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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1127.
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio).
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non e' ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresi' opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennita' pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio).
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non e' ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresi' opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennita' pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Commentari • 283
- 1. indennita sopraelevazionehttps://www.brocardi.it/ · 282.67413
Consulenza legale Q202334170 (Articolo 1127 Codice Civile - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) «Il primo comma dell'art. 1127 del c.c. attribuisce la facoltà al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio (o al proprietario esclusivo del...» Consulenza legale Q202128538 (Articolo 1127 Codice Civile - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) «L'art.1127 del c.c. riconosce al proprietario dell'ultimo piano dell' edificio il diritto di elevare nuovi piani e nuove fabbriche. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 15/11/2024, n. 2447Provvedimento: […] d) al fine di verificare l'entità dell'indennità eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 1127 c.c. è stato incaricato un tecnico di fiducia; […] Occorre dunque in queste sede provvedere unicamente alla sua quantificazione, prendendo come riferimento quanto prescritto dall'art.1127 c.c. a mente del quale l'indennità deve essere pari al valore dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso il numero dei piani, […] e detratto l'importo della quota spettante a colui che ha eseguito la sopraelevazione. Sul versante giurisprudenziale è stato osservato come “La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, […]Leggi di più...
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