Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
È affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sull'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venga condotta esclusivamente riferendosi all'intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 39405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39405 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 23/05/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1601
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36867/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 10099/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
udito il P.G. in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Marasita Antonino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 30 maggio 2012 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 3 giugno 2011, previa derubricazione dall'ipotesi contestata di cui all'art.609 octies c.p., in art. 609 bis c.p., infliggendo la pena di anni otto di reclusione a B.S. , perché in concorso con S.V. , madre della minore, addetta all'attività lavorativa di badante in casa della madre dell'imputato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringeva la minore S.J.D. , minore di anni dieci, a subire con violenza la penetrazione sia vaginale che anale con un dito ed il tentativo di penetrazione con il pene, tenendola ferma distesa sul letto, premendole l'addome, mentre la madre le teneva fermi i piedi, in (omesso)
(art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 1 e 5 e comma 2).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Mancanza, mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di violenza sessuale aggravata ex art.609 ter c.p., nn. 1 e 5, non avendo i giudici di appello fornito risposta alle doglianze avanzate quanto all'attendibilità della minore a testimoniare, posto che sulla stessa non era stata espletata alcuna consulenza psicodiagnostica, necessaria in quanto si sarebbe dovuto tenere conto del vissuto della minore e del vuoto affettivo in cui la stessa versava, nonché dal fatto che la stessa proveniva da una situazione di estremo degrado, come evidenziato dalla dott.ssa C. nella perizia psicologica. L'appello aveva richiamato le dichiarazioni testimoniali rese dalla dott.ssa M. , che evidenziava la mancanza del test proiettivo e comunque il perito dott.ssa C. aveva evidenziato un profilo cognitivo disarmonico, come emergente dalla relazione psicodiagnostica sulla minore redatta dalla dott.ssa D.S. ed allegata alla perizia. La sentenza, pur riconoscendo queste carenze nel mondo interiore della minore, spia di una condizione di stress determinata da vissuti depressivi ed angosciosi aveva però ritenuto che tali elementi non fossero in grado di alterare o compromettere la capacità a testimoniare, senza compiere un esame sulla credibilità in senso omnicomprensivo e senza rispondere ai puntuali rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello. Il ricorrente ha censurato anche la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore, che sarebbe stata limitata alla sola credibilità intrinseca del racconto, in assenza di riscontri e senza tenere conto delle altre circostanze concrete, sia in relazione alla metodologia seguita per raccogliere la testimonianza, sia per il fatto che era stata espressamente censurata la non univocità delle dichiarazioni, per le difformità tra le versioni fornite;
in particolare il ricorrente ha evidenziato che avrebbero dovuto essere considerate le prime dichiarazioni, laddove la minore aveva escluso il contatto con il pene e le difformità con le altre. Di contro la sentenza impugnata, senza fornire risposta alle contraddizioni segnalate, ha concluso per l'assenza delle stesse, facendo peraltro riferimento alla plausibilità dei fatti raccontati ed alla frequenza del loro verificarsi in base ad un giudizio di comune esperienza. Peraltro era stato segnalato nell'atto di appello che il giudizio di attendibilità avrebbe dovuto essere rivisto alla luce dei contenuti della sentenza emessa a carico della S. (che aveva stabilito la derubricazione del reato originariamente contestato, come poi disposto con la sentenza che qui si impugna anche nei confronti del ricorrente), sentenza orami definitiva, che aveva acclarato il contrasto tra le dichiarazioni rese dalla bambina nei diversi atti di assunzione della testimonianza della stessa. Mancherebbe inoltre una ricostruzione della genesi del disvelamento. In sintesi i giudici di appello avrebbero fatto ricorso ad una motivazione per relationem senza considerare tali circostanze. Del pari sarebbero stati erroneamente ritenuti indicatori di abuso i frequenti conati di vomito riscontrati nella permanenza nella casa di accoglienza, mentre non sarebbero stati svolti accertamenti ginecologici di alcun tipo. Peraltro la metodologia e le tecniche utilizzate per la raccolta delle dichiarazioni della minore non avrebbero rispettato Le linee guida nazionali in tema di ascolto del minore, in particolare in riferimento all'operato della dott.ssa St. . I giudici di appello non avrebbero fornito risposta alle specifiche doglianze presentate, non tenendo in alcun conto i rilievi avanzati nella consulenza della difesa redatta dalla dott.ssa Sp. , ne' avrebbero considerato il livello di suggestionabilità della minore. La Corte di appello avrebbe poi travisato anche la prova offerta dalla consulenza tecnica di parte del Prof. Br. , quanto all'omosessualità dell'imputato ed alla inverosimiglianza di un interesse dello stesso per il mondo femminile ed infantile. Sarebbe apparente e comunque manifestamente illogica anche la motivazione con quale la Corte avrebbe escluso l'ipotesi alternativa avanzata dalla difesa, circa l'odio per l'imputato scatenato all'indomani della decisione dello stesso di allontanare la bambina dalla casa della di lui madre, vissuta dalla minore come un ulteriore abbandono. Inoltre il ricorrente ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che la minore aveva sovrapposto la narrazione degli abusi con asserite percosse e maltrattamenti fisici subiti dai genitori, come evidenziato nel contenuto della narrazione scritta fatta dalla piccola J. nel terzo colloquio con il perito, dott.ssa C. .
2) Mancanza assoluta della motivazione con riferimento alla richiesta di contenere il trattamento sanzionatorio e l'aumento per la continuazione e carenza ed apparenza della motivazione sulla dosimetria della pena applicata, avendo il Collegio ritenuto assorbita la medesima censura avanzata in appello, per effetto della concessa "derubricazione" del reato.
3) Mancanza, mera apparenza ovvero manifesta illogicità della motivazione laddove non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È principio pacifico che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
2. La sentenza di Corte di appello risulta gravemente carente quanto alle risposte che avrebbe dovuto fornire in relazione alle doglianze avanzate dal difensore del B. avverso la sentenza di primo grado. Nè è possibile ovviare a tale carenza attraverso una lettura congiunta con la sentenza di primo grado, lettura pur possibile, atteso il consolidato indirizzo di questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv, 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv, 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si può verificare, infatti, solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem (cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv, 221116), ma non ammessa, quando il rinvio compiuto dai giudici di secondo grado alla parte motiva della decisione del giudice di prime cure comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione, come per l'appunto avvenuto nel caso in esame.
3. La sentenza impugnata non fornisce infatti risposta alle censure avanzate quanto alla valutazione della testimonianza della piccola persona offesa, che doveva essere svolta alla luce delle indicazioni che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha elaborato proprio in riferimento agli abusi sessuali con vittime bambini in tenera età. Infatti se è ben vero che in tali casi il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni
(cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016), è stato però stabilito che nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute" (cfr. Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952 e Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740).
4. È stato precisato "che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte;
interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore" (cfr. parte motiva Sez. 3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello). Ed ancora "per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande;
se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze" (così parte motiva di (Sez. 3, n. 24248 del 13/5/2010, O.J., Rv. 247285). Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni rese dai bambini, con l'opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso "una articolata analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori di conferma" (in tal senso si veda la parte motiva della già citata sentenza Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010). Sulla linea di tali studi scientifici, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell'ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale (la quale, pur non dettando regole di valutazione, rappresenta un formidabile strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo), nel nuovo testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare il minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: "a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate". Inoltre il punto 13 del testo prevede che l'esperto che ha il compito di esaminare il minore debba individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui;
infatti "i sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come "indicatori" specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause". Attenzione particolare deve essere riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo e condizionamenti o manipolazioni anche involontarie. Quindi per una corretta valutazione, i giudici di merito devono stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese da chi abbia ricevuto il primo "disvelamento" dell'abuso sessuale, corrisponde a quanto il minore ha realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.
5. Orbene, tenuto conto il quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito, deve constatarsi che nella sentenza impugnata non v'è traccia di risposta alle articolate deduzioni difensive relative al disvelamento dell'abuso sessuale, quale narrato de relato dalla suora responsabile della Casa di accoglienza, ne' quanto alla possibile interferenza del vissuto di disagio e solitudine, quale emerge dalla ricostruzione degli anni di separazione dalla madre trascorsi in Romania, mentre la madre si trovava in Italia a lavorare, laddove, a causa dell'alcolismo del padre, era stata affidata ad un istituto, ne' quanto alla possibile delusione e rabbia nel vedersi di nuovo affidata ad una struttura di accoglienza, dopo un periodo trascorso insieme alla madre nella casa dell'anziana madre dell'imputato, dove la donna lavorava come badante, proprio a causa dell'intervento dell'imputato stesso e senza alcuna opposizione della madre. Sul punto la sentenza impugnata ha fornito una spiegazione del tutto incoerente, laddove ha ritenuto che tale possibilità ritorsiva deve essere esclusa sia perché la piccola J. aveva accusato anche la madre, sia perché una bambina di appena sette anni non avrebbe potuto architettare "un piano calunnioso" ribadito in cinque audizioni. Una tale deduzione dimentica completamente le peculiarità della psicologia infantile, ritenendo assimilabile l'eventualità che il racconto fatto da J. , non risponda al vissuto, ad una "consapevole calunnia", ordita da una bambina di appena sette anni, con ciò mostrando di ignorare proprio quelle statuizioni della giurisprudenza che si sono ricordate e che inducono alla cautela della valutazione delle dichiarazioni dei bambini nell'ambito dei reati sessuali.
6. Ed ancora, i giudici sembrano attribuire un valore positivo, e di rafforzamento della veridicità del narrato, ai numero delle volte che la piccola J. ebbe a raccontare gli episodi, peraltro sottacendo le evidenti diversità dei racconti forniti sugli stessi, come evidenziabile del resto nella sentenza di primo grado, e come argomentato nelle censure presentate in appello dall'imputato.
7. Risulta anche mancante un approfondito controllo circa la attendibilità delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio della bambina, che all'epoca dei fatti non aveva compiuto ancora i sette anni (essendo nata il (omesso) ), alla luce del contesto familiare travagliato, caratterizzato da distacchi lunghi e dolorosi dalla madre nell'età ancor più infantile, e delle pre- narrazioni delle molestie sessuali;
non risulta che i giudici abbiano seguito i criteri di valutazione sopra enunciati, ne' preso in considerazione gli elementi contraddittori, rispetto al restante quadro probatorio, sottolineati dalla difesa. Infatti va considerato che la minore fu allontanata dalla madre e fu ospitata dalla struttura di accoglienza Casa degli Orsetti dal 17 dicembre del 2009, rendendo le prime dichiarazioni sui fatti alla suora R.P. , tre mesi dopo l'ingresso nella struttura (il 6 marzo 2010); venendo poi esaminata dalla neuropsichiatra infantile D. assistita dalla psicologa F. il 9 marzo 2013; con sottoposizione ad esame protetto in data 15 aprile 2010 ad opera della Psicologa della polizia di Stato dott. St. , alla quale avrebbe compiutamente riferito i ripetuti abusi, parlando anche della complicità materna;
per venire infine assunta quale testimone in sede di incidente probatorio con l'assistenza della psicologa infantile dott.ssa P. in data 4 giugno 2010; inoltre la bambina avrebbe reso un racconto di simile contenuto anche al perito d'ufficio dott.ssa C. .
8. Orbene, nel caso di specie, la valutazione sulla credibilità ed attendibilità del racconto, e/o racconti, della bambina è stata compiuta sulla sola base della ritenuta intrinseca coerenza interna della vicenda, contrariamente ai principi affermati dalla giurisprudenza quale essenziali metri di giudizio delle dichiarazioni rese da bambini in tenera età che si dichiarino vittime di abusi sessuali. Risulta quindi evidente il vizio di motivazione sull'attendibilità di J. , in quanto è principio consolidato che è affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione (in tal senso, Sez. 3, n. 4069 del 17/10/2007, Scarpulla, Rv. 238543).
In conseguenza all'accoglimento del primo motivo di ricorso, vanno considerate assorbite le altre censure e deve, quindi, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013