Sentenza 6 maggio 2008
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In tema di reati sessuali, la sola età adolescenziale del minore abusato non costituisce "in re ipsa" circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in assenza di patologie incidenti su tale capacità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2008, n. 27742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27742 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01097
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 037688/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.G., N. il __27/04/1947__;
Avverso SENTENZA del 10/04/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 10 aprile 2007 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 26 novembre 2002 dal Tribunale di Varese che aveva dichiarato Z.G. responsabile: A) del delitto previsto e punito dall'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1 perché il __14 settembre 1997 in Lavano Mombello__
compiva atti sessuali con S.V., minore degli anni quattordici, mentre la stessa dormiva, per fatto verificatosi in __Varese il 6 novembre 1997__; B) del delitto previsto e punito dall'art. 612 c.p., comma 2 e condannato, con la concessione, quanto al capo A), della circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Z.G. in ordine al reato di cui al capo B) di imputazione ascrittogli, eliminando la relativa pena, e confermava la pena per il reato di cui al capo A) in anni tre e mesi tre di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva).
Deduce il ricorrente che la Corte di merito aveva omesso di assumere la prova ritualmente richiesta fin dal primo grado di giudizio ex art. 468 c.p.p., avente ad oggetto l'escussione di un tecnico che avrebbe dovuto riferire sulla circostanza della completa assenza di finestre e punti luce nella cameretta ove dormivano V. e D. la notte in cui si sarebbero verificati i fatti di cui al processo.
Risultava infatti dalla sentenza impugnata che la parte lesa S.V. aveva constatato che erano più o meno le quattro del mattino quando si era verificato l'episodio di abuso sessuale, vedendo l'ora sul suo orologio, grazie alla luce che entrava dalle finestre, mentre i testi escussi dalla difesa avevano riferito che all'ora indicata da S.V. lo Z. si trovava a
__Malgresso__, paese situato a circa 15 km di distanza dall'abitazione ove si sarebbero svolti i fatti.
Di tale circostanza aveva dato atto la sentenza impugnata limitandosi a superare la discordanza assumendo apoditticamente che i testi avrebbero potuto essere incorsi anche in imprecisioni dovute all'ora notturna. Peraltro la precisissima indicazione oraria data dalla persona offesa era circostanza singolare e meritevole di un accertamento rigoroso apparendo già di per sè bizzarra la condotta di una persona che, in una situazione particolare come quella descritta da V., abbia avuto l'immediata reazione di guardare l'ora.
Il motivo è infondato.
Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 23 maggio 2007, n. 35372, Panozzo) "alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza". Nel caso in esame, in ordine all'orario in cui si era verificato l'episodio la Corte di merito ha rilevato che in base ai tabulati telefonici acquisiti agli atti, "quando l'imputato ha lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica di S. dicendo che era ubriaco sotto casa erano le ore 3,55.57 e pertanto la fascia oraria coincide anche con l'ora indicata da V.".
Per quel che attiene alla questione secondo cui al buio non vi sarebbe stata la possibilità di leggere l'orologio, circostanza questa in ordine alla quale il ricorrente si duole della mancata consulenza tecnica, la Corte di merito ha motivato rilevando che normalmente gli orologi come quello che, secondo le sue dichiarazioni, era in possesso di S.V., sono dotati di autonoma illuminazione che consente di controllare l'orario anche durante la notte.
È comunque assorbente il rilievo che la Corte Territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, rilevando che ove la ragazza avesse voluto rendere dichiarazioni calunniose non avrebbe avuto nessuna necessità o motivo di indicare un preciso orario e pertanto l'indicazione appariva un elemento neutro rispetto all'accertamento della sussistenza del reato.
Considerato quindi che, alla luce della motivazione della Corte di merito, l'accertamento tecnico richiesto dal ricorrente risulta ininfluente ai fini del decidere, va respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), (mancata assunzione di una prova decisiva).
Deduce il ricorrente che l'età adolescenziale della parte lesa avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad accogliere la richiesta di introduzione di una consulenza psico-pedagogica su V., anch'essa tempestivamente richiesta, intesa a valutare, in modo sereno ma scientifico, la capacità della minore di operare una demarcazione netta tra sogno e realtà.
In proposito la particolarità del racconto della S., il riferimento quasi maniacale ad una precisissima indicazione oraria e lo stesso comportamento post factum della parte lesa che aveva continuato a frequentare la casa della Z., anche in presenza dello stesso, erano emergenze processuali che avrebbero dovuto indurre il collegio ad ammettere, fin dal primo grado di giudizio il mezzo di prova richiesto.
Anche il secondo motivo è infondato.
La Corte di merito, in ordine alla capacità della minore di rendere testimonianza, ha infatti rilevato che la stessa, essendo una bambina già di dodici anni aveva un' età che le consentiva di essere pienamente in grado di distinguere la realtà e di comprendere il significato degli accadimenti.
Nè può ritenersi che l'età adolescenziale della minore sia in re ipsa circostanza che renda la stessa incapace a deporre, in assenza di patologie, del resto neppure ipotizzate dal ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si limitava ad affermare in modo apodittico l'attendibilità della persona offesa. La sentenza impugnata, di fronte alle incompatibilità della deposizione della parte offesa rispetto a quella dei testi che avevano fornito un alibi all'imputato, aveva infatti affermato che questi ultimi potrebbero essersi sbagliati e non aveva dato il giusto rilievo al comportamento della parte offesa successivo ai fatti. La motivazione della sentenza era inoltre contraddittoria in quanto, da un lato, riportava la deposizione della parte lesa che aveva affermato di aver visto l'ora sul suo orologio grazie alla luce che entrava dalle finestre e, dall'altro, aveva rilevato che poteva trattarsi di un orologio dotato di autonoma illuminazione. Anche il terzo motivo è infondato.
In primo luogo il Collegio rileva che come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 20 giugno 2007, n. 35397, CH ed altro) "in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre al fine di valutare l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova;
tale operazione rientra, infatti nei compiti esclusivi del giudice che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna". Nel caso in esame, anche in ordine all'attendibilità della minore la Corte di merito ha adeguatamente motivato, rilevando che la minore aveva raccontato i fatti nell'immediatezza degli stessi alla sorella S., che sentita come teste, aveva riferito tale circostanza in giudizio, e la sera successiva alla madre G. che aveva poi provveduto a presentare la denuncia ai carabinieri. V. era stata inoltre sentita nell'immediatezza dei fatti dal maresciallo P. ed aveva confermato pedissequamente quanto già raccontato alle sue congiunte.
La Corte di merito ha inoltre rilevato che il racconto della minore era preciso e circostanziato: la stessa aveva ricostruito in maniera analitica gli accadimenti della sera precedente, ricordava il motivo per cui si era spostata nella camera della nipote D., dovendo arrivare, nel corso della notte, lo Z. che aveva una relazione con la sorella S.; il motivo per cui si era svegliata nel cuore della notte e le modalità dell'atto sessuale posto in essere dall'imputato.
La Corte di merito ha inoltre rilevato che la descrizione data da V. era del tutto adeguata e coerente in rapporto alla tipologia dell'atto sessuale considerato e non erano emersi dagli atti elementi per ritenere che la bambina, considerata l'età della stessa, potesse già conoscere situazioni del genere avendole vissute o avendovi assistito, così come non era assolutamente verosimile che potesse aver immaginato o sognato una scena del genere, senza averla realmente vissuta.
Considerato che la Corte di merito ha adeguatamente esaminato il modo con cui la minore ha vissuto e narrato la vicenda, al fine di individuarne la sincerità ed adeguatamente motivato in ordine a tale valutazione, va respinto anche il terzo motivo di ricorso. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (travisamento del fatto). Deduce il ricorrente che era stato evidenziato nell'atto di appello che la teste G., madre della minore V., aveva mentito in ordine alla circostanza delle reiterate visite post factum di V. anche in presenza della madre a casa dell'imputato. Tale circostanza di fatto, introdotta nel giudizio dal maresciallo P., era stata sostanzialmente ignorata dalla Corte di Appello che, viceversa, aveva ritenuto la deposizione della G. un valido riscontro a supporto della deposizione resa dalla minore. In particolare non aveva considerato che doveva essere considerato incompatibile con la prospettazione accusatoria il fatto che la persona offesa si fosse recata in più occasioni a casa dell'imputato e in presenza dello stesso, addirittura accompagnata dalla propria madre.
Inoltre la deposizione della G. non era stata sottoposta ad alcun vaglio critico, così come la deposizione della stessa minore S.S..
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
La Corte di merito, in ordine alla prospettazione della difesa circa una volontà calunniatoria ispirata dalla madre della minore che aveva motivi di risentimento nei confronti dello Z. ha infatti rilevato che la tesi appariva prima facie, del tutto infondata in quanto anzitutto i fatti erano già stati raccontati da V. la mattina successiva agli stessi alla sorella S.S.
mentre quest'ultima la riaccompagnava a casa e quindi prima ancora che la bambina avesse visto la madre.
La Corte di merito ha anche rilevato, con logica ed esaustiva motivazione,che non era sostenibile una tale callidità da parte della G. e della piccola V. ed era inverosimile che le stesse avessero potuto prevedere ed organizzare la permanenza dello Z. nella abitazione in cui si trovava la minore:
avrebbero infatti dovuto prevedere che questi sarebbe arrivato nel cuore della notte, concordare tutti i particolari della scena da riferire prima alla sorella S. e poi alla polizia giudiziaria e V. avrebbe dovuto essere così preparata da riuscire a riportare particolari per lei sicuramente scabrosi e inconsueti, senza contraddirsi nelle varie sedi in cui sarebbe stata sentita. La Corte di merito ha poi rilevato che sarebbe del tutto contraddittorio con la volontà di calunniare lo Z. ed ottenerne la condanna in giudizio l'avere, sia V. che la madre G. frequentato la casa di questi dopo i fatti ed ha ritenuto che il racconto di V., per la sua precisione e coerenza, era attendibile intrinsecamente, anche in relazione all'assoluta mancanza di astio o risentimento dimostrato dalla minore nei confronti dell'imputato.
Per quel che attiene alla congruenza del comportamento della minore che dopo l'episodio, aveva continuato a frequentare l'abitazione in cui si recava anche l'imputato, la Corte di merito ha rilevato che V. era affezionata alla sorella S. che aveva un legame sentimentale con lo Z. e comunque era rassicurata dalla presenza della sorella.
Alla luce dell'adeguata motivazione della Corte Territoriale trova applicazione il principio affermato da questa Corte (sent. 31 maggio 2000, n. 12, Jakani) secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante il raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri". Va quindi respinto anche il quarto motivo di ricorso. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla mancata applicazione del caso di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Deduce il ricorrente che nell'iter motivazionale era stato pretermesso ogni riferimento alla brevissima durata dell'episodio e alle reiterate visite della bambina, anche in compagnia della madre, dopo il fatto per cui è processo.
Anche il quinto motivo è infondato.
All'imputato è stata infatti riconosciuta, fin dal primo grado di giudizio, l'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'art. 609 quater c.p. e la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all'entità della pena in concreto irrogata con riferimento al contatto prolungato con le parti intime della minore e alla situazione in cui il fatto si era verificato, in cui la minore, essendo a letto a dormire, non aveva potuto attuare un'immediata difesa.
Va quindi respinto anche il quinto motivo di ricorso. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008