Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2012, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 27/11/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2829
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 14799/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.P. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 20 ottobre 2011 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e, in subordine, per il rigetto;
udito per le parti civili il difensore avv. Alessandro Tozzi;
udito per l'imputato il difensore avv. Reina Antonino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 17 luglio 2009 dal tribunale di Palermo, che aveva dichiarato T.P. colpevole dei reati di cui: A) agli artt. 609 bis, 609 ter, comma 2, e art. 609 quater per avere compiuto, in tempi diversi, con il minore M.M. atti sessuali consistiti nel baciarlo sulla bocca, nel toccarlo sul sedere ed in una occasione nel baciarlo con la lingua, con l'aggravante di avere commesso il fatto con un minore degli anni 10 e con abuso dei poteri inerenti alla qualità di ministro di culto;
B) agli artt. 609 bis e 609 quater, comma 1, n. 1, per avere compiuto con il minore M.P. atti sessuali consistiti nella penetrazione anale, con l'aggravante di avere commesso il fatto con un minore degli anni 10 e con abuso dei poteri inerenti alla qualità di ministro di culto, e l'aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. L'avv. Vincenzo Gervasi e l'avv. Antonino Reina, per conto dell'imputato, propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 197, lett. d) e art.225 cod. proc. pen., comma 3. Lamentano che la corte d'appello ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali dei consulenti del PM, per avere entrambi partecipato attivamente alla assunzione delle sommarie informazioni dei minori nella fase delle indagini preliminari, assumendo la qualifica di ausiliari del PM, con conseguente incapacità a testimoniare e ad assumere la qualità di consulente tecnico. Chiedono che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale sul punto. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 228 cod. proc. pen., comma 3. Osservano che la sentenza impugnata afferma che la partecipazione dei CT del PM alla audizione di minori durante le indagini preliminari è funzionale allo specifico incarico ad essi affidato. In tal modo la sentenza riconosce ed annette valore probatorio per la ricostruzione dei fatti alle dichiarazioni dei minori rese in sede di sommarie informazioni, in presenza dei consulenti del PM e rispondendo alle loro domande. La valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dai minori alle domande dei consulenti tecnici, partecipi attivi, in sede di assunzione testimoniale, è palesemente vietata dall'art. 288 cod. proc. pen., comma 3. Nella specie è avvenuto che il giudice del merito, avendo ritenuto che l'intervento attivo dei consulenti del PM in sede di sommarie informazioni fosse consentito, ha utilizzato ampiamente nella ricostruzione del fatto proprio tutte quelle dichiarazioni rese dai minori con la attiva presenza dei consulenti del PM., i quali non si sono limitati a partecipare passivamente all'esame, ma hanno sollecitato risposte con domande tecnicamente e scientificamente non corrette. Chiedono quindi la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai minori in sede di indagini preliminari. 3) violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. per avere condannato il ricorrente, in ordine al primo capo di imputazione, collocando il fatto come commesso in un periodo di tempo successivo a quello oggetto di contestazione. La originaria contestazione chiusa individuava il reato come commesso fino all'estate del 2000, mentre il tribunale lo ha collocato in periodo antecedente all'estate del 2001. La corte d'appello ha rigettato l'eccezione per la ragione che la difesa sarebbe stata in condizione di difendersi anche per tale nuova evenienza emersa in dibattimento. Si tratta però di una indebita interferenza nell'esercizio del diritto costituzionale di difesa tecnica, che nella specie si era riservata di eccepire la violazione dell'art. 522 all'esito della discussione. 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.. Osservano che vi era una evidente ed oggettiva incertezza in ordine alla data di commissione del reato di cui al capo B), incertezza che era stata specificamente eccepita con l'atto di appello. La corte d'appello ha però ritenuto irrilevante, ai fini della dichiarazione di responsabilità, che il fatto fosse avvenuto nel 1999 o nel 2000, così confermando l'obiettiva incertezza della data. In questa situazione di dubbio sulla decorrenza del termine di prescrizione doveva applicarsi il principio del favor rei e far decorrere il termine dall'estate del 1999, con la conseguenza che il reato andava dichiarato prescritto.
5) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e art. 609 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamentano che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori è un esempio di pensiero circolare, che parte dall'assunto indimostrato che i minori siano stati realmente abusati per poi giustificare le loro incoerenze, le illogicità, i mancati riscontri, le smentite dagli altri testi con il ricorso a presunti meccanismi psicologici relativi alla esperienza traumatica che li porta a raccontare incredibili fantasticherie ed episodi inverosimili.
In particolare, in relazione ai racconti di M.M. , la corte ha omesse di rispondere alle eccezioni sulle sue problematiche emotive, sulle sue esagerazioni ed amplificazioni, facendo mero riferimento alla complessiva ricostruzione degli episodi contestati e dimenticando che si trattava di un solo fatto. Così è mancante o manifestamente illogica la motivazione sulle eccezioni concernenti la falsità ed amplificazione relative al racconto di abusi che sarebbero stati subiti dal minore P. , alla estensione ad altri ragazzi dei baci sulla bocca, all'incredibile circostanza che M. avrebbe raccontato gli abusi a due poliziotti che si sarebbero limitati a confidargli che il sacerdote era frocio. Parimenti illogica è la motivazione sui contrasti tra il minore e gli altri testi sul luogo in cui sarebbe stato baciato dal sacerdote. 6) violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 609 bis cod. pen., comma 4, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della attenuante della lieve entità in ordine al reato di cui al capo A). Il rigetto è stato invero apoditticamente motivato con riferimento alla gravità di tutte le condotte contestate all'imputato in danno dei minori affidatigli e non con riferimento al singolo episodio per il quale l'attenuante era stata richiesta.
7) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e art. 609 quater cod. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di attendibilità del minore M.P. . La corte d'appello da atto che il minore è affetto da importante deficit intellettivo con consistenti limiti cognitivi e disturbi della personalità, ma, differenza del giudice di primo grado, che proprio per questo aveva ritenuto di valutare solo le sue dichiarazioni rese in dibattimento, ha invece affermato che dovevano essere considerate anche le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari. Tali dichiarazioni non potevano però essere utilizzate ai sensi dell'art.228 cod. proc. pen. La corte ha poi omesso di valutare col dovuto rigore e approfondimento la personalità fortemente disturbata da manifesti deficit cognitivi e intellettivi, dando per scontato e veridico l'abuso e ricorrendo, come al solito, ad un ragionamento circolare che ritiene i sintomi prova dell'abuso. Il minore aveva nelle prime fasi negato l'abuso proiettandolo verso altri soggetti e solo nella audizione del 17 gennaio 2002 l'aveva svelato. La corte ha però omesso di considerare che in quella occasione il minore fu sentito negli uffici della squadra mobile da un ispettore di polizia e dal CT del PM, mentre i protocolli scientifici richiedono che il minore non sia sentito nei locali della polizia, che sia interrogato da una sola persona, che nella prima fase non si parli assolutamente dell'episodio. Inoltre l'esame non è stato registrato, sono state effettuate domande chiuse, il minore è stato reiteratamente sollecitato con impropri metodi di intervista. Le reticenze, le bugie e le inverosimiglianze del racconto sono state spiegate con lo stesso abuso che doveva invece ancora essere provato. Non si è considerato che il racconto sulla asserita penetrazione anale è stato smentito dalla stessa consulenza medico legale espletata su incarico del PM. Non si è poi tenuta presente la falsità della deposizione della madre del minore S. e la eccepita possibilità che il minore P. avesse raccontato come esperienza personale la traumatica esperienza vissuta invece dal fratello U. .
3. In prossimità dell'udienza del 27 novembre 2012 i difensori hanno depositato una memoria illustrativa.
All'udienza di discussione il difensore della parte civile ha depositato memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali dei due consulenti tecnici del PM, Dott.ssa R. e dott. D.M. , per avere gli stessi partecipato attivamente alla assunzione delle sommarie informazioni dei due minori nella fase delle indagini preliminari, assumendo in tal modo la qualità di ausiliari del PM, con conseguente incapacità a testimoniare ed assumere la qualità di consulenti tecnici. La corte d'appello, pur avendo ritenuto la questione suggestiva, l'ha dichiarata infondata perché i due consulenti non erano annoverabili tra gli ausiliari del PM e perché la loro partecipazione alla audizione dei minori era funzionale allo specifico mandato agli stessi conferito.
In particolare ha osservato la corte che nel momento in cui i due predetti vennero nominati consulenti tecnici del PM non sussisteva alcuna ipotesi di incompatibilità non risultando in alcun modo che gli stessi fossero a conoscenza dei fatti oggetto del presente processo. Inoltre, il perito, e quindi anche i consulenti tecnici, possono essere autorizzati ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione delle prove. La corte ha quindi escluso la sussistenza di una causa di incompatibilità dei consulenti tecnici nominati e, di conseguenza, ha ritenuto utilizzabili sia le dichiarazioni rese dai predetti consulenti in sede di esame dibattimentale sia la loro relazione tecnica.
Il ricorrente, nel censurare questa statuizione, ricorda che, secondo un orientamento della giurisprudenza, sussiste il principio secondo cui "È incompatibile sia con l'ufficio di testimone (art. 197 cod. proc. pen., lett. d) sia con quello di consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen., comma 3,) l'esperto di nEuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell'ausiliario, una valutazione sull'attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l'incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca" (Sez. 3^, 26.11.2001, n. 4526 , Er Regraui, m. 221052). Il ricorrente ricorda che in motivazione la suddetta sentenza aveva anche osservato che "è evidente come non sia giuridicamente ammissibile che nel corso del giudizio assuma la veste di testimone quello stesso ausiliario del pubblico ministero che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia contribuito ad un rilevante atto di indagine - quale l'assunzione a sommarie informazioni della parte offesa - e per di più sia chiamato a testimoniare su un tema afferente al giudizio di attendibilità della medesima persona offesa dopo che aveva svolto il suo ufficio di ausiliario del pubblico ministero proprio quale esperto di nEuropsichiatria infantile con il compito di sollecitare il minore a raccontare i fatti e raccoglierne la deposizione, ovviamente valutandone anche l'attendibilità".
Questa tesi è stata poi confermata da Sez. 3^, 27.3.2003, n. 22935 , Chiapperini, m. 225376, e sembra essere stata seguita anche da Sez. 3^, 16.11.2005, n. 45976 , Lazzini, m. 233066, secondo cui "È incompatibile con l'ufficio di testimone (art. 197 cod. proc. pen., lett. d)) il consulente del P.M. chiamato, in qualità di esperto in psicologia infantile, ad esprimere la sua opinione sulla attendibilità della parte offesa minorenne del delitto di cui all'art. 609 quater, commi 1 e ultimo, cod. pen. che partecipi ad attività di ricognizione fotografica".
Più recentemente, peraltro, è stato enunciato un altro orientamento che, sulla base di considerazioni diverse e di tipo più formale, ha sostenuto che "Non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di nEuropsichiatria infantile che abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto non annoverabile tra gli ausiliari del P.M. stesso" (Sez. 3^, 9.10.2008, n. 42721 , Amicarelli, m. 241426); che "Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dello psicologo psicoterapeuta prima nominato dal Tribunale dei Minorenni con l'incarico di seguire il minore abusato e, poi, dal P.M. quale consulente tecnico nel procedimento penale, in quanto la nozione di "ausiliario" (art. 197 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)) deve essere intesa nel suo significato tecnico, non potendo in essa ricomprendersi soggetti che detta funzione non rivestono" (Sez. 3^, 7.4.2010, n. 24294 , D.S.B., m. 247869); che "Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di nEuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali, rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario", ai sensi dell'art. 144 cod. proc. pen., comma 1, lett. d))" (Sez. 3^, 3.12.2010, n. 3845/11, C, m. 249406). Il Collegio ha ritenuto di dover confermare quest'ultimo più recente orientamento, condividendo le considerazioni di ordine testuale poste a suo fondamento. Ritiene altresì di non accogliere la richiesta del ricorrente e del Procuratore generale di rimessione della questione alle Sezioni Unite perché il contrasto sembra in via di risoluzione all'interno di questa Sezione.
Il primo motivo deve quindi essere respinto.
2. È fondato, ma nella specie irrilevante, il secondo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità, ai fini della ricostruzione del fatto, delle dichiarazioni rese dai due bambini ai consulenti tecnici del PM in sede di sommarie informazioni e rispondendo alle loro domande.
L'art. 228 cod. proc. pen., comma 3, dispone che "Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale". La disposizione, quindi, prevede e- spressamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai minori al consulente tecnico soltanto per rispondere ai quesiti ma non altrettanto ai fini della ricostruzione del fatto e come prova dei fatti commessi.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che "Le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza - volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto -, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art.228 cod. proc. pen., comma 3 e il disposto dell'art. 392, comma 1 bis e art. 398 cod. proc. pen., comma 5 bis" (Sez. 3^, 1.2.2006, n. 12647 , Albano, m. 234012). In motivazione la sentenza ha osservato che è "evidente che il Pubblico Ministero ha del tutto legittimamente, ed anche assai opportunamente, disposto una consulenza psicologica per valutare la credibilità dei bambini ... se era consentita l'utilizzabilità delle conclusioni alle quali era giunta la consulente e delle sue valutazioni sulla credibilità e personalità dei bambini, non era però ammissibile, in forza delle disposizioni vigenti in materia di prova tecnica e di assunzione delle testimonianze dei minori vittime di reati sessuali, l'utilizzabilità delle dichiarazioni fatte dai bambini alla consulente quali dichiarazioni testimoniali utilizzate dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto ... Il legislatore ha infatti previsto una regolamentazione precisa in questa delicata materia, al fine di evitare al minore vittima di abusi sessuali il trauma di audizioni ripetute, consentendo al contempo la non dispersione della prova ed il controllo rigoroso da parte del giudice sulle modalità della sua assunzione, imponendogli, con l'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, di individuare le modalità più opportune per procedere alla assunzione testimoniale".
Nello stesso senso, la giurisprudenza ha anche affermato che "Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 360 cod. proc. pen. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito dall'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. si estende analogicamente alla medesima attività istruttoria del consulente tecnico per identità di "ratio legis"" (Sez. 3^, 13.11.2007, n. 2001 , R., m. 238846; conf. Sez. 3^, 15.6.2011, n. 29909 , M.D.E.); che "Le dichiarazioni rese al consulente tecnico del pubblico ministero (o al perito) dai minori nei confronti dei quali si svolgono accertamenti in ordine alla loro credibilità ed attendibilità sono utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228 cod. proc. pen., comma 3 e il disposto degli art. 392 comma 1 bis e art. 398 cod. proc. pen., comma 5 bis" (Sez. 1^, 11.1.2012, n. 12731 , Spaccino, m. 252600); che "Le dichiarazioni rese dai minori vittime di abusi sessuali al consulente tecnico (o al perito) incaricato di svolgere accertamenti in ordine alla loro credibilità e attendibilità sono utilizzabili esclusivamente ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza (o di perizia)" (Sez. 3^, 19.1.2011, n. 6887 , A., m. 259569). In particolare, quest'ultima sentenza in motivazione ha osservato che "Il consulente, così come il perito, ha la facoltà di chiedere notizie alla persona offesa, tanto più quando questa sia l'oggetto degli accertamenti tecnici. In tal modo il consulente tecnico viene a svolgere non solo una funzione critica e scientifica, ma anche un'attività di percezione e ricezione di notizie (cd. potere istruttorio del perito). Orbene l'art. 228 c.p.p., comma 3, consente l'utilizzazione degli elementi acquisiti nell'ambito della funzione percettiva e recettiva solo ai fini dell'esercizio della funzione critico - scientifica ("solo ai fini dell'accertamento peritale" dice la norma). I risultati istruttori acquisiti dal perito, insomma, possono essere utilizzati solo dal medesimo per rispondere ai quesiti, e non dal giudice per l'accertamento della verità processuale ... L'interpretazione "restrittiva" della norma ... secondo cui l'inutilizzabilità si avrebbe solo qualora il perito trasfonda nella perizia notizia acquisite dalla persona offesa estrapolandole o inserendole parzialmente ... non può trovare accoglimento. Innanzitutto, perché in contrasto con la lettera della norma che fa riferimento genericamente alle "notizie" acquisite dal perito o dal consulente, senza alcuna distinzione in ordine alle "modalità" con cui poi esse siano state documentate, se cioè integralmente verbalizzate (ed eventualmente registrate) oppure se inserite (parzialmente o totalmente, attraverso un intervento di sintesi o di rielaborazione) nella relazione. Ma, soprattutto, la prospettata interpretazione è in contrasto con la "ratio" della norma. Il potere istruttorio riconosciuto al perito ed al consulente per lo svolgimento dell'incarico non può che essere limitato e circoscritto nell'ambito dell'incarico ricevuto ed essere utilizzato al solo fine di adempiere all'incarico medesimo. Il legislatore quindi, si è preoccupato, ponendo il divieto di utilizzazione che si ricava dall'art. 228 c.p.p., comma 3, di impedire che il materiale acquisito per quello scopo possa essere utilizzato come fonte di prova per la ricostruzione del fatto. È del tutto evidente che, diversamente opinando, si consentirebbe al perito o al consulente di sostituirsi, nell'assunzione di informazioni dall'imputato o dalla parte offesa, agli organi a ciò deputati. Peraltro, le informazioni in quel modo assunte, oltre ad essere influenzate dalla finalità cui sono dirette, risentono inevitabilmente del sospetto in ordine alla non obbiettività dell'acquisizione. Non può disconoscersi, invero, che il risultato cui esse mirano possa condizionare la tecnica e le modalità dell'assunzione. A prescindere dal fatto, quindi, che le informazioni assunte siano state verbalizzate e registrate, vige il divieto di utilizzazione in considerazione del "vizio genetico" sopra delineato. Improprio, pertanto, e non pertinente è il richiamo all'art. 234 c.p.p., non potendosi evidentemente consentire l'aggiramento del disposto dell'art. 228 c.p.p., comma 3 attraverso il mero espediente della registrazione o verbalizzazione delle informazioni acquisite".
Ora, nella specie, la sentenza impugnata ha espressamente affermato che la partecipazione attiva dei consulenti del PM all'assunzione delle sommarie informazioni dai minori era "del tutto funzionale allo specifico incarico ad essi affidato". Inoltre, come si è già ricordato, la corte d'appello ha anche affermato che nel momento in cui i due predetti vennero nominati consulenti tecnici del PM non sussisteva alcuna ipotesi di incompatibilità non risultando in alcun modo che gli stessi fossero a conoscenza dei fatti oggetto del presente processo, con ciò quindi confermando che gli stessi furono nominati consulenti del PM prima dell'audizione dei minori e che parteciparono alla audizione proprio in tale veste. Ciò del resto è riconosciuto anche dalla parte civile, che nella sua memoria ha confermato che il PM aveva direttamente nominato i dott. R. e D.M. quali consulenti tecnici di parte al fine di verificare le capacità psicofisiche dei minori a rendere testimonianza e la credibilità delle loro dichiarazioni e che gli stessi avevano sempre partecipato al procedimento nella veste esclusiva di consulenti tecnici.
La sentenza impugnata ha anche affermato che i periti, e quindi anche i consulenti tecnici, possono essere autorizzati ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione delle prove. Ciò è fuori discussione ed anzi, come evidenziato da alcune delle sentenze dianzi citate, è molto opportuno che il giudice si faccia assistere da un perito durante l'interrogatorio dei minori (al quale del resto possono assistere, in una posizione passiva, anche i consulenti di parte), ma nella specie non si è trattato di un semplice incarico di assistenza dei due consulenti di parte all'esame dei minori, bensì, come ammesso dalla sentenza impugnata, di un vero e proprio incarico di consulenza, nel corso del quale i consulenti hanno quindi preso parte all'interrogatorio proprio allo specifico fine di verificare con criteri scientifici la loro capacità di testimoniare e l'attendibilità dei loro racconti.
Il ricorrente ha inoltre specificamente eccepito che durante le audizioni dei bambini i consulenti tecnici non si limitarono a partecipare passivamente all'esame dei minori (raccogliendo così materiale per la loro valutazione tecnica) in presenza del magistrato o del personale di polizia delegato, ma parteciparono attivamente all'esame con specifiche domande dirette che sarebbero state finalizzate proprio ad ottenere il racconto degli episodi di abuso. Orbene, il Collegio ritiene che non sia necessario in questa sede stabilire in quali limiti e in quale misura si sia verificata nel presente procedimento l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai minori in sede di sommarie informazioni, ossia se, come eccepito dalla difesa e come sembra emergere dalla sentenza impugnata, i due consulenti di parte non si sono limitati ad assistere passivamente all'assunzione della prova ma vi hanno partecipato attivamente ponendo essi stessi le domande o parte di esse. E difatti, anche se si accerta che l'inutilizzabilità investe le dichiarazioni nel loro complesso, ciò non sarebbe rilevante ai fini del decidere. Ciò perché, come ricordano la stessa sentenza impugnata e la memoria del ricorrente, il giudice di primo grado aveva esattamente ritenuto che, sia ai fini della ricostruzione del fatto sia a quelli della valutazione di attendibilità delle persone offese, potevano essere utilizzate esclusivamente le dichiarazioni rese dai minori in dibattimento, trattandosi di testimonianze formatesi nel contraddittorio delle parti e rese da persone ormai adulte e mature. Il tribunale aveva pertanto ritenuto del tutto superate le dichiarazioni fatte dal minore in sede di indagini preliminari. La corte d'appello ha invece erroneamente ritenuto che fossero utilizzabili anche le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, per la ragione che anche le stesse erano state formalmente acquisite al fascicolo del dibattimento, senza però tenere conto della loro inutilizzabilità per essere state rese al consulente tecnico incaricato di svolgere accertamenti in ordine alla loro credibilità e attendibilità. Orbene, il giudice di primo grado era giunto alla stessa ricostruzione del fatto ed alla stessa conclusione sulla responsabilità dell'imputato per i fatti addebitatigli soltanto sulle base delle dichiarazioni dibattimentali dei minori e la corte d'appello, pur utilizzando elementi tratti dagli esami preliminari, ha in sostanza confermato la motivazione del tribunale e la ricostruzione dei fatti da esso effettuata. La motivazione del tribunale, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dibattimentali dei minori, era pertanto sufficiente a giustificare la decisione di affermazione di responsabilità. La corte d'appello, dunque, sarebbe giunta alla medesime conclusioni della condivisa sentenza di primo grado anche utilizzando solo le dichiarazioni dibattimentali ed ignorando quelle delle indagini preliminari. Il Collegio rileva inoltre che sotto questo profilo il motivo di ricorso è anche privo di specificità. Ed infatti, pur avendo il ricorrente indicato le parti della sentenza impugnata in cui si richiamano le dichiarazioni dei minori in sede di sommarie informazioni, non viene però in alcun modo specificato per quale ragione, in che modo e in quali limiti queste dichiarazioni inutilizzabili avrebbero fatto venir meno la sentenza di primo grado, che non si era basata su di esse, e comunque in che modo la loro inutilizzabilità potrebbe modificare la uguale soluzione cui è giunta la corte d'appello.
Il secondo motivo deve dunque essere rigettato.
3. Il terzo motivo è ugualmente infondato, essendo del tutto corretta e congrua la motivazione con la quale la corte d'appello ha respinto l'eccezione di violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. perché, in relazione al reato di cui al capo A), l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso, in quanto questo è stato ritenuto come commesso in un periodo di tempo successivo a quello indicato nel capo di imputazione. La sentenza impugnata ha infatti correttamente osservato che nessuna incidenza sulla piena esplicazione del diritto di difesa aveva potuto assumere la circostanza che nel capo di imputazione le condotte illecite erano state collocate temporalmente fino all'estate del 2000, invece che in epoca antecedente all'estate del 2001, dal momento che i fatti risultavano contestati compiutamente all'imputato, che quindi era stato pienamente posto in gradi di apprestare adeguata difesa, a prescindere dalla collocazione temporale, essendo del resto i fatti per i quali è intervenuta condanna gli stessi descritti nel capo di imputazione.
4. È invece fondato il quarto motivo. Con l'atto di appello l'imputato aveva espressamente eccepito che era rimasta incerta l'epoca di commissione del fatto di cui al capo B). La corte d'appello ha rilevato che effettivamente, mentre sul punto erano irrilevanti le dichiarazioni della madre del minore, le dichiarazioni di quest'ultimo lasciavano una obiettiva incertezza se il fatto era stato commesso nell'estate del 1999 o prima dell'agosto del 2000. La corte d'appello ha ammesso che vi era una "discrasia" sull'epoca di consumazione di questo reato ed ha affermato che la oggettiva incertezza sulla data non poteva essere risolta a causa della "evidente difficoltà del minore di collocare temporalmente l'episodio delittuoso contestato, sia per il tempo decorso dal momento del fatto (circa due anni) sia per le problematiche inerenti la sua personalità". La corte si è però poi limitata ad affermare che questa discrasia sull'epoca di consumazione non incideva sulla sussistenza del fatto e sull'esplicazione del diritto di difesa essendo stata comunque esattamente individuata la condotta contestata, in relazione agli specifici riferimenti alla collocazione logistica dell'evento ed alle modalità commissive del fatto. La corte d'appello, tuttavia, ha omesso di considerare che la data di consumazione del reato, se nella specie non incideva sulla correlazione tra contestazione e sentenza, incide invece sulla decorrenza del termine prescrizionale. Ne deriva un evidente vizio di motivazione nonché un errore di diritto della sentenza impugnata. Ed invero la corte, avendo registrato il dato della incertezza probatoria della data del commesso reato, non ha privilegiato alcuna di esse, ma le ha ammesse alternativamente entrambe, senza trar-ne le consequenziali determinazioni in ordine ai termini di prescrizione del reato.
Ritiene il Collegio che sia ormai inutile annullare sul punto la sentenza impugnata demandando al giudice del rinvio l'accertamento della data di commissione del reato di cui al capo B), e ciò appunto perché la corte d'appello ha accertato che su tale data vi era una oggettiva incertezza non risolvibile con gli elementi probatori acquisiti.
Ne deriva che, secondo costante giurisprudenza, sulla base del principio del favor rei, in presenza di questo dubbio oggettivo la data di commissione del reato va fissata in quella delle due individuate dalla corte d'appello più favorevole al reo, e quindi nella data dell'estate del 1999. Ne consegue che la prescrizione è iniziata a decorrere il 21 giugno 1999 e che pertanto il termine massimo di dodici anni e mezzo si è maturato il 21 dicembre 2011. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per i soli effetti penali limitatamente al capo B) perché estinto per prescrizione.
5. Con il quinto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei minori e sulla ricostruzione del fatto, in particolare in relazione al reato di cui al capo A) in danno del minore M..M. . Il ricorrente lamenta che la corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la tendenza del minore ad amplificare gli eventi, l'inconciliabilità con le dichiarazioni del minore P. , l'inverosimiglianza dell'episodio relativo al racconto che avrebbe fatto a due poliziotti;
il contrasto con gli altri testi circa il luogo in cui sarebbe stato baciato. Ritiene il Collegio che il motivo si risolva in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sia comunque infondato perché la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, estesa a tutti gli elementi forniti dal processo, sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto del minore e quindi provati i fatti contestati.
La sentenza impugnata, invero, ha condiviso l'opinione del tribunale che era pervenuto ad un giudizio di attendibilità del minore in ragione della sua capacità a testimoniare e della coerenza e logicità della narrazione dei fatti, effettuata in momenti diversi alla madre e alle insegnanti, peraltro in maniera del tutto casuale. Già nella sentenza di primo grado era contenuta una adeguata e congrua risposta su tutti i punti ora evidenziati con il ricorso. La corte d'appello, poi, ha confermato il vaglio positivo di credibilità e di attendibilità intrinseca del racconto effettuato dal minore in dibattimento, in maniera del tutto logica, coerente e non contraddittoria, senza la presenza di elementi che potessero fare ipotizzare un intento calunniatorio, nonché in considerazione del fatto che la rivelazione alle insegnanti era avvenuta in maniera spontanea e occasionale mentre i genitori si erano astenuti dallo sporgere denuncia mostrando poi un completo disinteresse per eventuali vantaggi economici. La corte ha poi evidenziato che il racconto aveva trovato elementi di riscontro nelle dichiarazioni de relato di insegnanti, parenti ed altri soggetti, essendo irrilevanti le minime differenze denunciate.
Il quinto motivo va quindi respinto.
6. In ordine al sesto motivo, deve osservarsi che effettivamente la corte d'appello ha errato, perché nel negare il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità in ordine allo specifico reato di cui al capo A) ha fatto genericamente riferimento alla "gravità di tutte le condotte contestate dall'imputato per essere state poste in essere in danno di minori affidati alla sua custodia". I giudici avrebbero dovuto invece valutare la sussistenza o meno della attenuante in riferimento allo specifico reato contestato con il capo A) e commesso in danno di M.M. , e non anche con riferimento a diversi e distinti reati commessi in danno di altri soggetti. È pure erroneo il riferimento alla sola circostanza che si trattava di minore di dieci anni affidato alla custodia dell'imputato. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Gli elementi soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., comma 2, non rilevano ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima" (Sez. 3^, 15.6.2010, n. 27272 , P., m. 247931). In particolare, è stato affermato il principio che "La diminuente del caso di "minore gravità" non è astrattamente incompatibile con il reato di violenza sessuale commesso sul minore dal genitore o da persona che ne abbia l'affidamento, dovendo comunque essere valutati in concreto l'impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l'invasività nella sfera sessuale della vittima" (Sez. 3^, 12.7.2012, n. 34236 , A., m. 253172; conf. Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036 , Celante, m. 234640; Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37565 , Capaccioli, m. 223672; Sez. 3^, 30.1.2001, n. 10936 , Ippia, m. 219561).
Nella specie invece l'attenuante in relazione al capo A) è stata esclusa in relazione alla gravità di tutte le condotte contestate e non della sola condotta contestata con il capo A) e in base alla astratta circostanza che la vittima era minore degli anni dieci affidato alla custodia dell'imputato, senza alcuna considerazione e valutazione avente ad oggetto in concreto l'impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l'invasività nella sfera sessuale della vittima.
Sul punto pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata perché il giudice del rinvio, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), proceda anche, in sede di rideterminazione della pena, ad una nuova valutazione sulla sussistenza o meno della attenuante in questione, applicando i principi di diritto dianzi ricordati.
7. Il settimo motivo va ovviamente esaminato unicamente in riferimento alle statuizioni civili. Su tale motivo valgono considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al quinto motivo. E difatti, sebbene in relazione alle condotte addebitate in danno di P..M. vi siano alcuni punti in cui la motivazione della sentenza impugnata presenta considerazioni illogiche o apodittiche, il Collegio ha ritenuto che non si tratti di vizi essenziali che possano giustificare un annullamento al giudice civile per un nuovo esame in punto responsabilità. Invero, queste incertezze o carenze di motivazione riguardano soprattutto le dichiarazioni rese dal minore M. in sede di indagini preliminari alla presenza dei due CT di parte e pertanto dichiarazioni già di per sè inutilizzabili. Inoltre, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal minore in dibattimento, la sentenza impugnata ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di doverle valutare come pienamente attendibili, avendo il tribunale accertato direttamente che il minore, ormai cresciuto ed alla soglia della maggiore età, aveva attitudine psicofisica ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, con precisione e chiarezza, mostrando una sufficiente maturità e capacità cognitiva dell'esposizione dei fatti con consapevolezza dell'importanza della testimonianza. La corte d'appello, d'altra parte, ha anche esaminato specificamente alcune dichiarazioni rese dal minore in sede di indagini preliminari (abuso da parte dell'imputato di altro minore poi ucciso dalla sua scorta;
telefonata della madre mai avvenuta) e la ha ritenute irrilevanti, anche richiamando le considerazioni dei due consulenti di parte, con motivazione che, a parere del Collegio, supera il giudizio di non manifesta illogicità, al quale deve essere limitato l'esame da parte di questa Corte. Quanto alle consulenze mediche, la corte d'appello ha ritenuto che il quadro clinico riscontrato era compatibile anche con una penetrazione iniziale, peraltro avallata dalle dichiarazioni rese dal minore e da sua madre, e che era altresì possibile un parziale fraintendimento del minore. La sentenza impugnata ha poi affermato che non vi erano elementi probatori per riscontrare la tesi difensiva secondo cui P. avrebbe narrato come vissuta personalmente un'esperienza di abuso sessuale di cui invece era stato vittima il fratello. In mancanza pertanto di carenze e di vizi di manifesta illogicità della motivazione così gravi da inficiare l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata relativo alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie resa in dibattimento dal minore P..M. , il settimo motivo deve essere rigetta.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla determinazione della pena. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. La statuizioni civili devono essere confermate e di conseguenza il ricorrente deve essere condannato al rimborso in favore della istituite delle spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della corte d appello di Palermo per la determinazione della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle parti civili delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.500 00 oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013