Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9636 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLANTAL ANO0 963 6 10.2 CASSAZI NE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 24729/00 Dott. ZO MILEO Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 25979 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RR CE IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Vie Grotta di Grigne, 121 in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI ✓ CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato RICCARDO LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato S. SANDRO CARUSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 1350 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI,' FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3540/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 2311/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catania - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 9 maggio 1997 – rigettava - l'opposizione di ZO EL contro un decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto (lire 23.234.692) per contributi previdenziali omessi - in dipendenza della durata (non superiore a sedici mesi e non già a tre anni) del dedotto rapporto di apprendistato e del versamento tardivo (il 30 giugno 1994 anziché nel marzo 1993) ed omesso di contributi in favore di Fondi bilaterali regionali istituiti dalla contrattazione collettiva (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge n. 71, conv. in legge n. 151 del 1993) - nonché contro l'ordinanza ingiunzione del Direttore della sede INPS di Catania per il pagamento di quanto dovuto (lire 2.128.000) a titolo di relativa sanzione amministrativa. Osservava, infatti, il giudice d'appello: - il EL va inquadrato nel terzo "gruppo" delle imprese artigiane metalmeccaniche, per il quale é previsto un periodo di apprendistato più breve (a norma del CCNL del 1988 di categoria), in quanto esercita lavorazioni "di basso contenuto professionale", quale la "tornitura" (indicata come "fornitura" nel testo contrattuale, per un "evidente errore di stampa"); non esercita, invece, lavorazioni "di medio contenuto tecnico" (quale la "preparazione di macchine automatiche" - anche di tornitura - e della relativa "attrezzatura") inquadrate nel secondo "gruppo", per il quale é previsto un periodo di apprendistato più lungo;
-peraltro sono dovuti i contributi omessi – per indebita fruizione di benefici (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge n. 71, conv. in legge n. 151 del 1993, cit.) - in dipendenza del tardivo adempimento e, rispettivamente, del totale inadempimento del proprio obbligo in favore 1 del Fondo regionale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese artigiane e, rispettivamente, in favore del Fondo per la rappresentanza sindacale (Fondi istituiti ed obblighi imposti, entrambi, contrattazione collettiva), non potendo incidere dalla su quell'adempimento la tardiva emanazione della circolare dell'INPS (n. 131 del 1994). Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione. -1.Con il primo motivo di ricorso denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 CCNL di appartenenza", nonché vizio di motivazione ZO EL censura la sentenza impugnata per avere, in - contrasto con la disciplina collettiva, inquadrato la propria impresa artigiana nel terzo gruppo, sebbene svolgesse "lavori di tornitura ed, in ogni caso, lavori di precisione". Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione - dell'art. 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione il ricorrente censura la - sentenza impugnata per avere rilevato un asserito - e, peraltro, indimostrato - "errore di stampa" nel contratto collettivo, sebbene fosse stato eccepito solo in appello, e per non avere preso in considerazione- per quanto riguarda l'asserito versamento tardivo del ricorrente in favore di Fondo istituito contrattualmente che la circolare dell'INPS prevedeva che quel- pagamento potesse essere "effettuato entro il ventesimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'emanazione (....) delle relative istruzioni applicative ed operative". Il ricorso non é fondato 2 2.La determinazione della durata massima del periodo di apprendistato compete alla contrattazione collettiva in forza di rinvio della legge (art. 7 della legge n. 25 del 1955) ed entro il limite massimo (cinque anni) stabilito contestualmente - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.4705/2000, 3382/96) anche quando si controverte, - come nella specie, fra datore di lavoro ed ente previdenziale (quale l'INPS) sull'applicabilità della minore contribuzione prevista per gli apprendisti. La violazione o falsa applicazione, poi, di disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune non essendo queste norme di diritto, ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. 10914/2000, 11141/91) - non é deducibile con il ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti collettivi di diritto comune é riservata al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.975, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001, oltre che n.8057/99, 6288/97, concernenti controversia identica e, rispettivamente, analoga a quella che forma oggetto di questo giudizio) e può essere - denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - interpretazioni o - inammissibilmente argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati. 3 Alla luce dei principi di diritto enunciati, il ricorso é, almeno in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
3.Intanto non é deducibile con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, -n.3, c.p.c., cit.) - per quanto si é detto la denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 CCNL di appartenenza". Esula, peraltro, qualsiasi denuncia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., cit.). All'esito dell'insindacabile interpretazione della disciplina collettiva di categoria alla quale può essere ricondotta anche la denunciata scoperta di - un "errore di stampa" nel testo contrattuale (che può prescindere dalla specifica deduzione di parte) - la sentenza impugnata perviene, poi, alla individuazione dei criteri, che ne risultano stabiliti, per l'inquadramento nel secondo e nel terzo "gruppo" delle imprese artigiane metalmeccaniche e, coerentemente, inquadra l'attuale ricorrente - in dipendenza delle attività esercitate - nel terzo "gruppo", per il quale é stabilito un periodo più breve di apprendistato, soggetto alla minore contribuzione per esso previsto. nellaNé il ricorrente denuncia carenze, contraddizioni o illogicità motivazione che sorregge le prospettate conclusioni e la conseguente decisione della sentenza impugnata - ma prospetta, inammissibilmente, soluzioni alternative o, comunque, diverse.
4.Parimenti infondate sono le censure che investono l'indebita fruizione di benefici contributivi (ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 71, conv. in legge n. 151 del 1993). Invero ne risulta stabilito, per le imprese rientranti nella sfera d'applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, che il riconoscimento degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali "é subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”. e risulta, comunque, accertato con autorità di Ora non é controverso - giudicato – che il versamento di contributi in favore di enti bilaterali - imposto - dalla contrattazione collettiva rientri fra gli istituti economici e normativi " stabiliti dai contratti collettivi di lavoro", il cui rispetto integrale condiziona l'accesso ai benefici contributivi. Di conseguenza, la Corte é dispensata dall'esame della questione relativa (risolta, in senso negativo, da Cass.n.6530/2001). La controversia risulta fin dall'inizio limitata, infatti, all'adempimento del prospettato obbligo nei confronti di enti bilaterali. Né la sentenza impugnata r merita censure, laddove esclude tale adempimento. Intanto non risulta investito dal ricorso il totale inadempimento - accertato dalla sentenza impugnata dell'obbligo nei confronti di uno dei due enti - bilaterali considerati (Fondo per la rappresentanza sindacale). - per sorreggere laPur essendo sufficiente tale inadempimento totale negazione dei benefici contributivi, indebitamente fruiti dall'attuale ricorrente - la sentenza impugnata, tuttavia, non merita censure neanche laddove, motivatamente, nega che possa essere giustificato - dalla tardiva adozione di circolare dell'INPS l'adempimento, parimenti tardivo, dell'obbligo nei confronti del secondo degli enti bilaterali considerati (Fondo regionale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese artigiane), essendone fonte la stessa contrattazione collettiva, a prescindere dalla circolare dell'Istituto.
5.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.). 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 6,79 oltre euro 1500 ' (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente ZOincenzo Miles D e Luna Cenie franolle De denx FS LUC ZA CANCELLARE QDIR DELLA NI SA, TASSA ELL'ART. 10 1-8-73 N. 533 IN TE D IM RT P O D I BOLLO , D I