Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
È affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 novembre 2020
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 31 luglio 2020, n. 23419, Aceto Presidente – Macri Relatore Il contributo si sofferma su un tema di grande interesse relativo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto minore d'età, presunta vittima di reati di natura sessuale, osservando come né il ritardo nella denuncia dei fatti di reato né la progressione dichiarativa tipica di un narrato che vada completandosi nel tempo siano elementi di per sé soli tali da minarne il giudizio di attendibilità. The essay focuses on a topic of a great interest relating to the evaluation of the accusatory statements coming from a young witness, presumed victim of sexual crimes, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
O S C U RA T A 4069/08 Udienza pubblica del 17 ottobre 2007 SENTENZA N. 2430
REG. GENERALE n. 47215/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Presidente 1. Dott. Guido De Maio
Consigliere
2. Dott. Amedeo Franco (est.)
3. Dott. Antonio Ianniello Consigliere
Consigliere 4. Dott. Giovanni Amoroso
Consigliere 5. Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente
SENTENZA S.G. hato al (omissis)sul ricorso proposto dal avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2005 dalla corte d'appello di Ca- tania;
udita nella pubblica udienza del 17 ottobre 2007 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Catania confermò la sen- tenza emessa il 28.1.2003 dal tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato S.G. colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 609 bis e 609 ter, ult. comma, cod. pen. per avere più volte compiuto atti sessuali con la propria figlia J. minore di dieci anni;
b) all'art. 610 cod. pen. per minacce rivolte alla figlia J. e lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed al risar- cimento del danno in favore della parte civile, oltre pene accessorie, mentre lo aveva assolto perché il fatto non sussiste dal contestato reato di violenza sessua- le nei confronti della minore[ led aveva dichiarato non doversi L.A. procedere per mancanza di querela per il reato di lesioni in danno della figlia. L'imputato propone ricorso per cassazione ricordando, preliminarmente, che con l'atto di appello aveva eccepito: 1) l'infondatezza e la contraddittorietà delle dichiarazioni della minore;
2) l'assoluta mancanza di riscontri esterni, og- gettivi e soggettivi;
3) la falsità di buona parte di dette dichiarazioni;
4) errore della consulenza tecnica del p.m. per la presenza della bambina alle dichiarazio- ni della madre e della madre a quelle della bambina;
5) il fatto che il racconto dei pretesi abusi era avvenuto troppe volte, così instillando quei fatti nella men- te della bambina fino a far sì che li vivesse come veri;
6) l'esistenza di un con- flitto tra i genitori, precedente ai fatti e causa di contrasti;
7) linguaggio della bambina rivelatore di influenze esterne e di rapporti con altri soggetti ed assenza
-2- dello S. dal contesto familiare;
8) mancanza di prove del reato di minac- cia.
Ciò premesso deduce: 1) assoluta mancanza di motivazione sull'eccezione di carenza di prove del reato di minaccia.
2) contraddittorietà della motivazione. Lamenta in particolare: a) che la corte d'appello ha omesso di motivare sui rilievi mossi alla perizia psichiatrica, affermando di prescindere da tali rilievi;
b) che la bambina non ha affatto reso dichiarazioni precise ed univoche, come apoditticamente affermato, e che anche se così fosse ciò non potrebbe sal- vare l'errore metodologico in cui è incorso il consulente;
c) che, per rispondere al rilievo dell'uso da parte della bambina di termini che dimostravano un rapporto protrattosi nel tempo con altri soggetti, la corte d'appello si è limitata a dire che la bambina sarebbe rimasta col padre per un pe- riodo apprezzabile, pur essendo pacifico che si trattava solo di qualche giorno;
d) che sono state valutate in modo contraddittorio le dichiarazioni delle te- sti T. e D.R. che hanno semmai confermato che il rapporto della bambina col padre (da poco rientrato dalla Germania) non esisteva affatto, sic- ché è illogico affermare che si tratterebbe di un rapporto di durata apprezzabile;
e) che è illogico il riferimento al materiale pornografico, perché questo fu sequestrato al Tumino e deriva dalla abitazione della madre della bambina, sic- ché non ha nulla a che fare con l S.
3) insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla risposta sui rilievi circa l'assoluto difetto di riscontri esterni, og- gettivi e soggettivi. Osserva in particolare:
a) che, secondo la ginecologa, la vulvite era aspecifica e quindi non attri- buibile con dato certo a nessuna causa, sicché non valutabile come riscontro;
b) che anche il calo del rendimento scolastico era un dato troppo generico per costituire riscontro, potendo benissimo derivare anche dal ritorno del padre, che era quasi sconosciuto;
c) che la corte d'appello non ha osservato nulla nemmeno sulla eccepita mancanza di riscontri soggettivi.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che per il reato di minaccia di cui al capo B) il termine di prescrizione è decorso il 21 dicembre 2005 (tenendo conto del perio- do di sospensione della prescrizione dal 12.11.2004 al 9.3.2005 per rinvio a ri- chiesta della difesa). Dagli atti non emergono in modo evidente cause di pro- scioglimento nel merito.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di minaccia di cui al capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è quindi assorbito.
Nel resto, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato perché effettivamente la motivazione della sentenza impugnata è in parte manifestamente illogica ed in parte mancante, laddove non prende in considerazione le eccezioni espressa- O S C U R A T A
-3- mente e specificamente formulate dall'imputato con l'atto di appello su punti ri- levanti ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie. Si è così verificato che la valutazione sulla credibilità ed attendibilità del racconto della bambina è stata compiuta sulla sola base della ritenuta intrinseca coerenza interna del racconto, ma senza tenere adeguatamente conto di tutte le concrete circostanze che avrebbero potuto influire su tale valutazione.
In primo luogo, con l'atto di appello la difesa aveva criticato le modalità con le quali era stata svolta la perizia psichiatrica sulla minore da parte del con- sulente tecnico del pubblico ministero, in quanto il consulente aveva proceduto dapprima ad interrogare la madre alla presenza della figlia e poi ad interrogare quest'ultima alla presenza della madre, il che avrebbe comportato per la bambi- na una «sorta di ripasso della vicenda e degli eventi così come riferiti ed inter- pretati dalla madre», il cui intervento avrebbe rappresentato un elemento di condizionamento psichico per la piccola, le cui risposte avrebbero necessaria- mente aderito ai concetti previamente espressi dalla madre. Questa eccezione, in pratica, non è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale sul punto si è limitata «a prescindere dai rilievi metodologici mossi alla perizia psichiatrica dal consulente di parte», senza tener conto che l'eccezione riguar- dava non solo la validità della consulenza del p.m. ma anche la credibilità dello stesso racconto della bambina perché influenzato dal comportamento della ma- dre. Con l'appello, infatti, la difesa si era lamentata non solo del fatto che l'interrogatorio della madre alla presenza della figlia aveva potuto influire sulle valutazioni del consulente, ma anche e soprattutto del fatto che la madre aveva fatto ripetere troppe volte alla figlia il racconto degli abusi, in tal modo potendo instillare nella mente della piccola quei fatti, facendo sì che essa li vivesse come veri. A questo proposito la difesa aveva anche sostenuto che non poteva ritener- si attendibile la dichiarazione di un bambino costretto a ripetere troppe volte lo stesso racconto sollecitato in tal senso dal genitore non abusante nel contesto di un conflitto tra genitori.
Anche queste eccezioni non sono però state prese in esame dalla corte d'ap- pello, la quale si è limitata ad affermare che le dichiarazioni della minore erano precise ed univoche, immuni da inverosimiglianze» e che «l'età della minore non consente... le ricostruzioni fantastiche o suggerite da altri... che abbiano ad oggetto esperienze sessuali». Quest'ultima affermazione è però apodittica, in quanto non è spiegata la ragione per cui una bambina di quella età non potrebbe subire anche del tutto involontariamente ed in buona fede - influenze da parte
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di una madre giustamente preoccupata che la figlia possa aver subito violenze sessuali ad opera del padre con il quale vi è una situazione di conflitto. Quanto all'affermazione che le dichiarazioni della bambina sarebbero state sempre precise ed univoche (a parte il problema della influenza di tale circo- stanza sull'eccepito errore metodologico e di interpretazione del consulente psi- chiatrico), va rilevato che anch'essa non tiene adeguatamente conto delle ecce- zioni della difesa relative a dedotte contraddizioni (circa la penetrazione da par- te del padre e le pratiche sessuali di tipo diverso) in cui la bambina sarebbe in- vece caduta (anche se, secondo la corte d'appello, non si tratterebbe di contrad- O S C U R A TA
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dizioni ma di «dichiarazioni incomplete che si integrano tra di loro»), anche con riferimento alle accuse al padre di aver compiuto atti sessuali con tale A.
(figlia di un amico). La sentenza impugnata, poi, nemmeno ha motivato sulla eccezione della difesa secondo cui le dichiarazioni della bambina potevano essere state influen- zate dall'evidente conflitto esistente tra i genitori, preesistente ai fatti e certa- mente possibile causa di contrasti che ben potevano essersi trasformati in una vera e propria avversione. La difesa aveva anche eccepito che il linguaggio della bambina non era rapportabile né alla sua età né al suo grado culturale, il che faceva pensare come fosse ben possibile una avvenuta sottoposizione ad influenze esterne, cui la bambina avrebbe potuto far ricorso nel narrare atti mai accaduti ma appresi da altri, ovvero come fosse possibile un rapporto con altri, da cui la bambina a- vrebbe potuto trarre le esperienze raccontate. Possibilità queste che, secondo la difesa, erano avvalorate dal fatto che lo S. (il quale viveva separato dalla moglie, addirittura in Germania) era stato sempre assente dal contesto familiare in cui la bambina aveva vissuto, mentre i termini usati dalla bambina facevano pensare ad un rapporto ed un «vissuto» protrattosi nel tempo, e quindi con qual- cuno che non poteva essere il padre con il quale i contatti erano sempre stati so- lo sporadici. La sentenza impugnata sul punto si è limitata ad affermare che la bambina sarebbe stata con il padre per un lasso di tempo apprezzabile, ma sen- za indicare né di quanto tempo si sarebbe trattato né se esso poteva ritenersi suf- ficiente a determinare quel «vissuto» nella bambina, spiegazione che invece sa- rebbe stata necessaria perché, secondo la difesa, l'imputato sarebbe stato con la figlia solo per qualche giorno, dopo il suo ritorno dalla Germania su specifico invito della moglie separata.
Anche il riferimento alle dichiarazioni delle testi T. e D.R. appare inconferente. Infatti (come riporta la sentenza impugnata) la T. a- vrebbe genericamente parlato di un rapporto «strano» della bambina col padre e la D.R. aveva notato che la bambina, quando dormiva con loro, non vo- leva stare tra lei e il padre, ma non è spiegato perché queste circostanze sarebbe- ro dimostrazione della esistenza di un rapporto «di durata apprezzabile»> e non invece, come sosteneva la difesa, proprio della assenza di un vero rapporto della figlia col padre, assente da molto tempo e da poco tempo rientrato in Italia, D'altra parte, la corte d'appello non ha nemmeno approfondito l'esame di un altro punto che appare sicuramente rilevante. Si parla, infatti, di rapporto del- la bambina col padre per un tempo apprezzabile, di rapporto «strano», di rifiuto della bambina di stare vicino al padre (rifiuto di dormire tra lui e la ☐ D.R.
), di avversione di J.J. verso il padre (deposizione della psicologa dott.ssa sul riferimento agli atti compiuti dal padre con A. ). Non si spiega C. però come ciò si concili con quanto rilevato dalla sentenza di primo grado, che aveva messo in evidenza come, dalle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, emergeva invece che si trattava di due persone che non si vedevano frequentemente, che vi era un buon rapporto della figlia col padre, e che anzi vi era un grande affetto tra loro. O S C U R A T A
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Inoltre, la corte d'appello afferma che costituisce «indubbio riscontro>> alle dichiarazioni della bambina il materiale pedopornografico sequestrato nella abi- tazione del T. ma non spiega perché ciò costituirebbe un riscontro, atteso che il materiale in questione fu sequestrato al T. e non all'imputato, e che, secondo la difesa, lo stesso proveniva dalla abitazione della madre della bambi- na e che l'etichetta apposta sulla cassetta era stata scritta da un amico della ma- dre. Infatti, se è vero che il rinvenimento di tale materiale può costituire riscon- tro delle dichiarazioni della bambina laddove avrebbe parlato della visione di cassette pornografiche, è anche vero sia che non è spiegato perché ciò costitui- rebbe riscontro anche delle accuse contro il padre, sia che comunque la circo- stanza avrebbe imposto un esame approfondito circa eventuali relazioni tra la provenienza del materiale pedopornografico da amici frequentanti la casa della madre e la tesi difensiva secondo cui il «vissuto» della bambina sarebbe ricon- ducibile a rapporti prolungati nel tempo con soggetti necessariamente diversi dal padre. Infine, la motivazione della sentenza impugnata è carente anche laddove ha attribuito valore di riscontro alla vulvite aspecifica (senza tener conto che la stessa ginecologa aveva affermato che la vulvite, proprio perché aspecifica, non era attribuibile con certezza a nessuna causa, ben potendo derivare da sfrega- menti della biancheria intima o da utilizzo di saponi troppo aggressivi) ed al ca- lo del rendimento scolastico (senza spiegare perché questo non potesse essere riconducibile alla distrazione derivante dal ritorno di un padre che non si era vi- sto da molto tempo).
In conclusione, ritiene il collegio che le carenze della motivazione della sentenza impugnata, specie in relazione alla delicatezza della contestazione, ri- chiedano una nuova valutazione da parte del giudice del merito, che tenga conto complessivamente di tutte le circostanze emerse nel processo e che sia fondata su una congrua ed adeguata motivazione.
Quanto al reato di cui al capo A), quindi, la sentenza impugnata va annulla- ta con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania per nuovo giudi- zio.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 610 cod. pen. perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania quanto al reato di cui al capo A). Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2007.
L'estensore Il Presidente сёб шай DEPOSITATA N 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 GEN. 2008
CANCELLIERE C1 Paolo Mansurati)