Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dai minori vittime di abusi sessuali al consulente tecnico (o al perito) incaricato di svolgere accertamenti in ordine alla loro credibilità e attendibilità sono utilizzabili esclusivamente ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza (o di perizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/01/2011
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 278
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 28859/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nei confronti di:
1) A.A. , nato il (omesso)
avverso l'ordinanza del 10.6.2010 del Tribunale di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Sarno Michele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 20.5.2010 il GIP del Tribunale di Salerno applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A. , indagato per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 1, art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., n. 5 bis e u.c. e art. 600 ter c.p. perché in più occasioni, con violenza, costringeva i minori V.C. di anni XXXXXXX, M.A. di anni quattro e D'A.A. di anni XXXXXXX all'epoca dei fatti, minori degli anni dieci ed alunni della scuola d'infanzia dove il predetto lavorava, a subire atti sessuali, e realizzava immagini pornografiche dei minori fotografandone le parti intime con il telefono cellulare. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 10.6.2010, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di A.A. , annullava il provvedimento del GIP, ordinando l'immediata scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa. 2) Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 196 c.p.p., art. 197 c.p.p., comma 1, art. 228 c.p.p., comma 3. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai minori alle esperte del servizio NOT (Nucleo Operativo territoriale contro il maltrattamento e l'abuso istituito presso l'ASL (omesso) ) fossero affette da inutilizzabilità patologica. Secondo il Tribunale gli esperti erano consulenti tecnici nominati dal P.M., per cui, a norma dell'art. 228 c.p.p., comma 3, gli elementi acquisiti potevano essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento tecnico e non posti a base della ricostruzione del fatto. Gli esperti, però, non erano stati mai nominati consulenti tecnici, ne' erano stati posti loro quesiti, ne' avevano depositato consulenza tecnica.
In ogni caso, anche a volerli considerare come consulenti, erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma in questione ed altrettanto erroneamente ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 12647/2006. Il caso posto a base di tale sentenza riguardava, invero, l'estrapolazione fatta dal consulente delle dichiarazioni, non registrate e non verbalizzate, dei minori.
Nel caso di specie, invece, si è in presenza di dichiarazioni video registrate che costituiscono prova documentale ex art. 234 c.p.p.. Del resto, sarebbe assolutamente contraddittorio ritenere pienamente utilizzabili le registrazioni fatte da una parte all'insaputa dell'altra e non utilizzabili invece le video registrazioni effettuate da un esperto in neuropsichiatria infantile (figura riconducibile alla previsione di cui all'art. 609 decies c.p., comma 3, ultima parte e comma 4) con il consenso dei genitori.
Per di più la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (sez. 3 n. 2101/2008) ha ritenuto che la inutilizzabilità delle notizie ricevute dal perito o dal consulente abbia carattere fisiologico e non patologico.
Manifestamente errato è, poi, qualificare gli esperti come ausiliari del P.M. in senso tecnico, negando loro qualsiasi capacità a testimoniare ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) (secondo il Tribunale il contenuto dei verbali di sommarie informazioni sarebbe utilizzabile solo nella parte relativa al giudizio di credibilità dei minori e non nella parte riguardante le dichiarazioni rese dai minori medesimi).
La Corte di Cassazione con recenti sentenze (sez. 3 n. 42721 del 9.10.2008 e n. 20252/2009) ha affermato il principio che il divieto di testimoniare di cui alla norma indicata riguarda l'ausiliario in senso tecnico (vale a dire il cancelliere o il segretario). Non può, quindi, considerarsi ausiliario del P.M. l'autonomo esperto esercente un pubblico servizio presso la ASL che ha verbalizzato, tramite video registrazione, le dichiarazioni dei minori e di cui si è avvalso il P.M ex art. 609 decies c.p.. Sono, allora, pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai minori, video registrate dalle responsabili del Centro NOT, nonché le dichiarazioni rese dalle medesime ai Carabinieri sia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei minori che nella parte in cui ne verificano la credibilità. Denuncia, poi, la mancata assunzione di una prova decisiva, avendo il Tribunale valutato solo le dichiarazioni rese alla presenza del P.M in data 10.4.2010. Ritenendo inutilizzabili tutte le altre dichiarazioni, i Giudici del riesame hanno minato alla base l'intera struttura dell'indagine. Non è emersa, infatti, la congruità dei racconti dei minori, la loro sovrapponibilità, il loro reciproco riscontrarsi, e soprattutto il fatto che tutti avevano parlato degli stessi tipi di abuso e delle medesime modalità. Denuncia, infine, la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insufficienza del materiale probatorio utilizzabile e nella parte in cui ritiene, addirittura, i riscontri come favorevoli all'indagato. Secondo il Tribunale le videoriprese, disposte dopo le denunce, sarebbero incompatibili con gli abusi e rivelerebbero piuttosto che l'episodio di abuso del (omesso) sarebbe frutto della fantasia del bambino. Il ragionamento è però minato alla base, in quanto il presupposto di partenza e cioè che il tempo di 5 minuti non è compatibile con i reati in contestazione è astratto ed apodittico (potendo gli abusi sessuali descritti dal minore consumarsi anche in un tempo inferiore). Il Tribunale non tiene conto che l'episodio narrato dal bambino il 21.2.2010 può essersi verificato il (omesso) quando cioè le video camere, all'epoca predisposte solo nella zona della scuola materna, ripresero l'allontanamento del bidello e del minore verso la zona della scuola elementare non monitorata. E, secondo il racconto del bambino alla madre, il bidello lo aveva portato in un'altra scuola per giocare (rapporto oro-genitale) e che lo aveva colpito alla testa, avendo appreso che il piccolo aveva riferito qualcosa ai genitori. Di fronte alla consapevolezza dell'indagato di conoscenza dei fatti da parte dei genitori non sorprende la mancanza di riscontri nelle riprese video, che quindi al più possono considerarsi neutre (a parte il fatto che comunque registrano movimenti del bidello verso la zona della scuola elementare ove si trovano il bagno e la sala vicina al caffè di cui parlano tutti i minori). Ancor più contraddittoria è l'affermazione del Tribunale, secondo cui il minore (ritenuto poco credibile) ha avuto percezione diretta di abusi sessuali, ma che essi non sarebbero riferibili all'indagato.
3) I ricorso è infondato.
3.1) Prima di passare all'esame delle censure mosse all'ordinanza del Tribunale, è necessario accertare il "ruolo" e la "qualifica" dalle dr.sse R. e M. esperte del Centro NOT (Nucleo operativo territoriale contro il maltrattamento e l'abuso, istituito presso l'ASL (omesso) ).
Il Tribunale del riesame le definisce "consulenti tecnici delegati dal P.M.", precisando che "gli esperti concludevano la propria attività ritenendo in verbali di sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Pellezzano, i minori pienamente credibili e certamente vittime di violenza e molestie sessuali tenuto conto delle modalità con le quali erano state rese le loro dichiarazioni, delle difficoltà espositive, dei sintomi (malesseri, sonnambulismi, disperazione, rabbia) riscontrati dai genitori nei periodi temporali oggetto di indagine e delle reazioni a determinate domande dirette alla ricostruzione dei fatti (spesso rabbiose, riottose alle risposte e violente nei confronti degli oggetti) oltre al dato, ad avviso del GIP decisivo che, soprattutto per ciò che concerne la deposizione di V. certe informazioni di contenuto sessuale non potevano assolutamente già far parte del patrimonio conoscitivo di un bambino di 4 anni".
Peraltro, già prima, il GIP, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, assumeva che le dichiarazioni del minore erano state riportate "anche alle dr.sse R. e M. , nominate consulenti del P.M." e sottolineava che alle verifiche mediche e psicologiche si aggiungeva "il giudizio di piena attendibilità formulato dalle dr.sse R. e M. " (pag.3 ord.), le quali nella loro relazione avevano confermato "l'ipotesi che il piccolo V. sia stato vittima di abusi sessuali" (pag.4).
Lo stesso P.M. ricorrente, pur escludendo che le predette esperte siano state mai nominate consulenti tecnici e che abbiano depositato una consulenza tecnica, finisce per riconoscere che esse, oltre a sentire i minori, hanno espresso giudizi sulla credibilità degli stessi.
È indubitabile, quindi, che le esperte, a prescindere dall'esistenza o meno di un atto "formale" di nomina, svolsero le funzioni di consulenti tecnici del P.M., effettuando, sulla base di cognizioni scientifiche, accertamenti in ordine alla capacità dei minori, alla loro credibilità ed alla attendibilità di quanto dichiarato. Si trattava, invero, di accertamenti che richiedono valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche da parte di soggetti qualificati.
È prevista, infatti, la nomina di consulenti tecnici quando il pubblico ministero procede ad "accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze".
Gli accertamenti disciplinati dall'art. 359 c.p.p. e (nell'ipotesi di non ripetibilità) dall'art. 360 c.p.p. sono, quindi, quelli che comportano studio e valutazioni critiche per lo più su basi tecnico- scientifiche. Sono estranei alla previsione normativa soltanto i rilievi o meri accertamenti che si esauriscono in attività materiale di "lettura, raccolta e conservazione" e che non richiedono alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. Le esperte del NOT svolsero, come si è visto, accertamenti tecnici sui minori, per cui esse non possono che essere qualificate come consulenti del P.M..
Impropria è, pertanto, la riconducibilità (prospettata dal ricorrente) del loro "ruolo" alla previsione di cui all'art. 609 decies c.p.; tale norma, infatti, prevede che "l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee" (comma 3) e che "In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali" (comma 4). È questa un'attività di mera assistenza o di sostegno psicologico del minore (non a caso, nella previsione del comma 3, può essere svolta anche dai genitori), che non è certamente espressione di valutazioni di carattere tecnico scientifico e che non si risolve nella formulazione di giudizi.
Le esperte del NOT, invece, svolsero accertamenti di carattere tecnico scientifico sulla personalità dei minori e sulla loro attendibilità, riferendo, con dichiarazioni rese alla p.g., le loro valutazioni (irrilevante è che non sia stata redatta una "formale" relazione di consulenza).
Esse quindi vanno certamente qualificate, come fa il Tribunale (ed anche il GIP), come consulenti del P.M.
3.1.1) Tanto premesso, bisogna accertare la normativa, in tema di capacità a testimoniare, applicabile.
3.1.1.1) Come sostenuto anche dal ricorrente, certamente erroneo è il richiamo, fatto dal Tribunale, al divieto di testimonianza previsto dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) per gli ausiliari. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "..Ausiliario è colui che assiste il giudice nell'assunzione di un atto processuale, che partecipa alla redazione dell'atto e lo documenta. Stante la diversità del ruolo nel processo è del tutto evidente che mentre ogni soggetto può essere assunto come testimone, è il legislatore ad indicare chi,invece, possa assumere la funzione di ausiliario. All'art. 196 c.p.p. è codificato il principio che "ogni persona ha la capacità di testimoniare". L'art. 348 del codice del 1930 riservava espressamente al giudice di valutare la credibilità del testimone (comma 2). Tale ovvia riserva non è stata ripetuta nell'art. 196 c.p.p., essendo già dettato dall'art. 192 c.p.p., comma 1 un criterio generale di valutazione della prova ("il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"). Alla capacità a testimoniare di chiunque si accompagna l'obbligo di rendere testimonianza (sia sotto il profilo della presentazione all'a.g. potendo essere disposto in mancanza l'accompagnamento sia perché non è consentito tacere ciò di cui si è a conoscenza o di mentire - art. 198 c.p.p., comma 1), tanto che la mancata osservanza di siffatto obbligo è sanzionata penalmente (artt. 371 bis e 372 c.p.). Nel sistema delineato le "deroghe" non possono, allora, che essere tassative e di stretta interpretazione. Tali "deroghe" cioè debbono essere espressamente previste e non sono consentite interpretazioni analogiche o estensive. E difatti il codice ha previsto, da un lato, le ipotesi in cui vengono riconosciuti la facoltà o l'obbligo di astensione (artt. 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p) e, dall'altro, i casi di incompatibilità a rendere testimonianza (art. 197 c.p.p.). Quest'ultima norma prevede, tra l'altro, che non possono essere assunti come testimoni "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391 ter c.p." (art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d)". "Per quanto in precedenza ricordato la nozione di "ausiliario" non può che essere intesa nel suo significato tecnico, senza la possibilità di comprendervi soggetti che tali non sono. Altrimenti verrebbe a derogarsi in modo arbitrario al principio che chiunque può rendere testimonianza (salvo i casi espressamente previsti), "creando" incompatibilità anche per soggetti non rientranti nelle categorie indicate e quindi non ritenuti dal legislatore incompatibili con l'ufficio di testimone. Il codice di procedura penale del 1930 all'art. 450 c.p.p. stabiliva che non potessero essere assunti come testimoni "i giudici, i magistrati, del P.M., i cancellieri, i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte per ragione del loro ufficio negli atti del procedimento, non possono essere assunti come testimoni". La norma era quindi chiarissima nella individuazione dei soggetti ausiliari del giudice o del p.m. (cancellieri e segretari). Nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale si è preferito ricorrere alla nozione unitaria di ausiliario, senza per questo allargare le ipotesi di incompatibilità". "Viene quindi generalizzata a tutto il procedimento (l'art. 197 è inserito nel libro 3^ sulle PROVE, nel titolo 2^ sui MEZZI DI PROVA, nel capo 1^ sulla TESTIMONIANZA) una disposizione che risultava dettata solo per il dibattimento (l'art. 450 del codice del 1930 era inserito nel giudizio di primo grado - Atti del dibattimento), ma non muta minimamente la "portata" della norma. Risulta evidente quindi che le parole "cancelliere" e "segretario" vengono sostituite da quella unificante di "ausiliario". E tale è colui che appartiene al personale di cancelleria e di segreteria, come emerge dall'art. 1 del regolamento (D.M. 30 settembre 1989, n. 334) e dall'art. 126 c.p.p., secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 42721 del 9.10.2008; Cass. pen. sez. 3 n. 20252/2009). Non vi è quindi alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone per il perito ed il consulente tecnico. L'art. 501 c.p.p., del resto, prevede espressamente che per l'esame dei periti e dei consulenti si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili. In tal senso si è pronunciata più volte questa Corte ("Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non è incompatibile con l'ufficio di testimone perché non assume la qualità di ausiliario del p.m. ed essendo riconosciuta allo stesso dall'art. 501 c.p.p., comma 1 la sostanziale qualità di testimone" (cfr. ex multis Cass.sez.6 n. 33810 del 26.4.2007; Cass.pen 28.2.1997, Santilli, 13.10.1993, Pelliccia, Cass.n. 8377 del 17.1.2008, Scarlassare). Va quindi corretta, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata.
3.1.1.2) Trova invece applicazione, come ritenuto dal Tribunale, l'art. 228 c.p.p., comma 3, secondo cui "qualora ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale". Pur facendo la norma in questione riferimento al perito, è pacifico che essa debba "valere" anche nei confronti del consulente per identità di ratio legis. Il consulente, così come il perito, ha la facoltà di chiedere notizie alla persona offesa, tanto più quando questa sia l'oggetto degli accertamenti tecnici. In tal modo il consulente tecnico viene a svolgere non solo una funzione critica e scientifica, ma anche un'attività di percezione e ricezione di notizie (c.d. Potere istruttorie del perito). Orbene l'art. 228 c.p.p., comma 3, consente l'utilizzazione degli elementi acquisiti nell'ambito della funzione percettiva e recettiva solo ai fini dell'esercizio della funzione critico - scientifica ("solo ai fini dell'accertamento peritale" dice la norma). I risultati istruttori acquisiti dal perito, insomma, possono essere utilizzati solo dal medesimo per rispondere ai quesiti, e non dal giudice per l'accertamento della verità processuale (cfr. Cass. pen. sez. 3 13.11.2007 n. 2001). Sicché, più specificamente, "le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza- volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto-, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228 c.p.p., comma 3 e il disposto degli artt. 392 c.p.p., comma 1 bis e art. 398 c.p.p., comma 5 bis" (Cass. pen. sez. 3 n. 12647 dell'1.2.2006). L'interpretazione "restrittiva" della norma proposta dal ricorrente ("Qualora il perito trasfonda nella perizia notizie acquisite dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, estrapolandole, inserendole parzialmente in consulenza o perizia, esse non possono essere utilizzate che per la perizia") non può trovare accoglimento. Innanzitutto, perché in contrasto con la lettera della norma che fa riferimento genericamente alle "notizie" acquisite dal perito o dal consulente, senza alcuna distinzione in ordine alle "modalità" con cui poi esse siano state documentate, se cioè integralmente verbalizzate (ed eventualmente registrate) oppure se inserite (parzialmente o totalmente, attraverso un intervento di sintesi o di rielaborazione) nella relazione.
Ma, soprattutto, la prospettata interpretazione è in contrasto con la "ratio" della norma. Il potere istruttoria riconosciuto al perito ed al consulente per lo svolgimento dell'incarico non può che essere limitato e circoscritto nell'ambito dell'incarico ricevuto ed essere utilizzato al solo fine di adempiere all'incarico medesimo. Il legislatore quindi, si è preoccupato, ponendo il divieto di utilizzazione che si ricava dall'art. 228 c.p.p., comma 3, di impedire che il materiale acquisito per quello scopo possa essere utilizzato come fonte di prova per la ricostruzione del fatto. È del tutto evidente che, diversamente opinando, si consentirebbe al perito o al consulente di sostituirsi, nell'assunzione di informazioni dall'imputato o dalla parte offesa, agli organi a ciò deputati. Peraltro, le informazioni in quel modo assunte, oltre ad essere influenzate dalla finalità cui sono dirette, risentono inevitabilmente del sospetto in ordine alla non obbiettività dell'acquisizione. Non può disconoscersi, invero, che il risultato cui esse mirano possa condizionare la tecnica e le modalità dell'assunzione. A prescindere dal fatto, quindi, che le informazioni assunte siano state verbalizzate e registrate, vige il divieto di utilizzazione in considerazione del "vizio genetico" sopra delineato. Improprio, pertanto, e non pertinente è il richiamo all'art. 234 c.p.p., non potendosi evidentemente consentire l'aggiramento del disposto dell'art. 228 c.p.p., comma 3 attraverso il mero espediente della registrazione o verbalizzazione delle informazioni acquisite. Correttamente, perciò, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili sia le dichiarazioni rese dai minori ed assunte direttamente dalle consulenti, in sede di espletamento dell'incarico, sia le dichiarazioni rese dalle predette ed aventi ad oggetto la ricostruzione dei fatti (essendo queste ultime utilizzabili solo "limitatamente ai giudizi di credibilità.... ed alla sussistenza di indici di patito abuso sessuale").
3.2) In relazione al terzo motivo di ricorso, va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass.sez. 1, n. 1769 del 23.3.1995). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito " ...di verificare.... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. Sez. 4 n. 22500 del 3.5.2007). 3.2.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato, tenuto conto dei limiti di utilizzabilità del materiale probatorio acquisito, che non sussistesse la gravità del quadro indiziario. In particolare, ha ritenuto che l'intercettazione ambientale operata attraverso la predisposizione di telecamere nascoste all'interno del plesso scolastico, piuttosto che convalidare l'ipotesi accusatola, si fosse risolta a favore dell'indagato. Ha evidenziato, infatti, che per tutto il lasso temporale l'indagato non ha consumato i delitti di cui all'imputazione non solo ai danni del piccolo V. ma anche degli altri bambini. A prescindere poi dalla compatibilità o meno del lasso temporale, si sottolinea nell'ordinanza impugnata la circostanza fondamentale che, nonostante la presenza dei Carabinieri, nulla di anomalo fu riscontrato ("Inoltre i militari delegati alla esecuzione di dette videoriprese hanno chiarito che quando l'indagato fuoriusciva dalla copertura televisiva offerta dalle telecamere provvedevano ad accertarsi di dove fosse..."). Ed in tale motivazione non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011