Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2009, n. 42899
CASS
Sentenza 30 settembre 2009

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È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., sollevata per la violazione degli artt. 3, 24, comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui prevede la conduzione diretta da parte del presidente dell'esame testimoniale del minorenne, perché realizza un ragionevole bilanciamento tra i diritti dell'imputato e i diritti del minore.

Commentario1

  • 1La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2009, n. 42899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42899
Data del deposito : 30 settembre 2009

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