Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2017, n. 20340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
AER 20340-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 20/17 Rocco Marco Blaiotta Mariapia Gaetana Savino UP 07/03/2017 R.G.N. 35338/2016Salvatore Dovere Pasquale Gianniti Relatore - Antonio Leonardo Tanga ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NN AN, nato il [...] avverso la sentenza n. 50991/2015 del 14/04/2016 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno;
udito il difensore del ricorrente, avv. Vladimiro Bertinetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. т RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Torino con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 15/01/2015 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella città, ad esito di giudizio abbreviato: a) aveva dichiarato AN NN responsabile dell'omicidio colposo ai danni di AG CA, per effetto della condotta di guida, aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica, tenuta in Luserna il 6 ottobre 2012, ad ore 3 circa, nonché responsabile della relativa contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 lett. C, aggravata dall'ora notturna;
b) aveva irrogato allo stesso previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS e previa applicazione della diminuente del rito - la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione per il fatto di cui al capo A) e la pena di mesi 6 di arresto ed euro 2666,66 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo B), oltre a disporre la revoca della patente e la confisca del mezzo;
c) aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose gravi commesse ai danni di ET RE, in difetto di querela.
2.Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato NN AN, articolando 4 profili di doglianza.
2.1. Nel primo denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Il ricorrente si lamenta che la Corte ha contraddittoriamente affermato in sentenza, dapprima, che lui non avrebbe provveduto ad un integrale ristoro dei danni subiti dalla persona offesa, e, subito dopo, che i familiari del defunto AG CA avevano rilasciato quietanza di pagamento dei danni subiti, ritenendo pienamente satisfattiva la somma offerta dalla sua compagnia assicuratrice. Fa presente che la Corte non ha indicato i criteri di riferimento per la commisurazione di un adeguato ristoro e neppure la somma forfettaria che potrebbe ritenersi idonea ed ha erroneamente fatto rientrare nell'ammontare del danno da risarcire anche le somme dovute al Sig. ET RE (che ad oggi avrebbe ricevuto solo un ristoro parziale), senza considerare che quanto al reato di lesioni colpose è stata emessa sentenza di non doversi procedere.
2.2. Nel secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62 n. 6 c.p. in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante, pure prevista in detto articolo, di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. 2 Il ricorrente deduce di essersi impegnato fin dall'immediatezza dei fatti per porre rimedio al danno arrecato, prendendo immediato contatto con la propria compagnia assicuratrice e sollecitando successivamente la stessa per un pronto e satisfattivo risarcimento del danno. Essendosi lui adoperato spontaneamente fin da subito nel tentativo di vedere risarcite le conseguenze negative della propria condotta, avrebbe dovuto essergli riconosciuta quanto meno detta ipotesi di attenuante. Rileva che la condotta riparatoria era stata presa in considerazione dalla Corte per la concessione delle attenuanti generiche, ma obietta che per la concessione di dette attenuanti ricorrevano già altri elementi (incensuratezza, ammissione dei fatti, copertura assicurativa con massimale adeguato, stabile occupazione lavorativa).
2.3. Nel terzo e nel quarto denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in punto di quantificazione della pena. Sotto il profilo motivazionale il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte non ha indicato quale dei criteri previsti dall'art. 133 c.p., concernenti la gravità del reato ovvero la personalità del colpevole, ha adottato nella quantificazione della pena. Quanto poi alla denunciata violazione dell'art. 133 c.p., il ricorrente si duole che la Corte nella determinazione della pena si è sommariamente concentrata sui criteri di cui al primo comma ma non ha tenuto presente i criteri di cui al secondo comma e in particolare la sua personalità, quale si evince - oltre che dal fatto che lui era ancora di giovane età all'epoca dei fatti, ha subito ammesso l'addebito e si è adoperato prontamente affinché fossero risarcite le persone offese e le relative famiglie dal fatto che è incensurato e non è mai - stato sottoposto a procedimenti penali ed ha stabile e regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato. -Il Giudice di primo grado dopo aver dato atto «dell'intervento risarcitorio (totale e parziale e comunque in fase di definizione nei confronti del ET) nei confronti ... di tutte le persone offese da parte dell'assicurazione dell'imputato» aveva dato rilevanza all'avvenuto risarcimento assicurativo - esclusivamente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. E il Giudice di secondo grado nel ritenere a sua volta insussistenti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno ha osservato che: a) per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità di detta aggravante, il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo del 3 danno patrimoniale e morale;
mentre, nel caso di specie, per come si evinceva dal verbale di udienza 15/1/2015, la compagnia assicuratrice del NN aveva risarcito i familiari del deceduto AG, ma aveva risarcito soltanto in parte l'infortunato ET RR (l'intervento risarcitorio quest'ultimo, in fase di definizione al momento della sentenza di primo grado, e non ancora completato al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado); b) trattandosi di fattispecie caratterizzata dalla morte di una persona e dalle lesioni di altra persona, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589 c.p., doveva aversi riferimento al ristoro complessivo del danno cagionato alle vittime (ovvero al defunto AG, e per lui ai suoi congiunti, nonché al ET). Senonché, poiché in relazione alle lesioni colpose cagionate al ET era stata emessa in primo grado sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, la Corte di merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in esame, avrebbe dovuto prendere in esame soltanto il risarcimento del danno ai familiari del deceduto AG. Ciò in quanto, come è stato precisato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, sent. n. 35805 del 15/06/2011, Sinuelli, Rv. 251106) la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 c.p., non costituisce una autonoma figura di reato complesso e non dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589 comma 1 c.p., ma prevede una ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia. Inoltre, al riguardo di detto risarcimento, la motivazione della sentenza è contraddittoria, in quanto la Corte di merito ha affermato, da un lato, che i familiari del defunto AG CA avevano rilasciato quietanza di pagamento dei danni subiti, ritenendo pienamente satisfattiva la somma offerta dalla sua compagnia assicuratrice;
e dall'altro che il NN non aveva provveduto ad un integrale ristoro dei danni subiti dalla persona offesa. La motivazione è poi non congrua laddove la Corte di merito ha affermato che si poteva dubitare, in considerazione della giovane età del deceduto, della natura pienamente satisfattiva delle somme (rispettivamente pari ad euro 285 mila ed 15 mila) corrisposte ai familiari dell' AG CA, ma non ha indicato i criteri di riferimento per la commisurazione di un adeguato ristoro e neppure la somma forfettaria che potrebbe ritenersi idonea.
2. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso. Invero, detto motivo concerne una doglianza (il mancato riconoscimento dell'attenuante, pure prevista 62 n. 6 c.p., di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), che non aveva formato oggetto di appello.
3.Infondati sono, infine, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, concernenti la determinazione della pena base in anni 6 di reclusione (pena poi ridotta per le attenuanti generiche e per il rito). Come è noto, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri: il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Giudice di primo grado ha sottolineato che si è trattato di fatto di straordinaria gravità: sia in termini di colpa (tamponamento a velocità altissima da parte di un soggetto completamente ubriaco) sia in termini di disvalore di evento (uccisione di un giovane ragazzo e grave ferimento dell'altro); mentre il Giudice di secondo grado ha confermato la determinazione effettuata in primo grado, ritenendo la pena irrogata adeguatamente parametrata alla gravità delle violazioni, al grado della colpa (velocità altissima e rilevante stato di ebbrezza) ed al disvalore dell'evento (uccisione del passeggero e grave ferimento del conducente della motocicletta)>>. D'altronde, nel caso in esame la pena base è stata determinata in anni 6 di reclusione, come sopra rilevato, cioè in misura inferiore alla media della forbice edittale prevista dall'art. 589 comma 4 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti). Ed è stato precisato (Sez. 4, sent. n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197) che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata laddove con motivazione contraddittoria e comunque incongrua non ha riconosciuto al NN l'attenuante del risarcimento del danno;
mentre devono essere respinti gli ulteriori profili di doglianza. 5 T
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 07/03/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Pasquale Gianniti こ Depositata in Cancelleria 28 APR. 2017 Oggi, Il Funzionario diziario CAS Patrizia Ciorra A E U N