Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
In tema di pene accessorie previste per i reati sessuali, la perdita della potestà genitoriale non è limitata al figlio vittima dell'abuso ma riguarda anche gli altri figli estranei all'abuso medesimo, in quanto, da un lato, la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione e, dall'altro, la norma sanziona l'indegnità del genitore in quanto tale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2008, n. 19729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
NERALITA' E GLI 1 9729/08 NI VA EN . D.A. 52 DL vo 196/2003 - Codice in m a sa protezione per ional) 25/3/2001 Sentenza n. 860 Udienza pubb FUNZIONARIO DE CANCELLERIA E
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
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29.05.08 il
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIER
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Enrico ALTIERI
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Ciro PETTI
Consigliere Dott. Aldo FIALE
Consigliere Dott. Margherita MARMO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per D.M. nato a "omissis"
avverso la sentenza resa il 2.7.2007 dalla corte d'appello di Roma.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato, Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Uditi i difensori delle parti civili, avv. Costanzo Cordovani, per☐ C.L. nell'interesse
C.L. in proprio, i quali hanno della figlia[ A. le avv. Bruno Andreozzi, per concluso per il rigetto del ricorso, Udito i difensori dell'imputato, avv. Nicola Camillo Chinni e Franco Coppi, i quali hanno chiesto l'annullameno senza rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 2.7.2007 la corte d'appello di Roma, riformando parzialmente quella resa in data 31.5.2004, in esito a giudizio abbreviato, dal g.u.p. del locale tribunale:
- riduceva alla reclusione di cinque anni la pena inflitta a D.M. siccome responsabile del delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter, commi 1 e 2, c.p., per aver compiuto atti sessuali sulla figlia minore A. di anni hiss in omissis in data 29.4.2001; confermava le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della privazione della potestà genitoriale;
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confermava altresì la condanna del D. al risarcimento dei danni a favore della parte civile
C.L. |costituita in proprio e in nome e per conto della figlia minore, danni da liquidarsi in separata sede, riducendo la provvisionale immediatamente esecutiva a 50.000 euro.
Dopo aver disposto ai sensi dell'art. 603 c.p.p. la rinnovazione parziale dell'istruttoria, assumendo la testimonianza della moglie separata dell'imputato, C.L. e del ginecologo dott. che aveva visitato A. la corte territoriale nella ampia T.P. motivazione della sentenza, osservava e riteneva in sintesi quanto segue:
- secondo le dichiarazioni della madre, ribadite anche in sede dibattimentale nel giudizio di appello, nell'ultima domenica di aprile 2001, dopo una giornata trascorsa col padre e col fratello (di qualche anno più grande), mentre la madre si accingeva a farle il bidet, A. si era raccomandata di agire delicatamente, sicché la madre aveva constatato segni di arrossamento nella zona vulvare della piccola. Chieste spiegazioni, A. aveva rivelato di aver subito attenzioni sessuali da parte del padre fin da quando frequentava la scuola materna. La C. prudentemente, dopo tre/quattro giorni, faceva visitare la figlia dal suo ginecologo di fiducia, dott. T.P. il quale secondo quanto riferito dallo stesso nella sua deposizione in sede di appello - aveva rilevato la presenza in zona vulvare di abrasioni (cioè escoriazioni del derma) ed ecchimosi. Su richiesta del ginecologo, A. aveva escluso di essersi grattata, o di essere andata in bicicletta, sull'altalena o sul cavallo a dondolo, ma aveva spiegato che il padre “le metteva il pisellino nella pisellina” “le faceva strusciamenti col pisellino sino all'ombelico" [anche se in seguito si era chiarito che non vi era stata penetrazione];
-su consiglio dello stesso ginecologo la madre si era rivolta alla Divisione di Neuropsichiatria dell'Ospedale Pediatrico "omissis" ] che il 23 giugno 2001, dopo aver esaminato A. aveva stilato un rapporto per la Procura della Repubblica competente. Agli specialisti dell'Ospedale, la minore, dopo iniziale reticenza, aveva ripetuto il racconto fatto alla madre, precisando inoltre che sia il padre sia alcuni suoi amici, sin dai tempi della scuola materna, le avevano fatto "le cose brutte", mettendola su una sedia, abbassandole i pantaloni, e "strisciando col pisellino sulla pisellina";
-era provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato era responsabile dell'abuso commesso nell'ultima domenica di aprile 2001, giacché il racconto spontaneo e genuino di W A. ER oggettivamente riscontrato dalla deposizione testimoniale del ginecologo che l'aveva visitata a pochi giorni dal fatto. Inoltre, l'idoneità a testimoniare della minore e la sua attendibilità soggettiva erano state accertate sia dai consulenti tecnici del p.m., dottoresse C.A. ☐ che avevano rilevato anche indicatori di abusi sessuali, M.M. e sia dalla perizia collegiale svolta dai dottori G.S. F.C. i quali e avevano criticato la prima perizia del dottor [ S. che aveva concluso affermando da una parte che esisteva un post traumatic stress desorder rivelatore di abuso sessuale, e dall'altra che non si poteva accertare che cosa fosse realmente accaduto;
- al contrario nessun riscontro aveva confermato il racconto sugli abusi pregressi, che non potevano ritenersi totalmente e tranquillamente avvenuti, giacché, nonostante le indagini approfondite, non erano stati individuati né i componenti del gruppo di pedofili indicato dalla minore, né l'amichetta |_N. che la stessa A. AV indicato come altra vittima degli abusi. In particolare erano risulate infondate le accuse mosse ad che era S.A. stato prima coimputato assieme al D. e infine assolto, nella considerazione che le accuse contro di lui erano state il frutto di una suggestione materna, raccolta da A. Inoltre, in relazione a questi racconti sugli abusi pregressi, la minore era incorsa in contraddizioni e mutamenti di versione anche rilevanti.
- I difensori dell'imputato hanno proposto ricorso, deducendo cinque motivi di 2
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annullamento. O S C U RA T A
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In particolare lamentano: violazione di norma processuale a pena di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. e difetto di 2.1 motivazione sul punto. Il giudice dell'udienza preliminare non aveva consentito al consulente della difesa, prof M.M. Hi interloquire con i periti d'ufficio G. e F. durante l'udienza dell'8.1.2004 in cui questi erano stati esaminati in contraddittorio delle parti sulla relazione peritale da loro depositata. La motivazione addotta dalla corte di merito per respingere il motivo d'appello presentato al riguardo e cioè che tre giorni prima della
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udienza il consulente di parte aveva depositato una memoria scritta al fine di criticare la relazione peritale, sicché i difensori avevano potuto utilizzare la memoria critica del consulente per condurre il controesame dei periti d'ufficio era francamente censurabile,
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perché ignorava che una cosa sono le domande che può fare un difensore, sia pure sulla base di note specialistiche, altra cosa sono le osservazioni critiche che può svolgere oralmente un cultore specialistico della materia. Di qui la nullità della sentenza impugnata;
2.2 violazione degli artt. 604 e 605 c.p.p., in relazione agli artt. 403 e 441 c.p.p., nonché
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difetto di motivazione sul punto. I difensori censurano la motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità dell'ordinanza del primo giudice che aveva negato un nuovo esame, in contraddittorio tra loro, del dott. S. e dei componenti del collegio peritale, dott. G. e F. sul rilievo che i precedenti esami dei periti, molto dettagliati, avevano sufficientemente istruito la causa sul punto;
2.3 – illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, laddove ha esaminato e valutato l'attendibilità della piccola A.
-ancora contraddittorietà e illogicità della motivazione, sino al travisamento dei fatti, 2.4 laddove la sentenza impugnata ha da una parte ignorato il grave stato di conflittualità tra i genitori separati e le manifestazioni di aggressività della moglie contro il marito, e, dall'altra, ha escluso l'ipotesi di alienazione genitoriale, nonché il rilevante condizionamento della madre nelle dichiarazioni fantasiose e menzognere della figlia. Con un'analisi molto dettagliata in fatto, i difensori in particolare sostengono che mai la piccola A. ha dichiarato di aver subito abuso sessuale da parte del padre in quella domenica del 29.4.2001, nella quale infatti lei e passarono tutta la mattina al mare a giocare sulla spiaggia e il pomeriggio nella casa dell'amichetto G. sino al ritorno nell'abitazione della loro madre. resa a moltiConfutano inoltre l'attendibilità della testimonianza del ginecologo dott. T. anni dal fatto, senza l'ausilio di un referto, che il medico indebitamente e inspiegabilmente non aveva redatto;
2.5 - ancora violazione degli artt. 604 e 605 c.p.p., laddove la corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al motivo d'appello con cui si censurava la irrogazione della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti del figlio L.
Motivi della decisione
3- Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali formulate con i primi motivi del ricorso
(nn.
2.1 e 2.2).
Con la prima i difensori si lamentano in sostanza perché il primo giudice aveva inibito al consulente tecnico di parte di controesaminare i periti d'ufficio nel corso della udienza tenuta in data 8.1.2004.
Basti osservare al riguardo che, a norma dell'art. 501 c.p.p., per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame dei testimoni;
e che, ai sensi dell'art. 498, commi 1, 2 e 3, c.p.p., l'esame dei testimoni è condotto dalla parte che l'ha chiesto come mezzo di prova, mentre il controesame è condotto dalle altre parti. Non esiste alcuna ragione per cui queste disposizioni relative all'esame dei testimoni non debbano essere estese anche all'esame dei periti. O S C U RA T A
Ne deriva con tutta evidenza che l'esame dei periti può essere condotto dal pubblico ministero o dal difensore della parte che l'ha richiesto (art. 498, comma 1, c.p.p), mentre il controesame può essere condotto dalle altre parti, e quindi, a seconda dei casi, dal difensore dell'imputato, della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria o dal pubblico ministero, salvo il potere spettante al presidente ex art. 506 c.p.p. di rivolgere domande integrative. In nessun caso è previsto un potere del consulente di porre domande al posto del difensore: il che corrisponde esattamente alla funzione del primo, che non comprende, a differenza della funzione del secondo, il compito di contribuire alla istruttoria del processo. Con la seconda eccezione, in sostanza, i difensori lamentano il diniego del richiesto confronto tra i periti già esaminati (dottor | S. da una parte, e i dottori G. e F. dall'altra).
Ma sul punto la decisione del giudice di merito è incensurabile, avendo egli, con motivazione legittima, ritenuto superfluo il mezzo di prova, sul presupposto della sufficienza istruttoria delle rispettive relazioni peritali e degli esami già espletati a chiarimento.
4- Occorre quindi affrontare le due censure più importanti e delicate, relative alla valutazione di attendibilità della persona offesa (n. 2.3) e più in generale alla tenuta logica della motivazione sul giudizio di responsablità dell'imputato (n. 2.4). Sul punto giova premettere che - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità - la testimonianza della persona offesa può assumere per se stessa pieno valore probatorio, indipendentemente da riscontri esterni, anche se è resa da un minore, purché, in quest'ultimo caso, sia in grado di superare un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso, in considerazione della elevata possibilità che la testimonianza del minore sia suggestionata da fattori esterni o addirittura eterodiretta.
Orbene, nel caso concreto, la valutazione di attendibilità della piccola A. effettuata dai giudici di merito è sorretta da una motivazione che resiste alle censure di illogicità, e pertanto non può essere disattesa dal giudice di legittimità se non al prezzo di una indebita rivalutazione delle risultanze processuali, che è preclusa a questo giudice. La logicità dell'impianto motivazionale tanto più resiste alle censure dei difensori, quanto più la sentenza d'appello viene esaminata in modo integrato con la sentenza di primo grado, come è lecito fare quando la prima è confermativa sia pure parzialmente della seconda. Una considerazione integrata delle due sentenze di merito giustifica senza dubbio il rigetto della diversa richiesta del pubblico ministero di udienza, che non si è mostrato appagato di alcuni passaggi argomentativi della sentenza impugnata. In particolare, la competenza testimoniale di A. intesa come idoneità psicofisica a rendere testimonianza, fondata sul possesso delle risorse cognitive e mnemoniche adeguate allo scopo, è stata accertata da tutti i periti, compreso il dottor S. La credibilità oggettiva delle sue narrazioni accusatorie è stata motivatamente accertata da entrambi i giudici di merito con argomenti logici che non sono minimamente scalfiti dalle censure dei ricorrenti.
L'argomento più pregnante in questo senso è che quelle narrazioni denotano un patrimonio di conoscenze di carattere sessuale che in una bambina di appena otto anni non si poteva spiegare se non come frutto di esperienze autenticamente vissute (v. in particolare pag. 18 della sentenza del g.u.p.). ■ A. ha infatti esattamente descritto i caratteri del rapporto orale e dell'orgasmo maschile, in particolare della eiaculazione del pene. Durante l'incidente probatorio, a domanda, ha precisato che il "pisellino" dell'abusante era un po' “sporco” e in tal modo le sporcava la sua "pisellina" (pag. 9 della sentenza citata). Altro argomento di rilievo è la spontaneità e la genuinità della maggior parte delle sue dichiarazioni accusatorie. Sotto questo profilo, se è vero che il primo giudice ha messo in rilievo che le prime dichiarazioni rese alla madre potevano essere condizionate dal carrattere suggestivo e incalzante delle domande della genitrice, è anche vero, però, che lo stesso O S C U RA T A
giudice ha aggiunto che la C. incalzata sul punto durante la deposizione dibattimentale, ha risposto con linearità e con franchezza, senza cercare di offrire giustificazioni o spiegazioni improprie (pag.15 sent. cit.). Al di là di questo episodio iniziale, l'atteggiamento della madre è apparso ispirato dal sincero desiderio di capire che cosa effettivamente era successo, in modo scevro da pregiudizi e da ossessioni accusatorie. Comunque, tutte le altre narrazioni ben più dettagliate che[ A. ha fatto, sia davanti agli psicologi dell'Ospediale Pediatrico del "omissis" sia in sede di incidente probatorio, appaiono scevre da suggestioni o da eterodirezioni, soprattutto se si considera l'abbondanza di particolari verosimili che le ha caratterizzate.
Altri rilevanti sintomi logici di credibilità dell'abuso sessuale paterno sono i malesseri fisici e psichici patiti da A. ] soprattutto durante la frequenza della scuola materna, nonchè la sua resistenza (riferita dalla madre e dal fratello) ad andare a trascorrere il fine settimana col padre. Sul primo punto è opportuno sottolineare che tutti i periti, compreso il dottor S. hanno ravvisato chiari indicatori di abusi sessuali. E l'osservazione conserva il suo peso, anche se gli studi più recenti di psicologia infantile hanno escluso la valenza assoluta di questi indicatori. Quanto alla relazione peritale del dottor S. , il primo giudice ne ha correttamente messo in luce le contraddizioni, nonché la esorbitanza dai suoi compiti, laddove ha voluto mettere in dubbio la credibilità oggettiva delle narrazioni accusatorie, invadendo così il campo riservato alle valutazioni del giudice (pag. 22 sentenza di primo grado). Da ultimo, la corte di merito ha motivatamente ravvisato un riscontro esterno all'abuso sessuale perpetrato il 29.4.2001 nella deposizione testimoniale del ginecologo dott. T. il quale, visitando A. pochi giorni dopo, ebbe a constatare alcune escoriazioni nella zona vulvare della medesima, sicuramente compatibili con l'abuso sessuale raccontato dalla minore.
A invalidare questo riscontro non bastano le censure formulate nel ricorso, che sono tutte fondate su mere asserzioni fattuali prive di sostegno probatorio, come la scarsa memoria del teste, o il concreto svolgimento di quella domenica di aprile del 2001, che non avrebbe lasciato il padre mai da solo con la figlia. Anche il grave rapporto di conflittualità tra i due coniugi separati è una mera asserzione fattuale, puntualmente smentita dalla sentenza del primo giudice, che aveva al contrario accertato che il D. e la C. mantennero rapporti discreti al momento della separazione e li conservarono molto buoni, tanto che, salvo piccoli screzi, avevano continuato l'abitudine di trascorrere insieme con i figli alcune vacanze e alcuni fine settimana. Certo, resta il fatto che nessun riscontro esterno è stato accertato per gli abusi perpetrati dal padre e dai suoi amici prima del 29.4.2001, dal momento che gli inquirenti non sono riusciti a individuare le case dove essi si svolsero e a identificare i complici che li consumarono assieme all'attuale imputato. Solo un complice, S.A. fu identificato in base alle ipotesi avanzate dalla C. ma è stato poi assolto perché A. non lo ha mai identificato con sicurezza. Ma questo fatto, da una parte dimostra che A. non è affatto una teste eterodiretta;
e dall'altra può essere spiegato con la particolare difficoltà di individuare luoghi e persone in una città vasta come 'omissis" con l'ausilio di pochi e labili indizi. In ogni caso, questo fatto, non incrina di per sé la credibilità della piccola teste, così come sopra motivatamente accertata. In conclusione, si può tranquillamente escludere che la narrazione di A. "sia stata indotta e analiticamente costruita dalla madre", anche perché una ipotesi siffatta non stata propriamente avanzata neppure dall'imputato, che si è a lungo difeso in sede dibattimentale.
(v. sul punto pag. 19 della sentenza di primo grado). Vanno quindi disattese anche la terza è la quarta censura. O S C U R ATA
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5 - Resta infine da esaminare l'ultimo motivo di ricorso (n. 2.5), col quale i difensori lamentano che la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale non sia stata limitata al rapporto con la sola unica persona offesa dal reato, ma sia stata estesa anche nei A. certamente estraneo all'abuso. L.confronti del figlic
Sul punto non risultano precedenti giurispudenziali né prese di posizione dottrinarie. Ma non sembra dubbio che questa specifica pena accessória debba riferirsi a tutti i figli, e non solo al figlio che è vittima dell'abuso sessuale. E ciò sia per la formulazione letterale della disposizione normativa, che non fa alcuna distinzione al riguardo;
sia per la ratio legislativa che la ispira, la quale intende sanzionare la indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio determinato. In altri termini, se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un figlio, egli è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri figli.
6 - Per le su esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili, liquidate in 2.500 euro complessive per ciascuna, oltre C.P.A. e accessori di legge. Così deciso in Roma il 3.4.2008.
☑✓Il Presidente (Enrico Altieri) Il Consigliere estensore
IlTu ng II Cancelliere
☑Pierluigi Onorato)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
16 MAG. 2008
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
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