Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 2
Ai provvedimenti emessi dal P.M. non si applica la procedura di correzione degli errori materiali, prevista per i provvedimenti giurisdizionali, essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. (Nella fattispecie, concernente richiesta di autorizzazione ad intercettazione telefonica su utenza chiaramente individuata, ma con erronea indicazione, dovuta a svista, del numero di telefono, si è ritenuto immune da censure l'operato del P.M. consistente nella rettificazione dell'errore, riprodottosi anche nel decreto autorizzativo del g.i.p., all'atto dell'esecuzione dell'intercettazione)
I gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine; ne' la mancata individuazione dell'autore dell'illecito in relazione al quale è disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 16779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16779 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1190
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3741/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR RI, n.
8.5.1949 a Napoli;
2) RD MO, n. 25.3.1950 a Roma;
avverso la sentenza in data 27.2.2002 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano CAMPO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore del PR, Avv. Adelmo MANNA;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di più persone, imputate di associazione per delinquere volta alla commissione di truffe, contrabbando e frode fiscale e di reati fine;
avendo gli imputati PR RI e RD MO optato all'udienza preliminare per il giudizio abbreviato venivano - previo stralcio - con tale rito giudicati e ritenuti responsabili degli addebiti (sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 19.6.2001). Su gravami dei predetti la Corte d'Appello di Roma, ritenuta per entrambi la continuazione fra tutti i reati e conseguentemente rideterminata la pena, confermava il giudizio di responsabilità. Ricorrono per cassazione le difese;
nell'interesse del PR viene dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su cui principalmente si fondava l'affermazione di colpevolezza, in quanto eseguite su utenze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione del G.I.P., e l'erronea applicazione dell'art. 130 C.P.P., avendo la sentenza impugnata ritenuto irrilevante l'irrituale correzione da parte del P.M. dei numeri telefonici erroneamente indicati nel provvedimento autorizzativo.
Il gravame nell'interesse del RD denuncia carenza di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, nel giudizio di appello sollevata in quanto l'autorizzazione era stata richiesta e concessa in relazione ad un insussistente e mai contestato reato di ricettazione. Con altro motivo denuncia vizio della motivazione in ordine al reato associativo, ritenuto "sulla sola scorta dell'esame di fatti commessi da alcune persone in un breve spazio di tempo", senza procedere all'accertamento della predisposizione di mezzi e stabili strutture, di un programma non episodico, della consapevole adesione ad esso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati. In ordine alle questioni sollevate dal PR va rilevato che - secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado (pag. 18), cui lo stesso ricorrente fa riferimento - il P.M. richiese l'intercettazione di utenze intestate alle ditte "General Alimentari" di Roma, via Sensini 62, e "s.r.l. Mikol" di Roma, via Sensini 64, entrambe in uso all'indagato SI RB, sulla scorta di informativa del N.A.S. nella quale erano esattamente specificati anche i numeri identificativi (rispettivamente, 0 6. 2170083 e 06. 2170461). Nella richiesta, nel provvedimento autorizzativo del G.I.P. e nella originaria stesura di quello esecutivo del P.M. la numerazione fu però erroneamente trascritta (0 6. 21700830 e 06. 21710461). All'atto dell'esecuzione il P.M. se ne avvedeva e, con apposite postille (v. pag. 3 del ricorso) correggeva il proprio provvedimento. Ora, come ricordato dallo stesso ricorrente, per giurisprudenza consolidata nel vigore del codice di rito del 1930, e a maggior ragione applicabile vigendo quello del 1988, che accentua la qualità di parte del P.M., ai provvedimenti da questi emessi non si applica la procedura di correzione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 130 del codice del 1988), essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. Non è quindi ravvisatale alcuna violazione dell'art. 130 citato, ne' può sostenersi che la procedura in camera di consiglio da tale norma prevista dovesse essere attivata ai fini di una previa correzione del provvedimento autorizzativo del G.I.P., cui il pubblico ministero si accingeva a dare esecuzione;
l'intercettazione è infatti un tipico atto a sorpresa, come tale incompatibile e vanificato dal contraddittorio camerale. Correttamente, in caso di autorizzazione concessa per utenza in effetti diversa da quella che il P.M. vuole intercettare, il rimedio va individuato in una nuova domanda di autorizzazione conforme all'intendimento del richiedente. Tale non è peraltro la situazione verificatasi nel caso di specie: infatti, il G.I.P. ha recepito la richiesta del P.M., contenente l'errore materiale che questi era legittimato a correggere, in quanto proveniente dal suo ufficio;
le utenze sono inequivocamente identificate con l'indicazione del titolare, del soggetto che ne aveva la materiale disponibilità, degli elementi investigativi che ne giustificavano l'intercettazione;
l'erronea indicazione "numerica" non è quindi causa di ambiguità, nè influisce sulla manifesta volontà dell'organo giurisdizionale di consentire la captazione proprio di quegli apparecchi, di nota intestazione, su cui si appuntavano le indagini, e non di altri. Non vi è conseguentemente dubbio circa la sussistenza dell'autorizzazione, e ciò esclude l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Quanto al gravame del RD, va premesso che, secondo l'ipotesi dell'accusa, gli imputati avevano organizzato un meccanismo truffaldino - con collaterali evasioni dei diritti doganali, dell'I.V.A. e delle imposte dirette - consistente nella richiesta di merci di pronto consumo a ditte estere previa trasmissione, via "FAX", di falsi bonifici presso banche affidabili, in coincidenza con la chiusura di fine settimana onde renderne impossibile il controllo. Le merci venivano cedute a prezzi inferiori a quelli di mercato ad acquirenti nazionali;
le ditte sotto il cui nome venivano compiute le truffe erano continuamente cambiate, al pari dei locali usati e delle utenze telefoniche. Ne segue che, come esattamente osservato dal giudice di primo grado (pagg. 19 - 20), con argomentazioni fatte proprie dalla sentenza impugnata (pag. 5), una volta acquisiti gravi indizi in ordine alle truffe, era automaticamente ravvisabile un quadro indiziario di pari consistenza riguardo a fatti di ricettazione, relativamente agli acquisti sottocosto effettuati dai clienti nazionali del gruppo. Pertanto, ben poteva essere disposta intercettazione in ordine a tale delitto, restando irrilevante che, nello sviluppo delle indagini, non si sia giunti all'identificazione dei ricettatori o questi non siano stati comunque chiamati a rispondere in simultaneo processo. Infatti, i gravi indizi "di reato" (non di reità) che, ai sensi dell'art. 267, co. 1, C.P.P., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto;
per procedere legittimamente ad intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, captate (cfr. Cass., Sez. 6^, 18.6/22.7.1999, Patricelli); ne' la mancata individuazione dell'autore del reato in relazione al quale fu disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di altre condotte criminose collegate. A tale corretta argomentazione - che il giudice di appello, come si è detto, ha fatto propria - non è stata contrapposta alcuna pertinente censura con il ricorso. Quanto al delitto associativo, questo è stato ravvisato dai giudici di merito, con valutazione esente da vizi logici, in forza dell'esame complessivo della vicenda, dimostrativa di un'ampia predisposizione di mezzi e di risorse e di una tecnica accuratamente studiata per perpetuare nel tempo l'attività criminosa. Circa poi il ruolo consapevolmente assunto dal RD, gli elementi di prova plurimi e convergenti sono esposti nella sentenza di primo grado, cui ha fatto espresso rinvio il giudice di appello (ritiro di "FAX" e presenza in ufficio, come da dichiarazioni di US Consuelo: pag. 27;
istruzioni impartite per telefono: pag. 29; dichiarazioni del coimputato IO OR circa il suo "reclutamento" ad opera del ricorrente: pagg. 27 e 31; interessamento di entrambi per l'acquisizione di una sede;
assidua presenza allo sdoganamento delle merci in arrivo: pag. 31). Le censure formulate al proposito con il ricorso sono perciò infondate e in buona parte generiche. I ricorsi vanno conseguentemente respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004