Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2010, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/02/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 363
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1684/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 12-16 novembre 2009 del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 23 ottobre 2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, escludendo peraltro la sussistenza delle due circostanze aggravanti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 80, comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Napoli che ne ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
RT OR ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 12-16 novembre 2009 del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 23 ottobre 2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, escludendo peraltro la sussistenza delle due circostanze aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7. 1) l'imputazione cautelare e la decisione del Tribunale del riesame. L'ordinanza come sopra confermata concerneva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, OR RT, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere egli, fino al mese di luglio 2009, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con OR IN, acquistato, detenuto, offerto in vendita e successivamente ceduto a terzi, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, avvalendosi delle condizioni scaturenti dall'appartenenza all'associazione mafiosa AP (capo C).
Il Tribunale del riesame (escluse le due aggravanti) ha ritenuto l'assunto accusatorio adeguatamente sorretto da un quadro indiziario di univoca significanza e pregnanza, giustificando tale sua conclusione avuto riguardo al complessivo contenuto di alcune conversazioni ambientali, registrate nel corso dell'attività investigativa, ed ulteriormente confortate sul punto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR CE, il quale aveva indicato come fornitori di droga tale TI IN di LO ed i fratelli TI gommisti di Piacanello, entrambi riconosciuti nelle persone di IN (NO) e RT OR.
Sostiene il provvedimento impugnato che nelle intercettazioni (nelle quali l'identificazione dell'indagato come oggetto dei discorsi altrui appare inequivoca atteso che egli viene indicato con il nome di battesimo "RT" e viene altresì accostato al fratello "IN) risulta che il 22 marzo 2006 il gruppo facente capo alla famiglia AR - attiva nello spaccio di droga nel c.d. palazzo di cemento - avesse bisogno di acquistare della marijuana e cercasse di reperirla proprio nel quartiere di LO: così TI RE e ZI AR parlavano con tale Cristian della famiglia dei Ceusi e questi, a sua volta, li indirizzava "da NO ovvero da RT", evidenziando la loro interscambiabilità;
quindi il TI e l'AR si recavano "dal gommista ... da TI IN e, non trovando nessuno dei due fratelli, raccomandavano al loro dipendente di avvisarli della visita e della necessità di parlare loro. Nello stesso pomeriggio i predetti commentavano un acquisto di droga effettuato presso Melo Lizzio, quindi alle ulteriori richieste di AR NI e AR Massimiliano, affermavano che di lì a breve avrebbero incontrato "i TI": in effetti alle ore 19.28, proprio nella stessa zona ove insisteva l'officina di NI OR, saliva a bordo dell'auto del TI e dell'AR tale RT (appare logico ritenere che fosse proprio l'indagato fratello di IN) al quale i predetti effettuavano esplicite richieste di due-tre chilogrammi di sostanza stupefacente, che l'indagato affermava di avere avuto nella propria disponibilità sino alla mattina ma non più in quel momento, rimandando per la fornitura ai giorni successivi.
In definitiva, per il giudice cautelare, dalle predette conversazioni ed in particolare da quei passi delle stesse in cui si allude a pregressi rapporti di fornitura di droga, emergerebbe con assoluta certezza che, almeno in un certo periodo ossia l'anno 2006, i fratelli OR (la posizione di IN è stata trattata e sostanzialmente confermata dal Tribunale in diversa composizione collegiale) trafficavano marijuana.
Circostanza questa che confermata dal tenore delle dichiarazioni del OR, collaboratore appartenente al gruppo mafioso "Cappello", ed in specifico modo alla squadra dei "Carateddi", il quale, nel descrivere le attività illecite cui era dedito il clan mafioso, riferiva anche dell'interessamento al traffico di droga, sia pesante che leggera, che riguardava anche "NO TI" di LO ed il fratello.
2.) i motivi dì ricorso e la decisione di l'annullamento con rinvio della Corte.
Va subito premesso che il provvedimento cautelare a carico di OR IN, fratello dell'odierno ricorrente, risulta confermato in sede di riesame (e con identica decisione di esclusione delle due aggravanti) con ordinanza 3 novembre 2009 del Tribunale del riesame di Catania in altra composizione.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa di OR RT deduce vizio di motivazione, superficialità nell'analisi dei dati, e travisamento dei fatti, nel senso che i due fratelli OR sono stati ritenuti fornitori dei fratelli AR e di un sodalizio criminoso, senza indicazione degli elementi da cui tale conclusione è stata dedotta.
Il tutto accompagnato dalla mancata certa identificazione di RT, come il fratello del NO, nella persona oggetto di intercettazione, identificazione operata senza alcun precedente saggio vocale, tenuto in particolare conto che si è trattato di una confusa intercettazione ambientale all'interno di una vettura. Prive di rilievo sarebbero poi le conversazioni tra i fratelli AR e TI RE, per il loro valore comunicativo, idoneo a proporre al massimo mere ipotesi e congetture;
e parimenti privi di significato sarebbero i riscontri tratti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, ritenuto peraltro "non attendibile" dal Tribunale del riesame, che, in diversa composizione, si era occupato della vicenda cautelare del fratello IN (ordinanza 3 novembre 2009). Con un secondo motivo si lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari, posto che il crinale della pretesa illiceità si sarebbe arrestato al marzo del 2006.
Il primo motivo appare fondato ed assorbe la seconda doglianza. È ben vero che il requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato non va interpretato in senso probatorio, come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali tuttavia non possono risultare meramente ipotetiche, essendo al contrario richiesta una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia peraltro dato desumere la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato (Sez. 6, Sentenza n. 42178/2006, Rv. 235318 Imputato: ON precedenti Conformi: N. 2873 del 1997 Rv. 208757, N. 41131 del 2003 Rv. 227053).
Quanto al grado ed alle qualità che rendono gli indizi complessivamente "gravi", agli effetti della suddetta "probatio minor", nonché funzionali a sorreggere un provvedimento cautelare, si richiede che:
a) gli indizi siano consistenti e cioè resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) che essi, per il loro valore integrato ed a seguito di un unitario apprezzamento, diano la possibilità di giustificare il giudizio dibattimentale (sez. 1, 19.1.94, D'Oronzo);
c) che tali elementi tra loro "assemblati" siano in grado di assicurare comunque una specifica previsione di colpevolezza in termini di probabilità "alta" (Cass. pen. sez. 3, 28.9.95, Sinani), "qualificata" (Cass., Sez. Unite, 21.4.95, Costantino), "ragionevole" (Cass. pen., sez. 1, 3.3.93, Marras), "capace di resistere ad interpretazioni alternative" (sez. 1, 26.1.94, Damiani), con esclusione di quegli indizi che traggono fondamento, sia pure da base probabilistica, da fatti in sè privi di affidabilità (Cass. pen., sez. 1, 14.9.95, Prudentino). In conclusione: gli indizi qui rilevanti non possono riguardare, come avvenuto nella specie, una mera condotta generica di spaccio di stupefacente, senza il supporto di una singola e circostanziata condotta (dati spazio-temporali; tipologia della sostanza;
etc), attribuibile all'azione dell'indagato e capace di dare corpo ad una realtà di interesse penale, processualmente affidabile, anche se non, definitiva.
La gravata ordinanza va quindi annullata, sia per la rilevata assenza della debita necessaria giustificazione in punto di gravità degli indizi, sia per la scarsa tenuta logica della motivazione sul punto, la quale non tiene conto del complesso delle circostanze che connotavano - ai limitati fini cautelari - la condotta dell'indagato. Il rilevato deficit argomentativo impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Catania perché, con libertà di giudizio, ma nel rispetto dei criteri dianzi indicati, proceda ad un nuovo esame sul punto della gravità dei profili indiziari del delitto oggetto della provvisoria incolpazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010