Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 1
L'ordinanza con la quale è rigettata la richiesta di incidente probatorio è estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed ha natura strumentale per assicurare il più corretto e spedito iter processuale. Essa è inoppugnabile e, non avendo natura decisoria ne' possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale,non può essere considerata abnorme.
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Il Giudice per le indagini preliminari può legittimamente esercitare un sindacato discrezionale sull'ammissione dell'incidente probatorio di persona vulnerabile. Anche le fonti internazionali non prevedono alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 2 maggio 2024), n. 17521 In fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2000, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO - Presidente - del 30/11/2000
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO " N. 5345/2000
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 048622/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA nei confronti di:
1) DI OV N. IL 02/07/1936
2) LA RI IS N. IL 06/09/1954
3) DE IO OR N. IL 26/08/1961
avverso ORDINANZA del 20/07/1999 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
La Corte rileva.
1. Avverso l'ordinanza di data 20 luglio 1999, resa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale fu rigettata la richiesta di incidente probatorio avanzata dal competente pubblico ministero nel procedimento investigativo a carico di NN D'MI ed altri, ricorre il procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale deducendo abnormità della decisione e censurandone la ragione di sostegno.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Invero, come osserva il Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria scritta del 14 febbraio 2000, dal sistema del vigente codice di procedura penale, si ricava con certezza che tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione dell'incidente probatorio sono inoppugnabili, non essendo previsto un mezzo di censura, sicché trova puntuale applicazione il principio di tassatività dell'impugnazione ex art. 568 c.p.p.. La ratio del sistema codicistico, sempre per quel che riguarda l'incidente probatorio, è da riconnettersi all'esigenza di speditezza che caratterizza fase investigativa che risulta incompatibile con i tempi del procedimento d'impugnazione.
Nè il provvedimento de quo può considerarsi affetto da abnormità, in quanto tale categoria di vizi della decisione del giudice è riservata unicamente a provvedimenti giurisdizionali che abbiano natura decisoria o che paralizzino lo sviluppo del procedimento penale stesso, deliberati dal Giudice fuori da ogni schema processuale: tale non è il caso della gravata ordinanza, che è estrinsecazione di un riconosciuto potere discrezionale del giudice, ed ha natura meramente strumentale, per assicurare il più corretto e spedito iter procedimentale.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
P.T.M.
visti gli artt. 611, 615 c.p.p. DICHIARA
inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001