Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2007, n. 44971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44971 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/11/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere - N. 2621
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 44448/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Canonico Goliardo, difensore di fiducia di:
S.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14.6.2005 della Corte di Appello di Perugia, con la quale, a conferma di quella del G.I.P. del Tribunale di Perugia in data 18.4.1996, venne condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale colpevole del reato di cui all'art. 521 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Mezzasoma Maria, in sostituzione dell'Avv. Canonico Goliardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dedotto altresì l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.G. in ordine al reato di cui all'art. 521 c.p., ascrittogli per aver compiuto atti di libidine su A.C., di circa undici anni, toccandole varie parti del corpo, abbracciandola e cercando di baciarla.
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, accertata dai giudici di merito, il S. aveva avvicinato la piccola parte lesa, che andava in bicicletta nel cortile condominiale dell'abitazione degli zii, e, dopo averle posto domande lubriche, la aveva baciata su una guancia e toccata ripetutamente per tutto il corpo. Subito dopo l'imputato aveva nuovamente avvicinato la ragazza abbracciandola e cercando di baciarla sulla bocca. Nel prosieguo la minore aveva narrato l'occorso agli zii e il giorno successivo lo zio, R.E., si era recato, unitamente alla parte lesa, a denunciare il fatto ai Carabinieri.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato l'attendibilità del denunciarne e della stessa parte lesa, nonché la richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 609 bis c.p. e ss., essendo stato escluso che dalle stesse potesse derivare un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del S., che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 196 c.p.p.. Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente ed illogicamente fondato l'affermazione della colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese de relato dallo zio della parte lesa, sentito dagli organi di polizia giudiziaria, senza che sia stato sentito il teste di riferimento, in quanto la minore si è limitata a confermare tali dichiarazioni;
che, peraltro, considerata l'età della ragazza, i giudici di merito avrebbero dovuto effettuare un più puntuale esame critico di quanto narrato dalla stessa, al fine di escludere che le dichiarazioni dalla minore fossero frutto di auto o etero suggestione, nonché di esaltazione e di fantasia;
che la valutazione della attendibilità della minore avrebbe in particolare richiesto un'indagine psicologica per accertare l'attitudine della stessa a testimoniare e la sua credibilità.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in base al rilievo che la corte territoriale non ha adeguatamente preso in esame le deduzioni difensive, con le quali era stata rilevata l'esistenza di dissapori tra lo zio della parte lesa e l'imputato, situazione che avrebbe dovuto indurre a valutare più criticamente le dichiarazioni indirette del denunciarne.
Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 521 c.p., art. 609 quater c.p., comma 3, e art. 2 c.p.. Si osserva che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che dalla applicazione della normativa attualmente vigente, di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3, derivassero effetti sanzionatori più favorevoli per l'imputato. Si sostiene in proposito che nella specie non doveva essere ritenuta l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., in quanto l'età della minore è elemento costitutivo del reato, sicché non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p.;
che, inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto, nel determinare la misura della pena conseguente alla applicazione dell'art. 609 quater c.p., comma 3, della ulteriore riduzione di un terzo per il rito e che, nell'affermare la inapplicabilità dell'art. 609 quater c.p., comma 3, si è erroneamente asserita l'esistenza di una pluralità di atti posti in essere contro la minore, pluralità di atti che non emerge dal capo di imputazione, nel quale viene contestato un unico episodio.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva, con riferimento alle conclusioni del difensore dell'imputato all'esito della discussione, trattandosi in ogni caso di questione rilevabile di ufficio, che l'azione penale nei confronti dell'imputato era procedibile, in quanto risulta dagli atti che il genitore della parte lesa, minorenne all'epoca dei fatti, A.L., ha presentato rituale querela ai C.C. della
Stazione di (OMISSIS) in data 31.10.1995.
Tanto premesso, si osserva, in relazione al primo motivo di gravame, che dalla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato deriva la piena utilizzabilità, quale fonte di prova, delle dichiarazioni assunte in sede di sommarie informazioni dagli organi di polizia giudiziaria, sicché è manifestamente infondata la doglianza relativa ad una pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese de relato dallo zio della parte lesa, essendo preclusa l'audizione del teste di riferimento proprio dalla predetta scelta del procedimento speciale, non subordinata all'espletamento di alcun atto istruttorio;
nè, peraltro, l'imputato ha interesse, o diritto a dolersi della ammissione del rito da lui stesso richiesto, che, all'epoca del giudizio di primo grado, come esattamente rilevato, era facoltativa. Nel resto il motivo di gravame per violazione di legge e il successivo per vizi della motivazione censurano la valutazione di merito afferente alla attendibilità del denunciarne, quale teste di riferimento, e della stessa parte lesa, che peraltro aveva verbalmente confermato dinanzi ai C.C. le circostanze di fatto di cui all'imputazione a carico del S..
Orbene, le sentenze dei giudici di merito risultano ampiamente motivate sul punto, essendo stata esclusa da un lato l'esistenza di qualsiasi prova delle ragioni di astio asserite dall'imputato e la scarsa valenza causale anche di quelle indicate a fondamento di un'accusa calunniosa e dall'altro, essendo stata ritenuta la piena attendibilità di quanto narrato dalla minore in relazione al contesto della vicenda e alta assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere il narrato frutto di elaborazione fantasiosa. È appena il caso di precisare in proposito che una pregnante indagine psicologica si rende necessaria allorché la parte lesa sia un soggetto che si trova ancora nella prima infanzia, non certamente allorché si tratti di persona adolescente, considerata la naturale maturazione connessa all'età, in assenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato;
elementi di cui l'accertamento di merito ha sostanzialmente escluso la sussistenza. Anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.
Deve essere preliminarmente rilevato che la corte territoriale ha esattamente inquadrato il fatto di cui alla contestazione nell'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., attualmente vigenti, riferendosi la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. esclusivamente alla ipotesi di atti sessuali posti in essere con il consenso del minore e non di quella, ricorrente nel caso in esame, di una condotta improvvisa in contrasto con la volontà della parte lesa (cfr. sez. 3^, 200406945, Manta, RV 228493, secondo la quale la violenza deve configurarsi anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (conf. sez. 3^, 200103990, Invidia, RV 218540); parte lesa la cui energica reazione ha impedito la prosecuzione dell'azione criminosa.
Ciò precisato, si deve rilevare che indipendentemente dal calcolo della pena effettuato in via meramente ipotetica nella sentenza impugnata, i giudici di merito hanno escluso che all'imputato potesse essere concessa l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., nella massima estensione, in considerazione della pervicacia dimostrata nel porre in essere la condotta criminosa. Nè sul punto sussiste alcun contrasto tra l'accertamento di merito e la contestazione di un unico episodio criminoso concretatosi in una pluralità di atti di natura sessuale.
Esattamente, pertanto, è stata ritenuta, nel caso in esame, meno grave la fattispecie delittuosa di cui all'abrogato art. 521 c.p., conseguendo dalla stessa una pena, così come concretamente inflitta all'imputato, inferiore rispetto a quella derivante dalla applicazione della normativa vigente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 6 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007