Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Nei giochi nei quali l'attribuzione del premio non derivi da una semplice estrazione a sorte ma da operazioni di sorte complesse, non sono configurabili le ipotesi speciali, di cui al R.D.L. n. 1933 del 1938, della lotteria, della tombola, della pesca di beneficenza ecc., essendo invece tale fatto regolato dalla generale figura del giuoco d'azzardo di cui all'art. 718 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 44807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44807 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02481
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 021498/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IL, N. IL 01/01/1945;
2) GE IE, N. IL 11/06/1952;
avverso SENTENZA del 27/02/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RI IL e GE ET, entrambi condannati dal tribunale di Trieste alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 718 c.p., perché il primo quale gestore del locale ed il secondo quale responsabile della società produttrice dell'apparecchio, installavano e tenevano nel bar Nike, sito in Trieste, un giuoco d'azzardo denominato Eurostart all'utilizzo del quale era abbinata la possibilità di vincite totalmente aleatorie rappresentate da telefono cellulare e TV color fatto accertato l'8.10.03, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in data 27.10.07 confermava la decisione di primo grado. Con i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, si deduce:
- la violazione e/o errata applicazione dell'art. 718 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9, D.P.R. n. 430 del 2001, R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 113 bis, conv. in L. n. 973 del 1939, art. 530 c.p.p., nonché
difetto di motivazione;
- la violazione e/o errata applicazione degli artt. 56 e 718 c.p., e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 110 (TULPS), la violazione dell'art. 521 c.p.p., l'illogicità della motivazione;
- la violazione e/o errata applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.p., e l'assenza dell'elemento psicologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano che la corte di merito non avrebbe risposto alle specifiche doglianze sollevate in appello secondo cui nella specie si versava in un caso di gioco a premi regolarmente denunciato il cui svolgimento, se contrario alla legge, è sanzionato solo sul piano amministrativo.
In realtà, ciò non è vero avendo la corte di merito evidenziato che per il gioco in esame non risultava essere stata effettuata alcuna denuncia di legge ne' risultava corrisposta l'imposta dovuta. Sarebbe stato peraltro onere dei ricorrenti indicare specificamente (e non in maniera generica) gli atti processuali dei quali sarebbe stato omesso l'esame.
Soprattutto occorre ricordare in questa sede che al di fuori dei casi tassativamente indicati dal R.D. n. 1933 del 1938, (lotterie, tombole, pesche di beneficenza, ecc), il fatto non può che essere regolato dalla generale figura del giuoco d'azzardo di cui all'art.718 c.p., e che non sono invocabili le ipotesi speciali della lotteria o della tombola di cui al citato R.D. nel caso in cui l'attribuzione del premio non derivi da una semplice estrazione a sorte ma da operazioni di sorte complesse (Sez. 3, n. 9266, 11.6.84, RV 166369).
Sul secondo motivo ha adeguatamente risposto la corte di merito correttamente evidenziando che il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (TULPS) ben può concorrere sul piano giuridico con quello di cui all'art. 718 c.p., e che nessuna violazione è dunque ravvisabile nella specie del disposto dell'art.521 c.p.p.. Sostanzialmente inammissibile appare infine il terzo motivo di ricorso che, a ben vedere, ripropone in maniera pressoché testuale l'omologo e corrispondente motivo d'appello.
In ogni caso anche la sussistenza dell'elemento soggettivo appare motivata dalla corte di merito che specificamente indica le ragioni per le quali gli imputati non possono nella specie invocare la buona fede.
L'esistenza di motivazione congrua sotto il profilo della completezza e dello sviluppo logico rende insindacabile in questa sede la valutazione compiuta dai giudici di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007