Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 45818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45818 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2488
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2803/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LE N. IL 02/05/1953;
avverso la sentenza n. 1305/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 08/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'8.3,2011, ha confermato la decisione con la quale, in data 17.4.2008, il Tribunale di Sala Consilina aveva ritenuto LE LL responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) perché, in assenza del prescritto permesso di costruire, aveva realizzato, in aderenza a preesistente edificio, un manufatto adibito a deposito su platea in calcestruzzo, con muratura in blocchi di calcestruzzo e copertura inclinata a falda unica con solaio in ferro e laterizio di m. 7,50 X 5,60 X 2,70 h media ed altro manufatto al lato dell'ingresso del fabbricato di m. 3,65 X 1,00 ove veniva collocata la caldaia dell'impianto termico.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e rileva la giuridica inesistenza del decreto di citazione a giudizio per la mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del Pubblico Ministero e la conseguente nullità dei giudizi di primo e secondo grado per difetto di iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale.
Tale circostanza, aggiunge, precluderebbe anche ogni effetto interruttivo della prescrizione del reato.
3. Con un secondo motivo di ricorso assume che il reato contestato risulterebbe estinto per prescrizione, non operando effetto alcuno le "interruzioni ex lege" ed essendo abbondantemente spirato il termine massimo normativamente stabilito.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta erronea non avendo i giudici del merito considerato la natura pertinenziale degli interventi edilizi realizzati, desumibile dalle modeste dimensioni delle opere, che ne impediscono un'autonoma utilizzazione e commerciabilità, evidenziandone, al contrario, l'evidente rapporto di strumentalità con l'edificio principale.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
Va infatti rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, è unanime nel ritenere la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del Pubblico Ministero improduttiva di effetti invalidanti.
Si è infatti osservato, a tale proposito, che pur indicando l'art.552 cod. proc. pen., tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, la sottoscrizione del Pubblico Ministero e dell'ausiliario che lo assiste, non collega alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario, il quale svolge funzioni di mera assistenza nella formazione di un atto proprio del Pubblico Ministero, con la conseguenza che una simile evenienza resta confinata nell'ambito delle mere irregolarità formali, perché la sottoscrizione non è funzionale a conferire esistenza giuridica e, quindi, piena efficacia all'atto, bensì ad attestarne ufficialmente l'autenticità, e cioè la riferibilità, in termini di certezza, al magistrato da cui esso proviene (Sez. 3 n. 18796, 26 maggio 2006;
Sez. 3 n. 21575, 6 maggio 2004; Sez. 5 n. 38415, 26 ottobre 2001;
Sez. 5 n. 3689, 19 luglio 2000; Sez. 5 n. 3320, 19 luglio 2000;Sez. 3 n. 6616, 5 giugno 2000; Sez. 1 n. 4451, 12 aprile 2000; Sez. 5 n.
4388, 7 aprile 2000; Sez. 3 n. 2585, 20 marzo 2000; Sez. 4 n. 2851, 8 marzo 2000; Sez. 3 n. 435, 17 gennaio 2000; Sez. 3 n. 34, 5 gennaio 2000; Sez. 5 n. 11949, 19 ottobre 1999; Sez. 3 n. 13987, 6 dicembre 1999).
6. Nè vale ad inficiare la validità di tale monolitico orientamento (in parte successivamente richiamato da Sez. 1 n. 8067, 1 marzo 2010) il richiamo effettuato dalla ricorrente ad una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 13390/1998) e ad un'ordinanza della Corte Costituzionale (n. 155/1997) in quanto non pertinente alla questione affrontata.
Come è stato fatto rilevare da tempo (Sez. 3 n. 6616/2000 cit.;
21575/2004, cit.), infatti, il procedimento oggetto di attenzione da parte delle SS.UU. concerneva un decreto di citazione a giudizio sottoscritto sia dal Pubblico Ministero che dall'ausiliario e nella decisione non si afferma in alcun modo che la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario costituisce condizione essenziale per l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'atto a fini e per scopi diversi da quelli rispetto ai quali al deposito debbono collegarsi determinati effetti.
Quanto all'ordinanza della Corte Costituzionale, le citate pronunce, richiamando anche altra ordinanza oltre a quella menzionata in ricorso (n. 184/1998), hanno poi specificato che esse riguardavano diversa questione e cioè se, per l'interruzione della prescrizione, la data dell'atto da considerare fosse quella di apposizione della sottoscrizione dell'ausiliario, ovvero quella della mera emissione dell'atto da parte dell'Autorità giudiziaria, tenuto conto del possibile rischio di retrodatazione di atti interruttivi, intesa ad evitare la dichiarazione di prescrizioni già maturate, difettando quindi, anche in questo caso, ogni pertinenza con la questione di cui qui si tratta.
7. Va conseguentemente nuovamente affermato che la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del Pubblico Ministero non comporta alcuna nullità, in quanto non espressamente prevista ne' dall'art. 552 c.p.p., comma 2 e non rientra neppure tra le previsioni generali di cui all'art.178 cod. proc. pen., costituendo, al contrario, mera irregolarità.
8. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, formulato peraltro del tutto genericamente, essendosi la ricorrente limitata ad affermare, senza alcuna ulteriore precisazione, che doveva ritenersi maturata la prescrizione.
Invero, risulta dall'imputazione che il reato è stato commesso in data antecedente e prossima al 10.8.2005 e che sono intervenute plurime sospensioni del termine prescrizionale: dal 9.10.2009 al 30.11.2010, all'8.3.2011 (anni 1, mesi 4, gg.29); dal 17.7.2006 al 5.2.2007 (m. 6, gg. 19); dal 5.2.2007 al 14.5.2007 (60gg. da computare nel periodo); dal 14.5.2007 al 24.7.2007, al 19.11.2007, al 27.11.2007, al 26.2.2008 al 17.4.2008 (mesi 11 e gg. 3), per un totale di anni 3 e giorni 21 di sospensione.
Considerata la data di commissione del reato ed il periodo di sospensione il termine massimo di prescrizione va collocato al 31.8.2013 e non risulta, pertanto, ancora spirato.
9. Ad un giudizio di infondatezza deve pervenirsi, infine, anche per quanto attiene al terzo motivo di ricorso.
Sul punto occorre rilevare che la ricorrente propone in questa sede questioni già prospettate nel corso del giudizio di merito e motivatamente disattese nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale, infatti, richiamando del tutto legittimamente per relationem la decisione del primo giudice, ha osservato come le argomentazioni poste a sostegno del gravame fossero già state esaminate nel giudizio di primo grado e, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di pertinenze, ha osservato che , alla luce delle emergenze processuali e, segnatamente, dalle fotografie in atti, risulta che l'intervento realizzato, per caratteristiche costruttive e dimensioni (risulta costruito in aderenza al preesistente manufatto ed ha una superficie di 35 mq) non poteva essere ricondotto nel novero delle pertinenze.
Aggiungono i giudici del gravame che l'attuale destinazione ad autorimessa non può ritenersi determinante, potendo detto immobile essere successivamente destinato ad altro uso, essendo suscettibile di autonoma destinazione e costituendo, di fatto, ampliamento della costruzione principale.
Le conclusioni cui giunge la Corte del merito appaiono, ad avviso del Collegio, giuridicamente corrette, sostenute da adeguata motivazione e fondate su dati fattuali acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale e che non possono essere oggetto di nuova valutazione in questa sede di legittimità.
Del resto, le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata risultano pienamente conformi ai principi fissati da questa Corte ed opportunamente richiamati dai giudici di merito. Le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanistica sono state infatti più volte ed in vario modo indicate (cfr. Sez. 3 n. 37257, 1 ottobre 2008 ed altre prec. conf.) e tra queste sono indicate: la necessità che si tratti di un'opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato;
la mancanza di un autonomo valore di mercato;
la irrilevanza della cubatura o comunque lo sviluppo di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
I giudici del gravame, sulla base degli elementi valutati hanno, pertanto, escluso una relazione di strumentalità funzionale del manufatto con l'edificio principale, ravvisando, al contrario, una funzione di integrazione dello stesso.
A fronte di tali puntuali affermazioni, la ricorrente altro non offre se non apodittiche affermazioni volte ad affermare la necessità di una diversa considerazione degli elementi fattuali valutati nel giudizio di merito che, come si è già detto, è preclusa al giudice di legittimità.
10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012