Versione
24 ottobre 1989
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12 agosto 1997
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Art. 403. Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
(( 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile ))
(( 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile ))
Commentari • 18
- 1. Incidente probatoriohttps://www.studiocataldi.it/ · 21.042664
[…] Una volta che le prove siano state assunte sono utilizzabili in dibattimento ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 403 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2008, n. 26166Provvedimento: […] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, art. 403 c.p.p. e la violazione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 e art. 403 c.p.p., nonché la violazione di cui all'art. 111 Cost., commi 2, 3 e 5. […]Leggi di più...
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