Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito delle sentenze, in virtù del principio generale ex art. 172, comma quarto, cod. proc. pen. cui non deroga l'art. 544, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, complessivamente, il termine di quarantacinque giorni inizia a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/11/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2670
Dott. AMOROSO VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 4850/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di IL LE, nato l'[...];
AT AR, nato il [...];
D'AM VA, nato il [...];
Avverso la Ordinanza Corte di Appello di Campobasso, emessa il 07/12/06;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza emessa il 07/12/06, dichiarava l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Di IL LE, AT AR e D'AM VA, imputati, fra l'altro del reato di cui all'art. 110 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8; art. 4, nn. 1 e 5) e condannati alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno. Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che il termine di impugnazione, alla data della presentazione dell'Appello (12/12/05), non era ancora decorso, stante la sospensione feriale della decorrenza dei termini;
2. che, comunque, il termine di impugnazione non era ancora maturato, poiché alla data del deposito della sentenza di 1 grado (il 13/10/05) era già decorso (il 12/10/05) il termine di 90 giorni fissato dal giudice ex art. 544 c.p.p., comma 3, con conseguente onere di notifica dell'avviso di deposito della sentenza alle parti, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c); art. 548 c.p.p., comma 2; adempimento che nella fattispecie non era stato effettuato;
3. che, in via subordinata, avendo RO VA - imputato, in concorso con i tre attuali ricorrenti, delle medesime fattispecie delittuose per cui vi era stata condanna - presentato tempestivo Appello, mediante motivi non esclusivamente personali, andava effettuata anche la citazione degli altri imputati;
il tutto ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 1, onde consentire la necessità del contraddittorio. L'eventuale declaratoria di inammissibilità, comunque, poteva essere pronunciata soltanto dopo la fissazione di apposita udienza in Camera di Consiglio nelle forme di cui all'art.127 c.p.p.. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano, in via principale l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'08/11/07, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza emessa il 15/07/05 affermava, tra l'altro, la penale responsabilità di Di IL LE, AT AR e D'AM VA, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 14), 8); art, 4, nn. 11), 5) capo a) della rubrica, con la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ciascuno.
Il Tribunale fissava il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3. La sentenza veniva depositata il 13/10/05.
I citati Di IL LE, AT AR e D'AM VA, proponevano appello con atto depositato il 12/12/05. La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza in data 07/12/06, emessa nelle forme di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, dichiarava inammissibile l'Appello per tardività.
Gli interessati proponevano l'attuale ricorso per Cassazione. Così riassunti i termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che l'ordinanza della Corte di Appello è immune da errori di diritto.
Invero, come congruamente motivato dalla Corte Territoriale, nella specie il termine di gg. 45 scadeva nei confronti degli attuali ricorrenti, tutti presenti nel giudizio di 1 grado, il giorno 27/11/05; mentre l'Appello è stato presentato il 12/12/05, con conseguente inammissibilità del gravame, il tutto ai sensi dell'art.544 c.p.p., comma 3; art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), comma 2,
lett. c); art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto per le seguenti ragioni:
1. il termine per la redazione delle sentenze di cui all'art. 544 c.p.p., - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, per cui, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 7478 del 24/07/96, rv 205335; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 49223 del 27/12/04, rv 230154; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 4499 del 26/04/95, rv 201132; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 178 del 10/01/92, rv 189416;
2. in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione - nel caso di imputato presente al dibattimento - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito delle sentenze, il tutto in virtù del principio generale stabilito dall'art. 172 c.p.p., n. 4, cui non deroga l'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3; con la conseguenza che complessivamente il termine di gg. 45 comincia a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione conforme Cass. Sez. 4^ Sent. n. 11499 del 12/03/03, rv 223927; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 9010 del 03/10/97, rv 209123;
3. l'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p. (a prescindere da ogni valutazione della sussistenza in concreto di detta ipotesi nella vicenda in esame) non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, ma intende assicurare soltanto la "par condicio" degli imputati che si trovano in situazioni identiche. Consegue che, qualora il giudice di appello (laddove ne ricorrano i presupposti) non abbia citato i coimputati non impugnati e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito agli interessati il ricorso al giudice dell'esecuzione vedi Cass. Sez. in Sent. n. 21085 del 24/05/01, rv 219700; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 17650 del 16/04/04, rv 229235.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in riferimento all'art. 591 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede la necessità che la decisione predibattimentale sull'inammissibilità dell'impugnazione sia adottata, necessariamente nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è manifestamente infondata. Il ricorrente, invero, si è limitato ad enunciare il contrasto tra l'art. 591 c.p.p., comma 2 e gli artt. 111, 24, 2, 3, 13 Cost. senza indicare, in modo preciso e giuridicamente pertinente, le ragioni dell'asserita violazione delle citate norme costituzionali. Trattasi di censura generica, con conseguente manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. Per quanto attiene alla richiesta inerente all'TO (richiesta avanzata nelle sole conclusioni del ricorso) si rileva che l'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 241 del 1966, va demandata al giudice dell'esecuzione, ex art. 672 c.p.p.. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Di IL LE, AT CA e D'AM VA con condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali;
nonché della sanzione pecuniaria che va determinata in Euro 1.000,00, ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008