Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
Non v'è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, cod. pen.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20252 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00860
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 041044/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) L.R.E.G., n. il (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 02/10/2008 Corte Appello Di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 2/10/2008 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Monza del 30/3/2006, con la quale L.R.E.G. era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 quater c.p. u.c. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali nei confronti di C.S.G.
A., minore degli anni (OMISSIS) al momento della commissione del reato, e di C.S.F.C., anch'ella minore degli anni (OMISSIS): in particolare, approfittando della temporanea presenza delle minori presso la sua abitazione, in cui l'imputato conviveva con la nipote della madre delle bambine, denudava le stesse e, quindi, le toccava e le baciava in regione vaginale ed anale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su due persone minori degli anni (OMISSIS) ed a lui affidate per ragioni di cura, educazione, vigilanza e custodia - In (OMISSIS).
Per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il prevenuto veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La sentenza impugnata, recepita la motivazione svolta dal primo giudice, riteneva che la pronuncia di condanna ben potesse fondarsi sul racconto della minore G., ritenuta pienamente attendibile, sugli allarmanti "cambiamenti" della bambina, riferiti in dibattimento dai genitori, in particolare, dalla madre, nonché dalla psicomotricista B.B., che dal
(OMISSIS) si era occupata di G., su quanto riferito dalla dott.ssa Be. - psicologa - che con G. aveva avuto tre incontri.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato.
2.1) Con il primo motivo lamenta difetto di motivazione in quanto la Corte di Appello, nell'esaminare i motivi di impugnazione, aveva rimandato acriticamente alle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado, senza farsi carico delle obiezioni sollevate dall'appellante.
In particolare, nell'atto di appello, si era evidenziato come il tenore della querela orale sporta dalla madre delle minori e quello delle dichiarazioni dalla stessa rese in dibattimento fossero oggettivamente differenti, in quanto in dibattimento la donna aveva riferito delle confidenze della figlia relative a toccamenti in zona anale e vaginale, mentre in querela i fatti erano stati descritti in termini molto più blandi: malgrado il suddetto contrasto, la Corte di Appello aveva eluso la questione. Analogo vizio motivazionale era ravvisabile a proposito del racconto di G., la quale aveva riferito alla madre ed alla psicologa cose diverse da quelle raccontate in sede di incidente probatorio. In questa sede, infatti, la bambina si era limitata a parlare di toccamenti in zona anale, mentre quelli in sede vaginale erano scaturiti dalle domande suggestive poste dal G.I.P. Ciò poneva forti dubbi sulla attendibilità della dichiarante e non rendeva per nulla incompatibile la linea difensiva dell'imputato, il quale aveva precisato non solo di aver agito senza alcuna malizia, ma, soprattutto, mosso dal fatto che, almeno avuto riguardo alla data del (OMISSIS), la bimba mostrava di avere disturbi e lui le aveva abbassato i pantaloncini e le mutandine togliendo una garza che la infastidiva. Ma anche tali circostanze non erano state oggetto di adeguata valutazione da parte della Corte territoriale, che si era limitata ad affermare come G. fosse stata precisa nell'affermare che i toccamenti non erano avvenuti in bagno, per ragioni di igiene e pulizia. Neppure la Corte di merito si era pronunciata in merito al preteso nesso di derivazione certo tra i disturbi manifestati da G. e le pretese condotte abusanti poste in essere dall'imputato. 2.2) Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove la Corte di merito aveva ritenuto inattendibile il racconto dell'imputato in quanto questi si sarebbe precostituito la sua linea difensiva solo in un momento successivo: ciò, tuttavia, era in contrasto con il dato emerso dall'istruttoria dibattimentale, in quanto, da subito, l'imputato aveva affermato di aver agito senza malizia e per attendere ad ordinarie operazioni di pulizia delle minori. 2.3) Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che aveva ritenuto provato il requisito della reiterazione nel tempo del racconto della bambina, senza considerare che le risposte di G. in sede di incidente probatorio erano frutto delle modalità suggestive con le quali l'incombente era stato condotto, modalità già ampiamente censurate con l'atto di appello, ma sulle quali la Corte territoriale non aveva risposto.
2.4) Con il quarto motivo, è stata, infine, dedotta l'inosservanza di norme processuali, avendo la Corte di merito fondato il proprio convincimento di colpevolezza anche sulle dichiarazioni rese dalla B. (psicomotricista presso la struttura che aveva avuto in cura G.), la quale aveva escluso che il disagio della bambina potesse ricondursi a problematiche endofamiliari;
dichiarazioni, tuttavia, che non potevano essere utilizzate, avendo la B. svolto funzioni di ausiliario del giudice, partecipando all'incidente probatorio.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono. 3.1 - Le censure di cui ai punti 2.1) e 2.3) del gravame sono destituite di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 1, 26/6/2000 n. 8868, Sangiorgi), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, allorché - come nella specie - i Giudici della Corte territoriale abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice ed abbiano dichiarato di condividere "l'impostazione della sentenza", con la conseguenza che le motivazioni delle pronunce dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Non appare, tuttavia, corretto argomentare che la sentenza di appello, che indiscutibilmente richiama in più parti quella di primo grado, si sia sottratta alle censure difensive o, comunque, non abbia sufficientemente tenuto conto delle obiezioni mosse. Al contrario, emerge diffusamente dalla semplice lettura della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-9) che la Corte territoriale ha preso atto di come i motivi di gravame si incentrassero principalmente sulla ritenuta attendibilità della parte offesa, sulle modalità di disvelamento degli abusi, sulle pretese modalità suggestive con le quali era stato condotto l'incidente probatorio, con la lamentata ripercussione sulla genuinità della deposizione della piccola parte offesa. La sentenza censurata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esplicitato con sufficiente logica argomentativa le ragioni per le quali andavano condivise le considerazioni svolte dai primi giudici, in quanto:
- ha attentamente e congruamente valutato il racconto di G., ritenendolo assolutamente spontaneo, "essenziale e reiterato";
- ha motivatamente escluso possibilità di eterosuggestione in sede di incidente probatorio, ritenendo che il narrato della bambina, pur connotato da evidente e comprensibile ritrosia, fosse rimasto fermo nella sua essenzialità, sintomo di un'evidente sincerità della vittima, la quale era stata assolutamente precisa nel riferire che gli episodi erano avvenuti quando la convivente dell'imputato non era in casa;
che era sempre insieme alla sorellina minore;
che i toccamenti da parte del L. non erano stati posti in essere in bagno, con la scusa della pulizia o altro, ma quando le bambine guardavano la televisione, sdraiate sul letto;
- ha valutato che i fatti erano stati ribaditi dalla bambina negli stessi termini, attraverso il gioco ed il mimo, alla psicologa dott.ssa Be., in occasione del terzo incontro;
ha considerato che la minore era stata ritenuta sia dalla Be. che dalla B. non certo suggestionabile, ma, al contrario, "autonoma ed indipendente". Lamenta il ricorrente che il contenuto suggestivo di talune delle domande poste alla minore in sede incidente probatorio - e, conseguentemente, il fatto che il racconto della bambina appariva probatoriamente inficiato da un non corretto intervento del G.I.P. - non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, come pure non appariva valutata la diversità delle dichiarazioni rese dalla madre in sede di denuncia e, successivamente, in dibattimento.
L'assunto difensivo è, tuttavia, destituito di fondamento in quanto la motivazione della sentenza impugnata non elude siffatti problemi, ma, con un congruo apparato argomentativo, che non presenta all'evidenza caratteri di illogicità o di contraddittorietà, li supera sulla base della indiscussa attendibilità riconosciuta alla piccola parte offesa, della assoluta centralità e pregnanza del portato accusatorio delle sue dichiarazioni a carico del prevenuto, della non significatività di talune imprecisioni (ascrivibili al tempo trascorso dai fatti rispetto al momento in cui la deposizione veniva acquisita). Parimenti congrua appare la motivazione della sentenza censurata in punto di sicura riferibilità dei disturbi manifestati da G. alle condotte abusanti poste in essere dallo "zio", avendo la Corte territoriale dato atto che i cambiamenti della minore (divenuta improvvisamente inappetente e taciturna, sì da rendere necessari anche accertamenti clinici) si erano verificati proprio in concomitanza con l'arrivo in Italia dello "zio" E. ed erano cessati con il disvelamento degli abusi e con la cessazione della frequentazione dell'imputato (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). 3.2 - Anche la censura di cui al punto 2.2) è destituita di fondamento, avendo i giudici del merito escluso l'attendibilità del racconto difensivo del L. non solo per il fatto che le giustificazioni fornite nell'immediatezza dall'imputato erano sostanzialmente diverse da quanto sostenuto successivamente (avendo il prevenuto parlato nell'immediato di semplici operazioni di pulizia e non di garza che infastidiva la bambina), ma, soprattutto, per il fatto che la piccola aveva sempre escluso che i "toccamenti" fossero stati conseguenti ad operazioni di tal genere.
3.3 - Va rigettata anche l'ultima doglianza, relativa alla pretesa inutilizzabilità della deposizione resa dalla B., in quanto la stessa aveva svolto nel procedimento funzioni di ausiliario del giudice, partecipando all'incidente probatorio.
L'assunto è palesemente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. 3, 9/10/2008 n. 2007, Amicarelli, alla cui ampia motivazione si rimanda) che la nozione di "ausiliario" del giudice, con conseguente incompatibilità a rendere testimonianza (cfr. art. 197 c.p.p.), non può che essere intesa in senso stretto o tecnico, senza la possibilità di comprendervi soggetti che tali non sono. La nozione di "ausiliario" nel nuovo codice di rito, ha sostituito, unificandole, le parole "cancelliere " e "segretario" del codice di procedura abrogato, con la conseguenza che è ausiliario colui che appartiene al personale di cancelleria e di segreteria, come emerge dall'art. 1 del regolamento (D.M. n. 334 del 1989) e dall'art. 126 c.p.p., secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento.
Diverso è il ruolo di assistenza al minore, riconducibile alla previsione di cui all'art. 609 decies c.p.p., comma 3 ("Nei casi previsti dal comma 1, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede"). In tale veste la B., quale psicomotricista - logopedista che da tempo seguiva la minore per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità, ha partecipato all'incidente probatorio e non è certamente da ritenere che i soggetti indicati nell'art. 609 decies c.p., ammessi a presenziare all'esame del minore, diventino per ciò stesso incompatibili con l'ufficio di testimone.
4 - Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue, a norma dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che, in caso di diffusione, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle minori C.S.G.
A. e C.S.F.C..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009