Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di incidente probatorio, l'inosservanza da parte del P.M. dell'obbligo di deposito degli atti di indagine previsto dall'art. 393, comma secondo-bis, cod. proc. pen., ove ne sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato, integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità e di sanatoria previsto dagli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 10/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3603
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 18834/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- D.S.S.F. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CAGLIARI in data 11/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente ai reati di calunnia e maltrattamenti perché estinti per prescrizione, con rigetto del ricorso, nel resto;
udito per il ricorrente l'Avv. Monni Maria Grazia del Foro di Cagliari, in sostituzione dell'Avv. Rovelli Patrizio del Foro di Cagliari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. D.S.S.F. ha proposto, a mezzo del difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di CAGLIARI in data 11/05/2012, depositata in data 19/10/2012, confermativa della sentenza 14/11/2005 emessa dal Tribunale di ORISTANO, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione, unificati i seguenti reati sotto il vincolo della continuazione: a) per avere costretto, nella qualità di genitore, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri soggetti non impugnanti, un figlio di anni dieci a subire con violenza atti sessuali meglio descritti nell'imputazione sub a) della rubrica (art. 61 c.p., n. 4, art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 609 - bis c.p., art. 609 - ter c.p., comma 1, n. 5 e u.c., art. 609 - septies c.p., comma 4, nn. 1 e 2); fatto commesso in (OMISSIS)
da epoca imprecisata e fino all'(OMISSIS) ; b) per avere costretto, nella qualità di genitore, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri soggetti non impugnanti, un altro suo figlio, minore di anni dieci, a subire con violenza atti sessuali meglio descritti nell'imputazione sub b) della rubrica (art. 61 c.p., n. 4, artt. 81 cpv., 110 e 609 -bis c.p., art. 609 - ter c.p., comma 1, n. 5 e u.c., art. 609 - septies c.p., comma 4, nn. 1 e
2); fatto commesso in (OMISSIS) da epoca imprecisata e fino al (OMISSIS) ; c) per avere costretto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri soggetti non impugnanti, una minore di anni dieci a subire con violenza atti sessuali meglio descritti nell'imputazione sub e) della rubrica (art. 61 c.p., n. 4, artt. 81 cpv., 110 e 609 - bis c.p., art. 609 - ter c.p., comma 1, n. 5 e u.c., art. 609 - septies c.p., comma 4, nn. 1 e
2); fatto commesso in (OMISSIS) da epoca imprecisata e quantomeno fino al (OMISSIS) ; d) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottoposto a continui maltrattamenti fisici e morali la moglie A.D.S. ed i figli M.G. e P.G., tenendo nei loro confronti un comportamento gravemente vessatorio e persecutorio, con le modalità meglio descritte nell'imputazione sub h) della rubrica (artt. 81 cpv e 572 c.p.); fatto commesso in (OMISSIS) da epoca imprecisata e fino al maggio 2001; c) per aver falsamente incolpato la moglie A.D.S. di calunnia, pur sapendola innocente, con denuncia presentata ai CC della Stazione di Brescia, secondo le modalità meglio descritte nell'imputazione sub i) della rubrica (art. 61 c.p., n. 2 e art. 368 c.p.); fatto commesso in (OMISSIS) .
2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, deducendo due, articolati, motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, quanto ai capi a), b) e c) dell'imputazione (abusi sessuali ai danni dei minori), i seguenti vizi: a) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei minori e della madre;
b) violazione dell'art. 197 c.p.p. in relazione all'utilizzo dei risultati dell'attività della dott.ssa D. C.; c) violazione dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'utilizzo ai fini probatori delle dichiarazioni rese in fase di indagine da D.S. V.; d) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Si duole, in sintesi, il ricorrente per averne la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su un meccanismo di "compensazione probatoria", ossia volendo individuare nella fasi cronologicamente antecedenti del racconto dei minori il nucleo genuino della prova da valutare nei confronti dell'imputato (in particolare, le confidenze fatte dai minori alla madre A.D.S. e i fatti emergenti dal racconto fatto alla dott.ssa D. ), una volta riconosciuta dalla stessa Corte di merito l'inaffidabilità dei risultati delle audizioni protette e delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dagli stessi minori, attesa l'incidenza distorsiva di fattori inquinanti la genuinità delle loro deposizioni.
2.1.1. Con l'atto impugnatorio, in particolare, si censura l'illogicità e la contraddittorietà dell'impianto motivazionale con riferimento ai punti qualificanti del compendio probatorio, anzitutto, quanto alle prime confidenze dei minori alla madre, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni del figlio M. che nelle sue prime dichiarazioni non era nemmeno in grado di parlare e che sarebbe stato influenzato, anche in buona fede,
dall'interpretazione che dei gesti ne faceva la madre, emergendo quale unica preoccupazione della Corte d'appello, quella di affrontare il problema dell'attendibilità della madre, principale teste de relato, come se si trattasse di escludere l'intento calunniatorio;
diversamente, il principale vizio logico e valutativo della sentenza della Corte territoriale consisterebbe nel rievocare tempi e dinamica delle prime rivelazioni dei minori muovendo, senza alcun vaglio critico, esattamente dalla stessa prospettiva della madre, senza prendere in considerazione i possibili meccanismi di suggestione ed autosuggestione, fino ad escludere "categoricamente" che tali iniziali dichiarazioni del figlio M. fossero frutto di condizionamenti della madre, il tutto senza però confutare le censure difensive e sorreggendo tale assunto con affermazioni del tutto illogiche ed autoreferenziali;
allo stesso modo, mancante e manifestamente illogica sarebbe la motivazione della Corte territoriale nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'altro figlio minore G., in base alla circostanza della loro natura di "rivelazioni progressive", laddove, diversamente, si evidenzia in ricorso il mutamento della versione del minore (dall'iniziale negazione degli abusi sul fratello M., si passa alla conferma degli abusi medesimi per effetto della suggestione operata da coloro che lo esaminavano e dal fratello stesso, convincendosi del fatto che quest'ultimo avesse potuto subire gli abusi e sentendosi in colpa per non essere stato in grado di intervenire in suo aiuto) nonché la fervida fantasia dallo stesso dimostrata nei suoi racconti, come quando dichiara in sede di incidente probatorio che i ricordi erano riaffiorati con il passare del tempo, dopo essere rimasti "nascosti" per effetto delle bevande che era costretto ad ingerire dopo aver subito le violenze.
2.1.2. Ancora, le censure difensive si appuntano sulle radicali discrepanze nei racconti dei minori rispetto alle quali la motivazione della Corte territoriale risulterebbe affetta da illogicità manifesta, sostenendo i giudici come potesse essere ben possibile che le violenze fossero avvenute in luoghi e con modalità diverse e che ciascuno dei minori avesse raccontato ciò che gli era rimasto più impresso;
tale argomento risulterebbe frutto di una mera congettura, senza motivare la Corte come e perché si sarebbe prodotta questa "selezione delle esperienze" ne' per quali ragioni le versioni dei due minori asseritamente abusati dal padre non coincidano nemmeno in un dettaglio marginale.
2.1.3. Si eccepisce, poi, in ricorso l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività svolta sui minori dalla dott.ssa D. , avendo la Corte territoriale tentato di salvarli evidenziandone la superfluità rispetto alla ricostruzione degli abusi, utilizzando i risultati della sua attività non per ricostruire i fatti ma solo per valutare l'attendibilità dei minori abusati;
sul punto, le censure si appuntano su quanto motivato dal tribunale che avrebbe equiparato la ct. ad una teste, veste che non potrebbe essere attribuita alla D. per aver la stessa partecipato quale ausiliario del PM alle audizioni dei minori svolte in fase di indagini preliminari a partire dagli ultimi mesi del 2001, con conseguente radicale incompatibilità a testimoniare ex art. 197 c.p.p., lett. d), come del resto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, anche con riferimento all'impossibilità di considerare legittimo non solo il recupero delle dichiarazioni dei minori attraverso la deposizione de relato della ct., ma anche l'aggiramento dei divieti probatori in relazione alla testimonianza della D. attraverso il recupero "documentale" del contenuto narrativo mediante le registrazioni dei colloqui con i minori, tali da non consentire un'adeguata verifica sul metodo seguito dalla ct. e sulla conseguente attendibilità dei risultati ottenuti;
infine, sul punto, si perpetua l'eccezione di nullità dell'incidente probatorio a causa del mancato deposito, con la richiesta del PM ex art. 393 c.p.p., comma 2-bis, della documentazione integrale delle indagini fino ad allora espletate ed in particolare delle videoregistrazioni dei colloqui dei minori con la ct., eccezione respinta dalla Corte territoriale per l'avvenuto precedente deposito in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale a carico dell'imputato, argomento, questo, censurato dal ricorrente, per la diversità delle funzioni dei due istituti e per l'assoluta mancanza di indicazioni normative sulla superfluità dell'ostensione di atti già precedentemente posti a disposizione delle parti.
2.1.4. Altro profilo di censura sollevato con il primo motivo, poi, investe l'illegittimo recupero (operato con l'ordinanza 8/07/2005, impugnata ex art. 586 c.p.p.) di atti raccolti fuori dal contraddittorio dibattimentale, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla teste D.S.V. al PM ed acquisite al fascicolo per il dibattimento ex art. 500 c.p.p., comma 4, per una provata condotta illecita consistita nella violenza psicologica esercitata sulla teste dal suo nucleo familiare più ristretto, ed in particolare dal padre D.S.L. , affinché ritrattasse le precedenti dichiarazioni;
difetterebbe, in sintesi, qualsiasi elemento nel comportamento del nucleo familiare qualificabile in termini di violenza o minaccia rilevanti ex art. 500 c.p.p., comma 4, a meno di non voler interpretare la norma nel senso di ritenere che qualsiasi situazione di tensione emotiva collegata ad un'accusa di abuso intra familiare produca automaticamente sul minore che abbia reso dichiarazioni di rilievo accusatorio nel corso delle indagini preliminari una condizioni di sudditanza psicologica tale da indurlo a ritrattare le precedenti rivelazioni. Si censura, quindi, la mancanza di prova che la condotta violenta, anche da un punto di vista psicologico, sia stata attuata con il precipuo scopo di ottenere il rifiuto di deporre o la modifica del contenuto della deposizione, non semplicemente che la deposizione nel contraddittorio sia stata preceduta o accompagnata da condizioni, anche psicologiche, che possano aver determinato una difformità rispetto a precedenti dichiarazioni, rientrandosi, in tale ultimo caso, nella verifica fisiologica sull'attendibilità del teste cui è finalizzato il contraddittorio.
2.1.5. Si censura ancora, sempre nell'ambito del primo motivo, il tentativo dei giudici di merito di attribuire un significato necessariamente accusatorio agli indizi a carico di D.S.S. , indizi che, collocati in una prospettiva corretta e scevri dalle interpretazioni a senso unico, mostrerebbero un contenuto neutro se non addirittura favorevole al reo in alcuni casi (il riferimento è, in particolare, ad un episodio avvenuto davanti alla Questura di Brescia il 7/09/2001 quanto ad alcune frasi pronunciate dal minore M., il cui atteggiamento risulterebbe un prodotto delle suggestioni subite e non prova di autenticità delle rivelazioni).
2.1.6. Ultimo profilo di censura in seno al primo motivo, investe l'ingiustificata svalutazione di fondamentali elementi a discarico, che proverebbero le bugie del figlio minore M. nei confronti di soggetti diversi dal padre, circostanza giustificata dalla Corte in quanto si sarebbe trattato di falsità emerse rapidamente e non ulteriormente coltivate, laddove le accuse verso il padre sarebbero credibili in quanto portate avanti per molto più tempo, argomentazione ritenuta dal ricorrente illogica in quanto ciò potrebbe essere stato il frutto di suggestioni che avrebbero operato sul minore in senso distorsivo rispetto alle accuse mosse al padre.
3. Deduce, con un secondo motivo, in relazione alle accuse di maltrattamenti in famiglia e di calunnia (capi h) ed i) della rubrica), l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati già al momento della pronuncia della sentenza di appello nonché il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di prova della responsabilità, non avendo la Corte territoriale motivato circa le censure sollevate con i motivi di appello in merito all'incertezza probatoria nella ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, nè con l'alternativa spiegazione fornita dall'imputato circa l'episodio da cui è scaturita l'imputazione di calunnia;
analogo vizio motivazionale investirebbe la sentenza della Corte territoriale quanto al delitto di maltrattamenti, soprattutto con riferimento alla prova della necessaria abitualità degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà appresso.
4. La stretta connessione tra le censure che il primo motivo di ricorso muove alla sentenza impugnata (evocando, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., lett. e), ne consente la loro trattazione congiunta, dovendosi, peraltro, operare alcune autonome considerazioni soltanto a proposito di quelle censure difensive afferenti a pretese violazioni di legge e, precisamente: a) alla violazione dell'art. 197 c.p.p. in relazione all'utilizzo dei risultati dell'attività della dott.ssa D. C.; b) alla violazione dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'utilizzo ai fini probatori delle dichiarazioni rese in fase di indagine da D.S. V.; c) nullità dell'incidente probatorio a causa del mancato deposito, con la richiesta del PM ex art. 393 c.p.p., comma 2- bis, della documentazione integrale delle indagini fino ad allora espletate ed in particolare delle videoregistrazioni dei colloqui dei minori con la ct.
5. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sulle singole censure di cui al primo motivo di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi;
da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 ). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità, come nel caso esaminato da questa Corte, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente familiare, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti - ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. 3, 6 maggio - 8 luglio 2008, n. 27742 ) - si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa (Cass., sez. 3, 3 luglio 1997, Ruggeri;
conforme, Sez. 3, n. 22935 del 27/03/2003 - dep. 26/05/2003, Chiapperini, Rv. 225377).
In altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto -presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne;
la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle;
nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno;
la qualità e la natura delle dinamiche familiari;
i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3, 4 ottobre 2007, Bagalà). È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni.
C'è sì l'astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa;
ma resta ferma l'esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (sui limiti di rilevabilità dei "condizionamenti familiari" del minore abusato v. Cass., sez. 3, 4 ottobre - 21 novembre 2007, n. 42984 ). Più volte questa Corte (Cass., sez. 3, 26 settembre - 29 ottobre 2007, n. 39994 ; Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012 - dep. 20/02/2013, P.G. in proc. V. e altro, Rv. 254741), ha affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extra familiare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute. Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di tre minori in età infantile, in quanto all'epoca in cui gli abusi avevano avuto termine, il primo minore (D.S.M.G.: capo a), commesso fino all'ottobre 2000, non aveva ancora compiuto 6 anni, essendo nato il [...]; il secondo minore (D.G.P.G.: capo b), commesso fino al maggio 2001), aveva appena compiuto dieci anni, essendo nato il (OMISSIS) ; il terzo minore (V.D.S., capo c), commesso fino al (OMISSIS) ), non aveva ancora compiuto dodici anni, essendo nata il (OMISSIS) .
Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei minori siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato (Cass., sez. 3, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007, n. 9801 ; Cass., sez. 3, 3 aprile - 16 maggio 2008, n. 19729 ; per l'utilizzabilità delle deposizioni "de relato" aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali cfr. anche, più recentemente, Cass., sez. 3, 11 giugno 2009 - 24 luglio 2009, n. 30964 ).
6. Punti di emersione di questa rilevata specialità dell'audizione dei minori abusati sono alcune disposizioni processuali che la differenziano dalle deposizioni testimoniali in genere. Ed infatti l'art. 498 c.p.p., comma 4, esclude per i testi minorenni l'esame diretto e il controesame condotto dalle parti (cd. esame incrociato o cross examination), al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione. Il medesimo art. 498 c.p.p., al successivo comma 4-bis prevede poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, l'esame del testimone minorenne possa svolgersi secondo le modalità "protette" indicate per l'incidente probatorio nell'art. 398 c.p.p., comma 5-bis, e cioè presso strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione del minore, e con la documentazione fonografica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o della consulenza tecnica.
Ed inoltre l'art. 498, al comma 4-ter contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l'esame del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. L'estensione della garanzie procedimentali in tema di esame si è, poi, arricchita dell'ulteriore previsione, contenuta nel nuovo art. 498, comma 4- quater (aggiunto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2, con decorrenza dal 17 agosto 2013, convertito con modd. in L. 15 ottobre 2013, n. 119), che oggi prevede che "quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette".
Sempre con riferimento ai reati sessuali l'art. 609-decies c.p., comma 3, prevede che l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (Cass., sez. 3^, 16 aprile - 14 maggio 2009, n. 20252 ); per l'assistenza in sede di deposizione testimoniale del minore v. Cass., sez. 3, 28 settembre - 21 novembre 2005, n. 41676 ;
Sez. 4, n. 16981 del 12/03/2013 - dep. 12/04/2013, F., Rv. 254943), assistenza peraltro non obbligatoria (Cass., sez. 3A, 25 marzo - 20 maggio 2003, n. 22066 ; Sez. 3, n. 42477 del 04/11/2010 - dep. 01/12/2010, D.S., Rv. 248757).
Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposizioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 c.p.p., comma 2) e il divieto di domande suggestive, che tendono a suggerire le risposte (art. 499 c.p.p., comma 3; v. Cass., sez. 3, 13 febbraio - 03 aprile 2008, n. 13981 ; sulle particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, cfr. Cass., sez. 3, 30 settembre - 11 novembre 2009, n. 42899 ). A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore. Cfr. Cass., sez. 4, 8 giugno 2006, secondo cui non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. "Carta di Noto"; criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (ad es.: Cass., sez. 3, 10 aprile 2008, Gruden), ancorché non tali da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, la nullità dell'esame testimoniale. Giova anche l'indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile (Cass., sez. 3A, 6 novembre - 4 dicembre 2007, n. 44971 ).
7. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, poi, quando la parte offesa di abusi sessuali sia in particolare un minore, le dichiarazioni rese da quest'ultimo, soprattutto ove espresse in termini prevalentemente sintomatici dell'abuso subito, se non proprio con quello che è stato definito il linguaggio dei simboli, piuttosto che in termini positivamente narrativi dello stesso, richiedono una specifica verifica di attendibilità, con la ricerca di elementi probatori, anche solo indiziari, dello stesso segno.
Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste, ma in quest'ultima evenienza (quella dell'abuso sessuale su minori) è richiesta al giudice di merito una articolata analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori di conferma. Cfr. Cass., sez. 3, 17 ottobre 2007 - 28 gennaio 2008, n. 4069 , che ha affermato che è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione (conforme: Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013 - dep. 24/09/2013, B., Rv. 257094).
8. Altra considerazione di carattere generale - necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale - è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori asseritamente abusati è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.
Il giudizio di legittimità invece rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
A questa Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.
Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità del minore asseritamente abusato si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito.
Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni - secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.
Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda di ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio ne' manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extra testuale non ha però alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
9. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune delle censure proposte con il primo motivo di ricorso, avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Cagliari è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della minore e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della minore ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti. Ma - si ripete - non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo - può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Cagliari e del Tribunale di Oristano lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo del ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della minore che appaiono uscire dalle ambiguità del linguaggio simbolico, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.
Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;
conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Cfr. anche - con riferimento specifico ai reati di violenza sessuale su minorenni - Cass., sez. 3, 4 ottobre 2007, Bagalà, che ha precisato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, "al di là di ogni ragionevole dubbio", per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un'esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica;
in particolare nella disamina delle dichiarazioni, rileva soprattutto l'ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni.
Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
10. Passando in dettaglio a valutare le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo, è agevole rilevare come le stesse ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati all'imputato.
Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti (prime confidenze dei minori alla madre e possibile influenzabilità, anche in buona fede, dall'interpretazione che dei gesti ne faceva la madre;
omessa valutazione dei possibili meccanismi di suggestione ed autosuggestione;
inattendibilità delle dichiarazioni dell'altro figlio minore G., che avrebbe mutato versione, peraltro proclive a ricostruzioni fantasiose;
radicali discrepanze nei racconti dei minori non corredamene valutate dalla Corte d'appello; tentativo dei giudici di merito di attribuire un significato necessariamente accusatorio agli indizi a carico di D.S.S. , indizi che, invece, sarebbero neutri o addirittura ad esso favorevoli;
ingiustificata svalutazione di fondamentali elementi a discarico), il ricorrente perviene alla conclusione che la Corte, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo dei minori asseritamente abusati l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per ciascun reato ascrittogli.
Il ricorrente, però, così argomentando, non fa altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni dei minori le quali invece - come già sopra rilevato nella premessa in diritto - ove sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte cagliaritana si cura di fare.
Quindi correttamente la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati all'imputato ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico. La Corte d'appello (ed il Tribunale prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le loro dichiarazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, argomentando sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni dei minori, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del loro racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile.
11. Espressione della scrupolosa analisi motivazionale sono i passaggi argomentativi con cui la Corte d'appello ricostruisce dettagliatamente l'emersione dei fatti a carico del ricorrente (le "prime rivelazioni": pagg. 10/16), originati dal comportamento anomalo del figlio M. che aveva mimato con la madre un rapporto anale nella primavera del 2001, quando ancora non aveva 7 anni e che, al rimprovero della stessa, aveva risposto che queste cose il padre (da cui la madre era separata da pochi anni) le faceva con lui;
vengono poi richiamate le dichiarazioni dell'altro figlio G. che, inizialmente restio, aveva poi ammesso anche lui di essere stato vittima di abusi da parte del padre;
viene descritto il rapporto conflittuale tra i minori, che alla fine avevano rivelato gli abusi perpetrati ai loro danni, oltre che dal padre, anche da altri familiari e soggetti estranei (per i quali si è separatamente proceduto), dichiarazioni riscontrate dalla teste V.D.S., sorella della madre dei bambini abusati, e successivamente ribadite dagli stessi minori in sede di incidente probatorio;
si sottolinea come la madre, prima di denunciare l'ex marito, si fosse scrupolosamente rivolta e consigliata con le assistenti sociali e con la dott.ssa Pipino;
si fa riferimento all'episodio avvenuto davanti alla Questura di Brescia, confermato dall'Isp. C. , in cui il figlio M. si era rivolto al padre dicendogli che era stato lui a "mettergli..." indicando con una mano i genitali e con l'altra il sederino;
quanto all'abuso nei confronti della minore V., cugina dei fratellini abusati (capo c), ed affetta da mutismo selettivo evolutosi positivamente dopo il 2000, l'emersione dei fatti era dovuta alle dichiarazioni di questi ultimi. Ancora, si evidenzia come tutti i minori sono stati sottoposti a perizia medico -legale che, per la minore V. (capo c), aveva evidenziato la presenza di una deflorazione esito di un pregresso trauma lacerativo, escludendo che ciò fosse dovuto a pratiche masturbatorie.
La sentenza passa poi ad esaminare, con il dovuto scrupolo metodologico, gli esami resi dai minori in sede di incidente probatorio, distinguendo il contenuto dichiarativo di ciascuno di essi: a) dichiarazioni del minore G.D.S. (che riferiva dei comportamenti violenti del padre nei confronti della madre e nei suoi confronti;
delle "schifezze" che il padre (e gli altri familiari) era solito fare con lui e gli altri bambini abusati, collocandoli nel tempo e nello spazio, fornendo dettagli sì raccapriccianti che un bambino di 11 anni difficilmente può inventarsi;
chiariva le ragioni per cui non aveva parlato inizialmente con nessuno di quanto accadutogli, aprendosi poi alla dott.ssa D. , precisando che si trattava di "suoi ricordi" di cui aveva preferito non parlare con la madre perché inizialmente non aveva fiducia in lei, ed aggiungendo che la dott.ssa D. non gli aveva riferito degli abusi del fratello M.); dichiarazioni del minore M.D.S. (che, in particolare, aveva in sede di incidente probatorio con sofferenza e solo dopo che gli erano state contestate le dichiarazioni in precedenza rese, ammesso in lacrime che il padre aveva abusato di lui penetrandolo da tergo e eiaculandogli in bocca, mimando il tutto con un bambolotto;
riferiva che fatti analoghi erano stati commessi dal padre nei confronti del fratello G. e della cugina V.); c) dichiarazioni della minore V.D.S. (che, in particolare, sentita all'età di 14 anni in sede di incidente probatorio aveva inizialmente negato quanto in precedenza dichiarato al PM, negando di aver subito violenze, non riuscendo a spiegarsi il motivo per cui la stessa era risultata alla visita ginecologica deflorata, asserendo di non sapere perché avesse rilasciato inizialmente quelle false accuse;
acquisite quindi ex art. 500 c.p.p., comma 4, le sue dichiarazioni, erano state quindi valutate quelle rese il 16 novembre 2011 davanti al PM, in occasione delle quali la V.D.S. aveva parlato di "giochi spiacevoli" cui la stessa ed i cugini M. e G. erano costretti a partecipare, indicando con precisione le parti anatomiche interessate apponendovi una crocetta e chiarendo che quando il pisellino dell'adulto (sicuramente l'imputato) andava nei punti segnati con le croci, faceva male.
12. In quest'ottica di rigoroso esame del compendio probatorio, la Corte d'appello (ed il tribunale, ancor prima), chiarisce le ragioni per le quali è pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato, giungendo non solo a valutare le risultanze dichiarative dell'incidente probatorio, ma anche quegli ulteriori elementi di riscontro che corroboravano il narrato dei minori, in plurimi aspetti contraddittorio;
ha precisato le ragioni per cui ha inteso valorizzare le prime dichiarazioni dei minori, spontanee e genuine, in quanto tali non contaminate dalle successive audizioni;
ha escluso che vi fossero in atti elementi che denotassero intenti calunniatori della madre o finalizzati ad una ricostruzione "a tavolino" dei fatti di stampo accusatorio, motivando puntualmente le ragioni per le quali fosse da escludersi che la madre avesse, da un lato, condizionato i figli nel rendere dichiarazioni e, dall'altro, avesse lei stessa reso dichiarazioni inattendibili (v. pagg. 32/34);
precisa, ancora, la Corte le ragioni per cui il percorso logico - giuridico del tribunale sia condivisibile, avendo individuato un nucleo fermo e costante delle dichiarazioni dei minori che, coerentemente, senza alcuna esitazione, avevano accusato, per quanto qui di interesse, il padre degli abusi subiti da loro e dalla cugina V., con modalità sostanzialmente sovrapponibili (masturbazioni, rapporti orali, penetrazioni anali e, quanto alla minore V., anche vaginali); valorizza gli elementi di riscontro costituiti dalle dichiarazioni della zia V.D.S. con cui il nipote M. si era confidato una sera, rivelandole che il padre lo aveva penetrato da tergo eiaculandogli nel sederino, facendogli tanto male;
indica, inoltre, quale elemento di riscontro quanto occasionalmente accaduto davanti alla Questura di Brescia il 7 settembre 2001 (ciò che esclude qualsiasi condizionamento da parte della madre data la sorpresa dell'incontro), descrivendo la reazione spontanea avuta dai minori alla proposta dell'Isp. C. , sintomo di difficoltà degli stessi, ma definito di grande importanza sul piano probatorio, proprio perché il minore M. aveva anche mimato con un gesto inequivocabile l'abuso subito dal padre, alla vista di quest'ultimo; si concentra, poi, sulla conduzione e sulle risultanze dell'incidente probatorio nel corso del quale i minori erano stati sentiti, evidenziando come, mentre l'audizione di G. fosse stata lineare, spontanea e precisa sull'individuazione degli abusi subiti, quella del fratello M. era stata più sofferta e, per questo, articolata in più udienze, per consentire allo stesso di esprimersi liberamente e senza condizionamenti nel racconto;
la Corte ha, quindi, chiarito le ragioni per cui le contraddizioni dei minori fossero da considerarsi come apparenti e non determinanti, soprattutto con riferimento ai luogo ove gli abusi erano stati perpetrati (v. pag. 38), sottolineando puntualmente come vi fosse comunque coerenza tra i minori sul fatto che gli stessi non venivano spogliati, che venivano storditi per opporre meno resistenza o che qualcuno riprendesse con una videocamera i rapporti sessuali, elementi che pur potendo astrattamente qualificarsi come "di contorno", sono dimostrativi dell'autenticità del narrato;
ancora, la Corte ha dato atto dell'ulteriore elemento di riscontro costituito dalle dichiarazioni della cugina V.D.S., che nel corso dell'audizione del 16 novembre 2011, nonostante non si vedesse da mesi con i cugini, ha reso dichiarazioni totalmente sovrapponibili sulle violenze subite ad opera del ricorrente;
ha, ancora, la Corte analiticamente svalutato l'elemento richiamato dalla difesa, costituito dalle cosiddette "bugie di M." che inizialmente aveva accusato un amico della madre, tale Ma. , degli abusi subiti, evidenziando come il comportamento del minore fosse stato differente nei due casi, bugie in ogni caso correttamente ritenute irrilevanti dalla Corte territoriale. 13. Ancora, nel rispondere ad una puntuale censura difensiva in sede di appello riguardante l'esistenza di un vizio motivazionale sulla richiesta di rinnovazione istruttoria parziale, la Corte d'appello motiva puntualmente in ordine alle ragioni per le quali l'istanza non poteva essere accolta (tardività; irrilevanza ai fini probatori, alla luce del materiale probatorio acquisito, quanto all'acquisizione delle dichiarazioni di una minore, tale M.S.; assenza delle ragioni in ordine alla necessità di una nuova audizione, quanto alla richiesta di nuova audizione del minore G.D.S., risolventesi in una sorta di "indagine al buio" incompatibile con i limiti previsti dall'art. 603 cod. proc. pen. e irrilevante ai fini decisori). Trattasi di motivazione adeguata, scevra da qualsiasi profilo di illogicità manifesta, in linea con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
di talché tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso di specie (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004 - dep. 22/04/2004, Montanari ed altro, Rv. 228353).
14. La valutazione complessiva, operata dai giudici di merito, è dunque che le narrazioni dei minori, singolarmente considerate ed altresì congiuntamente analizzate (anche alla luce dell'art. 500 c.p.p., comma 4, quanto alla minore V.D.S.), hanno superato il rigoroso vaglio di attendibilità necessario ai fini di pervenire ad una sentenza di condanna.
In sintesi quindi la Corte d'appello, come già prima il tribunale, è pervenuta alla conclusione, fondata su una motivazione ampiamente sufficiente e immune da contraddittorietà o illogicità sia intrinseca (all'interno del contesto argomentativo che la esprime) sia estrinseca (se posta in relazione con atti processuali indicati dal ricorrente), che le dichiarazioni dei minori, parti offese dei contestati abusi sessuali, per il loro contenuto essenzialmente sintomatico piuttosto che narrativo degli abusi stessi, e perché resi in assenza di suggestione, assurgono a livello di prova e sono corroborate dai positivi riscontri tali da supportarne la valenza probatoria.
Tali riscontri sono stati puntualmente indicati in sentenza (v. supra) e quindi, la valutazione complessiva, che ha tenuto conto di tutte le altre risultanze processuali, comprese le consulenze sopra richiamate, è stata quella del raggiungimento da parte dell'accusa della prova - "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1) - delle condotte abusive addebitate.
15. Quanto alle doglianze afferenti a violazioni della legge processuale, osserva il Collegio quanto segue.
15.1. In ordine alla pretesa violazione dell'art. 197 c.p.p. in relazione all'utilizzo dei risultati dell'attività della dott.ssa D. C., consulente del P.M., è emerso in sentenza che la stessa ha eseguito l'esame dei minori videoriprendendo i colloqui effettuati con gli stessi e svolgendo, secondo la difesa, funzioni di "ausiliario" del PM in occasione dell'assunzione di informazioni dalla minore V.D.S..
Sul punto, è sufficiente qui ricordare, al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, come non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dello psicologo psicoterapeuta nominato dal P.M. quale consulente tecnico nel procedimento penale che abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto la nozione di "ausiliario" (art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d)) deve essere intesa nel suo significato tecnico, non potendo in essa ricomprendersi soggetti che detta funzione non rivestono (in tal senso, la più recente e maggioritaria giurisprudenza di questa stessa Sezione: Sez. 3, n. 3055 del 27/11/2012 - dep. 21/01/2013, T., Rv. 254137; Sez. 3, n. 3845 del 03/12/2010 - dep. 02/02/2011, C, Rv. 249406; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 - dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247869; Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 - dep. 17/11/2008, Amicarelli, Rv. 241426). Questo Collegio è certo consapevole dell'esistenza di un orientamento minoritario di segno opposto, espresso tuttavia da decisioni più risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 22935 del 27/03/2003 - dep. 26/05/2003, Chiapperini, Rv. 225376; Sez. 3, n. 4526 del 26/11/2001 - dep. 06/02/2002, Er Regraui, Rv. 221052). Ritiene tuttavia questo Collegio preferibile la soluzione più recente, che costituisce un revirement da parte di questa Corte e non un contrasto giurisprudenziale in corso. A tale conclusione concorrono anche altre pronunce che, anche al di fuori della problematica specifica qui esaminata, lasciano chiaramente intendere come la giurisprudenza di legittimità pacificamente individui nella figura dell'ausiliario un collaboratore del giudice incorporato nell'apparato amministrativo della Giustizia. Basti, al riguardo, citare Sez. 3, n. 8377 del 17/01/2008, dep. 25/02/2008, Rv. 239282, Scarlassare e altro, che esclude l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, "in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non già un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge" ma anche tutte quelle pronunce che, affermando che la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non è espressamente prevista dall'art. 552 c.p.p., comma 2, e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 cod. proc. pen., implicitamente configurano l'ausiliario come un soggetto che contribuisce alla formazione dell'atto procedimentale, proprio perché intraneo all'amministrazione giudiziaria (al riguardo, v. Sez. 3, n. 45818 del 23/10/2012, dep. 23/11/2012, Rv. 253874, Borzellino, ultima di un orientamento consolidato nel senso evidenziato).
15.2. In ordine, poi, alla presunta violazione dell'art. 500 c.p.p. in relazione all'utilizzo ai fini probatori delle dichiarazioni rese in fase di indagine da D.S. V., occorre evidenziare, sul punto, come la Corte territoriale abbia scrupolosamente svolto puntuali e convincenti proposizioni argomentative per respingere le censure mosse dalla difesa del ricorrente, chiarendo (v. pagg. 40/45) come l'atteggiamento della minore assunto in sede di incidente probatorio fosse non già il frutto di un ripensamento spontaneo, ma conseguenza di un intervento a più riprese posto in essere dai familiari, che successivamente all'audizione del 16 novembre 2011, quando la ragazza si trovava ancora in comunità a Santu Lussurgiu, avevano intrapreso un percorso finalizzato a screditare il primo racconto della V.D.S. inducendola a mentire. Sul punto, la Corte d'Appello evidenzia gli elementi che hanno consentito l'applicazione del disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4, essendo evidenti i condizionamenti e le pressioni, anche di tipo minaccioso, sulla minore, per indurla a ritrattare (intercettazione telefonata tra L.D.S. e la sorella V.D.S. del 16 novembre 2011; "colloquio" il giorno prima dell'audizione prima a casa della nonna, poi a casa degli zii dove era stata "interrogata"; manifestazioni emotive dei familiari davanti alla minore per impressionarla e farla tornare sui propri passi;
violazioni reiterate del divieto di colloquio imposto dal tribunale dei minori da parte della madre di V.D.S.; il contenuto di una telefonata tra R. e M..D.S. del 15 maggio 2002 o le conversazioni del 21 marzo 2002 all'interno dell'auto di L.P., in cui si adombra anche il tentativo da parte della S. di tentare di far passare la minore abusata come un soggetto incapace, se ciò poteva essere utile per il processo;
il complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dimostrativo della volontà dei familiari di V.D.S. di screditare la madre dei minori, i suoi figli e, soprattutto, di intervenire sulla minore V.D.S. per convincerla, riuscendoci, a ritrattare le accuse contro il ricorrente;
ancora, elementi sintomatici del condizionamento, sono individuati dalla Corte d'appello nel timore espresso dalla V.D.S. alle suore e nelle audizioni che il padre possa andare in carcere;
l'utilizzo di risposte sovrapponibili a quella usata dalla zia R. nel corso della telefonata con la sorella M., ossia che "non aveva capito e che aveva risposto così").
In sostanza, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, proprio il comportamento tenuto dalla minore dopo l'audizione del 16 novembre 2001, i silenzi inspiegabili, i pianti, le affermazioni spesso insensate e incompatibili con l'età e la maturità già dimostrata, la richiesta di comprensione per la situazione drammatica, l'evidente conflitto che viveva tra il ribadire la verità e il non scontentare i familiari, nella consapevolezza che dalle sue dichiarazioni sarebbe potuto dipendere il futuro del suo papa, costituiscono elementi di fatto valutabili ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio, provocato dal comportamento dei familiari sopra descritto che conferma l'attività dagli stessi svolta per confondere e depistare la minore, così inducendola a ritrattare le iniziali accuse contro il ricorrente. Legittimo, dunque, è stato il loro recupero a fini probatori ex art. 500 c.p.p., comma 4, essendosi la Corte territoriale scrupolosamente attenuta ai principi più volte affermati da questa Corte in proposito, nel senso che la previsione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, nulla vietando che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione, come del resto avvenuto nel caso di specie (v., tra le tante: Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011 - dep. 27/04/2012, Piscopo e altro, Rv. 252468). Analogamente, la Corte d'appello puntualmente motiva escludendo che vi sia stata violazione di legge nell'aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal ct. come testimone, non certo come prova dei fatti (il che sarebbe vietato:
Sez. 3, n. 6887 del 19/01/2011 - dep. 23/02/2011, P.M. in proc. A., Rv. 249569), ma in quanto descrittive circa l'esito del lavoro svolto, esponendo sulla precisione dei minori, sulla ricchezza dei dettagli, sugli stati d'animo manifestati nel corso delle varie audizioni, elementi sicuramente utilizzabili (e su cui il ct. può riferire) ai fini della valutazione dell'attendibilità del narrato del minore abusato.
15.3. Quanto, infine, all'eccepita nullità dell'incidente probatorio a causa del mancato deposito, con la richiesta del PM ex art. 393 c.p.p., comma 2-bis, della documentazione integrale delle indagini fino ad allora espletate ed in particolare delle videoregistrazioni dei colloqui dei minori con la ct., l'infondatezza della doglianza difensiva è stata correttamente sottolineata dalla stessa Corte territoriale, che l'ha respinta atteso l'avvenuto precedente deposito in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale a carico dell'imputato. Non convincono, a tal proposito, le censure del ricorrente, fondate sulla diversità delle funzioni dei due istituti e sull'assoluta mancanza d'indicazioni normative sulla superfluità dell'ostensione di atti già precedentemente posti a disposizione delle parti. Ed infatti, se è ben vero che non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398 c.p.p., comma 3, a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen. (v., da ultimo: Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012 - dep.
21/03/2013, Consorte e altri, Rv. 255526), è altrettanto vero che lo scopo della disposizione dell'art, 393 c.p.p., comma 2-bis - a tenore del quale "Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti" -, è quello di realizzare una discovery integrale, cui si affianca il diritto, per l'indagato ed i difensori delle parti, di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 398, comma 3 bis.
La ratio della norma va ricercata nell'esigenza di rendere esaustivo il compimento dell'atto in sede d'incidente probatorio, allo scopo di facilitare l'uscita del minore dal processo penale. Ove si tratti, invece, di assumere una prova dichiarativa, invece, il P.M. ha l'obbligo di depositare soltanto i verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto da esaminare ex art. 398, comma 3. L'inosservanza da parte del P.M. dell'obbligo di deposito degli atti d'indagine, peraltro, non risulta espressamente sanzionata. Ritiene tuttavia il Collegio che, ove dall'omesso deposito sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato, si possa profilare una nullità della prova assunta in sede incidentale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), e art. 180.
Il ricorrente ha, però, eccepito per la prima volta con i motivi di appello tale nullità; ne discende, pertanto, che trattandosi di nullità a regime intermedio, la stessa avrebbe dovuto essere dedotta dal ricorrente, in quanto verificatasi anteriormente alla fase del giudizio, prima che fosse stata deliberata la sentenza di primo grado.
Anche tale motivo, quindi, è infondato.
Può, conseguentemente affermarsi, stante la novità della questione, il seguente principio di diritto: "L'inosservanza da parte del P.M. dell'obbligo di deposito degli atti d'indagine, previsto dall'art. 393 c.p.p., comma 2-bis, ove dall'omesso deposito sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 180 cod. proc. pen., ed è pertanto soggetta al regime di deducibilità e sanatoria previsti dagli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.". 16. Conclusivamente il ricorso, quanto al primo motivo, dev'essere rigettato, previa tuttavia declaratoria d'intervenuta prescrizione dei reati sub b) e c).
In particolare, per i fatti commessi dal (OMISSIS) in poi, quanto al capo b) in cui è persona offesa P.G.D.S., essendo questi nato il [...], con conseguente intervenuta estinzione per prescrizione dei fatti successivi al compimento del decimo anno di età.
Analogamente, deve pervenirsi ad identica statuizione quanto ai fatti commessi dal 31 gennaio 1999 in poi, quanto al capo c) in cui è persona offesa V.D.S., essendo la stessa nata il [...], con conseguente estinzione per prescrizione dei fatti successivi al compimento del decimo anno di età.
17. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto al secondo motivo di ricorso. Ed invero, non emergendo dagli atti elementi che depongano nel senso dell'insussistenza dei delitti di calunnia e maltrattamenti contestati ai capi h) ed i), deve accogliersi la richiesta difensiva di declaratoria di prescrizione, maturata, sia per il delitto di maltrattamenti che per il delitto di calunnia, in data antecedente alla sentenza d'appello, intervenuta in data 11/05/2012, essendo già a tale data ampiamente decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei, tenuto conto della data di rispettiva consumazione (maggio 2001, per il capo h), 7 settembre 2001, per il capo i).
18. S'impone, pertanto, l'annullamento parziale senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alle rilevate estinzioni per prescrizione;
gli atti devono, conseguentemente essere trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per la necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente ai reati di cui ai capi h), i) nonché per i capi b), commessi dal XXXXXXXX in poi, e c), commessi dal (OMISSIS) in poi, perché estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014
La Corte Suprema di Cassazione - sezione 3 penale - con ordinanza n. 29997 /14 del 2/7/2014 e depositata il 9/7/2014: "corregge l'intestazione della sentenza nel senso che il Collegio è composto, oltre che dal presidente Squassoni, dai consiglieri Orilia, Di Nicola Gentili, Scarcella".".
Così deciso in Roma, il 4 agosto 2014.