Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 2
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., sollevata per la violazione degli artt. 3, 24, comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui prevede la conduzione diretta da parte del presidente dell'esame testimoniale del minorenne, perché realizza un ragionevole bilanciamento tra i diritti dell'imputato e i diritti del minore.
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2009, n. 42899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42899 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/09/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1564
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINO Luigi - Consigliere - N. 43446/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.R., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa in data 16 Luglio 2008 dalla Corte di Appello di Milano, parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 30 Ottobre 2006 ha mandato assolto il Sig. R. dal reato contestato al capo B della rubrica (art. 572 c.p.) perché il fatto non costituisce reato, ed ha rideterminato la pena per il capo A della rubrica (art. 81 cpv c.p., artt. 609 - ter c.p. e art. 609 - quater c.p., art. 51 c.p., n. 11) in cinque anni e tre mesi di reclusione. Fatto commesso dal (OMISSIS). Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. MERCURIO Leo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Il Sig. R. è stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di sei anni di reclusione, oltre pene accessorie, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti e di abuso sessuale continuato e aggravato commesso nei confronti del figlio minorenne della propria convivente per la durata di circa di tre anni. Le indagini avevano preso inizio dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla madre del minore, la quale ha riferito che poco dopo la cessazione della convivenza con il Sig. R., persona gravemente disabile, il figlio le aveva confidato che per molto tempo l'uomo lo aveva costretto a condotte a sfondo sessuale (in particolare a rapporti orali) nei momenti in cui ella non era presente in casa oppure si trovava in bagno.
La vicenda personale del minore e della madre, così come le ragioni per cui la donna aveva lasciato l'abitazione del primo marito e aveva quindi intrapreso una convivenza col Sig. R., persona rimasta tetraplegica a seguito di una immersione in mare e correlata embolia gassosa, sono sinteticamente e chiaramente esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza oggi impugnata, così come nelle pagine seguenti viene sintetizzata la vicenda processuale.
Premesso che le dichiarazioni accusatorie del minore sono state rese dopo la cessazione della convivenza con l'imputato e che le sue dichiarazioni e quelle della madre appaiono credibili, coerenti e prive di motivazioni che le potrebbero rendere sospette, il Tribunale nella sua sentenza ha disatteso tutte le prospettazioni difensive che, anche sulla base dell'apporto di consulenti tecnici, operano tre ordini di critiche alla versione dell'accusa: a) le dichiarazioni della persona offesa sono viziate e condizionate dall'esistenza di una "sindrome da alienazione genitoriale", con conseguente reazione di ostilità verso colui che aveva sostituto il primo genitore;
b) le medesime dichiarazioni sono palesemente in contrasto con le condizioni fisiche dell'imputato e gli attribuiscono condotte che egli non era in grado di tenere;
c) il giovane non presenta alcuna manifestazione riconducibile a trauma di origine sessuale e in sede di audizione non ha mai riferito in modo spontaneo delle condotte del patrigno, ma ha dovuto essere sollecitato.
Ritenuta la responsabilità penale del Sig. R. per entrambi i reati contestati ed applicato l'istituto della continuazione, il Tribunale ha fissato la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, in sei anni di reclusione.
Avverso la sentenza del Tribunale il Sig. R. ha proposto appello sollevando, con i primi motivi, questioni di ordine processuale. Dopo avere censurato il fatto che in sede di indagine non sia stato effettuato incidente probatorio e che il minore sia stato sentito più volte dalla polizia giudiziaria, così perdendo genuinità e finendo per essere condizionato nelle risposte, l'appellante ha lamentato che l'audizione del minore in dibattimento, svolta con forme protette, risulti nulla (art. 178 c.p.p.) o inutilizzabile (art. 191 c.p.p.) per violazioni della disciplina dell'atto che integrano anche una palese violazione delle garanzie difensive. In via subordinata è stata posta alla Corte di Appello una questione di legittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p., comma 4, per violazione dell'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 4. Con secondo ordine di motivi l'appellante ha richiesto la rinnovazione del dibattimento al fine di svolgere perizia medico - neurologica volta a chiarire la sua autonomia di spostamento e le sua possibilità di porsi e mantenersi in ginocchio, nonché al fine di assumere nuovamente le dichiarazioni della consulente tecnica di parte sulla credibilità clinica del minore e sulla metodologia d'indagine utilizzata.
Infine, con terzo ordine di motivi si censura la valutazione delle prove operata dai primi giudici e si sottopongono a critica le dichiarazioni del minore, concludendo poi con la richiesta di escludere, anche volendo ritenere provate le condotte dell'appellante, la integrazione degli estremi oggettivi e soggettivi di entrambe le fattispecie contestate.
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Milano ha accolto l'impugnazione nella parte relativa al reato di maltrattamenti, per il quale ha pronunciato sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"; ha, invece, confermato la condanna per il reato di violenza sessuale.
Dopo avere rilevato che non possono trovare accoglimento le censure volte a far dichiarare la nullità o inutilizzabilità dell'assunzione delle dichiarazioni del minore in dibattimento e che non sussiste alcuna violazione del diritto dell'imputato ad una piena difesa, la sentenza esclude il fondamento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Difesa. Passando al merito della contestazione di abuso sessuale, la Corte territoriale evidenzia come le modalità con cui è generata la notizia di reato escludono finalità improprie e rappresentano un indice di genuinità delle dichiarazioni del minore e della madre. Esclusa, poi, la esistenza di ragioni fondate per ritenere sussistente la "sindrome da alienazione genitoriale" prospettata dal consulente della Difesa, la Corte territoriale espone i motivi per cui ritiene credibili le dichiarazione del minore e non necessaria una nuova audizione della consulente della Difesa.
Infine, dopo avere escluso che le modalità del fatto e le loro conseguenze sul minore siano compatibili con la concessione delle circostanze attenuanti richieste (attenuante ex art. 609 - bis c.p., ultima parte;
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti), la Corte territoriale ha rideterminato la pena per il capo A della rubrica (art. 81 cpv c.p., art. 609 - ter c.p. e art. 609 - quater c.p., art. 51 c.p., n. 11) in cinque anni e tre mesi di reclusione.
Propone ricorso il Sig. R. tramite il proprio Difensore. Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 498 c.p.p., comma 4, per essere stato l'incidente probatorio ammesso e condotto con irregolarità che concernono tre diversi profili:
a) la mancata assistenza del minore ai sensi dell'art. 609 - decise c.p.p., comma 2:
b) la mancanza della richiesta del minore o del difensore ai sensi dell'art. 498 c.p.p., comma 4 - ter;
c) l'effettuazione da parte del Presidente di domande suggestive, in violazione dell'art. 499 c.p.p., comma 3. Afferma il ricorrente che qualora la Corte non ritenesse sussistere le violazioni sopra richiamate, la stessa dovrebbe prospettare alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta dell'art. 498 c.p.p., comma 4, perché in contrasto con il diritto di difesa e del contraddittorio "in quanto la stessa comprime il diritto all'esame e al controesame diretto, con irragionevoli ripercussioni sul sistema delle contestazioni e sugli stessi principi fondamentali del processo accusatorio.
La questione viene posta non solo con riferimento all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., ma anche con riferimento all'art. 3 della
Carta.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento al giudizio di attendibilità del minore, e ciò sotto un duplice profilo.
a) violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per compressione del diritto di difesa per avere la Corte in maniera del tutto immotivata rigettato la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento al fine di espletare una prova decisiva consistente nella effettuazione di una perizia neurologica e nell'audizione del consulente;
b) vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del minore e all'assenza della prospettata sindrome da alienazione genitoriale, nonché omessa motivazione su alcuni aspetti oggetto di specifica censura in sede di appello (pag. 25 e ss de ricorso) e, infine, omessa o illogica motivazione circa le segnalate contraddizioni tra le risposte del minore e le situazioni di fatto accertate. Con terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), per mancata applicazione della disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 609 - bis c.p. e di quella contenuta dell'art. 609 - quater, penultimo comma.
Con quarto e ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate. OSSERVA
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Il primo motivo di ricorso presenta, in realtà, una pluralità di censure che attengono a vizi in procedendo. Sul punto occorre distinguere le due censure aventi ad oggetto la lamentata violazione degli artt. 609 - decies c.p. e art. 498 c.p.p., comma 4 - ter, concernenti l'ammissione e la gestione dell'esame protetto del minore, dalla censura che concerne le modalità di conduzione dell'esame, e in particolare la sottoposizione del minore a domande suggestive in violazione del dell'art. 499 c.p.p., comma 3. Premesso che le pur sintetiche motivazioni della Corte di Appello (pag. 12) sono da questa Corte condivise anche con riferimento all'assenza dei presupposti di inutilizzabilità dell'atto processuale e dei suoi risultati, alcune osservazioni appaiono necessarie alla luce della reiterazione delle doglianze come prospettate nei motivi di ricorso.
Le prime due censure sono, a parere della Corte, inammissibili in questa sede per due ordini di ragioni. La prima riguarda il regime delle nullità e si fonda sul disposto del secondo comma dell'art. 182 c.p.p.. È pacifico che le supposte violazioni concernono il mancato rispetto di cautele relative all'esame della persona offesa- testimone, così che si versa in ipotesi di nullità a regime intermedio che la parte presente deve, ai sensi della disposizione richiamata, eccepire "prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". Non vi è dubbio che il Presidente del Collegio giudicante anticipò alle parti che avrebbe svolto l'audizione del minore secondo le forme speciali previste dalla legge e che ciò sarebbe avvenuto in altro locale debitamente attrezzato, fissando a tal fine una specifica sessione dell'udienza. In tal modo il Presidente mise tutte le parti a conoscenza delle modalità dell'esame, prospettando loro la facoltà di fornirgli il testo delle domande che intendevano far sottoporre al testimone. Ebbene, dagli atti non risulta che le parti abbiano sollevato eccezioni o formulato riserve sulle modalità dell'esame, così che le censure presentate per la prima volta con i motivi di ricorso sono tardive e inammissibili.
Ma vi è un secondo e sostanziale motivo di inammissibilità delle censure in relazione al disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 1. Tale disposizione prevede che la nullità non possa essere eccepita da chi non ha un interesse (diretto). Ritiene la Corte che la disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 609 - decies c.p., sia posta esclusivamente a tutela del minore e non possa venire invocata a tutela di interessi diversi che attengono alla gestione del singolo atto di prova;
a tal proposito si osserva, poi, che la disposizione dell'art. 609 - decies c.p., non implica affatto che la presenza del genitore o di altra persona debba essere garantita fisicamente con riferimento a ciascun atto del procedimento o del processo, ben potendo le concrete modalità di garanzia dell'interesse tutelato venire graduate a seconda delle condizioni del minore, della sua età, delle modalità di espletamento dell'atto processuale.
Considerazioni simili si impongono quanto all'utilizzazione di un locale protetto e schermato. Il fatto che l'art. 498 c.p.p., comma 4, ter c.p.p., attribuisca al solo minore (o persona che lo rappresenta, evidentemente) o al suo difensore la possibilità di richiedere tale utilizzazione dimostra con certezza che si è in presenza di cautele poste nell'esclusivo interesse del minore, che, dunque, è l'unico che potrebbe dolersi del mancato rispetto delle cautele stesse. Nessuna interlocuzione è prevista con le altre parti processuali in presenza di una esplicita richiesta avanzata dal minore e nessuna discrezionalità sembra attribuita allo stesso giudicante. Anche in questo caso, dunque, non sussiste un interesse diretto e tutelabile da parte dell'imputato ad eccepire la irregolarità dell'atto. La terza censura attiene al contenuto dell'esame, lamentando il ricorrente che il Presidente abbia formulato domande suggestive e contestando la correttezza e fondatezza della motivazione esposta dalla Corte territoriale (tale motivazione è rinvenibile a pag. 13 e a pag. 15 della sentenza). Sul punto deve rilevarsi, in primo luogo, che il divieto di domande suggestive, fissato dell'art. 499 c.p.p., comma 3, opera per espressa formulazione della norma esclusivamente nei confronti della parte processuale che ha chiesto l'esame del testimone e nei confronti di quella che abbia "un interesse comune", ma non opera per la parte che procede al controesame, così che è evidente che domande suggestive sono ammesse allorché la parte che le sta ponendo sia autorizzata a saggiare la credibilità del testimone.
Ciò premesso, allorché a condurre l'esame sia direttamente il giudice all'interno di un locale protetto, è la legge stessa che attribuisce al giudice il compito di assommare in sè le prospettive di tutte le parti processuali e di equilibrare la ricerca della verità con il rispetto della persona minorenne e delle sue specifiche esigenze. In tale contesto spetta al giudice, anche sulla base delle domande che le parti hanno inteso sottoporgli previamente perché vengano poste, individuare il contenuto e le modalità dell'esame che consenta di ottenere tutte le informazioni sui fatti, anche adoperandosi per vincere le difficoltà e le resistenze che qualsiasi minore presenta nel momento in cui deve rievocare fatti potenzialmente dolorosi e imbarazzanti.
Il richiamo effettuato nei motivi di ricorso alle censure contenute sul punto in sede di appello consente alla Corte di esaminare la motivazione della sentenza oggi impugnata in relazione al contenuto dei passaggi dell'esame del minore sottoposti dalla Difesa al giudice di appello;
il ricorso, infatti, non propone argomenti nuovi rispetto a quelli contenuti nei motivi di appello.
La Corte ritiene di non ravvisare la lamentata violazione. Non risulta dai brani riportati dal ricorrente che il Presidente abbia fatto ricorso allo strumento delle "contestazioni" di quanto il minore aveva dichiarato in precedenza, anche se ciò non sarebbe vietato potendosi applicare anche all'esame del minore la disposizione generale contenuta nell'art. 500 c.p.p.; non risulta che il Presidente abbia formulato domande che potevano porre il minore nella condizione di non rispondere in modo genuino;
risulta, invece, che il Presidente abbia posto domande in sequenza che alla Corte appaiono proporzionate all'esigenza di vincere la ritrosia e le difficoltà che il minore stava manifestando. Deve, dunque, escludersi che sussista la violazione lamentata dal ricorrente. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 498 c.p.p., comma 4, la Corte condivide l'impostazione sinteticamente esposta in sede di motivazione dalla sentenza impugnata. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova fissato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., disposizione che recepisce ed esprime nel diritto interno i principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale), viene "bilanciato" dal successivo quinto comma mediante il rinvio alla legge ordinaria per la determinazione dei casi in cui la prova a carico può legittimamente formarsi in assenza di un contraddittorio diretto. E non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell'art. 498 c.p.p., rappresenta una ipotesi di legittimo bilanciamento tra i diritti dell'imputato e i diritti del minore, anch'essi oggetto di tutela costituzionale e pattizia. In tal senso depongono non soltanto le sentenze della Corte Costituzionale n. 114 de 2001 e 529 del 2002, ove si chiariscono la "ratio" ed i confini delle disposizioni a tutela del minore in rapporto all'esigenza di genuina acquisizione della prova, ma anche la risalente sentenza n. 283 del 2007, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p., nella parte in cui non consentiva al giudice di procedere direttamente all'esame del minore, ha affrontato il tema dei rapporti tra l'esame e i diritti dell'imputato. E, ancora, devono richiamarsi i principi fissati, anche con riferimento all'art. 3 Cost., dalla sentenza n. 63 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 c.p.p., comma 4 - ter, nella parte in cui non prevede che l'audizione protetta che è espressamente prevista per il minore di età non sia applicabile anche alla persona inferma di mente meritevole di analoga tutela. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale riproposta in questa sede dal ricorrente sia manifestamente infondata.
2. Quanto ai successivi motivi di ricorso la Corte ritiene necessaria una premessa di ordine generale.
Il giudizio avanti la Corte di cassazione risponde a logiche e finalità sue proprie, che non ripetono quelle del giudizio nei gradi di merito. Sul punto, con riferimento anche alla modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606 c.p.p., si rinvia all'ampia motivazione, che viene condivisa da questo Giudice, della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio - 7 giugno 2006, n. 19584, PR ed altra (rv 233773, rv 233774, rv 233775) e della sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo - 20 aprile 2006, n. 14054, TR (rv 233454). Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Come fondatamente osservato dalla citata sentenza PR ed altra, il rapporto tra il disposto degli artt. 544 e 546 c.p.p., e cioè tra completezza e concisione della motivazione, comporta che la motivazione del giudice di merito non deve dare conto di tutti gli elementi di prova esaminati, ma concentrarsi su quelli che assumono valore decisivo ai fini della decisione, posto che la finalità della motivazione resta quello di rendere edotte le parti delle ragioni essenziali della decisione stessa e del percorso logico seguito. È all'interno di questa prospettiva di ordine generale che deve essere inteso il riferimento agli specifici atti del processo, con la conseguenza che il giudice di legittimità è chiamato a valutare l'incidenza di eventuali violazioni commesse dalla decisione impugnata sul risultato finale. Restano pertanto escluse dal controllo della Corte "non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi adottati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito".
In altri e conclusivi termini, questa Corte ritiene che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).
Alla stregua dei principi così affermati, l'esame di specifici elementi probatori può essere effettuato da questa Corte, come sollecitato in sede di ricorso, in ottemperanza della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma pur sempre nei limiti fissati da tale disposizione e chiariti da altra recente giurisprudenza di legittimità.
In effetti, con le sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. RO (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207) si è ribadito che può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure, senza adeguata motivazione, "si omette" la valutazione di una prova che viene prospettata come decisiva ai fini della decisione.
3. Muovendo da tali premesse, la Corte rileva come i motivi di ricorso 2, 3 e 4 eccedano i limiti qui richiamati e debbano essere rigettati.
La sentenza di primo ha affrontato in modo assai articolato i diversi aspetti della vicenda storica e processuale che hanno condotto ad affermare la responsabilità penale dell'odierno ricorrente. La sentenza oggi impugnata, a sua volta, ha ritenuto di condividere l'impostazione della prima decisione dando puntuale risposta alle censure in fatto ed alle critiche che l'appellante aveva mosso ai criteri di valutazione della prova utilizzati dal Tribunale. A fronte di due decisioni conformi nel ritenere raggiunta la prova della responsabilità, una parte significativa delle censure contenute nei motivi di ricorso finiscono, al di là dell'abilità tecnica con cui sono ricondotti al disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per chiedere a questo giudice una rivalutazione del materiale probatorio sia nelle sue singole connotazioni sia nel suo significato d'assieme. Una volta escluso che sia viziata la decisione di non riaprire in sede di appello la fase istruttoria, scelta che la Corte territoriale ha motivato in modo ne' incoerente ne' illogico con la presenza in atti di elementi probatori che consentono di pronunciare sul merito della vicenda, solo una motivazione manifestamente carente o illogica potrebbe giustificare un intervento censorio di questo Giudice. E tali vizi non sono ravvisabili nella motivazione in esame. La sentenza impugnata contiene, infatti, una motivazione che, preso atto dei numerosi e puntuali rilievi critici contenuti nell'atto di appello, fornisce una motivazione in sè coerente e logica delle ragioni per cui la prima decisione dev'essere confermata. La genesi delle dichiarazioni del minore e l'atteggiamento inizialmente scettico e prudente della madre;
l'assenza in costoro di un interesse a denunciare fatti non veri dopo che la convivenza era cessata;
i riferimenti del minore a situazioni di fatto che non trovano spiegazione diversa se non l'effettivo verificarsi di quanto narrato (presenza di materiale pornografico;
mancata erezione dell'organo genitale, etc.); la descrizione operata dalla madre del minore sia delle condotte del ricorrente in occasione degli incontri sessuali sia della possibilità di lui, in situazioni di emergenza, di deambulare seppure con difficoltà; nonché gli altri elementi esaminati alle pagine 13-17 della sentenza costituiscono le premesse che hanno condotto i giudici d'appello a confermare la decisione di primo grado ed a ritenere non decisive le diverse prospettazioni della difesa.
Le singole "risposte" che la Corte ha fornito alle principali obiezioni mosse dall'appellante (pag. 14 sulla prospettata sindrome da alienazione genitoriale;
pagg. 15-17 sui tempi e le modalità degli abusi;
pag. 17 sull'assenza di sintomi di sofferenza) non hanno nè omesso di considerare il contenuto reale della critica avanzata dall'appellante ne' hanno fatto ricorso ad argomenti manifestamente illogici. La Corte ha motivatamente privilegiato, tra le diverse possibilità ricostruttive rappresentate da accusa e difesa, quella che ha ritenuto più aderente al materiale probatorio, e tale giudizio non è censurabile dal giudice di legittimità in assenza di quelle macroscopiche violazioni che la giurisprudenza ha individuato come le uniche rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
4. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alle censure relative alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata offre un'ampia motivazione (pag. 18 e 19) delle ragioni che impediscono di riconoscere nel caso concreto la ridotta lesività del fatto e di giungere ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute già dal primo giudice, dovendosi così confermare la pena inflitta. La motivazione non si presenta ne' incoerente rispetto al materiale probatorio ne' illogica, ed è pertanto sottratta ad una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009