Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME02152 /02 REPUBBLICA ITALIAI OPOLO ITA IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto followforfeveral SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G. N. 18499/99 - Consigliere Dott. Antonio VELLA 22348/99 Consigliere Cron. 5183 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. 597 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CASAMASSIMA, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO MARONE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
IL-SOLE 24 ORE dai Sig 310 RD IG;
per diritti 15 FEB. 2002 - intimato IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 22348/99 proposto da: RD IG, elettivamente domiciliato in ROMA 3000 ERIA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato*2001 1715 GIUSEPPE RIZZACASA, che lo difende per procura DG720691 -1- DG720692 speciale notarile Dott.Leonardo CAPPETTA, in Torino n. rep.42012 del 3/12/01; controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CASAMASSIMA, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO MARONE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3322/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Franco CASAMASSIMA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato Giuseppe RIZZACASA, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e cassazione senza rinvio sul punto;
il -2- rigetto del primo motivo e del ricorso -3- incidentale. A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 8 luglio 1991, IG DI proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo del 28 maggio 1991, con cui il Pretore di Torino gli aveva ingiunto di pagare all'avv. Elio Castellano la somma di lire 3.175.000, oltre accessori, a saldo delle presta- zioni professionali, da quest'ultimo rese in suo favore, nella causa promossa contro il Condominio Strada Castello di Mirafiori n. 19, in Torino. Contestava l'opponente che fossero stati esattamen- conteggiati gli acconti da lui versati sul te corrispettivo dovuto per quelle prestazioni profes- sionali. L'avv. Elio Castellano si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 16 febbraio/2 marzo 1995, munita di clausola (di provvisoria esecuzione), il Pretore di Torino rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. IG DI interponeva gravame, cui resisteva l'avv. Elio Castellano. Con sentenza del 17 marzo/11 maggio 1999, il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento del condannava il DI a pagare all'avv. gravame, 365r Castellano la minor somma di lire 1.952.286, a saldo delle prestazioni professionali in oggetto, con gli interessi legali dal 30 novembre 1993, e, al contempo, condannava l'avv. Castellano a resti- tuire al DI le maggiori somme, corrispostegli Le in esecuzione della sentenza di primo grado. spese dei due gradi di giudizio erano compensate per metà e poste a carico del DI per l'altra metà. Per la cassazione di tale sentenza, l'avv. Elio Castellano ha proposto ricorso in forza di due motivi. IG DI ha resistito al ricorso e ha proposto ricorso incidentale in forza di tre motivi. L'avv. Elio Castellano, con controricorso, ha resistito al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei 1. ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sul ricorso principale dell'avv. Castellano. Con il primo motivo, intitolato "difetto di motiva- zione riflettente un punto decisivo della
contro
- versia", il ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia l'effetto di un errore di valutazione 4 dei fatti di causa, nella parte in cui ha accertato versato la somma di lireche la controparte aveva 550.000, in acconto del corrispettivo dovutogli per le prestazioni professionali in oggetto. Tale punto di decisione avrebbe origine dall'avere ritenuto che "sulla matrice dell'assegno di £. 250.000 vi sarebbe stata la firma dell'avv. Castel- lano, mentre è di tutta evidenza che tale firma non esiste" e, quindi, precisa il ricorrente, su tale inesistente presupposto sarebbe stato ritenuto provato che "il 13 febbraio 1986 il DI aveva consegnato all'avv. Castellano, oltre all'assegno di £. 250.000, la somma in contanti di £. 300.000, anziché di £. 50.000". Il motivo è inammissibile. Esso motivo, infatti, per le argomentazioni svolte a sostegno, al di là della prospettazione formale come vizio di motivazione, sostanzialmente raffigu- ra una ipotesi di travisamento dei fatti di causa, contro cui è ammesso il solo rimedio della revoca- zione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e non già quello proposto ex art. 360 c.p.c.. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, accertando (difformemente era dovuta dalla decisione di primo grado) che non 5 la somma di lire 200.000, per interessi maturati dal 3 giugno 1987 al 1° dicembre 1990 sul residuo credito, di cui alla proposta di parcella del 3 giugno 1987, abbia deciso una questione non devolu- ta in sede di gravame, per mancanza assoluta di censura, e, quindi, sia incorsa in vizio di ultra- petizione, in violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.. Il motivo è fondato. d consentito dalla Ed invero, l'esame degli atti, particolare natura della doglianza (error in procedendo), evidenzia che l'allora appellante DI non ebbe a proporre alcun motivo specifico di gravame avversO la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto dovuta la sopraindicata somma di lire 200.000, a titolo di interessi già maturati, dal 3 giugno 1987 al 1° dicembre 1990, sul credito raffigurato nella proposta di parcella del 3 giugno 1987. L'atto d'appello del DI, infatti, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale a quo, che ha appunto accolto tale supposto motivo di gravame, propone altri motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, senza neppure far cenno alla voce di credito per interessi in questione, che il 6 giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente, segnatamente rigettando l'opposizione proposta dallo stesso BE avverso l'ingiunzione conces- sa anche per quella voce di credito. Il motivo va accolto, dunque, avendo il Tribunale a quo esteso il tema di decisione ad un capo della pronuncia di primo grado, non investito da specifi- co motivo di gravame. Tale errore, riconducibile in ambito di ultrapeti- zione, comporta la cassazione della sentenza कर impugnata, senza rinvio, nel punto in cui ha accertato non dovuta la sopraindicata voce di credito per lire 200.000, conseguentemente detraen- dola dal complessivo importo, riconosciuto a saldo delle prestazioni professionali in oggetto.
3. Sul ricorso incidentale di IG DI. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e e degli artt. 2727, 2729 e 2707 c.c., il116 c.p.c. Tribunale a quo abbia valutato i materiali probato- ri, elevando al rango di prova documentale le "schede clienti", prodotte dalla controparte, e ricorrendo a presunzioni semplici, prive però dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza. F Con il secondo motivo, il ricorrente muove doglian- za analoga alla prima, ma sotto il più specifico profilo del vizio di motivazione, precisando che la sentenza impugnata non ha dato adeguata motivazione "sul come le schede clienti di cui sopra e 1' adottato meccanismo della presunzione abbiano potuto portare i giudici alla condanna dell'odierno ricorrente." Con il terzo motivo, infine, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, d il ricorrente si duole che il Tribunale a quo non abbia ammesso la prova per testi e per interpello, in sede di gravame dedotta con riguardo alla effettiva imputazione della somma di lire 1.000.000, versata alla controparte. I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, quanto al primo e al secondo motivo, congiuntamente esaminati per ragioni di connessio- ne, va osservato che le doglianze del ricorrente, al di là della formale prospettazione come viola- zione e/o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, palesemente si risolvono in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova scelta e valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che il Tribunale a quo ha operato discrezionalità ad esso nell'esercizio della Tribunale riservata. Tale irriducibilità delle doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per cassazione, è vieppiù evidenziata dal fatto che i materiali probatori, che si assumono erroneamente valutati, sono solo parzialmente indicati, in ricorso, senza specificazione del contenuto effet- tivo;
e ciò, non trascurando di sottolineare che il Tribunale а quo ha compiutamente motivato il convincimento, indicandone gli elementiproprio fondanti, alla stregua delle risultanze processuali e tenuto conto delle stesse argomentazioni difensi- ve di parte. Con riguardo al terzo motivo, poi, va osservato che il ricorrente non ha neppure precisato il contenuto delle prove non ammesse, così precludendo la relativa valutazione di cosiddetta decisività, necessaria ai fini di accoglimento di doglianza, quale quella di specie, relativa alla mancata ammissione di mezzi di prova. La mancata ammissione dei mezzi di prova, infatti, è censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., a condizione che le circostanze, in ordine alle quali la prova q era stata richiesta, avrebbero potuto determinare una decisione diversa (c.d. decisività della prova), condizione -questa- che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere segnatamente raffigurata in tale atto, con indicazione specifica delle circostanze, che si 2602/01, intendevano fare accertare (v. ex plurimis Cass. n. n. 78/98, n.5742/95e Cass. 1.9928/94). quindi, per le ragioni esposte, Conclusivamente, mentre il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere rigettati, il secondo motivo del ricorso principale va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto innanzi indicato, senza rinvio. Le spese dei precedenti gradi di giudizio (di merito) sono regolate in conformità delle relativa statuizione, congruamente espressa nella sentenza impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono totalmente compensate, tra le parti, per ragioni di equità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo nonché il ricorso incidentale;
in ragione del motivo accolto, cassa la sentenza impugnata sul 10 punto sopraindicato, senza rinvio, ferma la statui- zione sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 13 dicembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Trancete hefelHee مهدvi Baldassare IL CANCELLIERS 01 Paola Talarics DEPOSITATOPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2002 Roma 1097 120 11 IL CANCELLIERE C1 Colorico 3499 160,16 19782 UPPO) IA "