Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in relazione al suicidio di una paziente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, aveva ritenuto la responsabilità per colpa generica del coordinatore e del responsabile della struttura, nonostante costoro avessero nell'immediatezza allertato gli operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista la donna - che poco prima aveva manifestato intenti suicidi - per il tempo strettamente necessario a disporre il suo ricovero presso una struttura ospedaliera più attrezzata).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2016, n. 9390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9390 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
ASR 09390-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n.2471/2016 Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - - Consigliere - Patrizia PICCIALLI UP 13/12/2016- ARpia Gaetana SAVINO R.G.N. 45872/2015 Consigliere - Salvatore DOVERE - Consigliere - Alessandro RANALDI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da DI PI LI, n. il 19/9/1966 DI UL ON PA, n. il 14/4/1968 avverso la sentenza del 9/7/2015 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le richieste del difensore della Di IE, avv. Perrotta Gianni del Foro di Isernia, che ha concluso l'accoglimento del ricorso;
udite le richieste del difensore del Di LL, avv. Melogli Gabriele del Foro di Isernia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 с RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9.7.2015 la Corte di appello di Campobasso, su impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Isernia, ha dichiarato LI Di IE e ON PA Di LL colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di AR TT Di MA, condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. L'imputazione attiene all'evento mortale avvenuto il 17.8.2009 all'interno della residenza sanitaria assistenziale (d'ora in poi RSA) denominata San NI, in cui la Di MA era ricoverata in quanto affetta da demenza vascolare con umore depresso (depressione maggiore): la donna, dopo aver raggiunto la finestra del bagno comunicante con la stanza ove era alloggiata, si lanciava nel vuoto, procurandosi lesioni mortali;
e ciò era accaduto nonostante avesse manifestato, pochi minuti prima del gesto fatale, la chiara volontà di suicidarsi mediante defenestramento. Alla Di IE, nella veste di coordinatrice di struttura, e al Di LL, nella veste di responsabile sanitario della RSA, è stato mosso l'addebito colposo di avere omesso di predisporre una rigorosa vigilanza nei confronti della donna, dal momento in cui costoro appresero del suo primo tentativo di suicidio per bocca di un visitatore della struttura (Liberatore), fino a quando la stessa si sottrasse agevolmente alla blanda sorveglianza su di lei esercitata dalla operatrice geriatrica NT e dall'infermiere GI;
il tutto nel breve lasso di tempo intercorso tra le 10.45 e le 11.15-11.30 di quel giorno.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati Di LL e Di IE.
4. Il ricorso proposto da Di LL si articola in un unico motivo, con cui si lamenta la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento di prove decisive.
4.1. Deduce che la sentenza impugnata perviene a conclusioni opposte rispetto a quella di primo grado soltanto sulla base di una errata valutazione di quelle stesse circostanze che erano state utilizzate dal Tribunale per assolvere entrambi gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta alcuni errori di impostazione della sentenza di appello: - la San NI è una RSA destinata, per legge, non al ricovero di malati psichiatrici, ma di persone anziane bisognose di assistenza;
2 C il dr. Di LL, contrariamente a quanto affermato dal teste Pagliai, è un medico generico titolare di un contratto di collaborazione con la RSA per circa tre ore giornaliere, e non è responsabile dei servizi sanitari;
- il ricovero della Di MA nella RSA era stato disposto dalla Unità Operativa di Agnone, per un periodo di sei mesi dal 21.5.2009, per "demenza vascolare severa, psicosi cronica spondilosi", patologia ben diversa da quella immaginata dalla Corte di appello per affermare che si trattava di paziente ad alto rischio di suicidio;
- non può parlarsi con certezza di un primo tentativo di suicidio posto in essere dalla Di MA alle 10.45 del 17.8.2009, posto che l'interessata ha sempre negato quella sua volontà; -comunque non vi fu sottovalutazione da parte del ricorrente di quanto riferito dal Liberatore, atteso che il controllo sulla paziente non fu affatto "allentato".
4.2. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente affermato che l'unico ad usare l'espressione "controllo a vista" sia stato il Di LL nel corso del suo esame, diversamente da quanto accertato in primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'operatrice NT e dall'infermiere GI, oltre che della coimputata Di IE. In realtà, l'ordine di controllare a vista la Di MA fu impartito a due operatori sanitari di esperienza e professionalità, per cui erra la sentenza impugnata nell'aver malamente interpretato il significato delle parole usate dal Di LL;
la carenza motivazionale è quella di aver interpretato in modo riduttivo la portata del comando impartito dal Di LL, senza spiegare al di là di ogni ragionevole dubbio perché la tesi seguita dalla Corte sia da preferire a quella del Tribunale di Isernia. Né la sentenza spiega perché il rapporto di causalità tra il comportamento asseritamente omissivo del ricorrente ed il suicidio non sia interrotto dalla condotta sicuramente colpevole dei due operatori sanitari incaricati del controllo i quali, se avessero svolto il compito elementare loro affidato, lo avrebbero sicuramente evitato.
5. Il ricorso proposto dalla Di IE si articola in quattro motivi.
5.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla posizione di garanzia che si è ritenuta gravante sull'imputata. Deduce che la ricorrente svolgeva una attività di coordinatrice a cui erano riservate funzioni prettamente amministrative, che non le consentivano di esercitare un potere direttivo e di variare le mansioni del personale dipendente, come risultante dall'organigramma acquisito in atti e dalle dichiarazioni testimoniali di NT e di GI. 3 5.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità. Deduce che la Di IE, tra il primo tentativo di suicidio e il tragico evento, si era allontanata per dedicarsi alle proprie mansioni amministrative, ma non prima comunque di essersi assicurata che la paziente fosse gestita da personale competente e specializzato, vale a dire il responsabile medico dott. Di LL e gli operatori NT e GI, che in concreto assumevano la vera ed esclusiva posizione di garanzia.
5.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa. Deduce che la Di IE, sulla scorta di quanto sopra, ha realizzato una vera e propria "delega" in ordine alla vigilanza della persona da tutelare, di per sé sufficiente ad escludere ogni profilo di colpa a carico della stessa. In ogni caso, il tenore della disposizione impartita e reiterata dalla Di IE di "guardare a vista" la Di MA, rivolto ai sanitari, conteneva l'implicito e ovvio esonero dal compimento di altre incombenze.
5.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità di prove testimoniali a carico. Deduce che la Corte di appello fonda la penale responsabilità dell'imputata esclusivamente sulle dichiarazioni dei due testi presenti al momento del fatto: i due operatori NT e GI, i quali avevano riferito della "direttiva" ricevuta dalla Di IE. Costoro, però, avrebbero dovuto essere sentiti, sin dall'inizio, in qualità di indagati, risultando evidente la loro responsabilità per il fatto accaduto. Il Tribunale, a seguito delle dichiarazioni gravemente indizianti a carico di entrambi i testimoni, era stato costretto ad interrompere l'esame degli stessi, impedendo alle difese di formulare ulteriori domande.
5.5. Con memoria depositata il 3.11.2016 il difensore della Di IE aggiunge un altro motivo, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Deduce che il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado è avvenuto senza alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riguardo all'esame dei soggetti che avevano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, in violazione del predetto canone di giudizio e dell'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. ہے 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i motivi di ricorso dedotti dagli imputati in merito all'insussistenza di profili di colpa loro addebitabili in relazione all'evento suicidario oggetto del giudizio.
2. Va in primo luogo osservato che la sentenza impugnata, nel ribaltare il giudizio assolutorio formulato in primo grado dal Tribunale, senza disporre alcuna rinnovazione dibattimentale di prove dichiarative decisive (quali certamente nel caso le testimonianze dei due operatori NT e GI), ha indubbiamente violato il principio di diritto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU che - costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Già sotto questo profilo la sentenza impugnata sarebbe dunque meritevole di annullamento, in quanto, senza alcuna rinnovazione dibattimentale di prove dichiarative, ha condannato gli imputati sulla base degli stessi elementi probatori che avevano indotto il Tribunale ad assolvere in funzione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Sussistono, tuttavia, rilievi ulteriori che inducono a ritenere viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per affermare la colpevolezza degli odierni ricorrenti, sotto il profilo della ritenuta configurabilità di una condotta colposa ad essi ascrivibile. 50 с L'unico profilo di colpa che il giudice di appello ritiene di imputare ai ricorrenti è «quello afferente la omessa predisposizione di una rigorosa vigilanza nei confronti della donna, dal momento in cui tanto il Di LL che la Di IE, appresero del suo primo tentativo di suicidio per bocca del Liberatore» (pag. 5). Ebbene, si tratta di argomentazione chiaramente carente, contraddittoria ed illogica rispetto a quanto processualmente accertato, ed inoltre viziata anche nell'applicazione dei principi giuridici che informano e regolano l'individuazione della colpa ai sensi dell'art. 43 cod. pen.
4. Senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo ai fini di rendere più chiara l'argomentazione che si vuole affrontare, va qui ricordato che la colpa si identifica con la trasgressione della condotta di una o più norme cautelari, siano esse scritte in una disposizione di legge, di regolamento, in ordini o discipline (secondo l'elencazione dell'art. 43 c.p., cd. colpa specifica,); siano esse corrispondenti ad una regola cautelare non scritta, che viene rinvenuta dal giudice sulla scorta dei parametri della prevedibilità e della evitabilità dell'evento pregiudizievole (cd. colpa generica). Nel campo della colpa generica, il punto di avvio del procedimento intellettivo è il principio del neminem laedere, che conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito (Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008, Rv. 239600). L'identificazione del pericolo (prevedibile ed) evitabile permette di risalire alle regole prudenziali che valgono a depotenziarlo. Il grado di indeterminatezza della colpa generica deriva dalla impossibilità di positivizzare tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa. Ma in tale inevitabile grado di indeterminatezza sta anche il pericolo che processo di identificazione della regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. Per non incorrere in simili violazioni è necessario evitare di muovere a ritroso dalla situazione così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi. In tal modo, insegna attenta dottrina, quella che risulterebbe individuata sarebbe la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, preesistente all'evento ed idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso. Il giudice è invece chiamato ad individuare i tratti tipici caratterizzanti l'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ed evitabile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza (da intendersi come generalizzazioni empiriche 6 indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio- temporale in cui matura la decisione, cfr. Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012 - dep. 2013, Ruoppolo, Rv. 254196).
5. Nel caso in disamina la Corte di appello non ha fatto buon governo dei suddetti principi di diritto in ordine alla identificazione della regola cautelare non scritta che, in ipotesi, sarebbe stata nel caso violata, in ciò rinvenendo la colpa generica dei ricorrenti nella causazione dell'evento lesivo. Il rimprovero mosso al Di LL (ed indirettamente anche alla Di IE) è quello di non avere imposto al personale di «sorvegliare costantemente e senza soluzione alcuna di continuità ogni gesto della donna» (pag. 7). La regola cautelare asseritamente violata, desunta dalla Corte di Campobasso, si presta alla critica di essere frutto di un processo creativo- congetturale piuttosto che ricognitivo, in violazione dei principi di legalità e di colpevolezza dianzi accennati. Il ragionamento del giudice è viziato in quanto muove a ritroso dalla situazione così come si è verificata (suicidio mediante defenestramento della Di MA), chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo accadimento e dandosi una risposta ovvia ex post (sorveglianza costante e continua della donna). Si tratta, appunto, di una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto, quindi in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, laddove risulta invece appurato che il medico (Di LL) e la coordinatrice (Di IE) si trovarono a dover fronteggiare una situazione improvvisa ed imprevista, visto che dagli atti prodotti al fascicolo, come rilevato nella sentenza di primo grado, non risulta che i responsabili della RSA San NI fossero mai stati notiziati in alcun modo dei pregressi tentativi di suicidio della povera Di MA, né risulta che nel contratto di degenza fossero previste prestazioni specifiche in ordine alle condizioni psico-patologiche della paziente. Conseguentemente la difficile situazione, nell'immediatezza, fu affrontata nell'unico modo possibile, date le circostanze: impartendo la direttiva ai due soli operatori presenti in quel momento nella struttura di tenere sotto controllo la donna, e nel contempo cercando di contattare al più presto il reparto psichiatria dell'ospedale di Isernia per il successivo ricovero.
6. Il ragionamento della Corte territoriale è viziato anche sotto il profilo della interpretazione ingiustificatamente riduttiva dell'ordine indubbiamente impartito agli operatori (NT e GI) di mantenere sotto controllo la Di MA, 7 C dopo che la stessa era stata vista a cavalcioni con una gamba all'esterno di una finestra del primo piano. Come si ricava dalla sentenza di primo grado, in punto di fatto è indubbio che il Di LL, dopo aver parlato con la Di MA per circa dieci-quindici minuti e constatata l'assenza nella medesima di qualsivoglia sintomo di agitazione psico- motoria, abbia allertato i due operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista» la donna, rendendoli edotti del fatto che la paziente poco prima era stata vista sporgersi pericolosamente dalla finestra;
dopodiché il medico aveva cercato di mettersi in contatto telefonico con l'ospedale per il successivo ricovero psichiatrico della Di MA. E' la stessa Corte territoriale a riconoscere che per la sorveglianza della paziente non era necessario personale dotato di particolari "competenze specialistiche", dal momento che si trattava soltanto di osservare e controllare con continuità la medesima. Non si vede, allora, in quale altro modo gli imputati avrebbero dovuto comportarsi, avendo affidato il momentaneo controllo della donna al personale in quel momento disponibile nella RSA, informandolo della delicatezza e serietà della situazione, per il tempo strettamente necessario a consentire un immediato ricovero della Di MA presso una struttura ospedaliera più attrezzata a contenere una persona avente problemi psichiatrici.
7. Si deve dunque ritenere che nessun rimprovero possa essere mosso al comportamento tenuto dagli odierni imputati nell'immediatezza del fatto, atteso che la direttiva rivolta ai dipendenti della RSA di tenere sotto controllo la Di MA, ove rispettata, sarebbe stata sufficiente a scongiurare l'evento mortale. Nella sostanza, appare condivisibile l'impostazione del giudice di primo grado, secondo cui l'assenza di colpa degli imputati, quantomeno in termini di ragionevole dubbio, si impone alla luce dello strettissimo lasso di tempo intercorso fra il primo tentativo di suicidio ed il secondo (trenta minuti) e avuto riguardo alle cautele adottate nell'immediatezza (direttiva di controllare a vista la donna), giustificate anche delle condizioni generali della Di MA (che si presentava esteriormente tranquilla).
8. Nel caso si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché, in assenza di colpa ascrivibile agli imputati, il fatto non costituisce reato. с 80
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 13 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Blatte Alessandro Ranaldi Rocco Marco Blaiotta Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2017 Oggi. R E H P O Il Funzionario udiziario 800 Patrizia Ciorra W O N 9