Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42984
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

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Massime4

In tema di criteri di valutazione probatoria, la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione solo quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche od immature. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che i condizionamenti familiari siano di per sè idonei ad influenzare il racconto dei minori, sì da integrare il dedotto vizio di illogicità della motivazione).

In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, nè è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, dopo aver precisato che lo stesso è applicabile anche per la perizia psicologica disposta in sede di incidente probatorio, ha ulteriormente affermato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che un'eventuale nullità relativa può interessare solo la mancata verbalizzazione).

In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l'assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione.

In tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un'esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, nella disamina delle dichiarazioni, rileva soprattutto l'ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42984
Data del deposito : 4 ottobre 2007

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