Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 16779
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai provvedimenti emessi dal P.M. non si applica la procedura di correzione degli errori materiali, prevista per i provvedimenti giurisdizionali, essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. (Nella fattispecie, concernente richiesta di autorizzazione ad intercettazione telefonica su utenza chiaramente individuata, ma con erronea indicazione, dovuta a svista, del numero di telefono, si è ritenuto immune da censure l'operato del P.M. consistente nella rettificazione dell'errore, riprodottosi anche nel decreto autorizzativo del g.i.p., all'atto dell'esecuzione dell'intercettazione)

I gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine; ne' la mancata individuazione dell'autore dell'illecito in relazione al quale è disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate.

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 16779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16779
Data del deposito : 3 dicembre 2003

Testo completo