Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
I termini fissati per il compimento delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione stabilito per il periodo feriale.
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- 1. Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altroFrancesca Urbani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
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di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2009, n. 32976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32976 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/07/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1304
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 013853/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AN N. IL 20/10/1952;
avverso ORDINANZA del 17/02/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 17 febbraio 2009 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto la custodia in carcere di IM TA imputato del reato di furto aggravato. Il Tribunale ha motivato il proprio provvedimento ravvisando i gravi indizi di colpevolezza nell'individuazione dell'imputato operata tramite l'esame delle registrazioni video, ed il periculum in mora nella qualità di delinquente professionista dell'imputato recidivo specifico infraquinquennale e dedito al delitto.
Il IM propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ricavati da un accertamento istruttorio illegittimo perché richiesto dal PM oltre il termine di sei mesi per il compimento delle indagini preliminari.
Con secondo motivo si deduce l'errata interpretazione della consulenza tecnica che di fatto non perviene a conclusioni certe riguardo all'identificazione dell'imputato.
Con terzo motivo si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal GIP e non considerata nell'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare si deduce che un ufficio bancario non può essere considerato luogo preposto ad attività privata;
inoltre si contesta l'aggravante della destrezza in quanto il furto è avvenuto quando l'impiegato bancario preposto ala custodia del denaro sottratto, ha lasciato i locali della banca lasciando incustodito il denaro tanto che il ladro ha potuto eseguire il furto senza porre in essere alcuna destrezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. In ordine al primo motivo, deve ritenersi esatta la considerazione svolta dal giudice di merito secondo cui nel termine fissato per il compimento delle indagini preliminari deve considerarsi la sospensione stabilita per il periodo feriale. A tale riguardo non è conferente l'osservazione del ricorrente secondo cui tale sospensione non andrebbe applicata con riferimento alla L. n. 742 del 1969, art.3, comma 3, in quanto non risulta esistente un'ordinanza del GIP
dichiarativa dell'urgenza, su richiesta del Pubblico Ministero, relativamente a specifici atti da compiere, che lo stesso ricorrente indica quale requisito per aversi l'inapplicabilità della sospensione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'interpretazione di una consulenza tecnica riguarda il merito, mentre in sede di legittimità è possibile solo censurare l'illogicità o l'incompletezza della motivazione che non ricorrono nel caso in esame, avendo fra l'altro, il provvedimento impugnato eseguito ma non censurabile prova di restituzione indiziaria. Anche il terzo motivo è infondato (in quanto la giurisprudenza ha considerato privata dimora qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o delle attività lavorative, fra cui la banca che è una persona giuridica ed i suoi uffici con i quali esercita la sua attività sono da assimilarsi a luoghi di privata dimora, potendo il pubblico accedere a tali uffici se ed in quanto intenda usufruire del servizio offerto e non già per scopi illeciti (Cass. 6/5/1983 n. 9992; Cass n. 9089 del 28/6/1982; Cass. N. 5053 del 2/4/1979). Riguardo all'aggravante dell'esecuzione con la destrezza non può certo essere esclusa per il solo allontanamento dell'impiegato preposto alla custodia del denaro, in quanto il reo ha comunque approfittato delle condizioni per potersi introdurre nei locali della banca ed impossessarsi del denaro, e la furbizia della modalità di tale comportamento costituisce comunque destrezza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009