Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Né può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata.
Commentari • 5
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In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2011, n. 46824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46824 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/10/2011
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1663
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 21563/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AU N. IL 31/03/1953;
2) OR AS N. IL 16/05/1951;
avverso la sentenza n. 2037/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Uditi i difensori Avv.ti Giovanni Garbo, per il ricorrente ST, e Francesco De Vita, per il ricorrente OR, che entrambi concludono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado che aveva dichiarato i medici CA LA e OR Gaspare responsabili in cooperazione colposa ex art. 113 c.p., del reato di omicidio colposo in danno di DI RO Concetta, di anni 45.
Al dr. ST è stato contestato che, durante l'intervento chirurgico di discectomia lombare cui veniva sottoposta la Di AU in data 13 ottobre 2000, per una manovra incongrua, consistita nel penetrare con gli strumenti troppo in profondità verso il disco intervertebrale, aveva provocato la lesione dell'arteria iliaca comune destra;
al dr. OR, nella qualità di medico di turno del reparto di ortopedia, è stato, invece, contestato di avere omesso di monitorare adeguatamente la paziente nel periodo postoperatorio, non facendo seguire tempestivamente l'esame emocrocitometrico alle prime manifestazioni dello shock, omettendo così di fronteggiare con una diagnosi tempestiva la complicanza emorragica dell'intervento chirurgico sopra indicato, così contribuendo alla morte della Di AU, deceduta per shock emorragico consecutivo alla predetta lesione (14 ottobre 2000).
La Corte di merito, in via preliminare disattendeva l'eccezione di prescrizione rilevando che nel corso del dibattimento di primo grado erano intervenuti lunghi periodi di sospensione del corso della prescrizione per legittimi impedimenti o astensione di categoria degli avvocati per un totale di anni due e mesi tre, cui doveva aggiungersi la lunghissima sospensione di oltre un anno ascrivibile nel corso del giudizio di appello all'applicazione del D.L. n. 92 del 2008, sulla calendarizzazione dei processi per i quali era applicabile il condono e quella di alcuni mesi dovuta ad astensione degli avvocati.
Nel merito, i giudici di appello, confermando il giudizio di primo grado,in conformità agli esiti della consulenza di ufficio disposta dal PM, e valorizzando le dichiarazioni testimoniali del sanitario dr. Giuseppe Galfano, all'epoca direttore sanitario dell'ospedale Cervello di Palermo, in cui si svolsero i fatti, hanno ravvisato i profili di colpa di entrambi i sanitari sotto i seguenti profili:
negligenza ed imperizia del ST, nell'avere omesso particolare attenzione o perizia nell'intervento di ernia discale in paziente recidivo e, contrariamente ai dettami dell'arte, avere usato uno strumento chirurgico con becco (la c.d. pinza da ernia di Grunwald), che espone a maggiori rischio i di lacerazioni arteriose all'iliaca; imperizia del dr. OR che, secondo le sue stesse ammissioni, cavalcando la strada della complicanza infiammatoria di tipo meningeo, suggeritagli indirettamente dal dr. ST, aveva omesso qualsiasi tipo di diagnosi differenziale che avrebbe portato alla configurazione della possibilità di una emorragia arteriosa da lesione chirurgica, che è una delle complicanze caratteristiche di un intervento di discectomia molto profondo, avuto riguardo a fatto che era la quarta operazione che la donna subiva. Avverso la predetta decisione propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati.
Il dr. ST articola due motivi.
Con il primo sostiene che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di prescrizione per essere il relativo termine maturato oltre 5 giorni prima della pronuncia.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che la Corte di merito aveva omesso di motivare sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal ricorrente e la morte della Di AU sul rilievo che la stessa sentenza aveva attribuito la responsabilità dell'exitus a colpa ed imperizia del dr. OR, il quale, nelle diverse ore successive all'intervento, non aveva apprestato alcun presidio terapeutico in favore della Di AU.
Il dr. OR articola un unico motivo con il quale lamenta l'erronea applicazione da parte della Corte di merito della normativa in tema di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo dei ricorsi, secondo il quale il termine prescrizionale massimo, avuto riguardo al "tempus commissi delicti" (14.4.2000) ed al riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre che dei numerosi periodi di sospensione del decorso del termine della prescrizione (per complessivi anni 2, 8 mesi e 29 giorni), analiticamente indicati dai difensori, e direttamente riscontrati da questa Corte, attraverso la lettura degli atti processuali, consentita dalla natura della censura, era già decorso (23.12.2010) al momento della sentenza di secondo grado (24.2.2011). La Corte territoriale ha quindi errato a non applicare l'art. 129 c.p.p., comma 1, che comporta la rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, delle cause estintive del reato in epigrafe.
Il non averlo fatto determina inevitabilmente l'annullamento della sentenza di condanna emessa in violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b); annullamento che sarà senza rinvio sotto il profilo che la Corte di Cassazione dovrà- proprio in ossequio all'inderogabile principio di cui all'art. 129 c.p.p., ed al disposto dell'art. 609 c.p.p., comma 2, rilevare e dichiarare, ora per allora, la estinzione del reato per prescrizione (v. in tal senso, Sez. 2^, 7 luglio 2009, Ioime).
Nè tale principio trova ostacolo nel caso in esame nella presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) e della pendenza dell'azione civile, risultando dalla stessa sentenza impugnata che anche il dibattimento di primo grado si era svolto senza la partecipazione di alcuna parte civile.
Solo in quel caso, infatti, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., la cognizione del giudice penale, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, rimane integra, sia pure ai soli effetti civili, e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).
Nel caso in esame, l'obbligo di immediata declaratoria di prescrizione del reato (ora per allora) non trova neanche ostacolo nel disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2, secondo il quale, in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito in quei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale. La censura articolata dal ST con riferimento al ritenuto nesso di causalità è infatti manifestamente infondata.
Il giudicante di merito ha, infatti, logicamente apprezzato la norma cautelare violata e correttamente applicato il portato della pronuncia delle Sezioni Unite in data 10 luglio 2002, Franzese, in tema di causalità omissiva.
Alla base del ritenuto nesso di causalità è stata posta la condotta colposa del ricorrente, dr. ST, non solo omissiva ma anche commissiva, il quale, venendo meno al dovere di adottare tutte quelle precauzioni, imposte dalla particolare delicatezza dell'intervento di ernia discale in paziente recidivo, ed usando uno strumento chirurgico inadatto a tale situazione, si spingeva chirurgicamente troppo in profondità, ledendo l'arteria iliaca della vittima, che per la conseguente emorragia, non constatata dall'operatore, subiva una crisi emorragica fatale.
Con tale condotta il ricorrente ha posto al di la di ogni ragionevole dubbio le condizioni per la verificazione della condotta posta in essere dal dr. OR che ha reso possibile l'evento letale in ragione della non contrastata emorragia.
La ricostruzione fattuale della vicenda e le ragioni della decisione, come esplicitate, non lasciano spazio alla tesi difensiva evocata dal ricorrente, secondo la quale la morte della paziente sarebbe riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del dr. OR, al quale era stata affidata la paziente in fase post- operatoria. Nell'attività medico-chirurgica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, anche se svolta non contestualmente, come nel caso in esame, è affermazione comune quella secondo cui, in tema di colpa professionale, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (v., da ultimo, Sezione 4^, 22 maggio 2009, Riva ed altro). Il mancato rispetto di tale obbligo cautelare può fondare la responsabilità concorsuale.
Il principio di affidamento, richiamato dal difensore nel caso in esame, non è, correttamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi, con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia.
Non è certamente invocabile, infatti, allorché l'altrui condotta colposa si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l'altrui condotta colposa abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme cautelari, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
Infatti, allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere avuto caratteristiche di eccezionalità ed imprevedibilità (art. 41 c.p., comma 2): ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. In altri termini, per escludere la "continuità" delle posizioni di garanzia, è necessario che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale da non poter essere più attribuite al precedente garante (cfr., di recente, Sezione 4^, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri). Nella specie è evidente che la condotta colposa del ST, come sopra descritta, non consente di attribuire in via esclusiva al medico, successivamente intervenuto, la responsabilità della morte della paziente.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011