Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della richiesta di rinvio a giudizio, rientra tra le nullità a regime intermedio, posta a garanzia dei diritti di difesa, e non tra le nullità assolute, non potendo il disposto di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. ritenersi funzionale all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M..
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 28/11/2006 n° 39298Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 38662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38662 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 948
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 006901/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG ON N. IL 31/05/1964;
avverso SENTENZA del 23/12/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.12.2003, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa il 27.2.2003 dal tribunale della stessa città, concedeva a SC AN le attenuanti generiche e riduceva a quattro mesi di arresto la pena a lui inflitta per il reato di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 1423 del 1956 perché in data 28.6.2000 violava la prescrizione impostagli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in ordine all'orario di rientro nella propria abitazione.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione denunciando mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e nullità del processo per omesso invio dell'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Deve premettersi che non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omesso avviso ex art. 415-bis c.p.p., per la ragione che l'eccezione non è stata tempestivamente proposta. Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prima della richiesta di rinvio a giudizio, rientra tra le nullità a regime intermedio, posta a garanzia dei diritti della difesa, e non tra le nullità assolute, non potendo il disposto di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. ritenersi funzionale all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. (Cass., Sez. 6^, 5 giugno 2003, Rabeschi, rv. 226364; Sez. 6^, 26 marzo 2003, Vargas, rv. 226272). Ne segue che, poiché lo stesso principio è operante anche in caso di citazione diretta dinanzi al giudice monocratico, il rilievo della nullità, non dedotta nei motivi di appello, resta precluso nel giudizio di legittimità.
È infondato anche il primo motivo di ricorso contenente la doglianza di mancanza della motivazione sulla entità della pena, atteso che - con motivazione succinta ma sufficientemente esauriente- la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni dell'adeguatezza della sanzione applicata in relazione ai "cospicui precedenti contestati". Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004