CASS
Sentenza 25 marzo 2003
Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all'esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria (art. 498, comma n. 4 cod.proc.pen.) ne' è imposta dall'art. 609 decies cod.pen., che ha la diversa finalità di assicurare alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento, ne' dalle disposizioni degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 3 bis e 473 del codice di rito.
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- 1. Art. 609-decies - Comunicazione al tribunale per i minorenni (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Gli abusi sui minori: tra esigenze di tutela e diritto alla provaAlice Caputo · https://www.filodiritto.com/ · 15 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 22066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22066 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento