativa all'ammissione dell'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di "non rinviabilità" della prova).
Commentari • 3
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Abstract: L'introduzione di un meccanismo di controllo della tempestività delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato costituisce un'esigenza avvertita fin dai primi anni successivi all'entrata in vigore del nuovo codice. Dopo qualche apertura giurisprudenziale, qualche chiarimento della Corte costituzionale e numerosi disegni di legge la “Riforma Cartabia” ha modificato la disciplina codicistica introducendo un sistema di verifica alquanto complesso e per taluni aspetti farraginoso. Abstract: The introduction of a mechanism to monitor the timeliness of registrations in the criminal news register has been a felt need since the early years following the enactment of the new code. …
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Il Giudice per le indagini preliminari può legittimamente esercitare un sindacato discrezionale sull'ammissione dell'incidente probatorio di persona vulnerabile. Anche le fonti internazionali non prevedono alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 2 maggio 2024), n. 17521 In fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2017, n. 49030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49030 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2017 |
Testo completo
49030-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/07/2017 Presidente - Sent. n. sez. Maria Vessichelli - 1902/2017 AN Fidanzia Irene Scordamaglia REGISTRO GENERALE N.44066/2016- Rel. Consiglie Giuseppe Riccardi re - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI ND nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di FR of AN, UC MI, NT RA e AN RO, ed il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore, Avv. CO Treggi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata, o, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/01/2011 il Tribunale di CC condannava, alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, ME AN, Di CH AN, UC MI, AR OM, RE RA, OV DE, ON RO, FR AN, AN RO, OS AD EX, PU LO, VA AN, NT RA e VA TE per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per avere, ME con il ruolo di capo, e gli altri di partecipi, costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati (percosse, lesioni, minacce gravi, violenza privata, violenza e resistenza a p.u., lancio di oggetti in occasione di manifestazioni sportive, danneggiamenti e imbrattamenti), anche con uso di violenza e minaccia, in occasione e a causa di manifestazioni sportive, costituendo un gruppo di tifoseria organizzata denominato "LL CC 1998", con cui conseguire la supremazia sui diversi gruppi di tifoseria organizzata della "Lucchese", disporre in via esclusiva del settore della curva, tramite esposizione di un unico striscione con la scritta "Diffidati nessuna resa", autorizzare gli altri gruppi ed i singoli alla esposizione di striscioni o alle manifestazioni di 'tifo organizzato', e richiamandosi nei metodi, nei simboli e nelle espressioni scritte e verbali, ad una ideologia di estrema destra, al nazismo ed al fascismo (capo A); ME AN, Di CH AN, UC MI, FR AN, RE RA, VA AN e AR OM per i reati di cui agli artt. 81, 110, 581, 610 e 612 cpv. cod. pen., per avere, con altri appartenenti ai "LL 1998", con violenza e minaccia rivolte
contro
UG LB, che veniva circondato e percosso da almeno venti appartenenti al gruppo, costretto gli appartenenti del gruppo ultras "Tori Flesciati" a non esporre alcuno striscione in curva (in CC il 14/08/2006), assolvendo OV DE e VA TE, per non aver commesso il fatto, ed assolvendo tutti gli imputati dall'accusa di aver costretto gli esponenti del gruppo di tifosi "Club Cuore Rossonero" a non esporre striscioni GR in curva e a non fare commenti sul comportamento degli ultras presenti in curva sul forum "Il Muro" attivo sul sito forza Lucchese, e aver costretto IN SI, esponente del gruppo dei "Fedayn", ad abbandonare la direzione dei cori organizzati a sostegno della squadra (capo B); ME AN, AR OM, RE RA, OV DE, AN RO, OS AD EX, VA AN, NT RA e VA TE per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 610 e 612 cpv. cod. pen., per avere minacciato di morte ER NO e gli altri partecipanti ad una manifestazione denominata "festa multietnica", al fine di costringerli ad allontanarsi dal luogo ove doveva svolgersi (IA AL OR a S. Concordia), in quanto considerato "territorio" dell'associazione, non riuscendo nell'intento per l'opposizione delle persone offese e per l'intervento delle forze dell'ordine (in CC, il 26/08/2006) (capo C); ME AN e FR AN per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 610, 612 cpv. e 635 cod. pen. e 4 I. 110/1975, per avere, a bordo della Seat OB in uso a ME, inseguito con manovre spericolate la Fiat DA di ER NO, costringendolo alla fuga, scagliando un moschettone contro il veicolo, tagliando la strada, mandandolo ad urtare contro un veicolo in sosta, nonché, infine, sferrando un calcio al finestrino dell'auto, così infrangendolo (in CC, il 17/01/2007) (capo D); ME AN per il reato di cui agli artt. 612 cpv. cod. pen. e 4 l. 110/1975, per aver minacciato ER NO di un danno ingiusto con un coltello, con le aggravanti della gravità, dell'uso di un'arma, e del futile motivo (in CC, il 23/01/2007) (capo E); AR OM, OV DE e ON RO per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610, 612 cpv. e 635 cod. pen., per avere, a bordo della Toyota guidata da ON, inseguito con manovre pericolose la Fiat DA condotta da ET CO, con a bordo ER NO, e scagliando una bottiglia di birra che colpiva il parabrezza, costringendo il ET ad arrestarsi di colpo, venendo tamponato da un veicolo che lo seguiva (in CC, il 23-24/02/2007) (capo F); AR OM, RE RA, UC MI e AN RO per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610, 612 cpv. e 635 cod. pen., per avere, a bordo della Peugeot 206 guidata da UC, tentato di colpire con un pugno DI ANe, per aver poi sferrato un calcio contro la vettura da questi condotta, ed infine aver inseguito l'auto condotta dal DI (in CC, il 13/01/2007) (capo G); OV DE, OS AD e PU LO, in concorso con altri quattro coimputati giudicati separatamente, of 3 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610 cod. pen., per aver esercitato violenza nei confronti di DI EM, inseguendolo con due vetture, lanciandogli contro una bottiglia, affiancandolo e costringendolo a fuggire a gran velocità, fino a perdere il controllo del veicolo ed a scontrarsi contro alcune vetture parcheggiate (capo H), e per i reati di cui agli artt. 81, 110, 582, 583 n. 1, 585, 577 n. 4 cod. pen., per avere aggredito DI EM con calci, pugni, bastoni ed una cinghia, cagionandogli lesioni personali gravi (trauma cranico, ferite da taglio al cuoio capelluto, al gluteo, alla coscia, al volto, frattura scomposta al malleolo, contusioni multiple), con prognosi superiore a 40 giorni, e con l'aggravante del motivo futile, consistente nella diversa militanza politica della vittima (in CC, il 24/02/2007) (capo I); OS AD EX per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen., per aver minacciato DO RT in relazione alla sua diversa appartenenza politica, facendo riferimento ad una denuncia da questi sporta per un'aggressione subìta da alcuni ragazzi con il volto travisato (in CC il 15/04/2006) (capo L); AR OM, RE RA, Di CH AN e NT RA per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612 cpv., 581 cod. pen., e 4 I. 110/75, per aver percosso con calci, pugni e schiaffi ET CO, minacciandolo di "tagliargli la gola", con l'aggravante del futile motivo, dell'uso di un'arma impropria e della gravità della minaccia (in CC, estate 2006) (capo M).
2. Con sentenza del 21/01/2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma, dichiarava l'estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 4 1. 110/75 rispettivamente contestati al capo D nei confronti di ME e FR, al capo E nei confronti di ME, e del reato di minaccia aggravata contestato a OS AD EX al capo L, assolveva AN RO dal reato di tentata violenza privata e minaccia aggravata ascrittogli al capo C, per non aver commesso il fatto, e riconosceva la continuazione a ON RO con i fatti giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di CC del 02/10/2007, ed a AN RO tra i reati di cui ai capi A e G e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16/10/2008; rideterminava, di conseguenza, le pene inflitte.
3. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di NT RA, Avv. RT Grassi, deducendo i seguenti motivi di GR + ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione di legge processuale: sostiene che gli agenti di p.g., avendo assunto il ruolo di ausiliari del P.M. nella raccolta delle deposizioni, non potevano assumere la veste di testimoni.
3.2. Con riferimento al reato associativo, sostiene che non ne ricorrano i presupposti, potendo configurarsi al più un concorso di persone nel reato, non essendo stato dimostrato un apparato sociale con compiti, stipendi e funzioni precise;
del resto, anche nell'episodio più grave, concernente DI, il presunto capo, ME, sarebbe stato avvertito solo dopo i fatti.
3.3. Con riferimento all' "episodio ET" (capo M), sostiene che sia stata pronunciata condanna nonostante vi sarebbe la prova che l'imputato non è arrivato sul posto, non si sia accertato cosa avesse in mano e che non abbia mai avuto qualche contatto con la vittima;
l'affermazione di responsabilità sarebbe relativa ad un imprecisato concorso morale.
3.4. Con riferimento al PI AL MO (capo C), sostiene che non sia stato commesso alcun reato, essendosi trattato di una semplice discussione, sia pur con toni accesi, tra contrapposti gruppi legati da diversi credo politici.
3.5. Lamenta, infine, l'omesso riconoscimento della desistenza, e delle attenuanti generiche, sollecitando una diminuzione di pena.
3.5. Con memoria depositata il 01/07/2017, il difensore Avv. CO Treggi ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato associativo, contestando la sussistenza dell'associazione per delinquere ed il contributo del NT, e con riferimento all' "episodio ET" ed all' "episodio di IA AL MO, contestandone la partecipazione quale concorrente morale.
4. Con unico atto ricorrono per cassazione i difensori di Di CH AN, AR OM, RE RA, VA AN, FR AN, OS AD EX, PU LO, AN DE e VA TE, Avv. Alberta Cagnacci e Avv. Sandro Guerra, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
4.1. Violazione di legge processuale in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo: lamenta che sia il Tribunale di CC, sia la Corte di Appello, GR 5 abbiano rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta;
deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per la carenza di motivazione del decreto di autorizzazione emesso dal Gip il 27/12/2006, del decreto di proroga del 18/01/2007, e del decreto di autorizzazione alle intercettazioni ambientali del 08/03/2007; sostiene che il decreto autorizzativo abbia affermato la sussistenza dei "gravi indizi di reato" sulla base di una annotazione di p.g. "basata su rivelazioni di fonte confidenziale", e senza motivare in ordine all'indispensabilità delle captazioni;
deduce l'illegittimità consequenziale dei successivi provvedimenti autorizzativi, fondati in parte sulla medesima fonte confidenziale, e per il resto sugli esiti di intercettazioni illegittimamente autorizzate. Sostiene che il rigetto dell'eccezione, da parte del giudice di primo grado, sia illegittimo, in quanto fondato su una limitata verifica della plausibilità della motivazione del decreto autorizzativo, e su un travisamento della prova, mediante il richiamo ad un'annotazione di p.g. (quella del 22/09/2006) che non era in atti. Anche il rigetto della Corte di Appello sarebbe fondato su una motivazione apparente, che si risolve nella mera esposizione del materiale probatorio acquisito e valutato auto-evidente (servizi di osservazione della p.g., episodi riferiti dalle persone offese, filmati, conversazioni sul sito gestito dal ME); lamenta che la Corte abbia colmato vuoti motivazionali del provvedimento autorizzativo, la cui motivazione era completamente diversa.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo: in ragione della differenza tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato, lamenta che, all'epoca dell'autorizzazione delle intercettazioni, non sussistessero gravi indizi del reato associativo, di una struttura stabile e di un programma criminoso, e che tali elementi non vengano richiamati nei provvedimenti autorizzativi. Sotto diverso profilo, contesta l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, essendo emerso solo che i ricorrenti facevano parte di un medesimo gruppo di tifosi, un'associazione del tutto lecita, e non vi sarebbe prova che si siano avvantaggiati dell'associazione per la commissione di reati, ovvero che l'allarme sociale derivante dall'associazione permanesse anche nei momenti di stasi.
5. Con unico atto ricorrono per cassazione i difensori di ME AN, Avv. Alberta Cagnacci e Avv. Enrico Marzaduri, ed il difensore di Di CH 4 6 AN, AR OM, RE RA, VA AN, FR AN, OS AD EX, PU LO, AN DE e VA TE, Avv. Alberta Cagnacci, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
5.1. Violazione di legge processuale in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni: lamentano che sia il Tribunale di CC, sia la Corte di Appello, abbiano rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta;
deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per la insussistenza dei gravi indizi del reato associativo, l'unico legittimante il mezzo di ricerca probatoria;
sostengono che il decreto autorizzativo abbia affermato la sussistenza dei "gravi indizi di reato" sulla base di una annotazione di p.g. "basata su rivelazioni di fonte confidenziale"; come confermato anche dall'Isp. Palma, in dibattimento, al momento della richiesta di autorizzazione delle intercettazioni, l'unica fonte era quella confidenziale, in quanto l'annotazione conteneva solo delle foto delle curve ospitanti i tifosi della Lucchese, ed i sequestri richiamati dal Gip per corroborare la gravità indiziaria avrebbero avuto ad oggetto dei tondini di ferro (nei confronti di AR e OS) ed uno scalpello arrugginito (nei confronti di ME); anche i filmati riguarderebbero risse o percosse oggetto di visione da parte della fonte confidenziale. Lamentano che le intercettazioni erano in realtà funzionali alla ricerca del reato, basate su una mera ipotesi investigativa.
5.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla indispensabilità delle intercettazioni: deducono che il decreto autorizzativo motivi sull'indispensabilità delle captazioni richiamando le modalità della condotta e la mancanza di ulteriori riscontri testimoniali;
sostengono che il rigetto dell'eccezione, da parte del giudice di primo grado, sia illegittimo, in quanto fondato sul richiamo ad un'annotazione di p.g. (quella del 22/11/2006) che non era in atti, e su un compendio indiziario limitato alla fonte confidenziale. Anche il rigetto della Corte di Appello sarebbe fondato su una motivazione apparente, che si risolve nella mera esposizione del materiale probatorio acquisito (servizi di osservazione della p.g., episodi riferiti dalle persone offese, filmati, conversazioni sul sito gestito dal ME); lamentano, tuttavia, che le dichiarazioni delle persone offese siano state assunte successivamente all'autorizzazione delle intercettazioni, in sede di incidente probatorio. se 7 5.3. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 266 cod. proc. pen. dal settembre al novembre 2006 poteva ritenersi sussistente un sospetto dei reati di porto di armi improprie e forse di percosse, reati che non rientrano nel catalogo previsto dall'art. 266 cod. proc. pen.. 5.4. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'incidente probatorio: lamentano che il Gip procedente, con ordinanza del 05/10/2007 - poco dopo l'emissione delle misure cautelari, in data 18/09/2007, e la scarcerazione disposta dal Riesame, tranne che nei confronti di ME e UC, il 02/10/2007 -, abbia ammesso l'incidente probatorio per l'audizione di 19 testimoni e dell'allora coindagato ON RO nonostante non sussistesse il pericolo attuale e concreto di inquinamento delle prove;
ben 14 testimoni hanno escluso di aver subito minacce o violenze, e, del resto, ER ha iniziato a rendere dichiarazioni '11 e il 15/12/2006, mentre ET nel marzo 2007; l'incidente probatorio ha assunto la veste di vero e proprio dibattimento preventivo, in assenza dei requisiti di ammissibilità.
5.5. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e vizio di motivazione: lamentano l'incompatibilità a testimoniare degli agenti di p.g. Palma, ZO e Sani, avendo gli stessi svolto la funzione di ausiliari del P.M. nell'assunzione e verbalizzazione delle s.i.t. e degli interrogatori, e deducono l'inutilizzabilità delle loro deposizioni.
5.6. Vizio di motivazione in ordine al reato associativo e ai fatti di IA AL OR (capo C): lamentano la mancanza dei requisiti della stabilità del vincolo e del programma criminoso, sostenendo ricorrere, al più, un concorso di persone in reato continuato, per l'occasionalità dei reati commessi;
deducono l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che fonda il vincolo associativo sulla finalità di incrementare la violenza allo stadio, per imporre la supremazia, sebbene poi tutti i fatti di violenza contestati riguardino soggetti estranei al mondo del tifo calcistico (ER, DI, ET), connotati da moventi 'politici', non già 'sportivi', essendo l'unica contestazione "in tema calcistico" i fatti commessi il 14 agosto 2006, in occasione del Torneo Franco LI;
l'evanescenza dell'associazione per delinquere viene riempita dai c.d. reati-scopo, ma manca un vincolo, se non di occasionalità, tra gli stessi;
del resto, il presunto capo dell'associazione, ME, risulta del tutto estraneo ai fatti di cui ai capi M ed L;
il richiamo al porto di armi improprie è illogico, essendo stati gli imputati assolti;
anche l'argomento relativo al malinteso senso di sovranità territoriale, 나 80 espresso dalla vicenda della festa multietnica in IA AL OR, che evidenzierebbe la stabilità del vincolo associativo, non tiene conto del fatto che l'episodio è risultato del tutto occasionale, e non programmato, e che ad allontanarsi furono il LL.
5.7. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: la motivazione sarebbe stereotipata per tutti gli imputati, con un aumento per ciascun reato-fine di 6 mesi di reclusione, tranne che nel caso del capo D, contestato al solo ME;
inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sui precedenti degli imputati, anche nei casi in cui non vi erano;
la pena base per il reato associativo è stata determinata, nei confronti di ciascun imputato, sulla base di valutazioni non motivate. Inoltre, manca qualsiasi motivazione in ordine al contributo concorsuale degli imputati nei reati contestati al capo B, con particolare riferimento a FR, Di CH e VA, al capo C, non essendo chiarito quale sia stata la condotta ascritta a ciascuno dei presenti, al capo D, con riferimento al FR, che era soltanto a bordo dell'auto del ME, al capo F e al capo G, con riferimento ai trasportati sulle auto di ON e UC.
5.8. Violazione di legge in relazione alla provvisionale riconosciuta alle parti civili ER e DI: lamenta che ME sia stato condannato al risarcimento dei danni anche nei confronti di DI, anche se le imputazioni per i quali è stato condannato non riguardano DI, e la sentenza ha escluso che il reato associativo possa aver comportato un danno civile immediato;
analogamente per VA, condannato per i capi A, B e C, per VA, condannato per i capi A e C, e per FR, condannato per i capi A, Be D, nei quali DI non è persona offesa.
6. Ricorre per cassazione il difensore di UC MI, Avv. Lodovica Giorgi, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
6.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'ammissibilità dell'incidente probatorio: lamenta che il Gip procedente abbia ammesso l'incidente probatorio per l'audizione di 19 testimoni e dell'allora coindagato ON RO nonostante non sussistesse il pericolo attuale e concreto di inquinamento delle prove, e che la Corte di Appello abbia dichiarato l'infondatezza del gravame richiamando la deposizione dell'ispettore Palma concernente i metodi violenti emersi dalle pregresse attività di se 9 indagine;
metodi che, tuttavia, non potevano astrattamente fondare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, e, dunque, l'assunzione anticipata;
del resto, tra le violenze contestate, risalenti al 2006, e l'audizione anticipata era decorso molto tempo, e i testimoni si erano recati più volte presso le forze dell'ordine, per denunciare i fatti e per rendere dichiarazioni. Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio, uniche fonti alla base della condanna del UC.
6.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: lamenta l'incompatibilità a testimoniare degli agenti di p.g. Palma, ZO e Sani, avendo gli stessi svolto la funzione di ausiliari del P.M. nell'assunzione e verbalizzazione delle s.i.t. e degli interrogatori, e deduce l'inutilizzabilità delle loro deposizioni.
6.3. Violazione di legge processuale per mancanza di motivazione sull'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze del ricorrente: lamenta che il decreto autorizzativo del Gip del 27/12/2006 fosse fondato sulle annotazioni di p.g. del 22/11/2006 e del 14/12/2006, che, tuttavia, non contenevano una sufficiente base indiziaria;
deduce che le informative si riferissero solo a fonti di natura confidenziale, come confermato in dibattimento anche dall'Isp. Palma, non già ad informazioni delle persone offese. Il rigetto dell'eccezione è stato fondato sull'acquisizione di filmati relativi a manifestazioni sportive ove erano avvenuti episodi di violenza e sull'accesso al sito internet gestito dal ME, ma tali fonti non attestano alcuna attività del UC, mero destinatario di una DASPO.
6.4. Vizio di mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo: lamenta l'irrilevanza della partecipazione ad iniziative sportive e la contraddittorietà tra l'assoluzione per il capo C (fatti di IA OR) e la condanna per il reato associativo fondata sul fatto oggetto di proscioglimento.
6.5. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla presenza dell'imputato sul luogo di commissione del fatto contestato al capo B: deduce il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di NI, BA, AS, PI e della stessa persona offesa UG, che non avrebbero indicato la presenza, ° comunque la partecipazione, del UC all'episodio delittuoso;
lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla censura, e comunque, quand'anche dovesse ritenersi provata la presenza, mancherebbe qualsiasi accertamento del contributo causale e psicologico al fatto commesso da altri. 10 6.6. Vizio di motivazione, travisamento della prova testimoniale resa da DI EM e violazione di legge processuale: deduce che la Corte di Appello abbia affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al capo G sostenendo che la persona offesa, DI EM, fosse certa della presenza del UC, alla guida della Peugeot;
lamenta che la Corte abbia omesso di confrontarsi con i verbali dell'incidente probatorio prodotti, dai quali emerge la palese incertezza del dichiarante nell'identificazione del conducente, superata solo in seguito alla formulazione di domande suggestive da parte del Gip;
il travisamento della prova dichiarativa, unitamente alla violazione delle regole di escussione del teste, priverebbero di fondamento l'affermazione della responsabilità penale.
6.7. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: lamenta l'omessa motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione ed il vizio di motivazione apparente per il diniego delle attenuanti generiche.
7. Ricorre per cassazione il difensore di AN RO, Avv. Paolo Mei, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
7.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: lamenta l'incompatibilità a testimoniare degli agenti di p.g. Palma, ZO e Sani, avendo gli stessi svolto la funzione di ausiliari del P.M. nell'assunzione e verbalizzazione delle s.i.t. e degli interrogatori, e deduce l'inutilizzabilità delle loro deposizioni. Sarebbe, infatti, impossibile distinguere, nell'ambito delle testimonianze rese, le conoscenze relative a fatti e circostanze apprese nell'esercizio della funzione di ausiliario dalle conoscenze apprese nello svolgimento di autonoma attività di p.g. .
7.2. Violazione di legge processuale in relazione all'ammissibilità dell'incidente probatorio: lamenta la mancanza di concretezza e specificità del pericolo di esposizione a violenza e minaccia dei testimoni, sostenendo che il Gip procedente abbia ammesso l'incidente probatorio nonostante non sussistesse il pericolo attuale e concreto di inquinamento delle prove, e che la Corte di Appello abbia dichiarato l'infondatezza del gravame richiamando la deposizione dell'ispettore Palma concernente i metodi violenti emersi dalle pregresse attività di indagine;
metodi che, tuttavia, non potevano astrattamente fondare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, e, dunque, l'assunzione anticipata;
del resto, i testimoni si erano recati più volte ср 11 presso le forze dell'ordine, per denunciare i fatti e per rendere dichiarazioni, senza mai subire intimidazioni.
7.3. Violazione di legge processuale per difetto dei presupposti legittimanti le intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze del ricorrente: lamenta che il decreto autorizzativo del Gip fosse fondato su annotazioni di p.g. che non contenevano una sufficiente base indiziaria, in quanto basate solo su fonti di natura confidenziale. Il rigetto dell'eccezione è stato fondato sull'acquisizione di filmati relativi a manifestazioni sportive ove erano avvenuti episodi di violenza, e sarebbe illegittimo, in quanto la "colorazione" dei singoli episodi descritti nell'annotazione di servizio del 22/11/2006 è stata fornita dalla fonte confidenziale;
lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine all'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.
7.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo: deduce che le testimonianze assunte in dibattimento hanno smentito l'ipotesi del reato associativo, avendo tutti riferito di non aver subìto minacce, di essersi recati tranquillamente allo stadio o in trasferta;
sicchè tra gli episodi contestati come reati-fine non vi sarebbe quel collegamento idoneo ad attrarli nell'ambito del programma criminoso, essendosi trattato di fatti estemporanei, e, peraltro, di differente matrice;
alcuni di matrice 'politica', altri di matrice 'sportiva'; del resto, proprio l'episodio dell'aggressione a DI sarebbe eloquente, emergendo, dalle intercettazioni, che solo nella notte venne chiamato il presunto capo, ME, che non era a conoscenza di nulla, e si limitò a consigliare di andare dall'avvocato. Del tutto carente, poi, sarebbe la motivazione sul dolo di partecipazione all'associazione per delinquere, e, quanto a AN, manca qualsiasi prova della sua partecipazione, essendo egli stato contattato dal ME solo per procurare bombolette spray per preparare gli striscioni allo stadio.
7.5. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo G: l'istigazione del AN sarebbe stata fondata solo su due brevissime telefonate tra AR e AN, alle 02.55 e alle 02.58, sebbene l'aggressione risalga alle 00.30; manca, dunque, qualsiasi riscontro all'affermazione di responsabilità penale. 나 12 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In considerazione della parziale comunanza di alcune censure, vanno esaminati preliminarmente i motivi comuni a tutti i ricorrenti.
1.1. Il motivo con il quale è stata dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la lamentata incompatibilità a testimoniare degli agenti di p.g. Palma, ZO e Sani, che avevano svolto la funzione di ausiliari del P.M. nell'assunzione e verbalizzazione delle s.i.t. e degli interrogatori (infra §§ 3.1., 5.5., 6.2. e 7.1. del Ritenuto in fatto), è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che il divieto di assumere come testimoni coloro che hanno svolto nel corso del procedimento la funzione di ausiliario del pubblico ministero non configura un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma impedisce soltanto che l'ausiliario possa deporre su fatti o circostanze apprese nell'espletamento del suo incarico (Sez. 4, n. 17043 del 26/03/2009, Comini, Rv. 243643), è pacifico che, in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 2016, Branchi, Rv. 266476, in una fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie;
Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011, Fiore, Rv. 251074; Sez. 6, n. 17880 del 27/03/2009, Seppia, Rv. 243523; Sez. 2, n. 17335 del 29/02/2008, Venosa, Rv. 239771; Sez. 6, n. 44962 del 03/11/2005, Ruberto, Rv. 233504). Tanto premesso, la doglianza è del tutto infondata, in quanto gli agenti di p.g. sono stati escussi non già in relazione all'attività di documentazione in ordine alla quale avevano assunto le funzioni di ausiliario, bensì in relazione all'attività di indagine espletata (Sez. 5, n. 11924 del 14/01/2005, Spagnolo, Rv. 231703: "Il divieto, sancito dall'art. 197, lett. d) cod. proc. pen., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di 4 13 documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria").
1.2. Il motivo con il quale è stata dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'ammissione dell'incidente probatorio (infra §§ 5.4., 6.1. e 7.2. del Ritenuto in fatto), è inammissibile. Invero, è stato chiarito che, in tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590, in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il GIP aveva ammesso l'incidente probatorio); ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez. 1, n. 2683 del 12/06/1991, Licata, Rv. 187678); per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione è da considerare inoppugnabile il provvedimento con cui il g.i.p. accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta del c.d. incidente probatorio (Sez. 6, n. 3484 del 28/10/1991, dep. 1992, Parigi, Rv. 189051).
1.2.1. Al riguardo, va osservato che un risalente ed isolato orientamento ha sostenuto che avverso l'ordinanza del G.I.P. che, accogliendo le richieste del pubblico ministero, dispone la proroga del termine per le indagini preliminari e l'espletamento di incidente probatorio non è previsto gravame, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. e stante anche la considerazione che per la illegittima o irrituale proroga dei termini per le indagini o per la illegittimità dell'incidente probatorio è previsto il rimedio della inutilizzabilità degli atti di indagine o delle prove acquisite con l'incidente suddetto, di tal che anche nel caso in cui l'ordinanza "de qua" sia stata adottata con il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen. la stessa deve ritenersi non impugnabile per carenza di interesse, giusto il principio di cui al comma quarto dell'art. 568 stesso codice (Sez. 1, n. 1223 del 20/03/1992, Modeo, Rv. 190213). La tesi della eventuale inutilizzabilità delle prove acquisite con l'incidente probatorio, tuttavia, non è condivisibile: la sanzione dell'inutilizzabilità concerne un tipo di invalidità dell'atto processuale derivante dalla mancanza di conformità al modello legale di ammissione o assunzione della prova;
GR 14 tuttavia, mentre la mancanza di conformità derivante da "violazione di divieti" stabiliti dalla legge è presidiata dalla sanzione generale dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., la mancanza di conformità derivante dalla violazione di prescrizioni positive relative alle condizioni di ammissione o assunzione della prova non rientra nella previsione generale delle "prove illegittimamente acquisite" (art. 191 cod. proc. pen.), occorrendo una previsione specifica di inutilizzabilità (c.d. speciale). Nella disciplina dell'incidente probatorio, tuttavia, le ipotesi di inutilizzabilità c.d. speciali previste dalla legge sono soltanto quelle di cui agli artt. 403 e 404 cod. proc. pen., che sanciscono l'utilizzabilità delle prove assunte soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato all'assunzione, e l'inopponibilità (non già l'invalidità) del giudicato fondato su prove assunte in incidente probatorio al danneggiato (che non ne faccia accettazione, anche tacita); ipotesi, dunque, di inutilizzabilità 'non patologica'. Escluso che l'ammissione dell'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di "non rinviabilità" della prova possa integrare la violazione di un "divieto" (ai sensi della norma generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen.), essendo l'art. 392 cod. proc. pen. una norma contenente prescrizioni positive, non già divieti, va altresì evidenziato che non risultano disciplinate ulteriori ipotesi di inutilizzabilità c.d. speciali nel caso di mancanza di conformità derivante dalla violazione di prescrizioni relative alle condizioni di ammissione o assunzione della prova.
1.2.2. Del resto, l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi in relazione alle richieste di incidente probatorio è stata costantemente affermata - seppur con particolare riferimento all'ipotesi del rigetto dalla giurisprudenza di - questa Corte: non è impugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non è ricorribile in cassazione, in quanto non è abnorme - l'ordinanza di inammissibilità, emessa dal GIP, della richiesta di incidente probatorio (Sez. 3, n. 2926 del 14/12/2004, dep. 2005, Boccuti, Rv. 230818); l'ordinanza con la quale è rigettata la richiesta di incidente probatorio è estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed ha natura strumentale per assicurare il più corretto e spedito iter processuale. Essa è inoppugnabile e, non avendo natura decisoria ne' possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerata abnorme (Sez. 4, n. 2678 del 30/11/2000, dep. 2001, D'Amiano, Rv. 218480). E, nel solco dell'affermazione secondo cui la richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può 以 15 costituire oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale nè di ricorso per Cassazione, essendo peraltro il diritto di difesa preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 1454 del 20/04/1999, Inchingolo, Rv. 213988), va evidenziato che, nel caso in esame, non risulta alcuna richiesta di riassunzione delle prove già acquisite in sede di incidente probatorio.
1.2.3. Per completezza, ferma l'inoppugnabilità del provvedimento di ammissione, va evidenziato che la sussistenza dei requisiti di "non rinviabilità" della prova, per il concreto pericolo di violenze e minacce nei confronti dei testimoni, è stata correttamente evidenziata sia nell'ordinanza ammissiva (p. 9), sia nella sentenza impugnata (p. 9-10), con il richiamo ai timori di ritorsioni, alle minacce ed alle intimidazioni già subite da alcune delle vittime e dei dichiaranti (l'allora coindagato ON); giova, sul punto, soltanto chiarire che le circostanze integranti la "non rinviabilità" della prova (art. 392 cod. proc. pen.) non coincidono con le situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova che fondano uno dei pericula necessari per l'emissione di un titolo cautelare (art. 274, lett. a), cod. proc. pen.) (in tal senso, Sez. 6, n. 2667 del 01/10/1993, Giallombardo, Rv. 196603: "In materia di misure cautelari personali non vale ad escludere l'esistenza delle esigenze di cui all'art. 274, lettera a), cod. proc. pen. la prospettata utilizzazione dell'incidente probatorio, quale strumento in grado di precludere ogni possibilità di inquinamento delle fonti di prova orale perché, comunque, l'espletamento della procedura di acquisizione anticipata della prova presuppone la presenza delle condizioni indicate nell'art. 392, comma primo, lettera b), cod. proc. pen., che non coincidono certo con le condizioni indicate dall'art. 274, lettera a), dello stesso codice, riguardanti, in via generale, esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. Una gamma generica di evenienze che non coincide con l'esigenza alla base dell'istituto dell'incidente probatorio").
1.3. Il motivo con il quale è stata dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni (infra §§ 4.1. e 4.2., 5.1., 5.2. e 5.3., 6.3. e 7.3. del Ritenuto in fatto) è manifestamente infondato. È pacifico che, in tema di intercettazione di conversazioni о comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento GR 16 dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044), essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato (Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688). Pertanto, la motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la loro natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi (Sez. 2, n. 2873 del 21/04/1997, Viveri, Rv. 208757, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretta la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni consistente nel richiamo alle dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ai rapporti di polizia;
Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo, Rv. 235318). Al riguardo, premesso che il giudice di merito, nel valutare la legittimità delle intercettazioni telefoniche, è tenuto a verificarne in concreto la sussistenza dei presupposti di validità ed, in particolare, la giustificabilità (sotto il profilo della indispensabilità o necessità, a seconda che si riferiscano o meno a delitti di criminalità organizzata) e la preesistenza degli indizi di reato (gravi o sufficienti), e solo dopo l'esito positivo di tale accertamento può valutare ed utilizzare i risultati acquisiti con l'esecuzione delle operazioni (Sez. 2, n. 5052 del 06/02/1996, Filoni, Rv. 204736), va osservato che le doglianze dei ricorrenti in ordine all'insussistenza dei "gravi indizi" di reato e, secondo alcuni, dell' "indispensabilità", sono manifestamente infondate. Con riferimento alla sussistenza dei "gravi indizi", nel rammentare che i gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 16779 del 03/12/2003, dep. 2004, Prota, Rv. 227914; Sez. 1, n. 8860 del 14/06/2000, Guastalegname, Rv. 216550), va innanzitutto evidenziato che l'originario decreto di autorizzazione (emesso il 27/12/2006) non fonda la valutazione di gravità indiziaria sulla fonte confidenziale, come nell'assunto 17 dei ricorrenti, bensì sull'annotazione redatta dalla IG di CC che, sulla base delle rivelazioni della fonte confidenziale, aveva acquisito una serie di elementi (servizi di osservazione, filmati, sequestri di armi improprie) integranti la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato;
il decreto autorizzativo, infatti, risulta motivato sulla base dell'esposizione sommaria degli elementi indizianti la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di violenza privata, minacce, lesioni, resistenza a p.u. in occasione degli incontri del campionato di calcio della Lucchese;
il provvedimento, in altri termini, pur senza implicare una valutazione del fondamento dell'accusa, dimostra l'elaborazione di un vaglio della fattispecie associativa ipotizzata, mediante il richiamo all'esercizio sistematico ed organizzato della violenza e delle minacce nei confronti delle altre formazioni ultras dei "Fedayn" e dei "Tori Flesciati". Del resto, va evidenziato al riguardo che le intercettazioni di conversazioni sono un mezzo di ricerca della prova, non già un mezzo di prova, sicchè è fisiologico, nel vigente sistema codici stico, che, pur non potendosi autorizzare intercettazioni 'esplorative', la valutazione degli elementi indiziari debba limitarsi ad un vaglio di serietà dell'ipotesi di accusa. Quanto alla doglianza concernente l'utilizzazione di una fonte confidenziale, va innanzitutto chiarito che i risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino (Sez. 6, n. 42845 del 26/06/2013, Bonanno, Rv. 257295; Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007, dep. 2008, El Karfi, Rv. 238254); nel caso in esame, la fonte confidenziale risulta richiamata soltanto per illustrare la genesi dell'attività di indagine compendiata nell'annotazione della IG, mentre la gravità indiziaria è stata affermata sulla base di autonomi indizi, integrati altresì dalle denunce sporte dalle persone offese in relazione ai reati contestati ai capi B (intimidazione nei confronti di UG LB) e C (intimidazione in occasione della 'festa multietnica' a IA AL OR), oltre che dagli altri elementi già richiamati (filmati, servizi di osservazione, sequestri). Del resto, anche in ordine al requisito dell'indispensabilità il decreto autorizzativo, nonché i successivi decreti (di proroga e di autorizzazione alle intercettazioni ambientali), hanno compiutamente motivato, rilevando che, in 18 considerazione delle modalità della condotta, connotata dall'esercizio della forza di intimidazione insita nella violenza e nelle minacce già perpetrate, e dalla conseguente mancanza di ulteriori riscontri testimoniali, risultava indispensabile per la prosecuzione delle indagini e l'identificazione dei correi l'intercettazione delle conversazioni sulle utenze in uso al ME, capo indiscusso della formazione, indicato come "generalissimo", successivamente, sulle utenze degli altri soggetti il cui coinvolgimento era emerso nel corso delle captazioni, anche a riscontro dell'originario compendio indiziario.
1.4. Il motivo con il quale è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo (infra §§ 3.2., 4.2., 5.6. e 7.4. del Ritenuto in fatto) è infondato.
1.4.1. Le doglianze concernono la pretesa assenza di una struttura organizzativa e la mancanza di un programma criminoso indeterminato;
gli elementi di fatto (la mera appartenenza ad un gruppo di tifoseria organizzata), che integrerebbero più un concorso di persone nel reato continuato, per l'occasionalità dei reati c.d. fine, escluderebbero l'esistenza di un vincolo associativo, anche perché la maggior parte dei fatti di violenza contestati sono connotati da moventi 'politici', non già 'sportivi'.
1.4.2. Al riguardo, va premesso che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403). La differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, 19 Cortinovis, Rv. 201541); sicchè, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540).
1.4.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata, che, sul punto, è conforme alla decisione di primo grado, e ad essa si salda nell'apparato argomentativo, appare immune da censure. Innanzitutto, ha condivisibilmente chiarito che l'appartenenza ad un medesimo gruppo di tifoseria organizzata si è rivelato un mero "schermo", strumento per l'organizzazione di una serie di condotte illecite finalizzate sia ad imporre la propria supremazia sugli altri gruppi di c.d. 'tifosi' della Lucchese, sia, soprattutto, per colpire alcuni avversari 'politici' operanti nella città di CC. Va, al riguardo, richiamato il precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 6441 del 04/11/2014, dep. 2015, Galimberti), che ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa, in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., nei confronti di un gruppo organizzato di c.d. 'tifosi' di una squadra di calcio che, dietro lo schermo della lecita associazione di sostegno sportivo, era dedito all'esercizio sistematico della violenza, rilevando che gli elementi strutturali del sodalizio ed il programma criminoso non potevano essere obliterati dal legame, sussistente fra gli imputati, formalmente fondato soltanto sulla comune fede calcistica, priva di connotazioni illecite, quale espressione del lecito e frequente associazionismo fra i tifosi, laddove erano invece emersi una pluralità di elementi che evidenziavano il reale 'scopo sociale', ovvero l'intenzione di mirare allo scontro fisico. Tali rilievi privano, dunque, di plausibilità le doglianze che, in una lettura parcellizzata e riduttiva del compendio probatorio, hanno tentato di ridimensionare il significato delle condotte, ascrivendole ad occasionali azioni violente, avulse da qualsiasi contesto associativo, in quanto estranee alle finalità 'sportive' del gruppo dei LL. ΑΙ contrario, è emerso una struttura organizzativa, connotata dall'esistenza di un 'capo' pacificamente riconosciuto ME AN e 7 dalla stabilità del vincolo, essendo stato il gruppo fondato nel 1998 con finalità essenzialmente 'sportive', per poi orientare la propria azione nell'affermazione ㅊ 2 20 0 dell'ideologia nazifascista (come documentato dai molteplici ed eloquenti sequestri di materiale inneggiante a Mussolini e ad Hitler, di manganelli, bandiere naziste, ecc.), e nell'esercizio della violenza e dell'intimidazione, sia negli stadi che all'esterno, nei confronti dei gruppi politici' ritenuti avversari;
le decisioni di merito hanno evidenziato che le prime manifestazioni di violenza sono state poste in essere nel 2004, per poi divenire più frequenti a partire dal 2006, allorquando i LL imposero l'esposizione di un unico striscione inneggiante ai "diffidati", quale forma di risposta alla politica restrittiva dei c.d. DASPO;
a quel periodo risalgono i documenti estratti dal computer di ME con i riferimenti allo slogan SL ("basta infami solo lame"), e le aggressioni agli esponenti dissenzienti dei "Tori Flesciati", nonché a coloro che avevano esposto la maglia del Che Guevara;
ed in seguito all'inasprimento della normativa sui DASPO, successivo all'omicidio dell'Isp. AC (febbraio 2007), ME (al quale era appunto interdetto l'accesso allo stadio) ed il gruppo dei LL tentarono di sfavorire, senza successo, l'ingresso allo stadio degli altri gruppi di tifosi della Lucchese, programmando una serie di condotte illecite, dentro e fuori gli stadi, per imporre nella curva la propria leadership. Con riferimento all'aspetto strutturale, la sentenza impugnata ha evidenziato che il gruppo si era organizzato anche mediante lo strumento di comunicazione del sito internet gestito dal ME, la pubblicazione e divulgazione delle "fanzine" (opuscoli destinati ai tifosi ed appassionati della Lucchese), gli incontri presso il locale "Golden Fox", dove gravitavano tutti gli appartenenti al sodalizio. Tale struttura, sia pur rudimentale, apparentemente rivolta alla organizzazione del 'tifo' calcistico, veniva in realtà strumentalizzata per porre in essere comportamenti di tipo 'squadristico', caratterizzati da agguati, inseguimenti ed aggressioni nei confronti degli avversari 'politici' (in tal senso, Sez. 5, n. 6441 del 04/11/2014, dep. 2015, Galimberti): le minacce a ET all'interno di un bar, le minacce a ER MA all'interno dell'ospedale di CC, le minacce a UG LB (capo B) e a ER (capi C ed E), gli inseguimenti e le aggressioni a ER (capo D), a ET (capo F e M), a DO (capo L), e a DI (capi G, H e I). Tutte condotte che, lungi dall'essere caratterizzate da occasionalità ed estemporaneità, secondo quanto dedotto dai ricorrenti, sono state programmate e dirette contro persone appartenenti ad un'area politica opposta, quale espressione di intolleranza esulante dai confini del legittimo Gl 21 contrasto politico fondato sul confronto democratico;
in tal senso, la comune finalità di esercizio di metodi violenti, fomentati da moventi lato sensu 'politici' (recte, ideologici), è stata rinvenuta, oltre che nelle modalità delle aggressioni e delle minacce, nelle dichiarazioni di ON, che ha riferito che, immediatamente dopo la sua adesione ai LL, gli erano stati indicati, quali avversari, gli 'estremisti' di sinistra ER, DI e ET, e nel messaggio sms di FR, successivo all'aggressione da lui subita alcuni giorni prima, che evidenzia la condivisione del metodo violento e l'individuazione del comune 'nemico' ("la IG ha paura che mi vendico e così sarà; devono morire questi bastardi"). Pertanto, la stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e l'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, sono state correttamente dedotte, oltre che dal profilo organizzativo, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati-fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540); del resto, la stabilità del vincolo e la permanenza del sodalizio è emersa anche dalla raccolta di fondi organizzata dal ME, mediante una serie di sms intercettati, per sostenere economicamente i sodali nel frattempo tratti in arresto. Peraltro, proprio la circostanza evidenziata da molti ricorrenti, secondo cui il presunto 'capo', ME, venne avvertito dell'aggressione a DI soltanto successivamente, nella notte, e pertanto dimostrerebbe la mancanza di programmazione, appare, al contrario, sintomatica proprio dell'esistenza di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato: invero, i protagonisti dell'inseguimento e dell'aggressione a DI avvertirono telefonicamente il 'capo', immediatamente dopo il fatto, nel corso della notte, proprio perché avevano realizzato una condotta attuativa del programma criminoso del sodalizio, diretto all'esercizio della violenza e dell'intimidazione nei confronti dei 'nemici' politici.
2. Esaurita la valutazione dei motivi comuni a tutti i ricorrenti, vanno esaminate le residue doglianze proposte nei singoli ricorsi.
2.1. Il residuo ricorso di NT RA è inammissibile.
2.1.1. Le doglianze concernenti l'aggressione a ET (capo M), infatti, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, limitandosi, peraltro, ad una contestazione assertiva e priva di SR 22 22 2 qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che, al contrario, ha compiutamente delineato il ruolo del NT, che, disceso dalla Peugeot insieme al RE, si diresse verso il luogo ove gli altri correi (AR e Di CH) stavano aggredendo ET, minacciando quest'ultimo, che, solo grazie all'intervento del gestore del bar, riuscì ad evitare conseguenze peggiori.
2.1.2. La doglianza concernente il capo C è del tutto assertiva, e priva di qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, risolvendosi nella mera enunciazione della natura di 'discussione dell'episodio di IA OR;
episodio che, al contrario, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito (p. 19-26) nella sua reale connotazione di intimidazione.
2.1.3. Infine, la doglianza concernente l'omesso riconoscimento della desistenza appare del tutto oscura, in quanto avulsa dal tessuto argomentativo della sentenza, e priva di indicazione degli elementi che potrebbero fondarne l'applicazione. Altrettanto generica ed assertiva è la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.2. Il residuo motivo di ricorso (infra § 5.7. del Ritenuto in fatto) proposto dai difensori di ME AN, Avv. Alberta Cagnacci e Avv. Enrico Marzaduri, e dal difensore di Di CH AN, AR OM, RE RA, VA AN, FR AN, OS AD EX, PU LO, AN DE e VA TE, Avv. Alberta Cagnacci, è inammissibile. Con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, giova rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); al riguardo, se, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza SR 23 della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Tanto premesso, le pene inflitte ai ricorrenti sono state determinate in prossimità del minimo edittale: per i partecipi, la pena base è stata individuata in una forbice compresa tra un anno e sei mesi di reclusione (VA) e due anni e sei mesi (OV e OS); per gli altri ricorrenti, invero, è stata determinata in due anni di reclusione;
per il capo' dell'associazione, ME, la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione, in prossimità del minimo edittale. Ed anche l'aumento per la continuazione con i reati-satellite rispettivamente ascritti è stato contenuto, sulla base dei criteri fattuali richiamati (gravità dei fatti e personalità dei rei), in sei mesi. Al riguardo, del resto, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Analoga considerazione va estesa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non essere emersi elementi favorevoli agli imputati, in alcuni casi gravati anche da precedenti penali (ME, Di CH, UC, AR, RE, OS, PU, VA e VA). Le doglianze relative al contributo concorsuale di alcuni imputati nella partecipazione ai reati-fine sono del tutto generiche, in quanto prive di confronto argomentativo con tessuto motivazionale della sentenza il impugnata, ed inammissibili in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
2.3. I residui motivi di ricorso di UC MI sono inammissibili. де 24 2.3.1. La doglianza concernente la partecipazione al reato associativo (in ordine al quale non viene espressa censura) è del tutto generica, in quanto priva di confronto argomentativo con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, ed inammissibile in quanto sollecita, ictu oculi, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La censura è, peraltro, manifestamente infondata, in quanto, oltre alla ricostruzione dei singoli fatti illeciti, la sentenza impugnata ha individuato il contributo concorsuale del UC nella partecipazione a due reati-fine, le minacce in occasione del Memorial LI (capo B) e l'inseguimento a DI (capo G), e, a sottolineare la perdurante affectio societatis, nella convocazione di numerosi aderenti al gruppo per la partecipazione all'istruttoria dibattimentale del processo a carico del ME.
2.3.2. Il motivo con il quale deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla presenza dell'imputato sul luogo di commissione del fatto contestato al capo B è inammissibile. Il ricorso deduce il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di NI, BA, AS, PI e della stessa persona offesa UG, che non avrebbero indicato la presenza, O comunque la partecipazione, del UC all'episodio delittuoso, lamentando che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla censura. La censura è, tuttavia, generica, per difetto di specificità, non essendo il motivo autosufficiente: invero, il ricorso indica tra gli allegati il verbale dell'incidente probatorio del 23/10/2007, che, tuttavia, non risulta prodotto a sostegno della doglianza (ex multis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071: "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione"); inoltre, il motivo proposto deduce il travisamento della prova, senza tuttavia specificare in cosa consista il travisamento, e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che, espressamente smentendo la ricostruzione del difensore offerta nell'atto di appello, ha affermato che il coinvolgimento di UC è stato riferito dai testi NI, BA, AS e PI (p. 18).
2.3.3. Il motivo con il quale deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla partecipazione GR 25 dell'imputato all'inseguimento del DI, contestato al capo G, è inammissibile. La doglianza è del tutto generica, in quanto priva di confronto argomentativo con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, ed inammissibile in quanto sollecita, ictu oculi, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; è, inoltre, manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata, rigettando espressamente la censura proposta con l'appello, ha evidenziato che DI aveva dichiarato di essere certo della presenza del UC, conosciuto fin da quando erano bambini, alla guida dell'auto, e di non averne desunto la partecipazione dalla disponibilità di un'auto Peugeot, la cui appartenenza all'odierno ricorrente gli era stata rappresentata solo successivamente da alcuni amici (p. 30).
2.3.4. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche è manifestamente infondato, per quanto già evidenziato infra § 2.2.. Peraltro, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha richiamato il precedente penale del UC, ritenendolo ostativo al riconoscimento (ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: "In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
2.4. Il residuo ricorso di AN RO è inammissibile.
2.4.1. La residua doglianza concernente la mancanza di prova della partecipazione all'associazione per delinquere (§ 7.4. del Ritenuto in fatto) è del tutto generica, in quanto priva di confronto argomentativo con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, ed è altresì inammissibile in quanto sollecita, ictu oculi, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La censura è, peraltro, manifestamente infondata, in quanto, oltre alla ricostruzione dei singoli fatti illeciti, la sentenza impugnata ha individuato il 26 contributo concorsuale del AN nella partecipazione a ben tre reati-fine, commessi con gli inseguimenti e l'aggressione a DI (capi G, H e I).
2.4.2. La doglianza concernente la asserita assenza di prova in ordine alla partecipazione all'aggressione di DI ANe (capo G) è manifestamente infondata, essendo smentita dalla ricostruzione della sentenza impugnata - con la quale la censura non propone alcun confronto argomentativo, in tal senso evidenziando altresì il difetto di specificità -, che ha richiamato le due conversazioni telefoniche intercettate alle 02.55 e alle 02.58 del 13 gennaio 2007 tra AR e AN, intrattenute durante l'inseguimento a DI, nel corso delle quali l'odierno ricorrente prima istiga il sodale a 'fermarlo', per poi biasimare l'interlocutore per esserlo fatto scappare, ed, infine, invitandolo a recarsi presso un locale (il Mirò), frequentato da giovani di sinistra, ed effettivamente raggiunto dalla persona offesa. Quanto alla pretesa discrasia tra l'orario dell'inseguimento e quelli delle intercettazioni, peraltro, la sentenza impugnata ha esaustivamente chiarito che l'orario indicato dal DI nel corso dell'incidente probatorio (intorno alla mezzanotte) era stato oggetto di un errore, rettificato in seguito a contestazione del verbale di sommarie informazioni da parte della stessa difesa degli imputati. Il tenore delle brevi conversazioni intercettate, dunque, ha fondato, con apprezzamento di fatto immune da censure, l'affermazione di responsabilità penale per la piena partecipazione del AN al fatto, mediante rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue, agli effetti penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. Invero, per il reato associativo (capo A), il termine massimo di prescrizione di 8 anni e 9 mesi, decorrente dal settembre 2007 (data di applicazione delle misure cautelari), risulta decorso nel giugno 2016; anche gli altri reati, commessi nel 2006 e nel 2007, risultano estinti per prescrizione: il reato di cui al capo B, commesso il 14.8.06, risulta estinto il 14.2.2014; il reato di cui al capo C, commesso il 26.8.2006, risulta estinto il 26.2.2014; il reato di cui al capo D, commesso il 17.1.2007, risulta estinto il 17.7.2014; il reato di cui al capo E, commesso il 23.1.2007, risulta estinto il 23.7.2014; i reati di cui ai capi F e H, commessi il 24.2.2007, risultano estinti il 24.8.2014; il reato di cui al capo G, commesso il 13.1.07, risulta estinto il 13.7.2014; per il reato di cui al capo I, commesso il 24.2.07, il termine massimo di Sk 27 prescrizione di 8 anni e 9 mesi risulta decorso il 24.11.2015; il reato di cui al capo L, commesso il 15.4.06, risulta estinto il 15.10.2013; il reato di cui al capo M, commesso nell'estate 2006, risulta estinto nel febbraio del 2014. 4. Il ricorso di ME AN, VA AN, VA TE e FR AN, è fondato limitatamente all'ottavo motivo, concernente il riconoscimento della provvisionale anche in favore di DI. La Corte di Appello, infatti, ha revocato le disposizioni civili nei confronti di Di CH AN, ritenendo che l'associazione per delinquere non abbia comportato un danno civile immediato e diretto per alcuno, e che, per i reati per i quali era stato condannato, le persone offese (UG e ET) non si erano costituite parti civili. La condanna al risarcimento dei danni nei confronti di ME AN, VA AN, VA TE e FR AN è stata emessa con riferimento al reato associativo per il quale la Corte di Appello ha affermato - la mancanza di un danno civile immediato e diretto ed a reati nei quali - DI EM non risulta costituito parte civile, essendo egli persona offesa nei reati di cui ai capi G, He I. Invero, ME è stato condannato per i reati di cui ai capi A, B (in cui persona offesa è UG), C, D ed E (in cui persona offesa è ER); VA è stato condannato per i reati di cui ai capi A, B (in cui persona offesa è UG) e C (in cui persona offesa è ER); VA è stato condannato per i reati di cui ai capi A e C (in cui persona offesa è ER); FR è stato condannato per i reati di cui ai capi A, B (in cui persona offesa è UG) e D (in cui persona offesa è ER). Tanto premesso, la sentenza appare del tutto assertiva, e dunque priva di motivazione, nella parte in cui afferma l'assenza di un danno civile immediato e diretto come conseguenza del reato associativo, ed omette di specificare i capi di imputazione in relazione ai quali è stata riconosciuta la responsabilità civile degli imputati. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata nei confronti di ME AN, VA AN, VA TE e FR AN, limitatamente alla disposta provvisionale in favore di DI, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
28 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per sopravvenuta prescrizione. Rigetta, agli effetti civili, i ricorsi degli imputati, fatta eccezione per i ricorsi di ME AN, VA AN, VA TE e FR AN, in relazione ai quali annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta provvisionale in favore di DI, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma il 17/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Move Valerie Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN 25 017 IL FUNZIONARIO) GIUD. ин 29