Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20252
CASS
Sentenza 16 aprile 2009

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Non v'è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, cod. pen.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20252
    Data del deposito : 16 aprile 2009

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