Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2020, n. 6490
CASS
Sentenza 26 novembre 2020

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In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

I termini fissati per il compimento delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione stabilito per il periodo feriale.

In tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della "ragionevole" prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che – in relazione al crollo della Nuova Torre Piloti del Porto di Genova provocato dalla manovra della Nave Jolli Nero - aveva affermato la responsabilità del Direttore di macchina che aveva omesso di comunicare immediatamente alla plancia la mancata partenza del motore, potendosi ritenere prevedibile che, a fronte del mancato funzionamento del contagiri ed in mancanza di comunicazione con la sala macchine, nonostante il segnale di allarme, il personale di plancia non recepisse il malfunzionamento della procedura di partenza ed omettesse di adottare prontamente le misure idonee per far ripartire il motore ed evitare l'urto contro la torre).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2020, n. 6490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6490
    Data del deposito : 26 novembre 2020

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